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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23878 /2024 R.G. promossa
DA:
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba ( c.f. ) che C.F._2 la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), Controparte_1
(CF in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato Persona_1 in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 07/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che, CP_ stante le proprie condizioni di salute, in data 09/03/2021 inoltrava domanda all' competente per l'accertamento dell'invalidità civile ex l. 18/80 e succ.ve con diritto all'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, veniva sottoposta a visita in data 24/11/2022 ed all'esito della stessa veniva riconosciuta invalido al 100%, ma senza indennità di accompagnamento e portatore di handicap, senza connotazione di gravità; che, pertanto, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per ottenere il riconoscimento dei presupposti ai fini dell'ottenimento delle provvidenze richieste ha presentato ricorso ex art. 445-bis c.p.c., adendo il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro e della Previdenza, al fine di nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, con successiva omologa CP_ del requisito sanitario e condanna dell alle spese ed onorari di lite;
che, avendo avuto la procedura esito negativo, l'istante ha reiterato in questa sede la dichiarazione di dissenso depositata nel termine di 30 giorni e avverso le conclusioni del CTU, Dott. rese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo Persona_2 recante R.G. 2584/2023 per chiedere e ottenere il riconoscimento dei requisiti atti a ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104792.
CP_ Si costituiva l' che con varie difese concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento
è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili. Il dott. ha, infatti, considerato e valutato il complesso morboso Persona_2 nuovamente riportato dall'odierna ricorrente in opposizione in fase di ATP, deducendo che:
“C O N S I D E R A Z I O N I M E D I C O - L E G A L I
Considerando la valutazione della documentazione in atti, il quadro clinico della paziente emerso dalla visita cui è stata sottoposta si desume quanto segue:
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa e vengono valutate secondo le Tabelle Indicative del 05/02/92.
In particolare si riconosce riconosce una cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto recentemente sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione con protesi tubulare all'aorta ascendente per aneurisma.
Attualmente in follow-up clinico strumentale, si rileva un discreto equilibrio emodinamico. Pertanto, in considerazione che concomita un distiroidismo, e di una frazione di eiezione ridotta (47%) l'affezione si valuta, come da codice 6447, in misura del 70%.
Si riconoscono ancora delle note di broncopatia cronica così come segnalate in atti e come rilevate personalmente all'esame obiettivo peritale. Di lieve-moderata entità si valuta, come da codice 6455, per minorazione, in misura del 25%.
Altra affezione riconosciuta è una poliartrosi diffusa in soggetto con moderata limitazione funzionale. La deambulazione è comunque apparsa autonoma anche se lenta e con lieve zoppia di fuga per riferita dolorabilità. Si valuta quindi, con criterio analogico con il codice 7010, in misura del 40%.
Infine, si riconoscono delle note di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con pregresso episodio acuto cerebrale da insufficienza vascolare. Clinicamente abbiamo apprezzato un soggetto con severa deflessione del tono dell'umore ma con scarsa disponibilità al colloquio, discretamente lucida e discretamente orientata nel tempo e nello spazio solo con lieve riduzione delle capacità critiche e di giudizio per modico rallentamento ideo-motorio. Pertanto, globalmente considerata, la patologia cerebrovascolare in soggetto ancora sufficientemente orientata così come rilevato personalmente dal sottoscritto, si valuta, secondo il codice
1002, in misura del 70%.
Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'Art. 5 del DL 509/88, si perviene ad un tasso invalidante globale del 100% (cento per cento) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa (09/03/2021). Tuttavia, nonostante le patologie accertate, atteso che la paziente è in grado di deambulare autonomamente seppur lentamente ed è sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali così come personalmente rilevato all'esame clinico peritale e quindi non condividendo quanto attestato in atti dal certificato geriatrico del Settembre 2022, si ritiene che sia ancora in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e pertanto non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene ai benefici connessi con la Legge 104/92, pur non necessitando di assistenza personale continua, il quadro clinico/patologico esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali, pertanto è meritevole di riconoscimento della condizione di gravità (Art. 3 comma 3) a far data sempre dalla domanda amministrativa.
C O N C L U S I O N I
Pertanto per le considerazioni sopra esposte ritengo che
--l'ST è affetta da: Parte_1
1) CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON RECENTE (AGOSTO 2023) INTERVENTO
CHIRURGICO DI SOSTITUZIONE AORTA ASCENDENTE ANEURISMATICA CON PROTESI TUBULARE IN FOLLOW-
UP CLINICO-STRUMENTALE ED IN DISTIROIDEA.
2) NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA.
3) ARTROSI POLIDISTRETTUALE.
4) NOTE DI VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON PREGRESSO (2015) EPISODIO DI
INSUFFICIENZA CEREBRALE ACUTA E DEPRESSO.
--Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo.
--Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, viste le Tabelle Indicative del DL 05/02/1992, ritengo di considerare il periziando invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave (100%) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
--Tali patologie, globalmente considerate, determinano il riconoscimento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità (Art 3 comma 3) ai sensi della Lg 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
--l'ST è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
--l'ST è in grado, nei limiti della sua menomazione, di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La parte ricorrente, invero, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU già svolta in sede di ATP, sulla base della documentazione medica prodotta, la quale, sostanzialmente, evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Il che ha reso superflua la valutazione circa il rinnovo della perizia in sede di opposizione.
Sul punto, infatti, non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate CP_ con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
CP_
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto.
Napoli, 23/07/2025. Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice designato dott.ssa Simona
D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23878 /2024 R.G. promossa
DA:
nata a [...] il [...] (c.f. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba ( c.f. ) che C.F._2 la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
CONTRO
:
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma (RM), Controparte_1
(CF in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F.: ) in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato Persona_1 in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Opposizione ad ATP
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_________________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 07/11/2024 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto: che, CP_ stante le proprie condizioni di salute, in data 09/03/2021 inoltrava domanda all' competente per l'accertamento dell'invalidità civile ex l. 18/80 e succ.ve con diritto all'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, veniva sottoposta a visita in data 24/11/2022 ed all'esito della stessa veniva riconosciuta invalido al 100%, ma senza indennità di accompagnamento e portatore di handicap, senza connotazione di gravità; che, pertanto, ritenendo di versare nelle condizioni di salute per ottenere il riconoscimento dei presupposti ai fini dell'ottenimento delle provvidenze richieste ha presentato ricorso ex art. 445-bis c.p.c., adendo il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro e della Previdenza, al fine di nominare un consulente tecnico d'ufficio, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, con successiva omologa CP_ del requisito sanitario e condanna dell alle spese ed onorari di lite;
che, avendo avuto la procedura esito negativo, l'istante ha reiterato in questa sede la dichiarazione di dissenso depositata nel termine di 30 giorni e avverso le conclusioni del CTU, Dott. rese nel giudizio di accertamento tecnico preventivo Persona_2 recante R.G. 2584/2023 per chiedere e ottenere il riconoscimento dei requisiti atti a ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104792.
CP_ Si costituiva l' che con varie difese concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
La causa è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è infondato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento
è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale risultano esaustive, logicamente coerenti e, dunque, condivisibili. Il dott. ha, infatti, considerato e valutato il complesso morboso Persona_2 nuovamente riportato dall'odierna ricorrente in opposizione in fase di ATP, deducendo che:
“C O N S I D E R A Z I O N I M E D I C O - L E G A L I
Considerando la valutazione della documentazione in atti, il quadro clinico della paziente emerso dalla visita cui è stata sottoposta si desume quanto segue:
Le patologie di cui alla diagnosi sono tutte di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa e vengono valutate secondo le Tabelle Indicative del 05/02/92.
In particolare si riconosce riconosce una cardiopatia ischemica ipertensiva in soggetto recentemente sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione con protesi tubulare all'aorta ascendente per aneurisma.
Attualmente in follow-up clinico strumentale, si rileva un discreto equilibrio emodinamico. Pertanto, in considerazione che concomita un distiroidismo, e di una frazione di eiezione ridotta (47%) l'affezione si valuta, come da codice 6447, in misura del 70%.
Si riconoscono ancora delle note di broncopatia cronica così come segnalate in atti e come rilevate personalmente all'esame obiettivo peritale. Di lieve-moderata entità si valuta, come da codice 6455, per minorazione, in misura del 25%.
Altra affezione riconosciuta è una poliartrosi diffusa in soggetto con moderata limitazione funzionale. La deambulazione è comunque apparsa autonoma anche se lenta e con lieve zoppia di fuga per riferita dolorabilità. Si valuta quindi, con criterio analogico con il codice 7010, in misura del 40%.
Infine, si riconoscono delle note di vasculopatia cerebrale cronica in soggetto con pregresso episodio acuto cerebrale da insufficienza vascolare. Clinicamente abbiamo apprezzato un soggetto con severa deflessione del tono dell'umore ma con scarsa disponibilità al colloquio, discretamente lucida e discretamente orientata nel tempo e nello spazio solo con lieve riduzione delle capacità critiche e di giudizio per modico rallentamento ideo-motorio. Pertanto, globalmente considerata, la patologia cerebrovascolare in soggetto ancora sufficientemente orientata così come rilevato personalmente dal sottoscritto, si valuta, secondo il codice
1002, in misura del 70%.
Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'Art. 5 del DL 509/88, si perviene ad un tasso invalidante globale del 100% (cento per cento) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa (09/03/2021). Tuttavia, nonostante le patologie accertate, atteso che la paziente è in grado di deambulare autonomamente seppur lentamente ed è sufficientemente orientata nei parametri spazio-temporali così come personalmente rilevato all'esame clinico peritale e quindi non condividendo quanto attestato in atti dal certificato geriatrico del Settembre 2022, si ritiene che sia ancora in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita e pertanto non è meritevole di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene ai benefici connessi con la Legge 104/92, pur non necessitando di assistenza personale continua, il quadro clinico/patologico esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali, pertanto è meritevole di riconoscimento della condizione di gravità (Art. 3 comma 3) a far data sempre dalla domanda amministrativa.
C O N C L U S I O N I
Pertanto per le considerazioni sopra esposte ritengo che
--l'ST è affetta da: Parte_1
1) CARDIOPATIA ISCHEMICA IPERTENSIVA IN SOGGETTO CON RECENTE (AGOSTO 2023) INTERVENTO
CHIRURGICO DI SOSTITUZIONE AORTA ASCENDENTE ANEURISMATICA CON PROTESI TUBULARE IN FOLLOW-
UP CLINICO-STRUMENTALE ED IN DISTIROIDEA.
2) NOTE DI BRONCOPATIA CRONICA.
3) ARTROSI POLIDISTRETTUALE.
4) NOTE DI VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA IN SOGGETTO CON PREGRESSO (2015) EPISODIO DI
INSUFFICIENZA CEREBRALE ACUTA E DEPRESSO.
--Le infermità sono preesistenti alla data della domanda e non risultano, in atto, aggravate nel tempo.
--Tenuto conto della natura e del grado delle infermità, viste le Tabelle Indicative del DL 05/02/1992, ritengo di considerare il periziando invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave (100%) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
--Tali patologie, globalmente considerate, determinano il riconoscimento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità (Art 3 comma 3) ai sensi della Lg 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
--l'ST è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
--l'ST è in grado, nei limiti della sua menomazione, di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La parte ricorrente, invero, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni della CTU già svolta in sede di ATP, sulla base della documentazione medica prodotta, la quale, sostanzialmente, evidenzia le stesse patologie già valutate e le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale. Il che ha reso superflua la valutazione circa il rinnovo della perizia in sede di opposizione.
Sul punto, infatti, non è superfluo rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali considerata la dichiarazione di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate CP_ con separato decreto, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.;
CP_
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell come da separato decreto.
Napoli, 23/07/2025. Il GL
Dott.ssa Simona D'Auria