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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 5464/2024 R.G.,
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Galatina, alla via
Chiura n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Lazari, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti, il quale ha dichiarato che intende ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ovvero al numero di Email_1 fax 0836-567384;
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, PI: , con sede in Castrignano dei P.IVA_1
Greci zona industriale –artigianale;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 21.11.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.8.2024, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, conveniva in giudizio deducendo di Controparte_1 aver sottoscritto con tale società, mediante scrittura privata, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell'immobile artigianale sito in
Castrignano dei Greci alla via Corigliano s.n. piano terra, in Catasto al Fl. 5, p.lla 252 sub 1, della superficie catastale di mq 572; che, allo stato, il contratto sopra descritto non era totalmente eseguito e la promittente acquirente, aveva interesse immediato ed attuale a provvedere alla trascrizione del suddetto preliminare di vendita ex art. 2645 bis c.c., prima di iniziare le trattative con la Banca al fine di pervenire all'accollo del debito di cui al preliminare Controparte_2 suddetto;
che l'attrice aveva necessità di far verificare l'autenticità delle firme apposte dalla convenuta sul contratto preliminare oggetto di causa;
che ove il termine per la stipula del rogito notarile di vendita non fosse ancora decorso, era interesse dell'attrice, promittente acquirente, nel caso in cui la promittente alienante non intendesse procedere spontaneamente alla vendita, richiedere ed ottenere sentenza costitutiva di trasferimento in proprio favore della proprietà dell'immobile in premessa descritto ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Concludeva chiedendo di: “-ritenere e dichiarare autentiche le firme apposte in calce ed ai margini della scrittura privata del preliminare di vendita del 10.08.24 dalla società promittente alienante;
-per l'effetto, nell'ipotesi che permanga l'attuale comportamento inadempiente della controparte, emettere, ex art. 2932 c.c., sentenza che tenga luogo del consenso, se non ancora prestato, operando il trasferimento della proprietà superficiaria del bene immobile indicato in premessa
(immobile artigianale sito in Castrignano dei Greci alla Via Corigliano s.n. piano terra, in Catasto al Fl. 5, p.lla 252 sub 1, della superficie catastale di mq 572) in favore dell'attrice, previo pagamento del residuo prezzo che la stessa attrice dichiara di essere pronta a versare.
-con vittoria di spese e compensi”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, la convenuta restava contumace.
Il Giudice, con ordinanza del 29.10.2025, rigettava la richiesta di CTU e rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza del 21.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. La società convenuta non ha inteso costituirsi in giudizio e disconoscere la scrittura privata depositata in copia mediante cui è stato stipulato tra le parti il contratto preliminare di vendita oggetto di causa in data 10.8.2024.
L'art. 2719 c.c. stabilisce che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
L'art. 2712 prevede che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli articoli 2712 e 2719 cod. civ., secondo cui esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima” (Cass. 22.6.2006, n. 14438).
Dunque, può dichiararsi l'autenticità delle firme apposte da legale Controparte_1 rappresentante della società convenuta, sul contratto preliminare oggetto di causa.
Tuttavia, non sussistono, allo stato, i presupposti per poter esaminare la domanda ex art. 2932 c.c., in quanto la società attrice non ha ancora iniziato le trattative con e Controparte_3
l'accollo del debito da quest'ultima vantato nei confronti della convenuta costituisce il primo presupposto dell'esecuzione del contratto. Ne consegue che, allo stato, la società convenuta non può essere considerata inadempiente.
Pertanto, la domanda ex art. 2932 c.c., presentata in via condizionata, deve essere dichiarata inammissibile.
Considerato che la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non si è opposta all'accoglimento della domanda e che non è risultata soccombente, si ritiene che le spese di lite possano essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accerta e dichiara che sono autentiche le firme apposte da legale Controparte_1 rappresentante della società convenuta, sul contratto preliminare di vendita, stipulato dalle parti in data 10.8.2024, avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell'immobile artigianale sito in Castrignano dei Greci alla via Corigliano s.n. piano terra, in Catasto al Fl. 5, p.lla 252 sub 1, della superficie catastale di mq 572; 2) dichiara inammissibile la seconda domanda attorea;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Lecce, il 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino