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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3745/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3745/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: simulazione assoluta di contratto di compravendita immobiliare e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Luca Pistone ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in proprio (quale convenuto originario) e nella qualità di erede CP_1
degli altri convenuti originari e , rappresentato e CP_2 Controparte_3
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_4 Controparte_3
1 16.06.1973, entrambe nella qualità di eredi dei convenuti originari e CP_2
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, domandava al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per simulazione assoluta dell'atto di compravendita indicato e versato in atti, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali resistevano con le argomentazioni in atti.
Una volta fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni da questo Tribunale in diversa composizione, per la ritenuta irrilevanza delle proposte istanze istruttorie, il giudizio veniva interrotto due volte, prima a causa del decesso del convenuto e, successivamente, per il decesso della convenuta Controparte_3 CP_2
[...]
Riassunto il giudizio entrambe le volte, si costituiva anche quale erede dei due suindicati convenuti l'originario convenuto in proprio CP_1
Non si costituivano in giudizio, invece, le altre due eredi di e di Controparte_3
ossia e nonostante la regolarità CP_2 CP_4 Controparte_3
dell'instaurazione del contraddittorio nei loro confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa
2 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, I
comma c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita sopra indicato è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, la dedotta simulazione non è stata provata dall'attore, gravato dall'onere di fornire tale prova.
Infatti, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione
(l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega.
Dunque, in primo luogo, non risulta agli atti nessun documento (si pensi, ad esempio,
ad una controdichiarazione) che possa provare la natura simulata dell'atto per cui è causa.
Non sono stati, poi, offerti elementi idonei ad indurre il Tribunale ad un'affermazione,
in via presuntiva, della simulazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice.
Orbene, parte attrice ha, prima, genericamente affermato la manifesta irrisorietà del prezzo, senza specificare i criteri in base ai quali è giunta a tale affermazione e, a maggior ragione, senza provarne la fondatezza.
L'attore, poi, non ha specificatamente contestato, nella prima difesa utile, ossia nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c., le deduzioni contenute nelle memorie difensive di costituzione dei convenuti circa la congruità del prezzo pattuito nell'atto di compravendita per cui è causa.
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c.
puntualmente riferita alle deduzioni contenute nelle summenzionate memorie dei convenuti, il Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che di tali deduzioni costituiscono l'oggetto, in quanto fatti non contestati
3 (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09.03.2012, che afferma un principio generale nella materia de qua).
Quanto al rilievo attoreo secondo cui l'acquirente – asseritamente simulato – non avrebbe corrisposto il prezzo della compravendita, il Tribunale osserva, da un lato,
che la parte del prezzo che dall'atto di compravendita risulta pagata in contanti prima della stipula del contratto di compravendita (euro 3.877,93) per la sua esiguità non può far presumere la dedotta simulazione e, dall'altro, che la restante somma di euro
36.122,07 è stata pagata dall'acquirente a seguito dell'accollo CP_1
all'uopo previsto nell'atto di compravendita oggetto del presente giudizio, come affermato dai convenuti nelle loro comparse di costituzione e non specificatamente contestato dall'attore nella sua memoria ex art. 183,VI comma n. 1) c.p.c., quale prima difesa utile successiva, con il conseguente già evidenziato obbligo del
Tribunale di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in proposito.
Inoltre, il fatto che nell'atto di compravendita si sia chiarito che le unità immobiliari oggetto del medesimo contratto erano destinate ad uso abitativo e che l'acquirente abbia richiesto l'applicazione del comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 non può rilevare ai fini della prova della simulazione, poiché l'asserito mutamento di tale destinazione è una circostanza “neutra” sotto questo profilo, essendo compatibile con altre finalità.
Infine, la circostanza che l'acquirente delle unità immobiliari di causa è il figlio degli alienanti, nel complessivo quadro istruttorio finora descritto, non è un elemento di per sé idoneo far presumere la simulazione della compravendita di causa, essendo a tal fine necessari altri elementi atti a radicare siffatta presunzione, non ravvisabili, alla luce di quanto sopra rilevato, nel caso di specie.
Le suesposte considerazioni assumono, dunque, carattere assorbente e dirimente ai
4 fini del rigetto della domanda attorea.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara la contumacia di e CP_4 Controparte_3
– rigetta la domanda di simulazione proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 01.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3745/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: simulazione assoluta di contratto di compravendita immobiliare e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Luca Pistone ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
in proprio (quale convenuto originario) e nella qualità di erede CP_1
degli altri convenuti originari e , rappresentato e CP_2 Controparte_3
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il CP_4 Controparte_3
1 16.06.1973, entrambe nella qualità di eredi dei convenuti originari e CP_2
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, domandava al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per simulazione assoluta dell'atto di compravendita indicato e versato in atti, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali resistevano con le argomentazioni in atti.
Una volta fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni da questo Tribunale in diversa composizione, per la ritenuta irrilevanza delle proposte istanze istruttorie, il giudizio veniva interrotto due volte, prima a causa del decesso del convenuto e, successivamente, per il decesso della convenuta Controparte_3 CP_2
[...]
Riassunto il giudizio entrambe le volte, si costituiva anche quale erede dei due suindicati convenuti l'originario convenuto in proprio CP_1
Non si costituivano in giudizio, invece, le altre due eredi di e di Controparte_3
ossia e nonostante la regolarità CP_2 CP_4 Controparte_3
dell'instaurazione del contraddittorio nei loro confronti: ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò posto, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa
2 veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190, I
comma c.p.c.
Tanto premesso, la domanda attorea volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di compravendita sopra indicato è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, la dedotta simulazione non è stata provata dall'attore, gravato dall'onere di fornire tale prova.
Infatti, a norma degli artt. 1417 e 2697 c.c., l'onere di provare la simulazione
(l'accordo simulatorio) incombe su chi l'allega.
Dunque, in primo luogo, non risulta agli atti nessun documento (si pensi, ad esempio,
ad una controdichiarazione) che possa provare la natura simulata dell'atto per cui è causa.
Non sono stati, poi, offerti elementi idonei ad indurre il Tribunale ad un'affermazione,
in via presuntiva, della simulazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice.
Orbene, parte attrice ha, prima, genericamente affermato la manifesta irrisorietà del prezzo, senza specificare i criteri in base ai quali è giunta a tale affermazione e, a maggior ragione, senza provarne la fondatezza.
L'attore, poi, non ha specificatamente contestato, nella prima difesa utile, ossia nella propria memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c., le deduzioni contenute nelle memorie difensive di costituzione dei convenuti circa la congruità del prezzo pattuito nell'atto di compravendita per cui è causa.
Quindi, in assenza di una specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c.
puntualmente riferita alle deduzioni contenute nelle summenzionate memorie dei convenuti, il Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle circostanze che di tali deduzioni costituiscono l'oggetto, in quanto fatti non contestati
3 (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09.03.2012, che afferma un principio generale nella materia de qua).
Quanto al rilievo attoreo secondo cui l'acquirente – asseritamente simulato – non avrebbe corrisposto il prezzo della compravendita, il Tribunale osserva, da un lato,
che la parte del prezzo che dall'atto di compravendita risulta pagata in contanti prima della stipula del contratto di compravendita (euro 3.877,93) per la sua esiguità non può far presumere la dedotta simulazione e, dall'altro, che la restante somma di euro
36.122,07 è stata pagata dall'acquirente a seguito dell'accollo CP_1
all'uopo previsto nell'atto di compravendita oggetto del presente giudizio, come affermato dai convenuti nelle loro comparse di costituzione e non specificatamente contestato dall'attore nella sua memoria ex art. 183,VI comma n. 1) c.p.c., quale prima difesa utile successiva, con il conseguente già evidenziato obbligo del
Tribunale di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in proposito.
Inoltre, il fatto che nell'atto di compravendita si sia chiarito che le unità immobiliari oggetto del medesimo contratto erano destinate ad uso abitativo e che l'acquirente abbia richiesto l'applicazione del comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 non può rilevare ai fini della prova della simulazione, poiché l'asserito mutamento di tale destinazione è una circostanza “neutra” sotto questo profilo, essendo compatibile con altre finalità.
Infine, la circostanza che l'acquirente delle unità immobiliari di causa è il figlio degli alienanti, nel complessivo quadro istruttorio finora descritto, non è un elemento di per sé idoneo far presumere la simulazione della compravendita di causa, essendo a tal fine necessari altri elementi atti a radicare siffatta presunzione, non ravvisabili, alla luce di quanto sopra rilevato, nel caso di specie.
Le suesposte considerazioni assumono, dunque, carattere assorbente e dirimente ai
4 fini del rigetto della domanda attorea.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce a compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara la contumacia di e CP_4 Controparte_3
– rigetta la domanda di simulazione proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 01.03.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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