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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14488/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14488/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 06/06/1997 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SCALA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERDE GIACINTO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di ricorso, depositato in data 14.11.2022, parte ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.2.2020 al 12.02.2021 con contratto di lavoro Controparte_1
con mansioni di operaia e con inquadramento nel livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese pelli e cuoio-piccola e media industria.
Ha dedotto: di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13.00; di non aver
1 ricevuto quanto spettante a titolo di retribuzione e di non aver mai percepito quanto dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, di 13ma e 14ma mensilità, di cd. Bonus EN e di indennità di mancato preavviso.
Ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 20.024,97
per le causali di cui in premessa, di cui € 1.481,65 a titolo di T.F.R., nonché di ordinare la regolarizzazione e l'adeguamento della situazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza della domanda Controparte_1
formulata e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di € 552,00.
CP_ L' non si è costituito in giudizio pur regolarmente citato.
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Il ricorso è fondato.
La sussistenza del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga) ed è stata confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, e Testimone_1 [...]
, entrambe cugine della ricorrente e dipendenti della società resistente nel periodo da Tes_2
novembre 2019 a febbraio 2021.
Entrambe le testi hanno riferito di essere state addette al banco e di aver lavorato, nel richiamato periodo, ininterrottamente;
avevano infatti prestato attività lavorativa anche nel periodo di lock
down.
Hanno poi precisato di aver lavorato, insieme alla ricorrente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 fino alle ore 17,30. Per circa tre volte al mese avevano lavorato anche nel giorno di sabato dalle ore 8,30 alle ore 13. Nel mese di agosto avevano goduto di quattro settimane di ferie, di cui solo due erano state retribuite.
2 Individuato dunque il CCNL settore pelli e cuoio come quello applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 2°, come indicato anche in busta paga, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è
stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto, il cui onere, come noto, è posto a carico del datore di lavoro, in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Inoltre, la circostanza dedotta in memoria difensiva, secondo la quale nel periodo dal 16.03.2020 al
2.01.2021 l'attività aziendale sarebbe rimasta ferma ed i dipendenti avrebbero goduto del trattamento di cassa integrazione, è rimasta sfornita di prova. Parte resistente, infatti, non è
comparsa alle udienze dedicate allo svolgimento di attività istruttoria, laddove invece le testi citate dalla ricorrente hanno entrambe confermato che nel periodo suindicato l'attività lavorativa era stata svolta regolarmente.
Alla parte ricorrente spetta, dunque, la somma lorda di € 20.024,97 per le causali di cui in premessa,
di cui € 1.481,65 a titolo di T.F.R..
Sulle somme spettanti in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente,
secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, non può essere accolta, essendo le deduzioni formulate in memoria rimaste del tutto sfornite di prova.
3 3. Il datore di lavoro è inoltre tenuto alla regolarizzazione ed all'adeguamento della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro tra le parti in causa per il periodo dal
12 febbraio 2020 al 12.02.2021, secondo l'orario di lavoro accertato in ricorso (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13.00).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
- condanna la al pagamento della somma di € 20.024,97, di cui € Controparte_1
1.481,65 a titolo di T.F.R., in favore di parte ricorrente, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro ed all'orario di lavoro come accertato in parte motiva;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.695,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 01/10/2025 il Giudice del Lavoro
RA OR
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14488/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a VILLARICCA (NA) il 06/06/1997 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO SCALA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VERDE GIACINTO
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Con atto di ricorso, depositato in data 14.11.2022, parte ricorrente ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 12.2.2020 al 12.02.2021 con contratto di lavoro Controparte_1
con mansioni di operaia e con inquadramento nel livello 2 del CCNL per i dipendenti delle imprese pelli e cuoio-piccola e media industria.
Ha dedotto: di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13.00; di non aver
1 ricevuto quanto spettante a titolo di retribuzione e di non aver mai percepito quanto dovuto a titolo di ferie e permessi non goduti, di 13ma e 14ma mensilità, di cd. Bonus EN e di indennità di mancato preavviso.
Ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 20.024,97
per le causali di cui in premessa, di cui € 1.481,65 a titolo di T.F.R., nonché di ordinare la regolarizzazione e l'adeguamento della situazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza della domanda Controparte_1
formulata e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice al pagamento della somma di € 552,00.
CP_ L' non si è costituito in giudizio pur regolarmente citato.
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante decide la causa con sentenza.
2. Il ricorso è fondato.
La sussistenza del rapporto di lavoro risulta dalla documentazione in atti (lettera di assunzione e buste paga) ed è stata confermata dai testi escussi nel corso dell'istruttoria, e Testimone_1 [...]
, entrambe cugine della ricorrente e dipendenti della società resistente nel periodo da Tes_2
novembre 2019 a febbraio 2021.
Entrambe le testi hanno riferito di essere state addette al banco e di aver lavorato, nel richiamato periodo, ininterrottamente;
avevano infatti prestato attività lavorativa anche nel periodo di lock
down.
Hanno poi precisato di aver lavorato, insieme alla ricorrente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 14 fino alle ore 17,30. Per circa tre volte al mese avevano lavorato anche nel giorno di sabato dalle ore 8,30 alle ore 13. Nel mese di agosto avevano goduto di quattro settimane di ferie, di cui solo due erano state retribuite.
2 Individuato dunque il CCNL settore pelli e cuoio come quello applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 2°, come indicato anche in busta paga, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è
stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto, il cui onere, come noto, è posto a carico del datore di lavoro, in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Inoltre, la circostanza dedotta in memoria difensiva, secondo la quale nel periodo dal 16.03.2020 al
2.01.2021 l'attività aziendale sarebbe rimasta ferma ed i dipendenti avrebbero goduto del trattamento di cassa integrazione, è rimasta sfornita di prova. Parte resistente, infatti, non è
comparsa alle udienze dedicate allo svolgimento di attività istruttoria, laddove invece le testi citate dalla ricorrente hanno entrambe confermato che nel periodo suindicato l'attività lavorativa era stata svolta regolarmente.
Alla parte ricorrente spetta, dunque, la somma lorda di € 20.024,97 per le causali di cui in premessa,
di cui € 1.481,65 a titolo di T.F.R..
Sulle somme spettanti in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c.
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente,
secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio
2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
La domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti, non può essere accolta, essendo le deduzioni formulate in memoria rimaste del tutto sfornite di prova.
3 3. Il datore di lavoro è inoltre tenuto alla regolarizzazione ed all'adeguamento della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro tra le parti in causa per il periodo dal
12 febbraio 2020 al 12.02.2021, secondo l'orario di lavoro accertato in ricorso (dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 17,30 con un'ora di pausa per il pranzo e, per tre volte al mese, anche il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13.00).
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
- condanna la al pagamento della somma di € 20.024,97, di cui € Controparte_1
1.481,65 a titolo di T.F.R., in favore di parte ricorrente, su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro ed all'orario di lavoro come accertato in parte motiva;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.695,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con distrazione.
Si comunichi.
Aversa, 01/10/2025 il Giudice del Lavoro
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