Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8428 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
Lovely Lovely, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Garosci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato stagionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa EL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controversa la legittimità del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli con prot. n N.0103374 in data 11.03.2025, di revoca del nulla osta all’ingresso nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato stagionale, rilasciato in favore del cittadino straniero odierno ricorrente e di diniego del rilascio del permesso per attesa occupazione.
2. A fondamento del diniego, è posta la circostanza che alla data di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro non si è presentato; inoltre, mancava documentazione idonea a dimostrare la regolarità alloggiativa del ricorrente.
Inoltre, in ragione della natura stagionale del nulla osta e per la mancanza di un originario rapporto di lavoro, non sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame, per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta il ricorrente di essere giunto sul territorio nazionale in data 31 dicembre 2023, con visto d’ingresso regolare e di aver, infruttuosamente, tentato di avere contatti con il datore di lavoro.
Frattanto, in data 15.05.2024, con assicurata n. 05599094813-9 (Doc. 6), ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro alla Questura di Roma - divenuta nel frattempo territorialmente competente per la sua dimora.
Egli, era poi stato convocato per il giorno 2.12.24 dalla Prefettura di Napoli, dove tuttavia non era presente il datore di lavoro.
Rappresenta, inoltre, che in data 24.04.2024 ha stipulato un primo contratto di lavoro a tempo determinato (Doc. 11) come aiuto-pizzaiolo con l’azienda IL SOLE srl che poi, in data 31.12.2024, è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato (Doc. 12). Il cittadino straniero, pertanto, giunto in Italia quasi un anno e mezzo fa, si è sempre attivato per regolarizzare la propria posizione e tutt’oggi svolge regolare attività lavorativa sul territorio nazionale.
Ha chiesto il subentro del nuovo datore di lavoro con istanze del 12 dicembre e 3 febbraio.
Relativamente alla condizione alloggiativa, rappresenta di aver reperito anche un alloggio a Santa MA (RM) registrato con comunicazione di cessione di fabbricato al competente Commissariato di polizia (Doc. 20).
3. Con l’ordinanza n. 1204 del 2025 è stata accolta la domanda cautelare.
In prossimità della udienza pubblica il ricorrente ha depositato ulteriori documenti a comprova della stabilità e regolarità del rapporto di lavoro.
La causa è stata trattenuta in decisione alla odierna udienza pubblica.
4. Il ricorso è fondato, come anticipato in sede cautelare.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che la dimostrazione da parte del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca - della sua buona fede e di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Nel caso di specie, il ricorrente, anche con depositi effettuati in prossimità della odierna udienza, ha dimostrato di essere attualmente impiegato in attività lavorativa, con contratto e con prestazioni regolarmente retribuiti e, pertanto, sussistono tutti presupposti posti a base della citata giurisprudenza.
5. Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
Va confermata la decisione, da parte della competente Commissione, di accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio e disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Vittoria Garosci la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DE, Presidente
EL NA, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NA | AN DE |
IL SEGRETARIO