Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- con cui il Responsabile del IV settore del Comune di Giardini Naxos ha ingiunto la demolizione “dell’ampliamento di circa 50 mq dell’appartamento ubicato -OMISSIS-, rifinito e definito in ogni parte contraddistinto in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, e la messa in ripristino dello stato originario dei luoghi”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IN SS OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° febbraio 2024 e depositato il successivo 20 febbraio, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione meglio indicata in epigrafe con cui il Comune di Giardini Naxos ha ingiunto alla stessa la demolizione “ dell’ampliamento di circa 50 mq dell’appartamento ubicato -OMISSIS-, rifinito e definito in ogni parte contraddistinto in catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, e la messa in ripristino dello stato originario dei luoghi ”, in assenza di titolo edilizio.
Premesso di essere proprietaria dell’immobile, piano terra, adibito a residenza primaria ubicato a Giardini, parte ricorrente ha esposto in fatto che:
- in data 19 maggio 2017 presentava una SC, con la quale segnalava l’inizio di attività per la realizzazione di verande sotto balcone (di mq. 14,65 e 12,90 da realizzare con “ pannelli leggeri rimovibili in cartongesso intonacato ”) e di un loggiato in legno (da realizzare con “ pannelli leggeri in policarbonato trasparenti ”), ai sensi dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, di pertinenza dell’immobile in questione;
- l’intervento otteneva l’autorizzazione sia del Genio Civile di Messina, con provvedimento del -OMISSIS-, che della Soprintendenza, con provvedimento del -OMISSIS-;
- entro l’anno 2017 venivano eseguiti i lavori in conformità al progetto;
- a distanza di sei anni, a seguito di accertamento del 15 novembre 2023, il Comune ha ritenuto che le opere eseguite con la SC di ampliamento di circa 50 mq siano abusive e, con il provvedimento impugnato, ne ha ordinato la demolizione.
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione falsa ed erronea applicazione della L.r. 16/16: art. 5 c. 1 lett. C) (che ha recepito con modifiche l’art. 10 DPR 380/01); art. 10 c. 6 lett. a (che ha recepito con modifiche l’art. 22 DPR 380/01); art. 19 L 241/90 (come recepito dall’art. 6 L.r. 5/11); art. 21 nonies della L. 241/90; art. 33 DPR 380/01 (recepito dinamicamente dall’art. 1 L.r. 16/16); eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti; illogicità ed irragionevolezza; violazione del principio del legittimo affidamento .
Secondo la ricorrente i lavori eseguiti sarebbero inquadrabili nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia che seppur portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino altresì modifiche della volumetria complessiva degli edifici (tipologia di interventi per i quali l’art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. n. 16/2016 richiede il permesso a costruire) possono essere realizzati (in alternativa al permesso a costruire) mediante segnalazione certificata di inizio attività e ciò alla luce di quanto statuito dall’art. 10, comma 6, lett. a) della L.R. n. 16/2016.
In assenza di un provvedimento ostativo dell’amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SC, l’intervento edilizio poteva essere eseguito senza necessità di un’autorizzazione formale dell’ufficio.
In presenza di un valido ed efficace titolo edilizio (SC), mai contestato o annullato, e in mancanza di una totale difformità, il Comune non avrebbe potuto disporre, ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380 del 2001, la demolizione dell’opera.
L’amministrazione - nel ritenere che per la realizzazione della tettoia fosse necessario acquisire il titolo abilitativo diverso dalla SC - avrebbe dovuto fornire, anche se succintamente, una qualche motivazione al riguardo, qualificando la natura giuridica dell’intervento.
Nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990, essendo intervenuta la demolizione dopo circa 6 anni senza specificare l’interesse pubblico sotteso all’adozione dell’atto né effettuare una comparazione con l’interesse privato.
II) Violazione, per omessa applicazione, degli artt. 7, 8, 10 e 21 octies della L. 241/90; eccesso di potere per e difetto di motivazione e di presupposti.
L’ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione, ex art. 7 e ss. della L. 241/90 atta a consentire alla ricorrente una effettiva partecipazione alla fase procedimentale sostanzialmente decisoria, al fine della corretta determinazione finale, a maggior ragione necessaria nel caso di specie in cui concorre la decisiva circostanza della presentazione della SC.
2. Si è costituito il Comune intimato per resistere al giudizio, il quale ha sostenuto che: a) l’intervento, ampliativo dell’unità abitativa in esame, costituisce intervento di nuova costruzione e in quanto tale necessitava di permesso di costruire (art. 5 co. 1 lett. a); l’intervento in questione, difettando di titolo abilitativo originario avrebbe dato vita a un illecito amministrativo inquadrabile quale abuso edilizio non soggetto a prescrizione; c) l’amministrazione avrebbe assolto all’onere motivazionale richiamando nella sua ordinanza il verbale di sopralluogo del 15 novembre 2023, il quale descrive dettagliatamente la tipologia di opere realizzate; d) infondata sarebbe anche la censura afferente il mancato preavviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, a fronte di atto vincolato quale quello in questione.
3. Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la legittimità dell’ordine demolitorio con cui il Comune di Giardini Naxos, a seguito di sopralluogo con cui è stato accertato l’ampliamento dell’immobile di interesse per una superficie di circa mq 50 e una volumetria di circa mc 150, ha ordinato la demolizione delle opere, in tesi, realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo (permesso di costruire).
La documentazione in atti conferma, invero, che le opere in contestazione sono state oggetto di segnalazione nel 2017 e che l’intervento ha ottenuto l’autorizzazione del Genio Civile di Messina, con provvedimento del -OMISSIS-, e della Soprintendenza, con atto del -OMISSIS-.
Risulta inoltre che alla SC sopra indicata non ha fatto seguito alcun provvedimento inibitorio del Comune entro il termine di legge (di natura perentoria: cfr. Cons. Stato sez. IV n. 1098 del 2022), con conseguente consolidamento degli effetti, ai sensi degli artt. 19, comma 3, l. 241/1990 e 23, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (cfr. da ultimo C.S. 1256 del 2025).
5.1. Al riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante, « In tema di segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, L. n. 241/1990, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa possono essere adottati dall'Amministrazione, solo in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Ne consegue che in nessun caso al Comune è consentito porre nel nulla, tout court, con un annullamento, la s.c.i.a., che non dà vita ad una fattispecie provvedimentale di assenso tacito, bensì riflette un atto del privato volto a comunicare l'intenzione d'intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge » (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23/11/2022, n. 7228).
Nel caso di specie, inoltre, non è ravvisabile alcun intervento in autotutela, essendo l’ordine demolitorio non ascrivibile all’atto di autotutela; esso, in ogni caso, è stato emesso dopo sei anni dalla presentazione della SC (quindi oltre i termini di legge), senza esplicitazione dell’interesse pubblico perseguito (essendo oggetto di contestazione il titolo richiesto per la realizzazione dell’intervento e quindi questioni afferenti la mera violazione delle norme urbanistico-edilizie) e sua comparazione con quello privato e in assenza di denunciate falsità o anche solo erroneità nella segnalazione a suo tempo presentata.
5.2. Il Comune, a fronte di SC sino a quel momento non contestata, avrebbe dovuto fornire una motivazione sulle ragioni per cui ritenesse necessario acquisire il titolo edilizio diverso dalla SC, mentre, nel caso di specie, si è limitato a ritenere abusiva l’opera in quanto realizzata “in assenza di titolo abilitativo”, senza neanche fare menzione, nel provvedimento impugnato, della SC presentata ai sensi dell’art. 20 l.r. n. 4 del 2003 e delle ragioni della sua eventuale inidoneità in relazione all’intervento de quo .
Ne discende che, in difetto di elementi di segno contrario - che l’amministrazione non ha prodotto -, l’ordinanza di demolizione in questione, in quanto avente ad oggetto le stesse opere già oggetto di S.C.I.A., è stata illegittimamente adottata oltre il termine perentorio di cui all’art.19, comma 3, l. 241/1990 e in assenza dei presupposti dell’autotutela (cfr. Cons. St. sez. II n. 3224 del 2023; C.G.A. n. 51 del 2025).
6. In conclusione, il ricorso va accolto per la fondatezza del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori sin qui non esaminati dal cui accoglimento la società ricorrente non ricaverebbe vantaggi maggiori, e, per l’effetto, va annullato l’atto impugnato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR VA, Presidente
IN SS OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SS OT | NC AR VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.