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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42873/2024 promossa da:
(c. f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PATANELLA VITO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PATANELLA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PATANELLA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, CP_3 P.IVA_2
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
Preliminarmente: autorizzare gli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269
c.p.c. a chiamare i terzi per conto della Controparte_4
pagina 1 di 5 Soprintendenza Controparte_5 [...]
per i motivi evidenziati al punto B), pag. 4 e 5 Controparte_6 dell'atto di citazione, e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
e la loro relativa costituzione in giudizio.
Nel merito, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo il decreto ingiuntivo n.14073 del
17.10.2024 reso dal Tribunale civile di Milano e revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
Dire e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per intervenuta scadenza della polizza fideiussoria oggetto del presente giudizio.
Dire e dichiarare che il decreto ingiuntivo è privo di qualsiasi efficacia per effetto della cessazione di ogni rapporto giuridico tra le parti in causa imputabile all'assoluta inattività dell'AGEA, chiamata in forza dell'atto fideiussorio, che la vedeva beneficiaria per l'assoluta inesistenza dell'atto di revoca del finanziamento operato illegittimamente dall'Assessorato Regionale delle risorse agricole e dall'Assessorato ai Beni Culturali oggi terzi chiamati in causa.
In via del tutto subordinata dire e dichiarare che i soci e non P_ Controparte_1 sono chiamati a rispondere personalmente della somma ingiunta essendo spirato nei loro confronti il termine semestrale richiamato dall'art. 1957 c.c. Con riserva di produzione documentale e d'ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse rendere necessaria a seguito delle eccezioni e difese dei convenuti, il tutto ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c.
Condannare parti convenute alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli
Avv.ti Vito e silvana Patanella ex art. 76 L. P. ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecutività del menzionato decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.., per i motivi suesposti.
In via principale, nel merito
Respingersi le domande dell'attrice opponente per i motivi svolti in narrativa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 14073/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 17 ottobre 2024 nell'ambito del proc. RG 25330/2024.
In subordine, accertato il diritto di rivalsa in capo ad condannarsi gli attori CP_3 opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
346.458,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 346.458,00, “oltre interessi dal dovuto al saldo”, vantato da nei confronti della soc. semp. CP_3 [...]
con sede in Partinico (PA), nonché dei suoi soci Parte_1
, questi anche fideiussore, e , a Controparte_1 Controparte_2
titolo di surroga, dopo aver pagato la predetta somma in favore della
[...]
– a seguito della escussione della polizza fideiussoria n. Parte_2
796667444 (v. doc. 1 conv.,), emessa a garanzia della eventuale restituzione della anticipazione di un contributo pubblico deliberato dalla regione Sicilia nell'ambito del piano nazionale di sviluppo vino.
Per il pagamento il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 14073/2024, qui tempestivamente opposto.
2. Il presente giudizio non è soggetto a mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n.
28/2010 e succ. mod., perché l'azione di surroga del garante che ha pagato non rientra nel novero delle controversie in materia di contratti assicurativi, né bancari.
3. Gli attori opponenti hanno in primo luogo chiesto di estendere il contraddittorio alla regione Sicilia, ma la chiamata di terzo non è stata autorizzata, dal momento che non si tratta di un contraddittore necessario, né è opportuna la partecipazione della regione a questo giudizio. Parte attrice ha addebitato alla regione ritardi, che avrebbero impedito l'esecuzione delle opere finanziate nel termine stabilito e ha manifestato l'intenzione di svolgere domanda di manleva nei suoi confronti. Fermo restando il diritto degli attori di agire nelle sedi competenti verso la regione, si osserva che la domanda da svolgere verso la regione avrebbe introdotto un giudizio fondato su una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella monitoria e con prevedibili complesse esigenze istruttorie, pregiudicando così i tempi di definizione di questo giudizio, che si presenta di pronta soluzione.
4. Secondo parte attrice AGEA ha escusso la polizza solo in data 28/2/2024, quando la stessa era già scaduta dal 30/8/2020 (recte: 31/8/2020).
pagina 3 di 5 La difesa è infondata.
L'art. 3 delle condizioni generali di polizza prevede espressamente che alla indicata scadenza la garanzia cessi, a meno che “all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il
Fideiussore.” Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, perché con nota del 29/3/2019 (v. doc. 2 conv.), inviata anche ad l ha CP_3 Controparte_7
revocato l'agevolazione concessa alla , ha disposto il Controparte_8
recupero della somma di euro 346.458,78 ed ha espressamente formulato denuncia di sinistro.
Parte attrice ha anche contestato i poteri di firma dell'ispettore che ha redatto la lettera del
29/3/2019. Al riguardo si richiama, in senso contrario, il principio di legittimità dell'atto amministrativo, di modo che era onere di parte attrice dimostrare il difetto di rappresentanza dell'ispettore, ma sul punto nulla è stato dedotto. In proposito si rileva anche che la società attrice ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione (v. doc. att. senza numero, “ricorso gerarchico”), nel quale nessuna censura è stata svolta circa i poteri di firma dell'ispettore, il che conferma la strumentalità della difesa qui svolta.
5. e rispondono delle obbligazioni Controparte_1 Controparte_2
della società semplice in quanto soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 2267
c.c., dal momento che nessun patto contrario è stato ipotizzato, né provato.
Gli attori, però, hanno anche svolto delle difese, non molto chiare, in ordine alla decadenza dell'azione della compagnia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo va rilevato, anzitutto, che solo ha rilasciato Controparte_1
fideiussione a favore di per le obbligazioni della s.s. derivanti dalla polizza (v. CP_3
doc. 1 conv., pag. 10). La difesa, quindi, non rileva nei confronti di P_
.
[...]
Nel merito, la difesa è infondata sotto due profili.
La fideiussione in questione al punto 6 prevede la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Tuttavia, tale clausola nella fattispecie non può ritenersi abusiva, e quindi nulla, perché al pagina 4 di 5 socio di s.s. non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore e pertanto non si applica il relativo statuto e, segnatamente, il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).
Inoltre, nei confronti della società il credito qui vantato è scaduto solo al momento del pagamento da parte di avvenuto in data 18/3/2024 (v. doc. 5 conv.). Il ricorso CP_3
monitorio è stato depositato il 10/7/2024 e quindi il termine di legge di sei mesi è stato rispettato.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo va rigettata e il decreto diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
E' opportuno chiarire che, ai sensi dell'art. 1949 c.c., sono dovuti gli interessi legali dal
29/4/2019, come previsto nel provvedimento di revoca del beneficio.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'istanza di chiama di terzo;
2) rigetta le domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14073/2024;
4) condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 42873/2024 promossa da:
(c. f. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PATANELLA VITO, domiciliata presso P.IVA_1
l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
PATANELLA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
PATANELLA VITO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI GIOVANNI, CP_3 P.IVA_2
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
Preliminarmente: autorizzare gli odierni opponenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269
c.p.c. a chiamare i terzi per conto della Controparte_4
pagina 1 di 5 Soprintendenza Controparte_5 [...]
per i motivi evidenziati al punto B), pag. 4 e 5 Controparte_6 dell'atto di citazione, e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
e la loro relativa costituzione in giudizio.
Nel merito, dichiarare nullo, inefficace, illegittimo il decreto ingiuntivo n.14073 del
17.10.2024 reso dal Tribunale civile di Milano e revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge.
Dire e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per intervenuta scadenza della polizza fideiussoria oggetto del presente giudizio.
Dire e dichiarare che il decreto ingiuntivo è privo di qualsiasi efficacia per effetto della cessazione di ogni rapporto giuridico tra le parti in causa imputabile all'assoluta inattività dell'AGEA, chiamata in forza dell'atto fideiussorio, che la vedeva beneficiaria per l'assoluta inesistenza dell'atto di revoca del finanziamento operato illegittimamente dall'Assessorato Regionale delle risorse agricole e dall'Assessorato ai Beni Culturali oggi terzi chiamati in causa.
In via del tutto subordinata dire e dichiarare che i soci e non P_ Controparte_1 sono chiamati a rispondere personalmente della somma ingiunta essendo spirato nei loro confronti il termine semestrale richiamato dall'art. 1957 c.c. Con riserva di produzione documentale e d'ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse rendere necessaria a seguito delle eccezioni e difese dei convenuti, il tutto ai sensi degli artt. 183 e 184 c.p.c.
Condannare parti convenute alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli
Avv.ti Vito e silvana Patanella ex art. 76 L. P. ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale, concedersi la provvisoria esecutività del menzionato decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.., per i motivi suesposti.
In via principale, nel merito
Respingersi le domande dell'attrice opponente per i motivi svolti in narrativa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. 14073/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 17 ottobre 2024 nell'ambito del proc. RG 25330/2024.
In subordine, accertato il diritto di rivalsa in capo ad condannarsi gli attori CP_3 opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
346.458,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, o della somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 346.458,00, “oltre interessi dal dovuto al saldo”, vantato da nei confronti della soc. semp. CP_3 [...]
con sede in Partinico (PA), nonché dei suoi soci Parte_1
, questi anche fideiussore, e , a Controparte_1 Controparte_2
titolo di surroga, dopo aver pagato la predetta somma in favore della
[...]
– a seguito della escussione della polizza fideiussoria n. Parte_2
796667444 (v. doc. 1 conv.,), emessa a garanzia della eventuale restituzione della anticipazione di un contributo pubblico deliberato dalla regione Sicilia nell'ambito del piano nazionale di sviluppo vino.
Per il pagamento il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 14073/2024, qui tempestivamente opposto.
2. Il presente giudizio non è soggetto a mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n.
28/2010 e succ. mod., perché l'azione di surroga del garante che ha pagato non rientra nel novero delle controversie in materia di contratti assicurativi, né bancari.
3. Gli attori opponenti hanno in primo luogo chiesto di estendere il contraddittorio alla regione Sicilia, ma la chiamata di terzo non è stata autorizzata, dal momento che non si tratta di un contraddittore necessario, né è opportuna la partecipazione della regione a questo giudizio. Parte attrice ha addebitato alla regione ritardi, che avrebbero impedito l'esecuzione delle opere finanziate nel termine stabilito e ha manifestato l'intenzione di svolgere domanda di manleva nei suoi confronti. Fermo restando il diritto degli attori di agire nelle sedi competenti verso la regione, si osserva che la domanda da svolgere verso la regione avrebbe introdotto un giudizio fondato su una causa petendi del tutto diversa rispetto a quella monitoria e con prevedibili complesse esigenze istruttorie, pregiudicando così i tempi di definizione di questo giudizio, che si presenta di pronta soluzione.
4. Secondo parte attrice AGEA ha escusso la polizza solo in data 28/2/2024, quando la stessa era già scaduta dal 30/8/2020 (recte: 31/8/2020).
pagina 3 di 5 La difesa è infondata.
L'art. 3 delle condizioni generali di polizza prevede espressamente che alla indicata scadenza la garanzia cessi, a meno che “all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'Ente garante, ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il
Fideiussore.” Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, perché con nota del 29/3/2019 (v. doc. 2 conv.), inviata anche ad l ha CP_3 Controparte_7
revocato l'agevolazione concessa alla , ha disposto il Controparte_8
recupero della somma di euro 346.458,78 ed ha espressamente formulato denuncia di sinistro.
Parte attrice ha anche contestato i poteri di firma dell'ispettore che ha redatto la lettera del
29/3/2019. Al riguardo si richiama, in senso contrario, il principio di legittimità dell'atto amministrativo, di modo che era onere di parte attrice dimostrare il difetto di rappresentanza dell'ispettore, ma sul punto nulla è stato dedotto. In proposito si rileva anche che la società attrice ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di revoca dell'agevolazione (v. doc. att. senza numero, “ricorso gerarchico”), nel quale nessuna censura è stata svolta circa i poteri di firma dell'ispettore, il che conferma la strumentalità della difesa qui svolta.
5. e rispondono delle obbligazioni Controparte_1 Controparte_2
della società semplice in quanto soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 2267
c.c., dal momento che nessun patto contrario è stato ipotizzato, né provato.
Gli attori, però, hanno anche svolto delle difese, non molto chiare, in ordine alla decadenza dell'azione della compagnia ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo va rilevato, anzitutto, che solo ha rilasciato Controparte_1
fideiussione a favore di per le obbligazioni della s.s. derivanti dalla polizza (v. CP_3
doc. 1 conv., pag. 10). La difesa, quindi, non rileva nei confronti di P_
.
[...]
Nel merito, la difesa è infondata sotto due profili.
La fideiussione in questione al punto 6 prevede la deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Tuttavia, tale clausola nella fattispecie non può ritenersi abusiva, e quindi nulla, perché al pagina 4 di 5 socio di s.s. non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore e pertanto non si applica il relativo statuto e, segnatamente, il codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005).
Inoltre, nei confronti della società il credito qui vantato è scaduto solo al momento del pagamento da parte di avvenuto in data 18/3/2024 (v. doc. 5 conv.). Il ricorso CP_3
monitorio è stato depositato il 10/7/2024 e quindi il termine di legge di sei mesi è stato rispettato.
In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo va rigettata e il decreto diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
E' opportuno chiarire che, ai sensi dell'art. 1949 c.c., sono dovuti gli interessi legali dal
29/4/2019, come previsto nel provvedimento di revoca del beneficio.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'istanza di chiama di terzo;
2) rigetta le domande di parte attrice opponente;
3) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 14073/2024;
4) condanna altresì parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 17 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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