Art. 27.
Nelle riserve naturali marine, ogni attivita' puo' essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalita' per la cui realizzazione la riserva e' stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalita' di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione e' istituita l'area protetta;
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonche' di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attivita' oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale e' affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attivita' di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.
Nelle riserve naturali marine, ogni attivita' puo' essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalita' per la cui realizzazione la riserva e' stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalita' di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione e' istituita l'area protetta;
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonche' di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attivita' oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale e' affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attivita' di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.