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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 150/2022 R.A.C.L. iscritta a ruolo il 17/05/2022, promossa da:
elettivamente domiciliato a Cagliari – Via Loru n. 4, presso lo studio Controparte_1 del difensore, avv. Antonello Garau, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente contro
in persona dell'amministratore unico e legale rapp. Controparte_2 te, , elettivamente domiciliata a Siniscola, presso lo studio dei difensori, avv. Controparte_2 ti Claudio Soggiu e Carlotta Cardin, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex art. dell'art. 1, commi 47 e ss., della Legge n. 92 del 2012 (c.d. “rito
Fornero”) depositato il 17 maggio 2022, ha impugnato il licenziamento, Controparte_1
1
disciplinare e per giusta causa, intimatogli dalla società convenuta in data 11.11.2021, sostenendone il carattere discriminatorio e/o ritorsivo (con conseguente rilievo di nullità e, per l'effetto, richiesta di tutela reintegratoria e risarcitoria, ex art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012) e, comunque, l'invalidità ex art. 7 della Legge n. 300/1970 per mancata affissione del codice disciplinare (da cui la domanda, avanzata in via di primo subordine, di applicazione della tutela prevista dall'art. 8 della Legge n. 604/1966) e, in ultima ed ulteriormente subordinata analisi, l'insussistenza della giusta causa per essere, la condotta contestata, punibile con una sanzione conservativa ai sensi del CC di Settore.
1.1. A fondamento dell'impugnativa, il ricorrente ha riferito ed esposto:
§ di essere stato assunto dalla convenuta, con qualifica di escavatorista, il 15 gennaio 2016;
§ che, con comunicazione del 30 ottobre 2021, gli è stata inoltrata una contestazione disciplinare, mediante la quale gli si è addebitato, da un lato, di aver svolto e di svolgere attività lavorativa presso un'altra società (la RE s.r.l.), e, dall'altro, di aver trattato, per conto e nell'interesse di questa diversa compagine, una serie di specifici affari [“in data 10.09.2021, rispondeva all'utenza n. 3282939332, impressa nel frontale dei mezzi intestati alla RE S.r.l., autoidentificandosi anche come dipendente della stessa, fornendo all'interlocutore dettagliate informazioni in ordine alle opere commissionate … …; nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, proponeva oltre allo scavo, anche lo smaltimento del materiale, sempre per conto della RE s.r.l. … In particolare … nel giugno 2019, contattava il sig. , dipendente della Testimone_1 società da me amministrata con la qualifica di meccanico, proponendo allo stesso di trasferire le proprie prestazioni presso la RE S.r.l.”], così e in sostanza espletando, in violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., attività concorrenziale rispetto a quelle a cui attende la convenuta;
§ di aver immediatamente respinto gli addebiti e di aver vanamente chiesto un termine, più ampio di quello concesso, per difendersi ed esaminare documenti in possesso del datore di lavoro;
§ che, con nota del 11.11.2021, quest'ultimo gli ha invece intimato il licenziamento per giusta causa;
§ di aver impugnato il recesso in via stragiudiziale con lettera del 13 dicembre 2021, ricevuta dalla convenuta il successivo 3 gennaio 2022;
§ che il licenziamento è nullo, poiché ritorsivo, ispirato cioè a logica di vendetta, concretizzandosi in una reazione ingiusta a comportamenti legittimi del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti nella
2 vicenda [più in particolare, ha riferito che la ritorsione troverebbe motivo Controparte_1
e dimostrazione nella vicenda familiare che ha interessato e visto scontrarsi, su un primo fronte,
e i propri figli (tra cui, appunto, l'odierno ricorrente, che unitamente ai suoi fratelli Parte_1 germani ha costituito la RE s.r.l., col pieno accordo di entrambi i fondatori della CP_2
vale a dire il padre e lo zio, ora amministratore della resistente, entusiasti di sviluppare e far
[...] crescere l'azienda di famiglia), sull'altro versante e i suoi immediati discendenti (tra Controparte_2
i quali anche lui dipendente della convenuta e anche lui, insieme alle sorelle, Persona_1 promotore di una nuova società, la;
scontro, quello che a un certo punto Controparte_3
è intervenuto tra e , che ha dato corso a diversi strascichi giudiziari, alcuni ancora Pt_1 CP_2 in corso, e che ha portato (a cui il Tribunale delle imprese di Cagliari ha, al Controparte_2 momento, assegnato l'amministrazione della a porre in essere un crescendo di pressioni CP_2
e vessazioni nei confronti del ricorrente, figlio del fratello – nemico, culminate nel licenziamento qui impugnato];
§ di essere emblematici, in questo senso, alcuni fatti ed episodi, occorsi già prima del licenziamento
[cfr. pagine 7-8 del ricorso, ove testuale si legge: “incomprensibile sul piano operativo – ma oggettivamente sintomatico del clima persecutorio e ritorsivo attuato dallo (ricordato, sia pure con carattere, allo stato, di Contr provvisorietà) Amministratore Unico della – si appalesa il cambio, in capo all'odierno ricorrente e con decorrenza gennaio 2020 (cfr. doc. 12), dal CC EDILI (di primo inquadramento – cfr. doc. ti 12/A e 13)
a quello del settore LAPIDEI, con conseguente perdita di quanto maturato per gli accantonamenti previsti con il
CC (di originario inquadramento) e dei benefici previsti dalla (pure disciplinata dal CP_4
CC relativo). …. altrettale significato di mera, ingiusta vendetta (indiretta - cfr. la Giurisprudenza prima richiamata) appalesa avere la mancata rotazione – nella collocazione in Cassa Integrazione Guadagni (CI) – del ricorrente con l'altro personale dipendente della SNC: al riguardo, essendo notorio che l'ammortizzatore sociale in parola copre solo parzialmente il livello retributivo maturato dal dipendente e percepito in costanza di esecuzione ordinaria della prestazione lavorativa”];
§ che, in ogni caso, i motivi posti a base della contestazione disciplinare e del recesso non sussistono e sono infondati (infondatezza che, del resto, non fa che confermare e palesare il reale intento, tutto ritorsivo, perseguito dalla convenuta), poiché (I) se da un lato è vero che l'oggetto sociale delle tre menzionate società ( RE s.r.l. e è pressoché CP_2 Controparte_3 identico, non è dato comprendere perché nessuna sanzione o misura sia stata disposta verso Per_1
3 RE (egli è figlio dell'amministratore , è dipendente della convenuta ed è Controparte_2 altresì socio della si trova, quindi, nella stessa situazione del ricorrente), Controparte_3
(II) con riguardo all'episodio che avrebbe coinvolto il collega (e che, lo si ricorda, il Testimone_1 datore di lavoro ha espressamente richiamato nella lettera di contestazione sostenendo che l'odierno ricorrente “nel giugno 2019, contattava il sig. , dipendente della società da me amministrata con Testimone_1 la qualifica di meccanico, proponendo allo stesso di trasferire le proprie prestazioni presso la RE S.r.l.”), le censure della società sono del tutto infondate, essendo stato e non viceversa, che propose al Tes_1 ricorrente di essere assunto presso la RE s.r.l., (III) con riguardo alle contestazioni relative all'uso dell'utenza telefonica (secondo il datore di lavoro: “in data 10.09.2021, rispondeva all'utenza n.
3282939332, impressa nel frontale dei mezzi intestati alla RE S.r.l., autoidentificandosi anche come dipendente della stessa, fornendo all'interlocutore dettagliate informazioni in ordine alle opere commissionate …
…; nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, proponeva oltre allo scavo, anche lo smaltimento del materiale, sempre per conto della RE s.r.l. …), deve considerarsi che quell'utenza è in uso al personale della
RE s.r.l. e non del ricorrente, e, in ogni caso, alla data del presunto colloquio telefonico Contr (10.9.2021) gli impianti di smaltimento materiali, già gestiti (prima) dalla resistente e (poi) dalla
MUREDDU s.r.l., erano chiusi, (IV) neppure è vero che la RE s.r.l. ha sede in Zona Industriale di Siniscola, dove opera la convenuta, e quindi non è vero che il ricorrente opera, nell'interesse della prima, e concorrenzialmente, nella stessa area di operatività commerciale del datore di lavoro,
(V) il ricorrente non ha mai dato, a terzi, informazioni in contrasto con gli interessi aziendali della convenuta, (VI) non vi è in realtà, tra la RE s.r.l. e la alcuna sovrapposizione CP_2 di ambiti di attività, visto che la convenuta, ormai da qualche anno, svolge prevalentemente lavoro in cava (presso la Buzzi Unicem s.p.a.) e la RE s.r.l. si occupa soprattutto di trasporti nazionali e internazionali;
§ che, comunque, il datore di lavoro non ha affisso, nel luogo di lavoro, il codice disciplinare, così violando l'art. 7 della Legge n. 300/1970 (da qui la deduzione di nullità del licenziamento);
§ di essere, quest'ultimo, illegittimo ed annullabile, anche in ragione del fatto che nessuno dei fatti contestati al ricorrente rientra nell'alveo della fattispecie contemplate dall'art. 37 del CNNL applicato al rapporto, con la conseguenza che, anche a voler dare per sussistente l'addebito, il datore di lavoro avrebbe dovuto disporre una sanzione meno afflittiva, conservativa del rapporto stesso.
4 1.2. A mezzo di memoria difensiva depositata il 22.6.2022, si è costituita in giudizio la
[...]
invocando, con articolate argomentazioni e eccezioni, il rigetto dell'impugnativa, CP_2 ed in particolare osservando (in estrema sintesi):
§ che alcun intento discriminatorio e/o ritorsivo sta, in realtà, alla base delle contestazioni disciplinari avanzate nei confronti del ricorrente, la cui ricostruzione è, in parte, fondata su mere congetture
(quale, in particolare, quella che vorrebbe collegare la misura assunta alla lite giudiziaria che vede coinvolti i fratelli RE, soci fondatori della convenuta), e, sotto altro profilo, basata su fatti non veritieri (ad esempio, sarebbe inverosimile che la RE s.r.l. sia stata costituita col consenso di , non foss'altro che ciò è avvenuto nel maggio 2012, cioè in un periodo in cui Controparte_2
l'amministratore era gravemente ammalato, al punto da restare lontano dalla società per circa 7 anni, in quanto allettato e, perciò, impossibilitato ad assentire alcunché);
§ che nessuna pressione è stata esercitata, del resto, sul ricorrente, e che nulla dimostrano, in senso contrario, il mutamento di CC (che peraltro non ha mai contestato, e che, Controparte_1 comunque, prevede un trattamento economico migliore di quello precedente) o la mancata rotazione del medesimo con l'altro personale nella CI (a questo precipuo proposito, la convenuta ha allegato che l'attività dell'impugnante “… assunto a decorrere dal 06.10.2006, poi licenziato, in data 16.07.2014, dall'allora co-amministratore, nonché padre, , per poi esser riassunto nuovamente nel 2016, si è Parte_1 sempre incentrata sul ramo aziendale relativo all'impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi”, e che dunque, quando successivamente il a posto sotto sequestro tale ramo aziendale e l'attività CP_5 di smaltimento è entrata in fase di inattività, l'alternativa al nuovo inquadramento contrattuale sarebbe stata il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
§ che la complessiva vicenda mostra in realtà come sia stato (fratello di Controparte_1
, amministratrice della nuova RE s.r.l.) e non già lo zio , a porre in Parte_2 CP_2 essere gravi violazioni;
§ che la società convenuta ha quindi incaricato un'agenzia di investigazioni private di effettuare delle verifiche, e che a seguito delle stesse è emerso (I) che “il lavoratore, nel mese di settembre 2021 e, quindi in costanza di rapporto con la con frequenza giornaliera, si è recato a bordo della Controparte_2 propria autovettura Mercedes, nonché del furgone bianco Ford, tg. FL256LM, intestato alla RE Srl, presso lo stabile della stessa, sito in Siniscola, Zona Industriale”, (II) nonché che il medesimo, nel rispondere personalmente all'utenza 328 2939332 (quella esposta sui mezzi della RE s.r.l.), appositamente
5 chiamata dagli investigatori, ha trattato affari per conto della RE s.r.l. (segnatamente ciò sarebbe avvenuto “… in ordine a un'opera da eseguire a Nuoro e, più precisamente, a uno scavo per l'edificazione di una cantina. Su domanda del committente, il ricorrente chiedeva informazioni sul luogo e sulle dimensioni dell'opera e, inoltre, sulle modalità di smaltimento del materiale di risulta, ipotizzando, oltre allo scavo, anche detta attività, sempre per conto della RE Srl. Nella circostanza, tra l'altro, ipotizzava l'eventualità che il compenso per lo smaltimento potesse essere non considerato tra le voci della fattura”);
§ che, a ben vedere, poiché alla data del colloquio in parola il ricorrente sapeva che gli impianti della erano stati posti sotto sequestro, l'episodio non può che esser valutato tenendo CP_2 conto che “delle due l'una: o ha proposto lo smaltimento dei materiali presso l'impianto Controparte_1 della RE SRL – trattando affari per conto di terzi in concorrenza con il datore di lavoro - oppure ciò ha fatto per conto della all'insaputa del datore di lavoro e consapevole che l'impianto di Controparte_2 quest'ultima fosse sottoposto a sequestro e, quindi, potenzialmente e scientemente causandole ingenti danni di natura giudiziaria”, in entrambe le ipotesi riscontrandosi una gravissima violazione del rapporto lavorativo, tale da giustificare il licenziamento;
Contr
§ che a ciò si aggiunge l'episodio concernente meccanico della contattato Testimone_1 da con la proposta di trasferirsi a lavorare con la RE s.r.l.; Controparte_1
§ di essere evidente la violazione, da parte del ricorrente del dettato dell'art. 2105 c.c. e dell'ivi previsto obbligo di fedeltà;
§ che l'attività della RE s.r.l. e della sono in concorrenza tra loro, attesa, CP_2 da un lato, l'identità dell'oggetto sociale, e, dall'altro, l'infondatezza dei rilievi di controparte in punto di diversità di ambito di operatività (non è vero, ad esempio, che la convenuta si occupa solo di attività di cava, utilizzando invece i propri mezzi anche per trasporti e movimento terra);
§ che, pertanto, non solo non vi è stata alcuna ritorsione, ma risultano sussistere tutti i presupposti e le condizioni della giusta causa di licenziamento;
§ che l'impugnativa non è fondata, infine, neppure sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 (in quanto il codice disciplinare è sempre stato affisso e perché, comunque, la condotta contestata viola espressamente una precisa norma di legge, l'art. 2105 c.c., con conseguente irrilevanza dell'ipotizzata omessa affissione del codice) o della riconduzione del comportamento della ricorrente ad una fattispecie punibile con sola sanzione conservativa (poiché, anche a prescindere dalla genericità dei rilievi di controparte, quella dell'art. 37 del CC è, a differenza di quanto
6 dedotto, una clausola aperta che lascia al datore di lavoro, in caso di riscontro di mancanze tali da far venir meno il legame fiduciario, di sanzionare tali inadempienze con misura espulsiva, ai sensi dell'art. 2119 c.c.).
1.3. All'esito dell'udienza del 11.10.2022, il Giudice, dato atto che il rapporto di lavoro per cui
è causa è stato instaurato successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 23/2015, ha disposto il mutamento del rito, da speciale ad ordinario, assegnando termine per integrare gli atti e fissando nuova udienza per il 31.1.2023.
1.4. La controversia, istruita con prova per testimoni e interrogatorio formale del ricorrente, è stata infine decisa con sentenza in data odierna, all'esito del deposito di note scritte (sostitutive della discussione orale) ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'impugnativa è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
2.1. Il Tribunale ritiene, infatti, di dover confermare l'apprezzamento di sussistenza e di gravità dei fatti contestati al lavoratore, come formulato da parte datoriale, con conseguente declaratoria di legittimità e congruità della sanzione disciplinare inflitta.
2.2. Valga anzitutto rilevare che, in altro giudizio (n. 149/2022 R.A.C.L.), di analogo tenore, che ha interessato la figura e le condotte della sorella del ricorrente, , il Tribunale Parte_2 ha rigettato l'impugnativa del licenziamento (con ordinanza resa all'esito della fase sommario del c.d. ) argomentando nei termini che seguono: CP_6
<<…
… Giova anzitutto richiamare, in limine, il principio generale dato dalla Suprema Corte, secondo cui “la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo;
ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non
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sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore;
per altro verso, il giudice può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato” (Cass. Civ. Sez. L, 18 febbraio 2011, n. 4060).
Principio, quello appena richiamato, ribadito dalla più recente Cass. Civ. Sez. L.,
22/08/2019, n. 21616, che nella specie ha confermato il licenziamento intimato a un lavoratore che aveva simulato uno stato di malattia.
In coerenza con tale indirizzo, spetta quindi al Giudice, investito dell'impugnativa, valutare (in ragione di un esame complessivo della situazione e del comportamento del lavoratore, non già soltanto sulla scorta delle previsioni di contrattazione collettiva) la sussistenza e la gravità della condotta addebitata, onde stabilire se la stessa, una volta accertata, costituisca oppure meno, nel singolo e concreto caso, motivo sufficiente a poter giustificare la massima misura disciplinare.
Con ciò si respinge fin da ora la domanda di cui al punto n. 8 del ricorso.
… Fatta tale premessa, occorre immediatamente evidenziare come sia la stessa parte ricorrente a dar conto, in atti, non soltanto che l'onere di provare il motivo discriminatorio e/o ritorsivo incombe sul lavoratore, bensì e anche che, per poter assurgere a vizio di nullità del licenziamento, esso deve essere unico e determinante.
Non essendovi, sul punto, controversia (né ve ne può essere, se si considera che il rilievo della ricorrente è ricognitivo di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi da lungo tempo e, allo stato, rimasto insuperato), non occorre spendere troppo parole per osservare che, pur se in termini concettuali (ed anche grafici) la nullità del licenziamento per pretesa ritorsività sia la prima e principale delle ragioni d'invalidità e/o illegittimità sollevate dalla ricorrente, è preferibile, in termini di tecnica motivazionale e in ossequio ad un approccio logico, esaminare in primo luogo se, nel caso di specie, sussista o meno la giusta causa ex art. 2119 c.c.
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E piuttosto evidente, infatti, che, a fronte di una condotta idonea a far venir meno il legale di fiducia che deve sempre caratterizzare il rapporto di lavoro, anche l'eventuale riscontro di un intento discriminatorio o ritorsivo non basterebbe, in sé e per sé, ad escludere la legittimità del licenziamento, ben noto essendo (anche alla stessa ricorrente, che infatti lo ha affermato in atto introduttivo) che il carattere discriminatorio, ritorsivo, vessatorio, per poter da solo ambire a vero vizio di nullità del recesso, deve essere realmente l'unico e assolutamente determinante motivo che ha indotto il datore di lavoro a disporlo: ove lo stesso, pur sussistendo, concorra con altri motivi, ad esempio con l'accertato grave inadempimento da parte del lavoratore, tale da impedire la prosecuzione del rapporto, l'impugnativa andrebbe in ogni caso rigettata.
... Si muova, a questo punto, dal dato normativo, l'art. 2105 c.c. stabilendo che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Il dipendente che, in via individuale o insieme o per conto d'altri, tratta affari del medesimo genere di quelli trattati dal datore di lavoro, promuovendo o concorrendo ad avviare e/o portare avanti, nella stessa zona in cui opera l'azienda per la quale egli svolge la sua prestazione, un attività concorrenziale (vale a dire idonea ad entrare in conflitto con quella dell'altra impresa, in termini di sviamento di clientela o anche solo di ostacolo rispetto alle potenzialità di espansione sul mercato), viola dunque certamente la disposizione di legge citata e si rende colpevole di una condotta che, anche a prescindere dal pregiudizio concretamente arrecato, nell'immediato, al datore di lavoro, trasgredisce in modo palese il dovere di fedeltà nei confronti di quest'ultimo.
Dovere, si badi, che per giurisprudenza costante non si riduce al semplice divieto di concorrenza, né a quello di divulgazione di notizie atte a arrecare pregiudizio, ma si atteggia a declinazione particolare del più generale dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., ricomprendo, nel suo alveo, condotte anche atipiche, ove idonee a ledere l'aspettativa del datore circa la correttezza del lavoratore.
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Come sapientemente riferito da recente pronuncia di merito (cfr. Corte d'Appello di
Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, n. 186 del 10.11.2021), “la norma dell'articolo 2105 cc. pone uno specifico obbligo del prestatore di lavoro di non trattare affari né per conto proprio né per conto di terzi in concorrenza con l'imprenditore. La violazione dell'obbligo costituisce dunque titolo di responsabilità contrattuale per gli eventuali danni che ne siano derivati al datore di lavoro;
... La azione di responsabilità fondata sulla violazione dell'obbligo ex articolo 2105 cc. ha… natura autonoma rispetto alla azione per concorrenza sleale;
la prima ha carattere contrattuale ed oggetto ampio, abbracciando ogni attività concorrenziale e non soltanto quelle costituenti illecito aquiliano ex articolo 2598 cc. La azione di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., configurante un illecito extracontrattuale tipizzato, è azione diversa, che potrebbe concorrere con l'illecito contrattuale ex articolo 2105 cc. ma non certo condizionarne la sussistenza. Pertanto, ai fini della violazione dell'obbligo di non concorrenza non era necessario acquisire la prova di "comportamenti illeciti" né tanto meno di un tentativo di sviamento della clientela, come affermato dalla Corte di merito, bastando ad integrare la violazione dell'obbligo di fedeltà ex articolo 2105 cc. la mera attività del dipendente di trattazione di affari in concorrenza, per conto proprio o di una impresa terza. In termini, Cassazione civile, sez. lav., 05/04/1990, n. 2822: "Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli art. 2592,2593 e 2598 c.c." Conf: Cassazione civile, sez. lav., 18/01/1997, n. 512; Cassazione civile sez. lav. 26 agosto 2003 n. 12489; Cassazione civile sez. lav. 02 febbraio 2004 n. 1878
; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2006 n. 16377; Cassazione civile sez. lav. 28 aprile 2009
n. 9925" (Cass. civ. n. 2239/2017)”.
Deve parimenti tenersi conto che il dovere di fedeltà e di non concorrenza in capo al dipendente discende direttamente dalla legge, ciò che induce, anzitutto, a nettamente
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distinguere tale fattispecie dall'obbligazione che consegue alla stipula di un patto di concorrenza (ai sensi dell'art. 2125 c.c., con cui le parti possono decidere di limitare l'attività del lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro): di qui, tra le altre e varie cose, la totale irrilevanza dell'argomento, pur speso dalla ricorrente, secondo cui la costituzione della RE s.r.l. (così come la partecipazione a essa di ) Parte_2
sarebbe stata concordata dai fondatori della convenuta.
La consistenza legale e il carattere fondamentale dell'obbligo di fedeltà dell'art. 2105
c.c., inoltre, comporta il necessario rigetto della domanda di cui al punto n. 7 delle conclusioni del ricorso, essendo rimasto pressoché insuperato, sempre confermato, l'orientamento con cui la Suprema Corte, fin dalla pronuncia n. 18169/2009, ebbe ad osservare che “i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300/1970”.
Dopo tali enunciazioni, e venendo ora a fissare meglio le ragioni del giudizio, l'attenzione del Tribunale non può non concentrarsi su tre circostanze che, in causa, sono assolutamente pacifiche, ché comprovate in via documentale e perché, almeno su di esse, le parti concordano espressamente:
(I) è (oltreché socia) amministratrice della RE s.r.l.; Parte_2
(II) la RE s.r.l. ha lo stesso oggetto sociale della odierna convenuta;
CP_2
(III) le due società hanno entrambe sede nel comune di Siniscola e operano nello stesso territorio di riferimento.
Ritiene, il Giudice, che ciò sia pienamente sufficiente al fine di ritenere integrata, nel caso di specie, la violazione della disposizione dell'art. 2105 c.c. e dell'obbligo di fedeltà.
In qualità di amministratrice di una società che esercita impresa nello stesso ambito di pertinenza del datore di lavoro, e con oggetto sociale identico, la ricorrente versa in posizione che, indubbiamente, contrasta con le esigenze produttive aziendali con gli interessi del datore di lavoro.
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Ciò vale ed è vero, all'evidenza, indipendentemente dal fatto (valorizzato dall'attrice ma contestato dalla convenuta) che, attualmente, le due società stiano effettivamente portando avanti attività distinte: l'identità dell'oggetto sociale (in cui si individua, in generale, non soltanto ciò che un'impresa fa, ma anche ciò che quell'impresa potrebbe fare in un qualunque momento prossimo, a seconda dei mezzi che ritenga di dover impiegare, del tipo di investimenti, del genere di clientela, delle richieste di quest'ultima, ecc: di qui, il ridimensionamento della problematica, affrontata dalle parti, avente a oggetto le specifiche attività a cui si starebbero attualmente dedicando le due società), unita alla circostanza, nient'affatto trascurabile, data dalla facile possibilità di confusione, sul mercato, delle due società (hanno ragione sociale similare, hanno una composizione societaria ove si incontrano membri di unica famiglia, e via dicendo), bastano, per il Tribunale, a ingenerare una chiara sovrapposizione di ambiti di attività e competenza dell'uno e dell'altro soggetto economico, sovrapposizione che, a conti fatti, per la si risolve in un pregiudizio che, lungi CP_2 dall'essere astratto e meramente potenziale, è concreto e attuale, consistendo, più segnatamente, nel dover fronteggiare un concorrente che sta sul mercato, nel medesimo settore e nella stessa zona, portatore, per giunta, di caratteristiche esteriori (il nome, RE
s.r.l., e la persona dell'amministratrice, contemporaneamente dipendente Parte_2
della convenuta), capaci di far sorgere equivoci o dubbi in ordine alla distinzione con la
CP_2
Il conflitto di interessi è tanto più lampante ove si consideri (ed è qui il vero tratto distintivo di causa) che , la quale amministra e gestisce la RE s.r.l. (e Parte_2
che, quindi, in qualità di imprenditore commerciale e/o comunque di preposto, tratta affari per conto della stessa), lavorava, prima di essere licenziata, alle dipendenze della CP_2
in qualità di impiegata, disponendo pertanto di informazioni (contabili, commerciali, e
[...]
via dicendo) che la ponevano, obiettivamente, in una condizione del tutto anomala, in aperto contrasto con la disposizione dell'art. 2105 c.c.
Ogni altra questione, su cui pure le parti abbiano discusso, argomentato, prodotto e concluso, resta assorbita da tali valutazioni.
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… Una volta stabilito che la condotta della ricorrente costituisce, effettivamente, violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., si tratta di verificare se il fatto sia tale da giustificare, nella specie, l'affermato venir meno del rapporto fiduciario e, quindi, da legittimare il licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c.
La risposta non può che essere affermativa, costituendo, la compresenza della ricorrente nei due ruoli di amministratrice della RE s.r.l. e dipendente della una CP_2 gravissima violazione del vincolo fiduciario, tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In considerazione di quanto esposto ed enunciato sopra, il licenziamento appare infatti la giusta misura sanzionatoria, e si giustifica pienamente, anche in termini di proporzionalità.
L'inadempimento dell'obbligo di fedeltà e non concorrenza derivante dal contratto di lavoro, e precisamente la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede e degli obblighi di diligenza e fedeltà, di gravità tale da giustificare il licenziamento, anche in difetto di previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare (Cass. Civ. Sez. Lav. del
21/10/2015, n.21438).
In ordine alla sussistenza della giusta causa di recesso (o, in altri termini, circa il fatto che la sanzione espulsiva sia, nel caso di specie, adeguata e corretta, anche in termini di proporzionalità), ci si limita a soggiungere, da un lato, che non si vede quale altra misura il datore di lavoro avrebbe ragionevolmente potuto adottare (sulla scorta di quanto detto, è piuttosto chiaro che una qualunque sanzione conservativa non avrebbe raggiunto lo scopo, non sarebbe stata cioè idonea a provocare il venir meno della descritta situazione di conflitto e/o concorrenza), e, dall'altro, che la stessa Corte di Legittimità si è andata sempre più orientando (cfr. sentenza n. 14319 del 8.6.2017) nel senso di sostenere che “7. La fiducia è un fattore che, per l'oggetto della prestazione del rapporto di lavoro e per la protrazione di quest'ultimo nel tempo, condiziona, con la propria esistenza, l'affermazione del rapporto stesso e, con la propria cessazione, la negazione (cfr. Cass. 23.6.1998, n. 6216).
8. E', pertanto, il fondamentale strumento di definizione di ciò che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e può avere una intensità differenziata, rispetto alla funzione della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle
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mansioni, del grado di affidamento che queste esigono, nonchè può essere modulata in funzione del fatto concreto (cfr. Cass.
2.2.1998 n. 1016), con riguardo alla sua portata oggettiva e soggettiva, alle circostanze, ai motivi, alla natura e alla intensità dell'elemento psicologico. Assume, poi, determinante rilievo la potenzialità, che ha il fatto addebitato, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (cfr. Cass. 27.11.1999 n. 13299). 9.
Le suddette specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la relativa disapplicazione resta deducibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 13.4.1999 n. 3645). 10.
L'accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro stesso (e le relative specificazioni) nel fatto in controversia e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è, invece, demandato al giudice di merito (in termini Cass.
26.4.2012 n. 6498) la cui valutazione resta incensurabile in cassazione ove sia priva di errori logici o giuridici (tra le altre Cass. 28.9.1996 n. 8571)”.
… In definitiva, la sanzione della destituzione dall'impiego deve ritenersi legittima, poiché il fatto di cui si è resa autrice la ricorrente ha raggiunto e manifestato gravità tale da potersi qualificare come giusta causa di recesso, e ciò sulla base della clausola generale contenuta all'art. 2119 c.c.
… Alla luce di quanto esposto e argomentato, l'impugnativa deve essere respinta.
…>>
2.3. Ebbene, le medesime osservazioni in diritto valgono nel presente giudizio, che, ad un attento esame, si distingue da quello appena richiamato in ragione di due profili, estremamente rilevanti in astratto, eppure, in concreto, non tali da condurre ad una decisione differente da quella a suo tempo assunta:
(I) , a differenza della sorella non è l'amministratore della RE Controparte_1 Pt_2
s.r.l.;
(II) in questo giudizio, sono state assunte delle prove e, più in particolare, sono stati escussi dei testimoni.
Fatto è, tuttavia, che gli argomenti spesi per motivare il rigetto dell'impugnativa promossa da
[...] non possono, nel caso specifico e peculiare, che valere anche per l'odierno ricorrente. Pt_2
14 Se non v'è dubbio che la posizione di amministratrice ha assunto, nell'ambito del primo giudizio, un rilievo preponderante [nella misura in cui il Tribunale ha potuto agevolmente enunciare che
“… In qualità di amministratrice di una società che esercita impresa nello stesso ambito di pertinenza del datore di lavoro, e con oggetto sociale identico, la ricorrente versa in posizione che, indubbiamente, contrasta con le esigenze produttive aziendali con gli interessi del datore di lavoro” e concludere che “… Il conflitto di interessi è tanto più lampante ove si consideri (ed è qui il vero tratto distintivo di causa) che , la quale amministra Parte_2
e gestisce la RE s.r.l. (e che, quindi, in qualità di imprenditore commerciale e/o comunque di preposto, tratta affari per conto della stessa), lavorava, prima di essere licenziata, alle dipendenze della in qualità CP_2 di impiegata, disponendo di informazioni (contabili, commerciali, e via dicendo) che la ponevano, obiettivamente, in una condizione del tutto anomala, in aperto contrasto con la disposizione dell'art. 2105 c.c.”], non si può dimenticare che il vero e sostanziale fulcro del ragionamento del Giudice stava e continua a stare nell'affermazione secondo cui “… Ciò vale ed è vero, all'evidenza, indipendentemente dal fatto
(valorizzato dall'attrice ma contestato dalla convenuta) che, attualmente, le due società stiano effettivamente portando avanti attività distinte: l'identità dell'oggetto sociale (in cui si individua, in generale, non soltanto ciò che un'impresa fa, ma anche ciò che quell'impresa potrebbe fare in un qualunque momento prossimo, a seconda dei mezzi che ritenga di dover impiegare, del tipo di investimenti, del genere di clientela, delle richieste di quest'ultima, ecc: di qui, il ridimensionamento della problematica, affrontata dalle parti, avente a oggetto le specifiche attività a cui si starebbero attualmente dedicando le due società), unita alla circostanza, nient'affatto trascurabile, data dalla facile possibilità di confusione, sul mercato, delle due società (hanno ragione sociale similare, hanno una composizione societaria ove si incontrano membri di unica famiglia,
e via dicendo), bastano, per il Tribunale, a ingenerare una chiara sovrapposizione di ambiti di attività e competenza dell'uno e dell'altro soggetto economico, sovrapposizione che, a conti fatti, per la si risolve in un pregiudizio che, lungi dall'essere astratto e meramente CP_2 potenziale, è concreto e attuale, consistendo, più segnatamente, nel dover fronteggiare un concorrente che sta sul mercato, nel medesimo settore e nella stessa zona, portatore per giunta di caratteristiche esteriori (il nome, RE s.r.l., e la persona dell'amministratrice,
[...]
contemporaneamente dipendente della convenuta), capaci di far sorgere equivoci o dubbi in Pt_2 ordine alla distinzione con l . CP_2
15 In una condizione “speciale”, qual è quella di causa – ove non può essere Controparte_1 considerato come un semplice socio di capitale (nella specie, al 20%) di una qualunque società a responsabilità limitata., estraneo alla sua gestione e come tale, in linea generale, non incompatibile col ruolo di dipendente di altra ditta società che operi nel medesimo mercato, risultando invece
(sulla scorta delle sue stesse allegazioni, e comunque delle prove raccolte) che egli quella società l'abbia fondata insieme ad altri familiari, e se ne occupi attivamente e direttamente: risponde al telefono e si interfaccia con i clienti, usa mezzi e veicoli dell'impresa che ne riportano identificativi telefonici atti a riconoscerla o pubblicizzarla, si reca presso la sua sede con cadenza quotidiana, a lui si rivolge
(secondo la propria ricostruzione) per chiedere di essere assunto dalla RE s.r.l., Testimone_1
e via dicendo: circostanze, queste, di cui è stata data prova anche a prescindere dalle investigazioni commissionate dalla convenuta, comunque pienamente legittime in forza di quanto enunciato pure da recente Cass. Civ. n. 31503 del 8.12.2024, a mente della quale “Questa Corte ha già affermato che i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo”)
– quegli equivoci e quella difficoltà di distinzione tra le due società (entrambe, per quanto emerso in corso di causa, a dimensione schiettamente familiare) si appalesano pressoché identici.
Né la prova testimoniale ha smentito tale evidenza, risultando anzi ampiamente confermato che il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad assumere la titolarità di una quota sociale della RE
s.r.l., per il restando estraneo alla sua gestione e/o attività, ha per essa espletato, in varie forme, attività lavorativa: circostanza, del resto, di per sé mai negata dallo stesso lavoratore.
2.4. Consegue il rigetto dell'impugnativa, in relazione a ciascuna delle domande avanzate.
Le argomentazioni, sopra citate per esteso, che già avevano indotto il Giudice a rigettare azione similare, promossa dalla sorella dell'odierno ricorrente, non possono che essere ivi confermate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (“La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”).
16 3. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato alla rifusione in favore di parte resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e ss. mm (cfr. da ultimo d.m. n. 147/2022), tenuto conto della materia e del valore della lite (indeterminabile, di bassa complessità), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicati parametri di poco superiori anche in ragione della più volte menzionata comunanza tra le questioni affrontate e quelle già esaminate in altro giudizio patrocinato dai medesimi difensori.
p.q.m.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'impugnativa avanzata da;
Controparte_1
2) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di Legge.
Nuoro, 23.12.2025
Il Giudice, dott. Paolo Dau
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