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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
n.6905/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. DE MARINIS FRANCESCO -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNESE PIERFELICE -
c.f. e dell'avv. CONTENTO SILVIA -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 28/10/2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, affinché questa fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 122.968,29 per le causali meglio descritte nella narrativa del ricorso, oltre interessi e svalutazione dalle singole maturazioni di ogni diritto fino al
1 totale soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali e accessori in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della punto Controparte_1 vendita di Trani, dal 30/06/2014 all'08/03/2021 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, aveva svolto di fatto le mansioni di “responsabile diretto, in vece del proprietario” del punto vendita (nel quale si commercializzavano prodotti surgelati di genere alimentare), con la qualifica di “gestore negozio I livello”; che tale rapporto lavorativo era sorto in seguito al mancato rinnovo di un contratto di associazione in partecipazione annuale tra le stesse parti, protrattosi dal 1998 al 2013; che dal
2014 al 2021 aveva lavorato dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 per un totale di otto ore giornaliere, mentre due volte alla settimana (una mattina dalle 07,00 alle 8,30 e un pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00) aveva assicurato la propria presenza in occasione degli scarichi della merce;
che aveva lavorato anche in occasione delle aperture domenicali, nelle giornate indicate al capitolo 3 del ricorso, che costituiscono lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
che non gli erano stati corrisposti i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità e quanto dovuto per festività soppresse, ferie e permessi non goduti;
che la retribuzione percepita e riportata nelle buste paga è di gran lunga inferiore a quella spettante, indicata nei conteggi analitici allegati al ricorso. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 122.968,29 a titolo di differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di mansioni superiori e dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo, come da conteggi allegati.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale per il credito maturato fino a maggio 2016, in virtù dell'atto di costituzione in mora inviato dal lavoratore alla
2 parte resistente in data 11/05/2021. Nel merito, la CP_1
ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata
[...] in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari eccedenti quelli indicati da contratto, sostenendo di aver sempre corrisposto tutto quanto spettante al ricorrente per il periodo di lavoro svolto, con la qualifica di
“addetto alla vendite” inquadrato nel 4 livello del CCNL
Terziario, compreso quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi (come indicato nelle buste paga). La società datrice di lavoro ha, inoltre, richiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. - Con provvedimento del 10/10/2022, il Presidente di Sezione, su istanza presentata nel corso del giudizio da parte resistente, ha ritenuto di riassegnare il presente procedimento, ab origine pendente dinanzi al Tribunale di Trani, Giudice Dott. Loiodice, a
Questo Giudicante, per “evidenti motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva” con il procedimento di più remota iscrizione contrassegnato con il n. 6854/2021 R.G.
IV. - A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08/02/2023, Questo Giudicante, ritenuti non sussistenti i presupposti per la riunione del presente procedimento a quello avente n. 6854/2021 R.G., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, ha dato seguito all'istruttoria orale.
V. - In applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cass. Sez. 6 – Lav., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 – Rv.
631058: “Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la
3 causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), si ritiene di poter trattare direttamente il merito della causa, in quanto la domanda attorea, all'esito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, è risultata infondata per le ragioni di seguito esposte.
V.1. - L'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Solo in Controparte_1 riferimento al lavoro di tipo subordinato, infatti, è possibile far valere il principio di sufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 21 ottobre 2000, n.13941).
Se non vi è dubbio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa ed il luogo in cui si è svolta (come da documentazione allegata in atti), il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, essendo a tanto onerato a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento professionale e dell'espletamento di un maggiore numero di ore lavorative
(rispetto a quelle retribuite), osservando l'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
V.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale
4 procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
V.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere alla ricognizione delle attività in concreto svolte dal ricorrente. Nel corso del giudizio, il lavoratore non ha fornito la prova di aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica di “gestore negozio” inquadrabile nel I livello del CCNL
Terziario, ragione per cui si ritiene corretto l'inquadramento nel
IV livello dello stesso CCNL, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, i testi di parte ricorrente e Testimone_1
– a conoscenza dei fatti di causa in quanto Controparte_2 dipendenti presso un bar situato a poca distanza dal luogo di lavoro del sig. – interrogati rispettivamente alle Pt_1 udienze del 05/07/2023 e del 22/11/2023, con riferimento alle mansioni svolte del lavoratore hanno unicamente riferito che pensavano di trattasse del proprietario o titolare, non essendo in grado di specificare alcunché sulle attività dallo stesso svolte.
I testi di parte resistente, al contrario, hanno confermato l'assunto difensivo della società datrice di lavoro, dichiarando che molte mansioni, propriamente riferibili ad un ruolo direttivo e di gestione, vengono espletate direttamente dalla CP_1 attraverso i dipendenti preposti alle stesse. In particolare, il teste – dirigente della e responsabile Testimone_2 CP_1 degli acquisti dei punti vendita e dell'ingrosso – interrogato all'udienza del 05/07/2023, con riferimento alle mansioni svolte dagli impiegati dei diversi punti vendita facenti capo alla società resistente, ha confermato che tali dipendenti sono inquadrati con qualifica di “commessi e addetti alle vendite”.
5 Inoltre, il teste ha confermato la circostanza sub c)1 della memoria di costituzione, riferendo che i rapporti tra la sede centrale della società (sita in Monopoli) e i diversi punti vendita sono curati dalla sig.ra dipendente della Per_1
, mentre è lo stesso teste ad occuparsi degli acquisti CP_1 dei singoli negozi. Il sig. ha precisato, quindi, che è Tes_2 la società resistente a fornire e consegnare la merce ai vari punti vendita. Allo stesso modo, il teste ha confermato che è la direzione della società a fornire indicazioni ai negozi in merito ad orari giornalieri di apertura, giornate di apertura festive, campagne promozionali e prezzi dei prodotti, così come è la società ad occuparsi della contabilità dei punti vendita e dei rapporti con tutti i dipendenti. Nello specifico, interrogato sulla circostanza sub g)2 della memoria, il teste ha riferito:
“confermo (…) che di questo si occupava l'ufficio amministrativo;
mentre l'attività giornaliera amministrativa e di chiusura veniva fatta dal negozio”.
Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nella deposizione del secondo teste di parte resistente, Testimone_3 responsabile commerciale della . Questi, interrogato CP_1 all'udienza del 10/01/2024, ha confermato le stesse circostanze della memoria in relazione all'inquadramento contrattuale dei dipendenti dei punti vendita e alle attività svolte dalla direzione centrale della società resistente (acquisto della merce, decisione degli orari di apertura, determinazione dei prezzi dei prodotti, tenuta della contabilità e rapporti con i dipendenti).
Precisamente, in relazione alla circostanza sub c), ha riferito che la gestione dei singoli negozi era affidata al sig. Parte_2
.
[...] V.2.2. - Compiuto l'accertamento sulle attività di fatto svolte dal ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Terziario distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 7. commesso alla vendita al pubblico”.
Invece, sono inquadrati nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: (…) 2. gestore o gerente di negozio”.
Al II livello della contrattazione collettiva di riferimento, che qui si indica al fine di consentire un ampio raffronto, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…) cassiere principale che sovraintenda più casse;
capo reparto o settore anche se non addetto alla vendita;
contabile con mansioni di concetto”.
In ultima analisi, rientrano nel III livello i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso
7 specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…)”.
V.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Terziario.
Difatti, il sig. nel richiedere il trattamento economico Pt_1 corrispondente al I livello del CCNL Terziario, si è limitato ad affermare di aver svolto le mansioni di responsabile diretto del punto vendita con qualifica di “gestore negozio”, non specificando in cosa consistessero le attività in concreto svolte, al di fuori dell'attività di supervisione prestata in occasione dello scarico della merce. Tale mansione, tra l'altro, è perfettamente riconducibile al IV livello del citato CCNL, trattandosi di attività connessa e funzionale alla vendita. Al riguardo, anche i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di fornire ulteriori informazioni, riferendo unicamente che pensavano si trattasse del titolare. Dalle deposizioni dei testi di parte resistente, invece, è emerso che il ricorrente non aveva alcuna autonomia nella gestione del punto vendita in quanto le decisioni su orari e giorni di apertura, prezzi dei prodotti, campagne promozionali e fornitura della merce venivano assunte direttamente dalla . Significativo risulta, in tal senso, il prospetto CP_1 allegato da parte resistente in merito alle disposizioni,
8 stabilite dalla , che il e la collega CP_1 Pt_1 CP_3 dovevano osservare in caso di reso. La direzione centrale della società, poi, curava i rapporti con i dipendenti e la contabilità del punto vendita, mentre i commessi dei singoli negozi si occupavano della contabilità giornaliera (presumibilmente della chiusura della cassa). Dunque, le mansioni espletate dal ricorrente non corrispondono certamente a quelle ascrivibili al I livello del CCNL, che comprende lavoratori con funzioni “ad alto contenuto professionale”, anche con responsabilità di direzione esecutiva, preposti alla gestione di unità produttive o a funzioni organizzative con ampio margine di autonomia. Come descritto dagli di atti di parte, inoltre, nel punto vendita non erano presenti altri lavoratori se non il ricorrente e la collega-coniuge CP_4
, assunta con lo stesso inquadramento contrattuale. Per cui
[...]
è del tutto assente l'attività di coordinamento del lavoro di altri dipendenti.
Parimenti, l'attività svolta dal ricorrente non corrisponde alle mansioni dei lavoratori inquadrati nel II e III livello dello stesso CCNL che comprendono, rispettivamente, i lavoratori
“operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo” e i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto (…) in condizioni di autonomia operativa (…) con adeguata determinante iniziativa”. Risulta corretto, al contrario, l'inquadramento nel
IV livello, tenendo conto delle capacità tecnico-pratiche verosimilmente acquisite dal lavoratore nei diversi anni di lavoro.
V.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
V.4. - Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione di quanto allo stesso dovuto per ore di lavoro straordinario asseritamente svolto e non retribuito. In particolare, il sig. sostiene di aver lavorato dalle ore Pt_1
9 8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30, per un totale di 8 ore giornaliere e poi, per due volte a settimana, una mattina dalle
7,00 alle 8,30 e un pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00, in occasione dello scarico della merce, oltre che per le domeniche e i giorni festivi indicati nel proprio atto introduttivo.
Di contro, la società resistente sostiene che l'orario osservato dal ricorrente comprendeva 7 ore giornaliere di lavoro, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 (ad eccezione del giovedì in cui erano previste 5 ore giornaliere con chiusura pomeridiana del negozio), per un totale di 40 ore settimanali. Tale dato trova riscontro anche nella lettera di assunzione allegata da parte resistente. Inoltre, secondo l'assunto difensivo della società, le consegne della merce avvenivano nella giornata del giovedì, al di fuori dell'orario di apertura del negozio ma non oltre l'orario lavorativo del ricorrente (difatti, il contratto prevedeva un'ora aggiuntiva di lavoro il giovedì proprio per favorire le operazioni di carico e scarico della merce).
All'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, si ritiene che il lavoratore non ha provato di aver effettuato le ore di lavoro straordinario così come descritte in ricorso. In particolare, il teste di parte ricorrente interrogato sulla Testimone_1 circostanza di cui al capitolo 33 del ricorso, ha dichiarato:
“posso confermare che l'orario di apertura era quello indicato dal ricorrente e ricordo anche che più o meno due volte a settimana il signor riceveva e scaricava la merce che veniva Pt_1 consegnata ad orari diversi, alle 06,00 di mattina o anche alle
14,00, anche alle 07,00 di mattina”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha affermato di poter Controparte_2 confermare la circostanza riguardante gli orari di lavoro, come indicati al capitolo 3 del ricorso, in quanto il ricorrente si 3 “Vero che l'orario di lavoro svolto è stato il seguente: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 così per complessive n. 8 ore giornaliere;
due volte la settimana e precisamente una volta la mattina dalle ore 7,00 alle 8,30 e una volta il pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00 in occasione degli scarichi delle merce il signor era obbligato a presenziare (…).” Pt_1 10 recava a fare colazione presso il bar. Questi, inoltre, ha confermato che il era presente due volte a settimana per Pt_1 lo scarico della merce agli orari precisamente indicati dal ricorrente. Entrambi i testi, infine, non sono stati in grado di indicare nello specifico le giornate festive di apertura del punto vendita.
In altre parole, i testi di parte ricorrente, pur sostenendo la tesi attorea in riferimento agli orari di lavoro osservati, non hanno fornito la prova rigorosa necessaria in materia di ore di lavoro straordinario. ha confermato solo l'orario di Tes_1 apertura del punto vendita, mentre ha confermato gli CP_2 orari come indicati in virtù del fatto che il ricorrente si recasse presso il bar a fare colazione. Tale circostanza, oltre a non fornire alcuna informazione circa l'orario di apertura pomeridiana, è del tutto insufficiente ai fini della determinazione dell'orario di inizio della giornata lavorativa del ricorrente. Inoltre, per ciò che concerne la presenza del ricorrente in occasione dello scarico della merce, i testi hanno reso dichiarazioni discordanti: il primo ha riferito che tale attività avveniva in orari sempre in orari diversi, “più o meno” due volte a settimana, non indicando l'arco di tempo precisamente necessario;
il secondo, invece, ha confermato gli orari di carico e scarico come indicati in ricorso. È opportuno considerare, inoltre, che entrambi i testi erano alle dipendenze di altro esercizio commerciale, presumibilmente con propri e diversi turni lavorativi e che, dunque, non è noto in quali orari fossero abitualmente presenti in occasione dello scarico della merce effettuato dal . Pt_1
V.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento delle ore di lavoro straordinario, come descritte in ricorso.
V.6. - Né al ricorrente può essere riconosciuto alcunché a titolo di “festività”, “ferie non godute” e “permessi” in difetto della prova rigorosa in merito alla effettiva maturazione del relativo
11 diritto. Analogamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto la corresponsione degli stessi emolumenti risulta dalle buste paga allegate.
V.7. - Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
VI. - Passando ad esaminare la richiesta della società resistente in merito alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, si ritiene che questa sia infondata.
La norma ex art. 96 c.p.c. prevede la condanna alle spese e al risarcimento dei danni della parte che, risultata soccombente,
“abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, sussistendo tali requisiti in caso di consapevolezza circa la infondatezza della domanda o ignoranza colpevole riguardo la fondatezza delle tesi sostenute (Cass. Civ. 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376).
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i requisiti di mala fede o colpa grave nella condotta processuale di parte ricorrente, riconoscendosi, tutt'al più, un corredo probatorio del tutto insufficiente alla luce delle evidenze dell'attività istruttoria. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere, “(…) agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost”. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8331 del 2024).
Per le ragioni su esposte, la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla società resistente deve essere rigettata.
VII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività
12 istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-RIGETTA la domanda di risarcimento danni per lite temeraria;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 04/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che la sig.ra cura i rapporti tra la sede centrale e la Per_1 direzione di Monopoli e i vari negozi, e che la gestione degli stessi è affidata al sig. ”. Parte_2 2 “Vero che la contabilità dei punti vendita viene tenuta dagli uffici amministrativi della sede centrale.”
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f. con l'assistenza e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. DE MARINIS FRANCESCO -c.f. C.F._2
-parte ricorrente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNESE PIERFELICE -
c.f. e dell'avv. CONTENTO SILVIA -c.f. C.F._3
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 04/12/2024 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 28/10/2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, affinché questa fosse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 122.968,29 per le causali meglio descritte nella narrativa del ricorso, oltre interessi e svalutazione dalle singole maturazioni di ogni diritto fino al
1 totale soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali e accessori in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I.1. - A fondamento della propria domanda il ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della punto Controparte_1 vendita di Trani, dal 30/06/2014 all'08/03/2021 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che, nel corso dell'intero rapporto lavorativo, aveva svolto di fatto le mansioni di “responsabile diretto, in vece del proprietario” del punto vendita (nel quale si commercializzavano prodotti surgelati di genere alimentare), con la qualifica di “gestore negozio I livello”; che tale rapporto lavorativo era sorto in seguito al mancato rinnovo di un contratto di associazione in partecipazione annuale tra le stesse parti, protrattosi dal 1998 al 2013; che dal
2014 al 2021 aveva lavorato dalle 08,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 per un totale di otto ore giornaliere, mentre due volte alla settimana (una mattina dalle 07,00 alle 8,30 e un pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00) aveva assicurato la propria presenza in occasione degli scarichi della merce;
che aveva lavorato anche in occasione delle aperture domenicali, nelle giornate indicate al capitolo 3 del ricorso, che costituiscono lavoro festivo e lavoro straordinario festivo;
che non gli erano stati corrisposti i ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilità e quanto dovuto per festività soppresse, ferie e permessi non goduti;
che la retribuzione percepita e riportata nelle buste paga è di gran lunga inferiore a quella spettante, indicata nei conteggi analitici allegati al ricorso. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma complessiva di euro 122.968,29 a titolo di differenze retributive derivanti dall'asserito espletamento di mansioni superiori e dallo svolgimento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo, come da conteggi allegati.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale per il credito maturato fino a maggio 2016, in virtù dell'atto di costituzione in mora inviato dal lavoratore alla
2 parte resistente in data 11/05/2021. Nel merito, la CP_1
ha chiesto rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata
[...] in fatto ed in diritto, contestando sia l'effettivo espletamento di mansioni superiori sia lo svolgimento della prestazione lavorativa in orari eccedenti quelli indicati da contratto, sostenendo di aver sempre corrisposto tutto quanto spettante al ricorrente per il periodo di lavoro svolto, con la qualifica di
“addetto alla vendite” inquadrato nel 4 livello del CCNL
Terziario, compreso quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi (come indicato nelle buste paga). La società datrice di lavoro ha, inoltre, richiesto la condanna del ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
III. - Con provvedimento del 10/10/2022, il Presidente di Sezione, su istanza presentata nel corso del giudizio da parte resistente, ha ritenuto di riassegnare il presente procedimento, ab origine pendente dinanzi al Tribunale di Trani, Giudice Dott. Loiodice, a
Questo Giudicante, per “evidenti motivi di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva” con il procedimento di più remota iscrizione contrassegnato con il n. 6854/2021 R.G.
IV. - A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08/02/2023, Questo Giudicante, ritenuti non sussistenti i presupposti per la riunione del presente procedimento a quello avente n. 6854/2021 R.G., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, ha dato seguito all'istruttoria orale.
V. - In applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cass. Sez. 6 – Lav., Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 – Rv.
631058: “Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la
3 causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”), si ritiene di poter trattare direttamente il merito della causa, in quanto la domanda attorea, all'esito dell'esame delle risultanze dell'attività istruttoria, è risultata infondata per le ragioni di seguito esposte.
V.1. - L'odierno ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società resistente Solo in Controparte_1 riferimento al lavoro di tipo subordinato, infatti, è possibile far valere il principio di sufficienza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost. (Cass. 21 ottobre 2000, n.13941).
Se non vi è dubbio circa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa ed il luogo in cui si è svolta (come da documentazione allegata in atti), il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova, essendo a tanto onerato a norma dell'art. 2697 c.c., dell'espletamento di mansioni corrispondenti al rivendicato superiore inquadramento professionale e dell'espletamento di un maggiore numero di ore lavorative
(rispetto a quelle retribuite), osservando l'orario di lavoro come descritto nel proprio atto introduttivo.
V.2. - Con riguardo alla prova dell'espletamento di mansioni superiori occorre rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.30580 del
22/11/2019 (Rv. 655877 - 01)], «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale
4 procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001».
V.2.1. - In applicazione del suddetto principio, occorre anzitutto procedere alla ricognizione delle attività in concreto svolte dal ricorrente. Nel corso del giudizio, il lavoratore non ha fornito la prova di aver espletato mansioni riconducibili alla qualifica di “gestore negozio” inquadrabile nel I livello del CCNL
Terziario, ragione per cui si ritiene corretto l'inquadramento nel
IV livello dello stesso CCNL, conformemente a quanto previsto dal contratto lavorativo individuale.
In particolare, i testi di parte ricorrente e Testimone_1
– a conoscenza dei fatti di causa in quanto Controparte_2 dipendenti presso un bar situato a poca distanza dal luogo di lavoro del sig. – interrogati rispettivamente alle Pt_1 udienze del 05/07/2023 e del 22/11/2023, con riferimento alle mansioni svolte del lavoratore hanno unicamente riferito che pensavano di trattasse del proprietario o titolare, non essendo in grado di specificare alcunché sulle attività dallo stesso svolte.
I testi di parte resistente, al contrario, hanno confermato l'assunto difensivo della società datrice di lavoro, dichiarando che molte mansioni, propriamente riferibili ad un ruolo direttivo e di gestione, vengono espletate direttamente dalla CP_1 attraverso i dipendenti preposti alle stesse. In particolare, il teste – dirigente della e responsabile Testimone_2 CP_1 degli acquisti dei punti vendita e dell'ingrosso – interrogato all'udienza del 05/07/2023, con riferimento alle mansioni svolte dagli impiegati dei diversi punti vendita facenti capo alla società resistente, ha confermato che tali dipendenti sono inquadrati con qualifica di “commessi e addetti alle vendite”.
5 Inoltre, il teste ha confermato la circostanza sub c)1 della memoria di costituzione, riferendo che i rapporti tra la sede centrale della società (sita in Monopoli) e i diversi punti vendita sono curati dalla sig.ra dipendente della Per_1
, mentre è lo stesso teste ad occuparsi degli acquisti CP_1 dei singoli negozi. Il sig. ha precisato, quindi, che è Tes_2 la società resistente a fornire e consegnare la merce ai vari punti vendita. Allo stesso modo, il teste ha confermato che è la direzione della società a fornire indicazioni ai negozi in merito ad orari giornalieri di apertura, giornate di apertura festive, campagne promozionali e prezzi dei prodotti, così come è la società ad occuparsi della contabilità dei punti vendita e dei rapporti con tutti i dipendenti. Nello specifico, interrogato sulla circostanza sub g)2 della memoria, il teste ha riferito:
“confermo (…) che di questo si occupava l'ufficio amministrativo;
mentre l'attività giornaliera amministrativa e di chiusura veniva fatta dal negozio”.
Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro anche nella deposizione del secondo teste di parte resistente, Testimone_3 responsabile commerciale della . Questi, interrogato CP_1 all'udienza del 10/01/2024, ha confermato le stesse circostanze della memoria in relazione all'inquadramento contrattuale dei dipendenti dei punti vendita e alle attività svolte dalla direzione centrale della società resistente (acquisto della merce, decisione degli orari di apertura, determinazione dei prezzi dei prodotti, tenuta della contabilità e rapporti con i dipendenti).
Precisamente, in relazione alla circostanza sub c), ha riferito che la gestione dei singoli negozi era affidata al sig. Parte_2
.
[...] V.2.2. - Compiuto l'accertamento sulle attività di fatto svolte dal ricorrente, occorre esaminare le previsioni della contrattazione collettiva.
A tal proposito, il CCNL Terziario distingue le categorie di lavoratori che qui interessano nei termini di seguito riportati.
Al IV livello appartengono i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (…) 7. commesso alla vendita al pubblico”.
Invece, sono inquadrati nel I livello “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè: (…) 2. gestore o gerente di negozio”.
Al II livello della contrattazione collettiva di riferimento, che qui si indica al fine di consentire un ampio raffronto, appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè: (…) cassiere principale che sovraintenda più casse;
capo reparto o settore anche se non addetto alla vendita;
contabile con mansioni di concetto”.
In ultima analisi, rientrano nel III livello i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza,
e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) commesso
7 specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…)”.
V.2.3. - Orbene, dal raffronto tra le due indagini, è evidente che le mansioni espletate dal ricorrente nel corso del rapporto lavorativo sono state correttamente inquadrate nel IV livello del
CCNL Terziario.
Difatti, il sig. nel richiedere il trattamento economico Pt_1 corrispondente al I livello del CCNL Terziario, si è limitato ad affermare di aver svolto le mansioni di responsabile diretto del punto vendita con qualifica di “gestore negozio”, non specificando in cosa consistessero le attività in concreto svolte, al di fuori dell'attività di supervisione prestata in occasione dello scarico della merce. Tale mansione, tra l'altro, è perfettamente riconducibile al IV livello del citato CCNL, trattandosi di attività connessa e funzionale alla vendita. Al riguardo, anche i testi di parte ricorrente non sono stati in grado di fornire ulteriori informazioni, riferendo unicamente che pensavano si trattasse del titolare. Dalle deposizioni dei testi di parte resistente, invece, è emerso che il ricorrente non aveva alcuna autonomia nella gestione del punto vendita in quanto le decisioni su orari e giorni di apertura, prezzi dei prodotti, campagne promozionali e fornitura della merce venivano assunte direttamente dalla . Significativo risulta, in tal senso, il prospetto CP_1 allegato da parte resistente in merito alle disposizioni,
8 stabilite dalla , che il e la collega CP_1 Pt_1 CP_3 dovevano osservare in caso di reso. La direzione centrale della società, poi, curava i rapporti con i dipendenti e la contabilità del punto vendita, mentre i commessi dei singoli negozi si occupavano della contabilità giornaliera (presumibilmente della chiusura della cassa). Dunque, le mansioni espletate dal ricorrente non corrispondono certamente a quelle ascrivibili al I livello del CCNL, che comprende lavoratori con funzioni “ad alto contenuto professionale”, anche con responsabilità di direzione esecutiva, preposti alla gestione di unità produttive o a funzioni organizzative con ampio margine di autonomia. Come descritto dagli di atti di parte, inoltre, nel punto vendita non erano presenti altri lavoratori se non il ricorrente e la collega-coniuge CP_4
, assunta con lo stesso inquadramento contrattuale. Per cui
[...]
è del tutto assente l'attività di coordinamento del lavoro di altri dipendenti.
Parimenti, l'attività svolta dal ricorrente non corrisponde alle mansioni dei lavoratori inquadrati nel II e III livello dello stesso CCNL che comprendono, rispettivamente, i lavoratori
“operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo” e i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto (…) in condizioni di autonomia operativa (…) con adeguata determinante iniziativa”. Risulta corretto, al contrario, l'inquadramento nel
IV livello, tenendo conto delle capacità tecnico-pratiche verosimilmente acquisite dal lavoratore nei diversi anni di lavoro.
V.3. - Pertanto, la domanda attorea volta all'accertamento di differenze retributive derivanti dall'espletamento di mansioni ascrivibili al rivendicato superiore inquadramento professionale deve essere rigettata.
V.4. - Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto alla corresponsione di quanto allo stesso dovuto per ore di lavoro straordinario asseritamente svolto e non retribuito. In particolare, il sig. sostiene di aver lavorato dalle ore Pt_1
9 8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30, per un totale di 8 ore giornaliere e poi, per due volte a settimana, una mattina dalle
7,00 alle 8,30 e un pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00, in occasione dello scarico della merce, oltre che per le domeniche e i giorni festivi indicati nel proprio atto introduttivo.
Di contro, la società resistente sostiene che l'orario osservato dal ricorrente comprendeva 7 ore giornaliere di lavoro, dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 (ad eccezione del giovedì in cui erano previste 5 ore giornaliere con chiusura pomeridiana del negozio), per un totale di 40 ore settimanali. Tale dato trova riscontro anche nella lettera di assunzione allegata da parte resistente. Inoltre, secondo l'assunto difensivo della società, le consegne della merce avvenivano nella giornata del giovedì, al di fuori dell'orario di apertura del negozio ma non oltre l'orario lavorativo del ricorrente (difatti, il contratto prevedeva un'ora aggiuntiva di lavoro il giovedì proprio per favorire le operazioni di carico e scarico della merce).
All'esito dell'esame delle risultanze istruttorie, si ritiene che il lavoratore non ha provato di aver effettuato le ore di lavoro straordinario così come descritte in ricorso. In particolare, il teste di parte ricorrente interrogato sulla Testimone_1 circostanza di cui al capitolo 33 del ricorso, ha dichiarato:
“posso confermare che l'orario di apertura era quello indicato dal ricorrente e ricordo anche che più o meno due volte a settimana il signor riceveva e scaricava la merce che veniva Pt_1 consegnata ad orari diversi, alle 06,00 di mattina o anche alle
14,00, anche alle 07,00 di mattina”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, ha affermato di poter Controparte_2 confermare la circostanza riguardante gli orari di lavoro, come indicati al capitolo 3 del ricorso, in quanto il ricorrente si 3 “Vero che l'orario di lavoro svolto è stato il seguente: dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30 così per complessive n. 8 ore giornaliere;
due volte la settimana e precisamente una volta la mattina dalle ore 7,00 alle 8,30 e una volta il pomeriggio dalle 13,00 alle 15,00 in occasione degli scarichi delle merce il signor era obbligato a presenziare (…).” Pt_1 10 recava a fare colazione presso il bar. Questi, inoltre, ha confermato che il era presente due volte a settimana per Pt_1 lo scarico della merce agli orari precisamente indicati dal ricorrente. Entrambi i testi, infine, non sono stati in grado di indicare nello specifico le giornate festive di apertura del punto vendita.
In altre parole, i testi di parte ricorrente, pur sostenendo la tesi attorea in riferimento agli orari di lavoro osservati, non hanno fornito la prova rigorosa necessaria in materia di ore di lavoro straordinario. ha confermato solo l'orario di Tes_1 apertura del punto vendita, mentre ha confermato gli CP_2 orari come indicati in virtù del fatto che il ricorrente si recasse presso il bar a fare colazione. Tale circostanza, oltre a non fornire alcuna informazione circa l'orario di apertura pomeridiana, è del tutto insufficiente ai fini della determinazione dell'orario di inizio della giornata lavorativa del ricorrente. Inoltre, per ciò che concerne la presenza del ricorrente in occasione dello scarico della merce, i testi hanno reso dichiarazioni discordanti: il primo ha riferito che tale attività avveniva in orari sempre in orari diversi, “più o meno” due volte a settimana, non indicando l'arco di tempo precisamente necessario;
il secondo, invece, ha confermato gli orari di carico e scarico come indicati in ricorso. È opportuno considerare, inoltre, che entrambi i testi erano alle dipendenze di altro esercizio commerciale, presumibilmente con propri e diversi turni lavorativi e che, dunque, non è noto in quali orari fossero abitualmente presenti in occasione dello scarico della merce effettuato dal . Pt_1
V.5. - Alla luce delle argomentazioni su esposte, si ritiene infondata la domanda attorea anche nella parte volta all'accertamento delle ore di lavoro straordinario, come descritte in ricorso.
V.6. - Né al ricorrente può essere riconosciuto alcunché a titolo di “festività”, “ferie non godute” e “permessi” in difetto della prova rigorosa in merito alla effettiva maturazione del relativo
11 diritto. Analogamente, nulla può essere riconosciuto a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto la corresponsione degli stessi emolumenti risulta dalle buste paga allegate.
V.7. - Per le ragioni anzidette, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
VI. - Passando ad esaminare la richiesta della società resistente in merito alla condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria, si ritiene che questa sia infondata.
La norma ex art. 96 c.p.c. prevede la condanna alle spese e al risarcimento dei danni della parte che, risultata soccombente,
“abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, sussistendo tali requisiti in caso di consapevolezza circa la infondatezza della domanda o ignoranza colpevole riguardo la fondatezza delle tesi sostenute (Cass. Civ. 19 aprile 2016, n.
7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376).
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i requisiti di mala fede o colpa grave nella condotta processuale di parte ricorrente, riconoscendosi, tutt'al più, un corredo probatorio del tutto insufficiente alla luce delle evidenze dell'attività istruttoria. Difatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere, “(…) agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost”. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8331 del 2024).
Per le ragioni su esposte, la domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla società resistente deve essere rigettata.
VII. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e dell'attività
12 istruttoria espletata – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-RIGETTA integralmente il ricorso;
-RIGETTA la domanda di risarcimento danni per lite temeraria;
-CONDANNA la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro
8.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Trani, 04/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Vero che la sig.ra cura i rapporti tra la sede centrale e la Per_1 direzione di Monopoli e i vari negozi, e che la gestione degli stessi è affidata al sig. ”. Parte_2 2 “Vero che la contabilità dei punti vendita viene tenuta dagli uffici amministrativi della sede centrale.”
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