CA
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.68/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.437/2021 resa dal Tribunale di
Enna il 28.6.2021 e depositata in data 16.7.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
quale erede universale di , nato a [...] il Persona_1
6.12.1932 ed ivi deceduto il 13.7.2015, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Lorenzo Caruso e dall'avv. Gianluca Di Barca ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta piazza Europa 6, presso lo studio dell'avv. Giorgio Borgetto
- appellante, appellato incidentale - contro
c.f. , in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante, difesa anche disgiuntamente dall'avv. Marco Lanaia e dall'avv. Maria Grazia Cardone, elettivamente domiciliata in Caltanissetta viale
Leone XIII s.n.c., presso la Filiale di Caltanissetta di CP_1
- appellata –
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, difeso anche disgiuntamente dall'avv. Francesca Marchetti,
1 dall'avv. Manuela Malavasi, dall'avv. Roberto Perrone e dall'avv. Luigi Maria
Francisci, presso lo studio dei quali, in Milano via Michele Barozzi1, è elettivamente domiciliato - appellato, appellante incidentale -
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_3
- appellato, contumace - C.F._2
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale erede Parte_1
universale di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 13.7.2015, conveniva avanti al Tribunale di Enna il signor
, e , Controparte_3 OP Controparte_2
per ivi sentirli condannare solidalmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del fatto reato (falso in atto pubblico,
truffa aggravata e peculato) commessi da nella sua Controparte_3
qualità di Direttore dell'ufficio postale di Valguarnera Caropepe, quantificando in € 40.000/00 il danno patrimoniale e nella misura di un terzo del primo, quello non patrimoniale.
Deduceva che a carico del convenuto era stato incoato Controparte_3
un procedimento penale presso il Tribunale di Caltanissetta (iscritto al
R.G.N.R. n.1351/13), conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, con la quale era stata accertata la condotta illecita messa in atto
2 nella sua qualità di Direttore dell'ufficio postale di Valguarnera, consistita nella truffa ordita a danno di una serie di risparmiatori, tra cui il dante causa dell'attrice, che aveva affidato al predetto la somma di € 40.000/00 in occasione della sottoscrizione di un modulo falso predisposto dal convenuto per l'acquisto di un fondo denominato "Replay 12 mesi”.
Rappresentava che la sottoscrizione della modulistica per l'acquisto del fondo col contestuale affidamento della somma di denaro venivano effettuati all'interno dell'ufficio postale e suggeriti dallo stesso che sfruttava P_
la propria posizione organica carpendo la fiducia di . Persona_1
Con autonome comparse si costituivano e OP [...]
, entrambe contestando la fondatezza della domanda e, Controparte_2
comunque, l'assenza di responsabilità a loro riconducibile.
Restava contumace , benché ritualmente citato. Controparte_3
Istruita la causa sulla base della sola documentazione allegata, ritenuta provata la responsabilità dei convenuti, ma non anche l'entità del danno patrimoniale arrecato, con la sentenza n.437/2021 il Tribunale di Enna
condannava in solido i convenuti al risarcimento della somma di € 5.000/00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, così liquidato equitativamente, oltre alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per un unico sostanziale motivo, appresso riassunto:
VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C. – ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER MANCATO RICONOSCIMENTO
DELL'ASSOLVIMENTO DELLA PROVA DEL DANNO PATRIMONIALE
3 Fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, parte attrice ha fornito idonea documentazione comprovante l'instaurazione del procedimento penale n.1351/2013 R.G.N.R. a carico del convenuto P_
, conclusosi con sentenza di condanna emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta,
[...]
successivamente divenuta irrevocabile a seguito della conferma in sede di gravame.
Con tale pronuncia è stata accertata la responsabilità penale dell'imputato, all'epoca dei fatti Direttore
dell'Ufficio Postale di Valguarnera Caropepe, il quale – abusando della fiducia del dante causa dell'attrice
(nonché di numerosi altri risparmiatori) – si era appropriato indebitamente della somma di € 40.000/00,
inducendolo in errore mediante la sottoscrizione di un modulo falsificato relativo all'investimento in “Fondi
Replay 12 mesi”.
Ai sensi dell'art.651 c.p.p., detta sentenza penale irrevocabile esplica piena efficacia nel giudizio civile avente ad oggetto la restituzione e il risarcimento del danno, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità
penale e della riferibilità dello stesso all'imputato.
Nondimeno, non si comprende la statuizione del Tribunale che, pur richiamando detti principi e dando atto della produzione della sentenza penale irrevocabile, ha ritenuto non dimostrata la consistenza della somma effettivamente sottratta, omettendo di valutare il contenuto motivazionale della stessa sentenza penale, nella quale sono descritti dettagliatamente i fatti-reato addebitati all'imputato, il quale ha reso piena e articolata confessione, confermata in sede di interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. e davanti al Tribunale del
Riesame di Caltanissetta.
Tale confessione, reiterata e circostanziata, avrebbe dovuto costituire valido elemento probatorio anche nel giudizio civile, in considerazione del principio del “più probabile che non” e della mancata costituzione in giudizio del convenuto con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. P_
Si evidenzia, inoltre, che per i medesimi fatti il Tribunale di Enna, con sentenza n.628/2021 del 28 settembre
2021 (versata in atti), ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore degli attori in quel giudizio,
condannando i convenuti alla restituzione della somma di € 326.000,00.
4 In tale pronuncia, il Giudicante ha altresì escluso qualsivoglia concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, rigettando l'eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell'art.1227 c.c., i quali avevano imputato alla controparte una condotta negligente per aver affidato cospicue somme di denaro al
Direttore dell'Ufficio Postale senza le opportune verifiche circa il loro effettivo impiego.
Con comparsa di risposta del 24.3.2022 si costituisce l'appellata OP
contestando l'infondatezza del gravame.
[...]
Con autonoma comparsa depositata il 23.5.2022 si costituisce l'appellato
, chiedendo il rigetto del gravame principale e Controparte_2
proponendo appello incidentale deducendone la erroneità nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex art.2049 c.c., nonché per violazione dell'art.31 co.3 D.Lgs. n.58/1998, ai sensi del quale “Il soggetto che
conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”, perché il P_
non rivestiva la qualifica di consulente finanziario.
Resta contumace , nonostante regolarmente convenuto Controparte_3
avanti la Corte.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, le parti costituite depositano proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato, nei sensi di cui appresso.
Deve premettersi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così,
5 Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed
argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2
n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti
a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti
gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,
siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
seguito”.
Allo stesso tempo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente di incentrare la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre, che restano assorbite.
Ai sensi dell'art.651 c.p.p. le ripercussioni della sentenza penale di condanna
(sia emessa a seguito di dibattimento ovvero di rito abbreviato) nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni o il risarcimento del danno nei confronti del condannato o del responsabile civile (citato o intervenuto nel processo penale) attengono alla statuizione del fatto, alla sua illiceità ed alla affermazione di responsabilità in capo all'imputato.
Pertanto, le specifiche statuizioni oggetto della sentenza di condanna in merito ai tre elementi indicati non dovranno formare oggetto di prova nel giudizio civile o amministrativo che sorge per il successivo risarcimento del danno o per le restituzioni a carico del soggetto condannato o del responsabile civile.
L'efficacia probatoria della sentenza penale non è, però, circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo, il Giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza
6 pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale e al danno risarcibile (così,
Cassazione sent. n.2901/2024 del 10.5.2024).
E' scritto nella sentenza del GUP del Tribunale di Caltanissetta n.55/2015
depositata il 9.5.2017 (pag. 27): “Analogo è risultato il meccanismo con riguardo alle truffe ed ai falsi ai danni di …. e , indotti a Persona_1
versare consistenti somme di denaro sempre a fronte di investimenti rivelatisi del tutto apocrifi, con la consegna di moduli falsi”
E, ancora, (pag. 28) “… che il rendendo spontanee dichiarazioni P_
davanti al Tribunale del riesame di Caltanissetta - in sede di appello del PM
avverso il rigetto della richiesta di emissione di una misura cautelare personale nei suoi confronti – l'odierno imputato rendeva ampia confessione,
ammettendo la propria responsabilità in relazione a tutti i fatti che gli venivano contestati. Detta confessione era, peraltro, successivamente ulteriormente ribadita in sede di interrogatorio di garanzia avanti al Giudice per le Indagini
Preliminari. Precisamente, in tale ultima sede il confermava le dichiarazioni confessorie già rese in precedenza ed ammetteva tutti gli addebiti evidenziando di avere sperperato negli anni il profitto dei reati circostanza che gli impedirebbe di riparare i danni cagionati alle persone offese.”
Il richiamo al comportamento collaborativo del è poi ripreso nella P_
motivazione della sentenza penale n.590/2018 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta in data 15 maggio 2018, divenuta irrevocabile il 3.4.2019 ove si legge (pag. 7): “Egli ha ammesso gli addebiti dopo tutte le verifiche
7 dell'ispezione interna e la conclusione delle indagini”.
A ciò si aggiunga che, poiché la sentenza penale di condanna fa stato ex art.651 c.p.p. sulla sussistenza del fatto, e poiché “il fatto” contestato era, per quanto riguarda l'operato del nei confronti della parte del presente P_
giudizio, quello di avere incassato la somma di € 40.000/00, la prova del danno patrimoniale può considerarsi “in re ipsa” poiché il fatto da ritenersi provato ex art.651 c.p.p. include la produzione del danno (anche nel suo ammontare) che oggi si richiede.
Tali riscontri oggettivi consentono di valutare come fondate le lagnanze dell'odierna appellante con riferimento alla dedotta erroneità della sentenza,
nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il “quantum”, dovendosi ritenere,
anche in base all'invocato principio del “più probabile che non“ che, ove le somme investite nell'operazione finanziaria prospettata non avessero fatto parte di quelle oggetto dell'attività truffaldina posta in essere dall'imputato,
questi nel rendere confessione ne avrebbe fatto certamente cenno e ciò
sarebbe confluito nella sentenza, quanto meno nella parte dedicata all'esame della specifica posizione del dante causa dell'appellante, allora persona offesa dal reato.
Per tali ragioni la sentenza deve riformarsi riconoscendo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in € 40.000/00 oltre agli interessi legali, decorrenti dalla data di commissione del fatto al soddisfo.
L'appello incidentale è invece infondato.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, la responsabilità per i danni cagionati dal promotore finanziario è configurabile in termini di
8 responsabilità oggettiva ex art.2049 c.c., quale responsabilità indiretta del preponente per il fatto illecito dell'incaricato, qualora l'illecito sia stato agevolato dalle mansioni attribuite e sussista un nesso di occasionalità
necessaria tra l'incarico conferito e la condotta dannosa.
Nel caso di specie, è emersa l'integrazione funzionale tra la struttura aziendale della società appellante incidentale e l'operato del soggetto agente, che ha posto in essere le condotte fraudolente presso l'Ufficio Postale, utilizzando modulistica e strumenti riconducibili alla società. L'appartenenza del promotore all'organizzazione della convenuta è accertata documentalmente, anche se al momento dei fatti egli non risultava iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari.
L'insussistenza di un comportamento anomalo del danneggiato esclude qualsiasi concorso di colpa ex art. 227 c.c., non essendo provata né allegata alcuna consapevole acquiescenza alla condotta illecita. In difetto di prova da parte della società circa un comportamento colposo del risparmiatore, la responsabilità solidale dell'appellante incidentale permane, poiché il promotore ha speso il nome della stessa ed è stato agevolato dalle sue incombenze.
Pertanto, alla luce del principio del rischio d'impresa e della tutela dell'affidamento dei terzi, i motivi di appello incidentale devono essere respinti.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza, devono porsi a carico degli appellati in solido le spese del giudizio, che vanno liquidate secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 ad € 52.000/00, sulla base dei parametri medi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.68/2022, in parziale riforma della sentenza n.437/2021 resa dal Tribunale di Enna il
28.6.2021 e depositata in data 16.7.2021, condanna i convenuti in solido a pagare a , a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali Parte_2
subiti, la complessiva somma di € 40.000/00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di commissione del fatto al soddisfo.
Rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_2
conferma nel resto la sentenza.
Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida in € 5.810/00, oltre 15% per Parte_2
rimborso forfetario spese, € 844/94 per spese, C.P.A. e I.V.A.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
10