Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 198 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pasquale Baldassarre, con Parte_1
domicilio eletto in Napoli alla via A. Diaz n. 24;
PARTE APPELLANTE
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Tullia Pisano, elettivamente domiciliata in alla via Luigi Guercio n° 197; CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1988/2020 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 19 novembre 2018 conveniva in giudizio la parte appellata Parte_1
indicata in epigrafe innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, esponendo: di essere stato dipendente del a far data dal 18.4.2001 al 15.7.2018, data in Controparte_2 cui era passato alle dipendenze della società ; che nell'ultimo statino paga di agosto 2018 CP_3 vi era l'indicazione di una trattenuta di € 2.714,00, rubricata genericamente come “differenze mensilità precedenti”; che detta decurtazione risultava sostanzialmente ingiustificata in quanto l'istante non
al pagamento in suo favore della somma di € 2.714,00 illegittimamente trattenuta ed in ogni caso della diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il non si costituiva. CP_1
Con sentenza n. 1988/2020, pubblicata il 4.11.2020 e qui impugnata, il Tribunale rigettava la domanda del ritenendo che la contumacia del non esonerasse parte ricorrente dall'onere di Pt_1 CP_1
fornire la prova della fondatezza della domanda avanzata e fondando la propria decisione di merito sulle seguenti considerazioni: la trattenuta oggetto della doglianza del ricorrente, quantunque genericamente rubricata in busta paga come “differenze mensilità precedenti”, risultava accompagnata nell'ambito delle indicazioni di dettaglio del predetto statino dalle specificazioni, voce per voce, degli importi portati in detrazione a titolo di “Imposta Lorda”, “Addizionale Regionale Anni Precedenti”,
“Addizionale Regionale Anno Corrente”, “Addizionale Comunale Anno Corrente”, “Conguaglio
Fiscale”, senza che i predetti importi fossero stati specificamente contestati dal lavoratore;
gravava in ogni caso su parte ricorrente l'onere di provare la legittimità delle somme riscosse, tanto in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di ripetizione di indebito, secondo cui il soggetto che mirasse ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto indebitamente percepito era onerato della prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare in termini di adempimento quanto allo stesso corrisposto;
le Sezioni Unite con la sentenza n. 19762/2008 avevano osservato che “se
l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente l'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”, sicchè “se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita”; applicandosi dunque all'accertamento negativo dell'indebito il principio di cui sopra, in base al quale “spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito”, la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità risultava adeguata alla struttura della fattispecie sostanziale oggetto di giudizio, e pertanto era onere dell'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione provare il fatto costitutivo del suo diritto, ovvero il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assumeva carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, tanto in linea con quanto messo in rilievo da
Cass. 2032/2006, secondo cui la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito avrebbe implicato la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spettava all'attore di provare;
nel caso di specie, dunque, “poiché il ricorrente non ha dedotto, né tanto meno provato di essere stato regolarmente retribuito per le mensilità precedenti, sì da non aver alcun obbligo restitutorio, la domanda, per come proposta, va rigettata”.
Con atto di appello depositato il 7.4.2021 censurava la sentenza di primo grado sostenendo Parte_1
la sua erroneità con riferimento ai seguenti profili: 1) contrasto della sentenza qui impugnata con altre pronunce del Tribunale di Salerno in cause di analogo contenuto, in particolare sentenza n. 848/2020, in cui era stata accertata l'illegittimità della trattenuta effettuata sull'ultima busta paga di altro lavoratore in quanto non giustificata, tanto in assenza di costituzione del e conseguente CP_1 impossibilità per il Giudice di quel giudizio di “comprendere le ragioni di tale presunto debito”, nonché sentenza n. 514/2021 in cui era stata ritenuta l'illegittimità della trattenuta in quanto “La genericità della rubricazione di tale decurtazione retributiva non è corrispondente ad alcun dato oggettivo verificabile nei precedenti statini paga”; 2) illegittimità della sentenza in primo grado anche per illogicità della relativa motivazione, atteso che “l'onere di provare l'indebito, e quindi il proprio diritto ad operare la trattenuta nello statino paga, ricadeva a carico del che avrebbe dovuto CP_1 provare l'importo e la causale della somma erogata indebitamente e quindi la legittimità della trattenuta operata in busta paga motu proprio, e non certo il lavoratore il quale avrebbe dovuto dare una prova diabolica e negativa di non dover versare alcunché al presunto creditore”; 3) natura alimentare del credito retributivo del lavoratore, sicchè “mai il datore di lavoro avrebbe potuto sua sponte provvedere a trattenere dalla retribuzione una somma così elevata € 2.714,00, avrebbe dovuto ricorrere al Giudice per dimostrare la fondatezza del proprio diritto, ottenere una pronuncia in tal senso e poi avrebbe potuto ricorrere ad una procedura di pignoramento posso terzi e trattenere solo non quinto dalla retribuzione, non certo così come ha operato”; 4) errata valutazione della di contumacia del datore di lavoro, atteso che “se è vero che nulla si potrà ricavare dalla contumacia, resta però evidente che il datore di lavoro ha preferito rimanere contumace proprio per la difficoltà che avrebbe avuto nel dimostrare la legittimità del proprio operato”.
Tanto dedotto, l'appellante reiterava le richieste di prova testimoniale già formulate nella precedente fase processuale e concludeva chiedendo alla Corte di “1) riformare totalmente la sentenza appellata, perché erronea, ingiusta, contraddittoria e inosservante delle norme di legge richiamate;
2) condannare controparte alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva il appellato, eccependo CP_1
l'improcedibilità della domanda del Verde nonché l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'appello proposto dal lavoratore, chiedendo alla Corte di disattenderlo con vittoria di spese.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022, previo deposito di note difensive di trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va dichiarato inammissibile per quanto si dirà.
Esaminando preliminarmente l'eccezione di improcedibilità della domanda quale conseguenza del decreto n° 8/2020 del 24.7.2020 con cui il Tribunale di Salerno dichiarava aperta, con riferimento al convenuto, la procedura di liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art.14 ter e ss. CP_1
Legge n. 3/2012 e successive modifiche, va brevemente rilevato come l'art. 14 terdecies della fonte normativa richiamata da parte appellata preveda al 4° comma non tanto una preclusione all'accertamento di eventuali crediti nei confronti del soggetto giuridico sottoposto alla suddetta procedura quanto piuttosto un meccanismo di inesigibilità di crediti non integralmente soddisfatti. Va anche tenuto presente al riguardo che il successivo art. art. 14 quinquies prevede al 2° comma, lettera b), che fino al momento di definitività del provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite “azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”, dunque senza alcuna esplicita preclusione per la proposizione di azioni volte all'accertamento del credito, il tutto dovendosi anche precisare che nel caso di specie, per quanto emerge dalla relazione trasmessa alla Corte dall'organo liquidatore, le attività di liquidazione risultano ancora in corso, in presenza oltretutto dell'accoglimento di un reclamo del nei confronti del CP_1
decreto del 15.04.2024 emesso nel corso della procedura in questione.
Tanto precisato, va in ogni caso rilevato come la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione risulti giustificata sulla base delle ragioni di seguito esposte e da ritenersi assorbenti in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014).
Va innanzitutto condivisa l'affermazione del primo Giudice secondo cui “la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n. 15777)”. Come recentemente ribadito da Cassazione civile sez. III, 24/05/2023 n. 14372, alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio. Come precisato in motivazione dalla predetta pronuncia, «la contumacia integra un comportamento processuale "neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, contestare le circostanze poste a fondamento della domanda, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato (Cass. 21/11/2014, n. 24885)».
Tanto chiarito, va in questa sede rilevato che pur non essendo necessarie, a parere di questo Collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga una parte propositiva. In altri termini, l'atto di appello deve "dialogare con la sentenza", confutando le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale, ed altresì contenere una vera e propria ricostruzione alternativa sia in termini di fatto che di diritto.
E' stato anche opportunamente precisato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2014, n. 5022, in motivazione) che “il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente”.
Il richiamato approccio ermeneutico è stato più di recente ribadito da Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui la nuova norma di cui all'art. 342 c.p.c., lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, “normativizza” e rende irreversibile l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado venisse censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. anche Cass. S.U. 25/11/2008, n. 28057; Cass. 19/10/2009, n.
22123; Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 31/5/2006, n. 12984).
Il predetto arresto nomofilattico, dunque, pur escludendo che l'appello sia stato trasformato in mezzo di impugnazione a critica vincolata o sottoposto a rigorosi requisiti di forma, ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (e considerazioni del tutto analoghe valgono per la corrispondente norma di cui all'art. 434 c.p.c. in tema di giudizi di lavoro) esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Ha, quindi, riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Sotto altro e concorrente profilo va altresì rilevato che, come precisato in motivazione da Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25712, lo stesso interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (cfr. Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre).
In altri termini, dunque, nel procedimento di appello la finalità della disposizione di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. è proprio quella di consentire l'individuazione, con chiarezza e "ab initio", dei punti della sentenza concretamente messi in discussione come anche del risultato voluto dall'appellante.
Tenuto dunque conto di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, a fronte del percorso logico- argomentativo adottato dal primo Giudice e richiamato in precedenza, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono conferenti ed in ogni caso non risultano idonee a scalfire significativamente la ricostruzione operata dal Tribunale.
La richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza” emerge, in particolare, con riferimento ad alcuni essenziali profili e snodi della decisione qui impugnata, tenuto conto al riguardo dei seguenti elementi: a) come riferito dal Tribunale in un passaggio della motivazione della sentenza di primo grado non oggetto di specifiche censure da parte dell'appellante nel proprio atto di impugnazione, la trattenuta in questione risulta contraddistinta, nell'ambito delle indicazioni di dettaglio del relativo statino paga dalle specificazioni, voce per voce, degli importi portati in detrazione a titolo di “Imposta
Lorda”, “Addizionale Regionale Anni Precedenti”, “Addizionale Regionale Anno Corrente”,
“Addizionale Comunale Anno Corrente”, “Conguaglio Fiscale”, senza che i predetti importi siano stati specificamente contestati e messi in discussione dal neppure nel presente atto di impugnazione;
Pt_1
b) l'appellante non ha formulato alcuna puntuale contestazione della richiamata ricostruzione giuridica del Tribunale in tema di ripetizione di indebito sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare della sentenza n. 19762/2008 delle Sezioni Unite, non sottoponendo neanche ad idonea ed efficace critica la qualificazione della fattispecie offerta sul punto dal Tribunale
e, in particolare, la conseguente affermazione per cui l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione risulta onerato della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di non restituire quanto ricevuto, tanto in linea con quanto messo in rilievo da Cass. n. 2032/2006 pure richiamata dal primo Giudice;
b1) alcuna ricostruzione alternativa dell'appellante appare peraltro rinvenibile nel richiamo di alcuni passaggi motivazionali di altre pronunce del Tribunale di Salerno relative ad altri ricorrenti, tenuto in ogni caso conto che nel caso di specie la genericità delle indicazioni in busta paga riscontrata negli altri casi non risulterebbe sussistente nel nostro caso proprio alla luce delle considerazioni esposte sub a) ed in alcun modo messe in discussione dal presente atto di appello;
c) la stessa deduzione difensiva relativa alla natura alimentare del credito retributivo del lavoratore non appare conferente rispetto all'odierno thema decidendum, trattandosi di prospettazione difensiva pertinente piuttosto alla fase esecutiva e non a quella dell'accertamento negativo del credito del nei confronti del Verde qui oggetto di giudizio. CP_1
Nel caso di specie, dunque, a fronte del percorso logico-argomentativo adottato dal primo Giudice, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono in grado di scalfire in maniera significativa la ricostruzione operata dal Tribunale, tanto proprio per effetto della richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza”, con riferimento, in particolare, ai sopra evidenziati snodi essenziali della ricostruzione della fattispecie nei termini operati dal Tribunale. La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la stabilizzazione processuale della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Atteso il contenuto della presente pronuncia, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 7.4.2021 da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Salerno n. 1988/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata Pt_1 [...]
delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% ed Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore della parte appellata per dichiarato anticipo;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 31.3.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)