TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.3027/2020 fra le parti:
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti G. e M. Semeraro attore
Contro
(p.iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Mineo convenuto
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
All'udienza del 18.11.25 il Giudice ha introitato la causa in decisione ai sensi dell'art.281 quinques cpc. La causa ha ad oggetto la risoluzione del rapporto inter partes di vendita di mobili per arredamento per gravi vizi degli stessi con ritiro dei mobili medesimi e restituzione del prezzo pari ad €15200,00 oltre interessi.
Va premesso che non è contestata la vendita nè la sussistenza di difetti che comunque emergono dalla prova orale espletata in corso di causa.
Anzi va precisato che la mobilia oggetto di causa (un soggiorno in legno con decori ed intarsi, una credenza in legno con decori ed intarsi, un'argentiera in legno con decori ed intarsi, un tavolo in legno apribile e sedie dello stesso stile ed una consolle in legno), a seguito della contestazione e delle lamentele dell'attore venne già vanamente sottoposta ad un intervento a cura della . Controparte_1
Va a questo punto evidenziato che la garanzia per vizi della cosa venduta prevista dall'art 1490 cc indica la responsabilità di tipo contrattuale conseguente alla irregolare attribuzione traslativa ed è dovuta per il solo fatto oggettivo della esistenza di vizi, indipendentemente dalla colpa del venditore, costituendo un peculiare rimedio di risoluzione contrattuale;
non solo, essa garanzia è dovuta dal venditore per il solo fatto oggettivo della esistenza dei vizi della res, indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del venditore, colpa che rileva per l'esercizio dell'azione di risarcimento danni, pure proposta dall'attore.
Infatti, l'operatività della garanzia può essere esclusa solo ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 1491 c.c.; cioè la conoscenza dei vizi da parte dell'acquirente o la loro facile riconoscibilità. Al di fuori della prefata ipotesi di inoperatività della garanzia per vizi, è onere del venditore, che voglia essere esonerato dal prestare la garanzia, dimostrare che i vizi siano stati provocati da fatti imputabili al compratore, prova che, nella specie, non è stata fornita.
Derimente la espletata ctu.
Il geom. , dopo aver evidenziato dettagliatamente i vizi riscontrati CP_2
(differenze sia di colore tra parti dello stesso mobile, che di laccatura finale, con conseguente difformità anche al tatto, discontinuità nella lucidatura, con la formazione di piccole bolle, presenza di brillantini…) precisa che Dalla situazione attuale, non vi è la possibilità di determinare le differenze tra la situazione ante e postoperam. Se pur presente un rilievo fotografico a cura del Parte_1 depositato in forma cartacea in cancelleria e non presente nel fascicolo telematico, non potrebbe essere di aiuto nella determinazione della situazione iniziale, in quanto tutte le varie sfumature e la ruvidità delle superfici sono elementi che si possono determinate solo con la presenza diretta.
Comunque il perito esclude che i vizi riscontrati e sopra descritti siano riconducibili, come da tesi sostenuta dalla parte convenuta, ad un uso improprio di prodotti da parte del e conferma che i vizi lamentati dalla parte attrice, sono riconducibili Parte_1 all'intervento eseguito, non a regola d'arte, dal convenuto, nel tentativo di eliminazione dei precedenti vizi lamentati.
Quanto alla eliminazione dei vizi precisa il ctu che le operazioni di eliminazione degli stessi devono interessate l'intera mobilia, risultando improbabile il ripristino allo stato iniziale, tenuto conto che si tratta di materiali delicati, già sottoposti ad un primo intervento ed individua due possibili tipi di intervento: una nuova verniciatura ed una uniforme laccatura totale di tutta la mobilia, previa semplice rimozione superficiale della finitura quantificata in € 7.000,00 oppure una rimozione totale di tutta la verniciatura, resa di particolare difficoltà per la presenza di stampe/disegni, scanalature e varie geometrie e successiva messa in opera di isolante, colorazione, applicazione di fondo e finitura quantificata in € 9.000,00, evidenziando che le operazioni di rimozione della verniciatura e laccatura potrebbero portare ad una perforazione del rivestimento esterno, che porterebbe quelle parti ad un ulteriore trattamento per il loro ripristino, o ad una deformazione delle superfici tali da compromettere irreparabilmente il mobile in lavorazione.
Conclude il perito comunque precisando che Gli interventi proposti, per le difficoltà oggettive, non porterebbero mai la mobilia allo stato originario, in quanto, il primo tipo di intervento porterebbe una colorazione differente e più scura, mentre la seconda, oltre alla possibile compromissione irreversibile della mobilia, e tenuto conto dell'intervento già eseguito e non andato a buon fine, non riuscirebbe in alcun modo a portare la colorazione iniziale, ma o più chiara o più scura.
Orbene sulla base delle considerazioni che precedono va accolta la domanda di risoluzione contrattuale per garanzia dei vizi della cosa venduta proposta dall'attore con la conseguenza che la convenuta è tenuta al ritiro dei mobili venduti e alla restituzione della somma di € 15200,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno in quanto assolutamente sfornita di supporto probatorio, dovendosi comunque evidenziare che la mobilia è rimasta nella disponibilità dell'attore che comunque l'ha utilizzata;
ed invero, i danni riscontrati non impediscono, né hanno mai impedito, l'utilizzo dei beni bensì incidono principalmente sul complessivo effetto estetico della mobilia stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
PQM
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione del rapporto tra le odierne parti per l'esistenza di vizi nelle merce venduta e per l'effetto condanna la società convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di €15200,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- condanna la società convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore che si liquidano in €2600,00, oltre borsuali, rimb. forf, CAP e IVA come per legge. - spese di ctu definitivamente a carico della convenuta
Brindisi,17/12/2025
Il Giudice Onorario Avv. Tonia Rossi