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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11550 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto TRA
– CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Mariottino e Mario P.IVA_1
VA TO, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Ernesto Sparano, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
in faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
6954/2023 ad esso notificato in data 7.12.23 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di euro 189.133,21 oltre accessori, sulla base del contratto di appalto sottoscritto in data 13.08.2021, deducendo a motivi: 1) la difformità tra il computo metrico approvato e il contratto di appalto e con errato calcolo degli oneri finanziari pari ad euro 185.717,81 anziché euro 189.133,31. Esponeva che nel mese di agosto 2021 l'opponente aveva commissionato all'impresa l'esecuzione di lavori Controparte_1 di ristrutturazione straordinaria delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale, secondo un dettagliato progetto in precedenza predisposto dall'architetto e dal prof. ing. con un importo Controparte_2 Per_1 totale dei lavori preventivati , come da computo metrico approvato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 nell'assemblea condominiale del 23.6.21, pari ad euro 1.087.500,00 oltre iva al 10% come per legge. Infatti, all'art. 4 del contratto, era scritto: “l'importo presunto dell'appalto relativo al computo dei lavori "a misura" risulta pari ad
€. 1.087.500,00, oltre IVA nella misura di legge, come da dettaglio riportato nell'allegata offerta economica dell'Appaltatore. Nello specifico: prospetto Nord €. 190.000,00; prospetto Est vs. via L. Giordano €. Parte_1
336.000,00 prospetto Sud vs via Pitloo €. 186.000,00; prospetto Ovest vs.
€. 34.000,00; prospetto Ovest 2 vs. €.187.000,00; prospetto Pt_2 Pt_2
Ovest 3 vs. €. 154.500,00; a tale importo dovranno essere aggiunte le Pt_2 seguenti voci: possibili Imprevisti nella misura del 15% del totale prima indicato;
responsabile dei lavori nella misura del 4% del totale appaltato;
occupazione suolo pubblico, nella misura di euro 9,000,00, ai fini dell'installazione del ponteggio sulla Via C. Carelli 7;l'IVA come per legge;
oneri finanziari per la cessione del credito pari al 15% del totale. Per i lavori eseguiti entro il 31.12.2021, ed in particolare per il Prospetto Nord (
[...]
+ n.2 tratti Facciate Sud/Est stimati per lavori in €. 300.000.00 oltre Pt_1 iva e spese aggiuntive, saranno interamente saldati con le modalità indicate in seguito, ovvero per quanto concerne 10% mediante bonifici bancari C.d. "parlanti" e per quanto concerne il 90% mediante sconto in fattura… Il costo dell'appalto, cosi come sopra determinato;
potrà essere soggetto a variazioni, in funzione della contabilità consuntiva delle opere che sarà predisposta - a misura - dal Direttore dei Lavori;
per tali lavorazioni, sarà effettuata contabilità e ripartizione a parte e con la previsione laddove possibile dell'applicazione del c.d. bonus facciate al 90% e/o del bonus ristrutturazione al 50%, con sconto in fattura da parte dell'Impresa appaltatrice”. Rilevava che il quadro economico approvato differiva, però, sensibilmente dal contratto di appalto per i seguenti elementi: a) il contratto di appalto prevede un computo dei lavori “a misura”, mentre il quadro economico approvato fa riferimento a un computo metrico in parte a misura ed in parte a corpo. Di conseguenza, difformemente dal contratto la contabilità dei lavori era stata effettuata in parte con “lavori a corpo” ed in parte con “lavori a misura”; b) la quota riconducibile ai “possibili imprevisti” del 15% non era presente nel quadro economico approvato;
c) la voce pari ad € 9.000,00 per occupazione di suolo pubblico, sebbene approvata in assemblea, non è stata mai corrisposta dall'impresa e, allo stato, non era dovuta pur essendo stata incassata;
d) l'importo degli oneri finanziari era stato riportato in contratto per un valore del 15% del totale, ma non risultava essere presente nel quadro economico approvato dall'assemblea condominiale, né, tanto meno, risultava essere stata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 fornita la relativa prova contabile. A ben vedere, evidenziava l'opponente, l'importo degli oneri correttamente calcolato ammontava ad euro 185.717,81 anziché euro 189.133,31, come erroneamente indicato dall'impresa nella missiva del 12.10.23 e riportato nel successivo ricorso per decreto ingiuntivo e che tale errore lo si ricavava proprio dalla lettura dell'art. 4 del contratto di appalto laddove è scritto che sono dovuti “oneri finanziari per la cessione del credito pari al 15% del totale”, ovviamente riferito al totale pattuito, eventualmente incrementato dei “possibili imprevisti contrattuali nella misura del 15%”, ma non degli importi fuori contratto, e cioè della quota della variante aggiuntiva di € 20.000,00 per coibentazione della facciata opaca;
sul punto richiamava la più dettagliata ctp dell'ing. del 19.12.23; 2) Per_2
l'errata contabilizzazione delle opere eseguite da parte della direzione dei lavori, atteso che dall'analisi della contabilità dei lavori era emerso che rispetto all'importo approvato di € 1.087.500 erano state eseguite opere aggiuntive o in variante per € 186.134,00, composte dalla quota della variante aggiuntiva di € 20.000,00 (per coibentazione facciata opaca), e dal 15% dell'importo contrattuale come imprevisti e che in data 4.8.2023 era stato emesso il certificato di pagamento finale n. 3 per un importo complessivo di € 1.273.625,00. Secondo il ctp ing. le opere aggiuntive a corpo Per_2 ammontavano a circa € 115.000,00 con uno scostamento del 144% rispetto alle opere a misura originariamente preventivate, mentre le opere aggiuntive a misura ammontavano a circa € 71.000,00, e cioè circa il 7% in più rispetto alle opere a misura preventivate. I maggiori scostamenti riguardavano le opere a corpo delle facciate e consistevano essenzialmente in rispristini strutturali ed oneri di discarica. L'opponente sosteneva che tali opere potevano essere considerate imprevisti e, quindi, erano contabilizzabili all'interno del 15% aggiuntivo contrattuale solo le opere che nella nota del direttore dei lavori del 9.12.22 erano state indicate come “opere non prevedibili” per un importo di circa € 65.909,00. Le altre, e cioè quelle indicate nella richiamata nota del Direttore dei lavori come “Aggravi economici di cantiere per richieste condomini e Condominio” e “Opere aggiuntive” non potevano che essere considerate vere e proprie “varianti” e, in quanto tali, necessitavano di approvazione da parte del committente e/o di un diverso iter di approvazione sottratto alla sola egida del direttore dei lavori. Pertanto, deduceva il rispetto all'importo aggiuntivo di € Parte_1
186.134,17, circa € 20.000,00 risultano come opere approvate in aggiunta dalla committenza, € 116.311,00 risultavano effettivamente imprevisti (di cui
€ 65.909,00 erano imprevisti a corpo e € 50.402,22 erano imprevisti a misura
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 pari al 5% dell'importo a misura contrattuale) e € 49.822,95 risultavano opere non approvate dalla committenza. In definitiva, l'importo degli oneri correttamente calcolati ammonta a € 185.717,81, invece di € 189.133,31 indicato erroneamente dall'impresa. Nel caso poi in cui si fossero considerate le opere regolarmente approvate dal contratto, comprensive delle “opere non prevedibili”, l'importo degli oneri finanziari sarebbe ammontato, invece, alla diversa minor somma pari ad € 178.765,97; 3) esistenza di criticità riscontrate in sede di sopralluogo per opere non eseguite a regola d'arte. Il Parte_1 esponeva che l'impresa appaltatrice si era resa responsabile di svariate inadempienze, manifestando in diverse occasioni una completa negligenza ed imperizia, unite all'assoluta incapacità di risolvere i problemi ed i disservizi da essa stessa cagionati, oltre a incorrere in inspiegabili ritardi, arbitrarie sospensioni dei lavori, ripetute assenze del personale, irreperibilità dei responsabili del cantiere. In particolare erano stati rilevati vizi quali: per i rivestimenti in clinker sono stati utilizzati materiali differenti, stante l'evidente cambio di cromia;
non era stata ritinteggiata la parete a sinistra dell'ingresso del garage;
le pluviali che in preventivo dovevano essere sostituite, erano state solo attinte ad eccezione di qualcuna;
su tutte le facciate erano presenti cavi volanti e canaline portacavi poste in maniera maldestra ed in molti casi neppure attintate a regola d'arte; per i balconi erano state utilizzate pavimentazioni diverse;
nelle pareti dei torrini scala erano presenti molte infiltrazioni provenienti dalla facciata degli stessi, oltre che dalla copertura;
l'attintatura della parete cieca coibentata risultava disomogenea ed irregolare;
non erano state ripristinate la pavimentazione e l'impermeabilizzazione danneggiate del terrazzo sul quale era stata appoggiata la bilancia per l'esecuzione delle opere;
le ringhiere dell'ultimo livello non erano state manutenute. Deduceva che stando alle misurazioni e valori rinvenibili nel computo metrico, le citate lavorazioni, per cui il Condominio invocava anche l'operatività dell'art. 1669 c.c., ammontavano a circa € 32.000,00 e i vizi erano stati denunciati in data 14.11.23 con raccomandata inviata al procuratore dell'opposta ed alla direzione dei lavori;
4) l'ingiustificato arricchimento dell'impresa per non avere l'appaltatore fornito la prova dei costi sostenuti per gli oneri finanziari per la cessione del credito di imposta. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva al giudice di dichiarare l'inadempimento e la responsabilità della impresa opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'opponente da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ctu;
condannare la impresa opposta a rendere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 conto della propria gestione in merito alla voce “oneri finanziari” gravanti sull'ente committente nella misura del 15% sul valore dell'appalto e, all'esito, condannarla a restituire all'ente di gestione quanto indebitamente percepito a titolo di ingiustificato arricchimento e/o indebito e/o obbligo restitutorio. Costituitasi in giudizio la premetteva che il Controparte_1 opponente aveva provveduto al pagamento integrale dei Parte_1 corrispettivi dovuti dall'appaltatore (10% mediante pagamenti diretti a mezzo bonifico e 90% mediante cessione del credito di imposta) sulla base della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, professionista di fiducia di esso Condominio. Riguardo alla presunta difformità tra computo metrico approvato e contratto di appalto rilevava che aveva in ogni caso prevalenza quanto stabilito in contratto rispetto al contenuto degli atti prodromici in esso richiamati. In ordine alla presunte criticità riscontrate in sede di sopralluogo per opere non eseguite a regola d'arte, rilevava che le opere erano state regolarmente eseguite nei tempi contrattuali e collaudate dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il committente nella persona dell'amministratore e con il legale rappresentante della Controparte_1 in data 4.8.23. Evidenziava che oggetto dell'appalto erano le opere di
[...] manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale e che il rifacimento del lastrico di copertura del fabbricato non rientrava nel programma contrattuale, per cui alcuna nessuna responsabilità era imputabile all'appaltatore in relazione al crollo del solaio in corrispondenza dell'appartamento scala A int. 12, dovuto ad infiltrazioni d'acqua meteorica dal terrazzo di copertura del fabbricato in uso esclusivo del dott. come scritto nella stessa relazione del Prof. del Pt_3 Per_1
27.4.23. Inoltre i klinker utilizzati per il ripristino di alcune facciate erano stati approvati dalla direzione lavori dopo ampia e lunga ricerca e forniti addirittura da azienda spagnola, in quanto materiali non più prodotti da decenni e risalenti a oltre 70 anni, per cui presentavano alterazioni dovute alla esposizione per decenni a fenomeni atmosferici (raggi solari, piogge anche acide, inquinamento atmosferico), impossibili da riprodurre. Riguardo alla parete a sinistra dell'ingresso del garage, essa non era stata ritinteggiata, sia perché tale opera non era presente nella contabilità, ma essendo in una zona coperta non avrebbe potuto usufruire del bonus facciate 90% oggetto dell'appalto. Relativamente alle pluviali, che in preventivo erano da sostituire, in corso d'opera era emerso che esse risultavano in gran parte realizzate in cemento-amianto, circostanza che avrebbe richiesto lo smaltimento speciale del materiale di risulta, con notevole aggravio dei costi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 Con preventivati. In ragione di tale circostanza la in Controparte_1 data 19.5.22 trasmetteva all'amministratore per la rimozione di circa 150 ml. di pluviali in cemento amianto offerta integrativa per € 16.500,00 , che veniva respinta dall'amministratore come comprovato dalla mail del 14.7.22 indirizzata al Direttore dei Lavori e dalla relativa risposta. Riguardo ai cavi volanti e canaline portacavi malmesse, rilevava che l'impiantistica non era oggetto dell'appalto e la sistemazione o sostituzione dei cavi avrebbe comportato la revisione dei relativi impianti sia condominiali che privati. In ordine poi alle pavimentazioni dei balconi, esse erano state approvate dalla direzione lavori e dalla committenza, fornite in diverse partite per ragioni di approvvigionamento e stoccaggio, ma della stessa tipologia, formato e colorazione. Inoltre in corso d'opera non era mai stata sollevata alcuna contestazione né dal Condominio né dai singoli condomini proprietari dei rispettivi balconi. Per le infiltrazioni di acqua sulle pareti dei torrini scala, i lastrici solari e le coperture, ivi compresi i torrini, non rientravano nell'oggetto del contratto di appalto e comunque le presunte infiltrazioni non provenivano dalle zone oggetto delle lavorazioni limitate alle facciate ed ai balconi. Inoltre la parete cieca, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, era stata ridipinta a perfetta regola d'arte, regolarmente collaudata e ben visibile anche dalle foto allegate nella perizia dell'Ing.
, che non evidenziavano nessuna imperfezione nonostante fosse Per_2 stata scattata a breve distanza. Deduceva, poi, che la pavimentazione e l'impermeabilizzazione del terrazzo sul quale era stata appoggiata la bilancia per l'esecuzione delle opere, non aveva riportato alcun danno, in quanto la zona di appoggio della bilancia era stata idoneamente coperta con pannelli in legno, mentre la pavimentazione del terrazzo versava in condizioni precarie già prima dell'inizio dei lavori, come comprovato dalla foto prodotte in atti. Riguardo alle le ringhiere dell'ultimo livello non manutenute, l'opponente evidenziava che esse erano quelle della copertura del fabbricato e non dei balconi, per cui non rientravano nell'oggetto dell'appalto e pertanto non erano state nemmeno inserite nella relativa contabilità. Relativamente all'ultimo motivo di opposizione produceva documentazione dalla quale si evinceva chiaramente che gli oneri finanziari erano ricaduti sull'impresa in misura notevolmente superiore al 15% di maggiorazione posto a carico del committente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 24.10.2024, così motivando: “ i lavori appaltati sono quelli contrattualizzati, a nulla rilevando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 un'eventuale difformità tra il contratto stipulato ed il computo metrico precedentemente approvato dal;
gli oneri finanziari sopportati Parte_1 sono stati documentati;
nel computo dei medesimi rientrano anche i lavori aggiuntivi se hanno beneficiato della detrazione fiscale;
i lavori in questione sono stati regolarmente collaudati ed i vizi lamentati non sono occulti;
in ogni caso tali vizi non sembrano riguardare le opere appaltate;
la causa è matura per la decisione” rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata, unitamente alla domanda riconvenzionale per preteso ingiustificato arricchimento. Invero, con la proposta opposizione il ha contestato la Parte_1 correttezza della contabilità redatta dal proprio tecnico di fiducia, da esso nominato per rappresentarlo nei rapporti tecnici con l'impresa appaltatrice, direttore dei lavori che aveva predisposto anche gli atti progettuali e di contabilità propedeutici al contratto e in esso richiamati. Già di per sé tale osservazione basterebbe per rigettare l'opposizione, anche considerato che nei confronti del proprio direttore dei lavori il non ha assunto alcuna Parte_1 iniziativa giudiziaria, né nel presente giudizio gli ha attribuito manchevolezze. Peraltro i progettisti e direttore dei lavori dello studio Per_1 nelle persone dei Prof. Ing. e Arch. , ebbero a Per_1 Controparte_2 redigere la contabilità finale dei lavori, il certificato di pagamento finale nonché il collaudo finale delle opere, senza alcuna contestazione delle parti contrattuali. Del resto, nei rapporti tra le parti, quello che conta è quanto scritto nel contratto di appalto, con la conseguenza che gli atti prodromici ed in particolare il “quadro economico” approvato dall'assemblea dei condomini nella riunione del 23.6.21, in quanto anteriori alla conclusione del contratto, non ne possono inficiare il contenuto dovendosi ritenere, fatta salva l'ipotesi di un vizio del consenso non dedotto dall'opponente, che solo con il contratto definitivo le parti intesero regolare il rapporto. A tale considerazione va aggiunto che l'approvazione del “quadro economico” da parte dell'assemblea condominiale è un atto interno alla gestione del bene comune e non un atto sottoscritto anche dall'appaltatore, con la conseguenza che l'opponente non può legittimamente contestare, a lavori conclusi dopo due anni di cantiere, una pretesa difformità tra “quadro economico” approvato dall'assemblea e contratto sottoscritto dalle parti. Al limite, se fossero fondate tali difformità con quanto da essa approvato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 l'assemblea condominiale dovrebbe far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministratore condominiale che ebbe a sottoscrivere il contratto. Va ulteriormente aggiunto che la clausola contrattuale che prevede la possibilità di una maggiorazione percentuale dei corrispettivi per i c.d.
“imprevisti” è comunemente inserita nei contratti di appalto in particolare quando si tratti di lavori di grossa entità e di lunga durata come quello in esame, attesa che la finalità della stessa è quella di consentire al direttore dei lavori, in collaborazione con l'appaltatore, di risolvere tempestivamente eventuali problemi insorti in corso d'opera e/o di prevedere lavorazioni aggiuntive che si rendano opportune al fine dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte senza dovere ogni volta bloccare i lavori in attesa dell'autorizzazione del committente. Al riguardo è opportuno precisare che la direzione lavori ha tempestivamente relazionato al committente circa gli stati di avanzamento, sulle opere non prevedibili, sugli aggravi economici di cantiere, su opere aggiunte e cronoprogramma lavori senza che mai il committente abbia sollevato obiezioni durante l'esecuzione dei lavori. Non è, peraltro, dato comprendere per quali motivi l'opponente dà maggior credito alla contabilità ricostruita dal proprio ctp, che a quella del proprio direttore dei lavori, che avendo seguito tutta la fase precontrattuale e poi l'iter dei lavori, ha avuto senza dubbio maggior contezza delle problematiche affrontate e risolte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Del resto, se si rapportano il totale delle opere che il consulente di parte opponente ritiene “non approvate dalla committenza” avremmo un'incidenza di appena euro 7.473,44 rispetto alla somma richiesta di euro 189.133,31. Riguardo ai presunti vizi delle opera, a prescindere dal fatto che il direttore dei lavori ebbe a certificarne l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte, va rilevato che si tratta tutti di vizi palesi, che se effettivamente attribuibili all'appaltatore, dovevano essere denunciati al momento della consegna delle opere. Invece le opere furono ricevute dall'opponente senza alcuna riserva e contestazione, per cui ai sensi dell'art. 1667 c.c. la garanzia per vizi dell'opera appaltata non è operativa o il committente ne è decaduto. In ogni caso questo giudice riconosce la correttezza e veridicità delle allegazioni fatte dall'opposta per ogni singolo vizio denunciato in opposizione dal come sopra riportate, facendole proprie a Parte_1 sostegno dell'infondatezza dei vizi denunciati e della non attribuibilità degli stessi a colpe dell'appaltatore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Per quanto riguarda gli oneri finanziari l'opposta ha provato che essi sono stati sostenuti in una misura ben superiore al 15%, come peraltro è noto a tutti coloro che operano nel settore dei Bonus e relativi sconti in fattura e cessione dei crediti fiscali. Risulta, infatti, che il credito di cui alla fattura n. 139 del 23.9.21 di € 113.850,00 (totale fattura € 126.500,00 quota a carico dei condomini € 12.650,00) fu ceduto, insieme ad altri, a Controparte_3 che praticò uno “sconto” del 17% come comprovato dal prospetto tratto dalla piattaforma utilizzata da che nel periodo dal 10.10.21 al Controparte_3
31.10.21 ebbe a registrare crediti ceduti per € 344.086,00 a fronte di somme da corrispondere per € 285.601,71 (83% del totale ceduto) accreditate sul conto corrente postale della n. 1052016746 in data Controparte_1
26.10.21 e con la causale “accredito per cessione crediti di imposta a
[...]
”; il credito di cui alla fattura n. 151 del 21.10.21 di € 113.850,00 CP_3
(totale fattura € 126.500,00 quota a carico dei condomini € 12.650,00) fu ceduto, insieme ad altri, a che praticò uno “sconto” del Controparte_3
17% come comprovato dal prospetto tratto dalla piattaforma utilizzata da che nel periodo dal 14.12.21 al 28.1.22 ebbe a registrare Controparte_3 crediti ceduti per € 271.903,60 a fronte di somme da corrispondere per € 225.688,16 (83% del totale ceduto), accreditate sul conto corrente postale della n. 1052016746 in data 28.1.22 con la causale Controparte_1
“accredito per cessione crediti di imposta a ”, come da fattura CP_3
151/21 con allegato prospetto e copia dell'estratto del conto corrente postale con la registrazione della data di accredito;
il credito di € 929.869,22 di cui alla fattura n. 182 del 28.12.21 (totale fattura € a.1.147.987,50 quota a carico dei condomini € 114,798,75) fu ceduto a che praticò uno Parte_4
“sconto” del 20% e quindi per il prezzo di € 185.973,80 , come comprovato dall'attestazione rilasciata dallo Studio Tributario e Societario Deloitte, dal contratto concluso dalla con , dalla Controparte_1 Parte_4 fattura n. 9073804 del 28.4.22 per € 185.973,80 emessa da Pt_4 CP_4 in favore della dall'estratto del conto
[...] Controparte_1 corrente bancario della n. 1000/12315 presso Intesa Controparte_1
Sanpaolo S.p.A., che in data 29.4.22 ebbe a registrare l'accredito di € 743.895,22 , con la causale “accredito cessione credito, come da fattura 182/21 con allegata attestazione della Deloitte, contratto di cessione di credito con , fattura n. 90703804 del 28.4.22 di € Parte_4 Parte_4
185.973,80, estratto conto corrente presso Controparte_1 [...]
. Pt_4
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto TRA
– CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Mariottino e Mario P.IVA_1
VA TO, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Ernesto Sparano, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
in faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Pt_1
6954/2023 ad esso notificato in data 7.12.23 dalla Controparte_1 per il pagamento della somma di euro 189.133,21 oltre accessori, sulla base del contratto di appalto sottoscritto in data 13.08.2021, deducendo a motivi: 1) la difformità tra il computo metrico approvato e il contratto di appalto e con errato calcolo degli oneri finanziari pari ad euro 185.717,81 anziché euro 189.133,31. Esponeva che nel mese di agosto 2021 l'opponente aveva commissionato all'impresa l'esecuzione di lavori Controparte_1 di ristrutturazione straordinaria delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale, secondo un dettagliato progetto in precedenza predisposto dall'architetto e dal prof. ing. con un importo Controparte_2 Per_1 totale dei lavori preventivati , come da computo metrico approvato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/10 nell'assemblea condominiale del 23.6.21, pari ad euro 1.087.500,00 oltre iva al 10% come per legge. Infatti, all'art. 4 del contratto, era scritto: “l'importo presunto dell'appalto relativo al computo dei lavori "a misura" risulta pari ad
€. 1.087.500,00, oltre IVA nella misura di legge, come da dettaglio riportato nell'allegata offerta economica dell'Appaltatore. Nello specifico: prospetto Nord €. 190.000,00; prospetto Est vs. via L. Giordano €. Parte_1
336.000,00 prospetto Sud vs via Pitloo €. 186.000,00; prospetto Ovest vs.
€. 34.000,00; prospetto Ovest 2 vs. €.187.000,00; prospetto Pt_2 Pt_2
Ovest 3 vs. €. 154.500,00; a tale importo dovranno essere aggiunte le Pt_2 seguenti voci: possibili Imprevisti nella misura del 15% del totale prima indicato;
responsabile dei lavori nella misura del 4% del totale appaltato;
occupazione suolo pubblico, nella misura di euro 9,000,00, ai fini dell'installazione del ponteggio sulla Via C. Carelli 7;l'IVA come per legge;
oneri finanziari per la cessione del credito pari al 15% del totale. Per i lavori eseguiti entro il 31.12.2021, ed in particolare per il Prospetto Nord (
[...]
+ n.2 tratti Facciate Sud/Est stimati per lavori in €. 300.000.00 oltre Pt_1 iva e spese aggiuntive, saranno interamente saldati con le modalità indicate in seguito, ovvero per quanto concerne 10% mediante bonifici bancari C.d. "parlanti" e per quanto concerne il 90% mediante sconto in fattura… Il costo dell'appalto, cosi come sopra determinato;
potrà essere soggetto a variazioni, in funzione della contabilità consuntiva delle opere che sarà predisposta - a misura - dal Direttore dei Lavori;
per tali lavorazioni, sarà effettuata contabilità e ripartizione a parte e con la previsione laddove possibile dell'applicazione del c.d. bonus facciate al 90% e/o del bonus ristrutturazione al 50%, con sconto in fattura da parte dell'Impresa appaltatrice”. Rilevava che il quadro economico approvato differiva, però, sensibilmente dal contratto di appalto per i seguenti elementi: a) il contratto di appalto prevede un computo dei lavori “a misura”, mentre il quadro economico approvato fa riferimento a un computo metrico in parte a misura ed in parte a corpo. Di conseguenza, difformemente dal contratto la contabilità dei lavori era stata effettuata in parte con “lavori a corpo” ed in parte con “lavori a misura”; b) la quota riconducibile ai “possibili imprevisti” del 15% non era presente nel quadro economico approvato;
c) la voce pari ad € 9.000,00 per occupazione di suolo pubblico, sebbene approvata in assemblea, non è stata mai corrisposta dall'impresa e, allo stato, non era dovuta pur essendo stata incassata;
d) l'importo degli oneri finanziari era stato riportato in contratto per un valore del 15% del totale, ma non risultava essere presente nel quadro economico approvato dall'assemblea condominiale, né, tanto meno, risultava essere stata
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/10 fornita la relativa prova contabile. A ben vedere, evidenziava l'opponente, l'importo degli oneri correttamente calcolato ammontava ad euro 185.717,81 anziché euro 189.133,31, come erroneamente indicato dall'impresa nella missiva del 12.10.23 e riportato nel successivo ricorso per decreto ingiuntivo e che tale errore lo si ricavava proprio dalla lettura dell'art. 4 del contratto di appalto laddove è scritto che sono dovuti “oneri finanziari per la cessione del credito pari al 15% del totale”, ovviamente riferito al totale pattuito, eventualmente incrementato dei “possibili imprevisti contrattuali nella misura del 15%”, ma non degli importi fuori contratto, e cioè della quota della variante aggiuntiva di € 20.000,00 per coibentazione della facciata opaca;
sul punto richiamava la più dettagliata ctp dell'ing. del 19.12.23; 2) Per_2
l'errata contabilizzazione delle opere eseguite da parte della direzione dei lavori, atteso che dall'analisi della contabilità dei lavori era emerso che rispetto all'importo approvato di € 1.087.500 erano state eseguite opere aggiuntive o in variante per € 186.134,00, composte dalla quota della variante aggiuntiva di € 20.000,00 (per coibentazione facciata opaca), e dal 15% dell'importo contrattuale come imprevisti e che in data 4.8.2023 era stato emesso il certificato di pagamento finale n. 3 per un importo complessivo di € 1.273.625,00. Secondo il ctp ing. le opere aggiuntive a corpo Per_2 ammontavano a circa € 115.000,00 con uno scostamento del 144% rispetto alle opere a misura originariamente preventivate, mentre le opere aggiuntive a misura ammontavano a circa € 71.000,00, e cioè circa il 7% in più rispetto alle opere a misura preventivate. I maggiori scostamenti riguardavano le opere a corpo delle facciate e consistevano essenzialmente in rispristini strutturali ed oneri di discarica. L'opponente sosteneva che tali opere potevano essere considerate imprevisti e, quindi, erano contabilizzabili all'interno del 15% aggiuntivo contrattuale solo le opere che nella nota del direttore dei lavori del 9.12.22 erano state indicate come “opere non prevedibili” per un importo di circa € 65.909,00. Le altre, e cioè quelle indicate nella richiamata nota del Direttore dei lavori come “Aggravi economici di cantiere per richieste condomini e Condominio” e “Opere aggiuntive” non potevano che essere considerate vere e proprie “varianti” e, in quanto tali, necessitavano di approvazione da parte del committente e/o di un diverso iter di approvazione sottratto alla sola egida del direttore dei lavori. Pertanto, deduceva il rispetto all'importo aggiuntivo di € Parte_1
186.134,17, circa € 20.000,00 risultano come opere approvate in aggiunta dalla committenza, € 116.311,00 risultavano effettivamente imprevisti (di cui
€ 65.909,00 erano imprevisti a corpo e € 50.402,22 erano imprevisti a misura
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/10 pari al 5% dell'importo a misura contrattuale) e € 49.822,95 risultavano opere non approvate dalla committenza. In definitiva, l'importo degli oneri correttamente calcolati ammonta a € 185.717,81, invece di € 189.133,31 indicato erroneamente dall'impresa. Nel caso poi in cui si fossero considerate le opere regolarmente approvate dal contratto, comprensive delle “opere non prevedibili”, l'importo degli oneri finanziari sarebbe ammontato, invece, alla diversa minor somma pari ad € 178.765,97; 3) esistenza di criticità riscontrate in sede di sopralluogo per opere non eseguite a regola d'arte. Il Parte_1 esponeva che l'impresa appaltatrice si era resa responsabile di svariate inadempienze, manifestando in diverse occasioni una completa negligenza ed imperizia, unite all'assoluta incapacità di risolvere i problemi ed i disservizi da essa stessa cagionati, oltre a incorrere in inspiegabili ritardi, arbitrarie sospensioni dei lavori, ripetute assenze del personale, irreperibilità dei responsabili del cantiere. In particolare erano stati rilevati vizi quali: per i rivestimenti in clinker sono stati utilizzati materiali differenti, stante l'evidente cambio di cromia;
non era stata ritinteggiata la parete a sinistra dell'ingresso del garage;
le pluviali che in preventivo dovevano essere sostituite, erano state solo attinte ad eccezione di qualcuna;
su tutte le facciate erano presenti cavi volanti e canaline portacavi poste in maniera maldestra ed in molti casi neppure attintate a regola d'arte; per i balconi erano state utilizzate pavimentazioni diverse;
nelle pareti dei torrini scala erano presenti molte infiltrazioni provenienti dalla facciata degli stessi, oltre che dalla copertura;
l'attintatura della parete cieca coibentata risultava disomogenea ed irregolare;
non erano state ripristinate la pavimentazione e l'impermeabilizzazione danneggiate del terrazzo sul quale era stata appoggiata la bilancia per l'esecuzione delle opere;
le ringhiere dell'ultimo livello non erano state manutenute. Deduceva che stando alle misurazioni e valori rinvenibili nel computo metrico, le citate lavorazioni, per cui il Condominio invocava anche l'operatività dell'art. 1669 c.c., ammontavano a circa € 32.000,00 e i vizi erano stati denunciati in data 14.11.23 con raccomandata inviata al procuratore dell'opposta ed alla direzione dei lavori;
4) l'ingiustificato arricchimento dell'impresa per non avere l'appaltatore fornito la prova dei costi sostenuti per gli oneri finanziari per la cessione del credito di imposta. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale chiedeva al giudice di dichiarare l'inadempimento e la responsabilità della impresa opposta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'opponente da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo ctu;
condannare la impresa opposta a rendere il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/10 conto della propria gestione in merito alla voce “oneri finanziari” gravanti sull'ente committente nella misura del 15% sul valore dell'appalto e, all'esito, condannarla a restituire all'ente di gestione quanto indebitamente percepito a titolo di ingiustificato arricchimento e/o indebito e/o obbligo restitutorio. Costituitasi in giudizio la premetteva che il Controparte_1 opponente aveva provveduto al pagamento integrale dei Parte_1 corrispettivi dovuti dall'appaltatore (10% mediante pagamenti diretti a mezzo bonifico e 90% mediante cessione del credito di imposta) sulla base della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, professionista di fiducia di esso Condominio. Riguardo alla presunta difformità tra computo metrico approvato e contratto di appalto rilevava che aveva in ogni caso prevalenza quanto stabilito in contratto rispetto al contenuto degli atti prodromici in esso richiamati. In ordine alla presunte criticità riscontrate in sede di sopralluogo per opere non eseguite a regola d'arte, rilevava che le opere erano state regolarmente eseguite nei tempi contrattuali e collaudate dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con il committente nella persona dell'amministratore e con il legale rappresentante della Controparte_1 in data 4.8.23. Evidenziava che oggetto dell'appalto erano le opere di
[...] manutenzione straordinaria delle facciate e dei balconi dell'edificio condominiale e che il rifacimento del lastrico di copertura del fabbricato non rientrava nel programma contrattuale, per cui alcuna nessuna responsabilità era imputabile all'appaltatore in relazione al crollo del solaio in corrispondenza dell'appartamento scala A int. 12, dovuto ad infiltrazioni d'acqua meteorica dal terrazzo di copertura del fabbricato in uso esclusivo del dott. come scritto nella stessa relazione del Prof. del Pt_3 Per_1
27.4.23. Inoltre i klinker utilizzati per il ripristino di alcune facciate erano stati approvati dalla direzione lavori dopo ampia e lunga ricerca e forniti addirittura da azienda spagnola, in quanto materiali non più prodotti da decenni e risalenti a oltre 70 anni, per cui presentavano alterazioni dovute alla esposizione per decenni a fenomeni atmosferici (raggi solari, piogge anche acide, inquinamento atmosferico), impossibili da riprodurre. Riguardo alla parete a sinistra dell'ingresso del garage, essa non era stata ritinteggiata, sia perché tale opera non era presente nella contabilità, ma essendo in una zona coperta non avrebbe potuto usufruire del bonus facciate 90% oggetto dell'appalto. Relativamente alle pluviali, che in preventivo erano da sostituire, in corso d'opera era emerso che esse risultavano in gran parte realizzate in cemento-amianto, circostanza che avrebbe richiesto lo smaltimento speciale del materiale di risulta, con notevole aggravio dei costi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/10 Con preventivati. In ragione di tale circostanza la in Controparte_1 data 19.5.22 trasmetteva all'amministratore per la rimozione di circa 150 ml. di pluviali in cemento amianto offerta integrativa per € 16.500,00 , che veniva respinta dall'amministratore come comprovato dalla mail del 14.7.22 indirizzata al Direttore dei Lavori e dalla relativa risposta. Riguardo ai cavi volanti e canaline portacavi malmesse, rilevava che l'impiantistica non era oggetto dell'appalto e la sistemazione o sostituzione dei cavi avrebbe comportato la revisione dei relativi impianti sia condominiali che privati. In ordine poi alle pavimentazioni dei balconi, esse erano state approvate dalla direzione lavori e dalla committenza, fornite in diverse partite per ragioni di approvvigionamento e stoccaggio, ma della stessa tipologia, formato e colorazione. Inoltre in corso d'opera non era mai stata sollevata alcuna contestazione né dal Condominio né dai singoli condomini proprietari dei rispettivi balconi. Per le infiltrazioni di acqua sulle pareti dei torrini scala, i lastrici solari e le coperture, ivi compresi i torrini, non rientravano nell'oggetto del contratto di appalto e comunque le presunte infiltrazioni non provenivano dalle zone oggetto delle lavorazioni limitate alle facciate ed ai balconi. Inoltre la parete cieca, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, era stata ridipinta a perfetta regola d'arte, regolarmente collaudata e ben visibile anche dalle foto allegate nella perizia dell'Ing.
, che non evidenziavano nessuna imperfezione nonostante fosse Per_2 stata scattata a breve distanza. Deduceva, poi, che la pavimentazione e l'impermeabilizzazione del terrazzo sul quale era stata appoggiata la bilancia per l'esecuzione delle opere, non aveva riportato alcun danno, in quanto la zona di appoggio della bilancia era stata idoneamente coperta con pannelli in legno, mentre la pavimentazione del terrazzo versava in condizioni precarie già prima dell'inizio dei lavori, come comprovato dalla foto prodotte in atti. Riguardo alle le ringhiere dell'ultimo livello non manutenute, l'opponente evidenziava che esse erano quelle della copertura del fabbricato e non dei balconi, per cui non rientravano nell'oggetto dell'appalto e pertanto non erano state nemmeno inserite nella relativa contabilità. Relativamente all'ultimo motivo di opposizione produceva documentazione dalla quale si evinceva chiaramente che gli oneri finanziari erano ricaduti sull'impresa in misura notevolmente superiore al 15% di maggiorazione posto a carico del committente. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 24.10.2024, così motivando: “ i lavori appaltati sono quelli contrattualizzati, a nulla rilevando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/10 un'eventuale difformità tra il contratto stipulato ed il computo metrico precedentemente approvato dal;
gli oneri finanziari sopportati Parte_1 sono stati documentati;
nel computo dei medesimi rientrano anche i lavori aggiuntivi se hanno beneficiato della detrazione fiscale;
i lavori in questione sono stati regolarmente collaudati ed i vizi lamentati non sono occulti;
in ogni caso tali vizi non sembrano riguardare le opere appaltate;
la causa è matura per la decisione” rimetteva la causa in decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata, unitamente alla domanda riconvenzionale per preteso ingiustificato arricchimento. Invero, con la proposta opposizione il ha contestato la Parte_1 correttezza della contabilità redatta dal proprio tecnico di fiducia, da esso nominato per rappresentarlo nei rapporti tecnici con l'impresa appaltatrice, direttore dei lavori che aveva predisposto anche gli atti progettuali e di contabilità propedeutici al contratto e in esso richiamati. Già di per sé tale osservazione basterebbe per rigettare l'opposizione, anche considerato che nei confronti del proprio direttore dei lavori il non ha assunto alcuna Parte_1 iniziativa giudiziaria, né nel presente giudizio gli ha attribuito manchevolezze. Peraltro i progettisti e direttore dei lavori dello studio Per_1 nelle persone dei Prof. Ing. e Arch. , ebbero a Per_1 Controparte_2 redigere la contabilità finale dei lavori, il certificato di pagamento finale nonché il collaudo finale delle opere, senza alcuna contestazione delle parti contrattuali. Del resto, nei rapporti tra le parti, quello che conta è quanto scritto nel contratto di appalto, con la conseguenza che gli atti prodromici ed in particolare il “quadro economico” approvato dall'assemblea dei condomini nella riunione del 23.6.21, in quanto anteriori alla conclusione del contratto, non ne possono inficiare il contenuto dovendosi ritenere, fatta salva l'ipotesi di un vizio del consenso non dedotto dall'opponente, che solo con il contratto definitivo le parti intesero regolare il rapporto. A tale considerazione va aggiunto che l'approvazione del “quadro economico” da parte dell'assemblea condominiale è un atto interno alla gestione del bene comune e non un atto sottoscritto anche dall'appaltatore, con la conseguenza che l'opponente non può legittimamente contestare, a lavori conclusi dopo due anni di cantiere, una pretesa difformità tra “quadro economico” approvato dall'assemblea e contratto sottoscritto dalle parti. Al limite, se fossero fondate tali difformità con quanto da essa approvato,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/10 l'assemblea condominiale dovrebbe far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministratore condominiale che ebbe a sottoscrivere il contratto. Va ulteriormente aggiunto che la clausola contrattuale che prevede la possibilità di una maggiorazione percentuale dei corrispettivi per i c.d.
“imprevisti” è comunemente inserita nei contratti di appalto in particolare quando si tratti di lavori di grossa entità e di lunga durata come quello in esame, attesa che la finalità della stessa è quella di consentire al direttore dei lavori, in collaborazione con l'appaltatore, di risolvere tempestivamente eventuali problemi insorti in corso d'opera e/o di prevedere lavorazioni aggiuntive che si rendano opportune al fine dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte senza dovere ogni volta bloccare i lavori in attesa dell'autorizzazione del committente. Al riguardo è opportuno precisare che la direzione lavori ha tempestivamente relazionato al committente circa gli stati di avanzamento, sulle opere non prevedibili, sugli aggravi economici di cantiere, su opere aggiunte e cronoprogramma lavori senza che mai il committente abbia sollevato obiezioni durante l'esecuzione dei lavori. Non è, peraltro, dato comprendere per quali motivi l'opponente dà maggior credito alla contabilità ricostruita dal proprio ctp, che a quella del proprio direttore dei lavori, che avendo seguito tutta la fase precontrattuale e poi l'iter dei lavori, ha avuto senza dubbio maggior contezza delle problematiche affrontate e risolte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Del resto, se si rapportano il totale delle opere che il consulente di parte opponente ritiene “non approvate dalla committenza” avremmo un'incidenza di appena euro 7.473,44 rispetto alla somma richiesta di euro 189.133,31. Riguardo ai presunti vizi delle opera, a prescindere dal fatto che il direttore dei lavori ebbe a certificarne l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte, va rilevato che si tratta tutti di vizi palesi, che se effettivamente attribuibili all'appaltatore, dovevano essere denunciati al momento della consegna delle opere. Invece le opere furono ricevute dall'opponente senza alcuna riserva e contestazione, per cui ai sensi dell'art. 1667 c.c. la garanzia per vizi dell'opera appaltata non è operativa o il committente ne è decaduto. In ogni caso questo giudice riconosce la correttezza e veridicità delle allegazioni fatte dall'opposta per ogni singolo vizio denunciato in opposizione dal come sopra riportate, facendole proprie a Parte_1 sostegno dell'infondatezza dei vizi denunciati e della non attribuibilità degli stessi a colpe dell'appaltatore.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/10 Per quanto riguarda gli oneri finanziari l'opposta ha provato che essi sono stati sostenuti in una misura ben superiore al 15%, come peraltro è noto a tutti coloro che operano nel settore dei Bonus e relativi sconti in fattura e cessione dei crediti fiscali. Risulta, infatti, che il credito di cui alla fattura n. 139 del 23.9.21 di € 113.850,00 (totale fattura € 126.500,00 quota a carico dei condomini € 12.650,00) fu ceduto, insieme ad altri, a Controparte_3 che praticò uno “sconto” del 17% come comprovato dal prospetto tratto dalla piattaforma utilizzata da che nel periodo dal 10.10.21 al Controparte_3
31.10.21 ebbe a registrare crediti ceduti per € 344.086,00 a fronte di somme da corrispondere per € 285.601,71 (83% del totale ceduto) accreditate sul conto corrente postale della n. 1052016746 in data Controparte_1
26.10.21 e con la causale “accredito per cessione crediti di imposta a
[...]
”; il credito di cui alla fattura n. 151 del 21.10.21 di € 113.850,00 CP_3
(totale fattura € 126.500,00 quota a carico dei condomini € 12.650,00) fu ceduto, insieme ad altri, a che praticò uno “sconto” del Controparte_3
17% come comprovato dal prospetto tratto dalla piattaforma utilizzata da che nel periodo dal 14.12.21 al 28.1.22 ebbe a registrare Controparte_3 crediti ceduti per € 271.903,60 a fronte di somme da corrispondere per € 225.688,16 (83% del totale ceduto), accreditate sul conto corrente postale della n. 1052016746 in data 28.1.22 con la causale Controparte_1
“accredito per cessione crediti di imposta a ”, come da fattura CP_3
151/21 con allegato prospetto e copia dell'estratto del conto corrente postale con la registrazione della data di accredito;
il credito di € 929.869,22 di cui alla fattura n. 182 del 28.12.21 (totale fattura € a.1.147.987,50 quota a carico dei condomini € 114,798,75) fu ceduto a che praticò uno Parte_4
“sconto” del 20% e quindi per il prezzo di € 185.973,80 , come comprovato dall'attestazione rilasciata dallo Studio Tributario e Societario Deloitte, dal contratto concluso dalla con , dalla Controparte_1 Parte_4 fattura n. 9073804 del 28.4.22 per € 185.973,80 emessa da Pt_4 CP_4 in favore della dall'estratto del conto
[...] Controparte_1 corrente bancario della n. 1000/12315 presso Intesa Controparte_1
Sanpaolo S.p.A., che in data 29.4.22 ebbe a registrare l'accredito di € 743.895,22 , con la causale “accredito cessione credito, come da fattura 182/21 con allegata attestazione della Deloitte, contratto di cessione di credito con , fattura n. 90703804 del 28.4.22 di € Parte_4 Parte_4
185.973,80, estratto conto corrente presso Controparte_1 [...]
. Pt_4
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/10 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 10.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 10/10