Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, proposto da
AO Di SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Luca Salini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Corte d'Appello di Ancona, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 76/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nella parte in cui reca condanna dell'ente resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Corte d'Appello di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato e considerato:
- che l’istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 897/2025 è stata adempiuta solo in parte:
- che nessun riscontro è infatti pervenuto dalla Corte d’Appello di Ancona, mentre il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale affari giuridici e legali - Ufficio Primo, riferisce di essersi assunto l’onere del pagamento delle spese processuali e che “con separata determinazione verranno richiesti al Sig Di SA, come rappresentato in atti, i dati necessari per dar corso all’esecuzione”;
- che, con memoria depositata in data 2/2/2026, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso con eventuale nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una congrua somma a titolo di “astreinte”;
- che, nella discussione in camera di consiglio, è comparso solo il difensore dell’amministrazione convenuta che non ha saputo tuttavia fornire dati aggiornati sullo stato della procedura di pagamento;
- che, di conseguenza, il Collegio ritiene opportuno insistere sull’ulteriore acquisizione di dati istruttori atteso che il pagamento è stato assunto da un soggetto diverso da quello direttamente evocato in giudizio;
- che, nelle more, il ricorrente è comunque tenuto a farsi parte diligente per facilitare il sollecito pagamento assolvendo i propri oneri di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990;
- che, negli stessi termini, l’amministrazione dovrà farsi anch’essa parte diligente non potendo ritardare ingiustificatamente il pagamento limitandosi a sostenere che questo avverrà “compatibilmente con le disponibilità finanziarie attuali e i pregressi impegni di spesa”;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), ordina ai Responsabili del procedimento presso la Corte d’Appello di Ancona e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale affari giuridici e legali - Ufficio Primo, di depositare in giudizio secondo la disciplina del processo amministrativo telematico, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, sintetica relazione di aggiornamento sullo stato della procedura.
Il seguito della trattazione del ricorso è fissato alla camera di consiglio del 24/6/2026.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti oltre alla PA nel suo domicilio reale.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
IA MO, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MO | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO