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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1622 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
(c.f. ) in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Guendalina Petrolati
-parte ricorrente-
e
(c.f./p.i. ), in giudizio con l'avv. Alberto Piazza Controparte_1 P.IVA_2
-parte resistente-
e
(P.Iva ), in giudizio con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Laura Brunelli
-parte resistente-
e
(P.Iva ) in giudizio con l'avv. Emanuele Controparte_3 P.IVA_4
Pica e con l'avv. Andrea Lestini
-parte resistente-
e
(c.f. CP_4 C.F._1
(c.f. ) CP_5 C.F._2 entrambi in giudizio con l'avv. Cristian Porcu
-parti resistenti-
1 e
(C.F. ) CP_6 C.F._3
(c.f. ) Parte_2 C.F._4 entrambi in giudizio con l'Avv. Alberto Piazza
-parti resistenti-
e
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Controparte_7 C.F._5
Andrea Marco Piras
-resistente-
e
(c.f. ) Controparte_8 C.F._6
(c.f. ) Controparte_9 C.F._7
-parti resistenti-contumaci
e in giudizio con l'avv. Matteo Controparte_10
Cerretti
-chiamata in causa-
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
***
Letti gli atti del procedimento sopraindicato introdotto, sentite le parti all'udienza del 16/01/025 e sciogliendo la riserva in essa assunta;
letti gli atti difensivi, le eccezioni e le richieste istruttorie nonchè i documenti rispettivamente allegati dalle parti;
ritenuto di dover delibare preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da trattandosi di questione idonea a definire il giudizio;
CP_3 considerato che il presente procedimento ha ad oggetto l'inesatto adempimento dei contratti di appalto denominati “Contratto di appalto per lavori Superbonus 100%” conclusi in Roma in data 5/4/2022 tra il , Controparte_11 sito in Olbia, via E. Montale n. 33/35, e e, Controparte_2 successivamente, in data 24/8/2022 tra , Controparte_11 sito in Olbia, via E. Montale n. 33/35 e Controparte_3 rilevato che, ai sensi dell'art. 23 dei detti contratti, “in caso di contestazione sull'interpretazione del presente contratto, sulla sua esecuzione, sulla validità ed efficacia delle clausole e/o per qualsivoglia altro motivo, le parti dichiarano che foro territorialmente competente a risolvere ogni questione è il Tribunale di Roma”;
2
considerato che
, per giurisprudenza consolidata, “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge“
(Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo
1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); ritenuto che, nel caso di specie, la manifestazione di volontà delle parti, diretta ad individuare il tribunale di Roma quale foro esclusivo, sia chiara ed inequivoca, nonché sufficientemente completa ed esaustiva;
ritenuto, per quanto sopra, che debba essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo tribunale in favore del Tribunale di Roma;
ritenuto che
le spese processuali seguano la soccombenza e debbano essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a € 260.000,00, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e che la somma debba essere dimezzata trattandosi di decisione in rito (art. 4, comma 9);
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania in favore del Tribunale di Roma.
CONDANNA la parte ricorrente, in favore di ciascuna delle parti costituite, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna parte in
€ 531,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge, che, limitatamente alla devono Controparte_3 essere distratti in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 16/01/2025
Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1622 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
(c.f. ) in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Guendalina Petrolati
-parte ricorrente-
e
(c.f./p.i. ), in giudizio con l'avv. Alberto Piazza Controparte_1 P.IVA_2
-parte resistente-
e
(P.Iva ), in giudizio con l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
Laura Brunelli
-parte resistente-
e
(P.Iva ) in giudizio con l'avv. Emanuele Controparte_3 P.IVA_4
Pica e con l'avv. Andrea Lestini
-parte resistente-
e
(c.f. CP_4 C.F._1
(c.f. ) CP_5 C.F._2 entrambi in giudizio con l'avv. Cristian Porcu
-parti resistenti-
1 e
(C.F. ) CP_6 C.F._3
(c.f. ) Parte_2 C.F._4 entrambi in giudizio con l'Avv. Alberto Piazza
-parti resistenti-
e
(c.f. ), in giudizio con l'avv. Controparte_7 C.F._5
Andrea Marco Piras
-resistente-
e
(c.f. ) Controparte_8 C.F._6
(c.f. ) Controparte_9 C.F._7
-parti resistenti-contumaci
e in giudizio con l'avv. Matteo Controparte_10
Cerretti
-chiamata in causa-
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
***
Letti gli atti del procedimento sopraindicato introdotto, sentite le parti all'udienza del 16/01/025 e sciogliendo la riserva in essa assunta;
letti gli atti difensivi, le eccezioni e le richieste istruttorie nonchè i documenti rispettivamente allegati dalle parti;
ritenuto di dover delibare preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da trattandosi di questione idonea a definire il giudizio;
CP_3 considerato che il presente procedimento ha ad oggetto l'inesatto adempimento dei contratti di appalto denominati “Contratto di appalto per lavori Superbonus 100%” conclusi in Roma in data 5/4/2022 tra il , Controparte_11 sito in Olbia, via E. Montale n. 33/35, e e, Controparte_2 successivamente, in data 24/8/2022 tra , Controparte_11 sito in Olbia, via E. Montale n. 33/35 e Controparte_3 rilevato che, ai sensi dell'art. 23 dei detti contratti, “in caso di contestazione sull'interpretazione del presente contratto, sulla sua esecuzione, sulla validità ed efficacia delle clausole e/o per qualsivoglia altro motivo, le parti dichiarano che foro territorialmente competente a risolvere ogni questione è il Tribunale di Roma”;
2
considerato che
, per giurisprudenza consolidata, “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge“
(Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo
1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707); ritenuto che, nel caso di specie, la manifestazione di volontà delle parti, diretta ad individuare il tribunale di Roma quale foro esclusivo, sia chiara ed inequivoca, nonché sufficientemente completa ed esaustiva;
ritenuto, per quanto sopra, che debba essere dichiarata l'incompetenza territoriale di questo tribunale in favore del Tribunale di Roma;
ritenuto che
le spese processuali seguano la soccombenza e debbano essere liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore sino a € 260.000,00, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva e che la somma debba essere dimezzata trattandosi di decisione in rito (art. 4, comma 9);
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tempio Pausania in favore del Tribunale di Roma.
CONDANNA la parte ricorrente, in favore di ciascuna delle parti costituite, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per ciascuna parte in
€ 531,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge, che, limitatamente alla devono Controparte_3 essere distratti in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 16/01/2025
Il Giudice Dr. Claudio Cozzella
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