Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 581/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 581/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Bis, rappresentata e difesa dall'Avv.
Daniele Faggioni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._3
(Repubblica Dominicana), il 27/02/1985, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bendinelli (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato come in atti telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 26/03/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile a (Repubblica Dominicana) poi trascritto nei Registri degli atti di Persona_1 matrimonio del Comune di Vezzano Ligure (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il Per_2
22/12/2010). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia con decreto del 23/01/2023. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Sulla situazione reddituale dei coniugi:
I ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento va versato da un coniuge in favore dell'altro.
La SI.ra ha due lavori che la tengono impegnata dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì Pt_1 al venerdì, arrivando a guadagnare circa € 1.200,00 mensili oltre svariate ore di straordinario.
La moglie lavora il mattino dalle ore 9.00 alle ore 10.00 come assistente famigliare ed il pomeriggio a Levanto (SP) sempre con la medesima mansione, dalle ore 13 alle ore 18, il tutto dal lunedì al venerdì.
Il padre è dipendente di una ditta esterna presso i e lavora una settimana il mattino CP_2
(dalle ore 6 alle ore 14) ed una il pomeriggio (dalle ore 12 alle ore 20) e così in alternanza, mentre il sabato lavora sempre la mattina.
La sua retribuzione ordinaria si aggira sui 1.400/1.500 €, oltre eventuali straordinari.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre.
Il padre potrà vedere il figlio nella settimana ove lavora il pomeriggio il sabato e la domenica dalle ore 14.30 alle ore 19.30 riportandolo a casa della madre alla fine di ogni giornata, oppure, laddove pag. 2 di 7 il figlio lo vorrà, potrà tenere il figlio (e pernottare con lo stesso) dalle ore 14.30 del Sabato alle ore
19.30 della Domenica, quando lo ripoterà a casa dalla madre.
Il padre potrà, altresì e nel giorno del mercoledì, prendere il proprio figlio alle ore 20.30 presso l'abitazione materna per poi accompagnarlo a scuola la mattina del giovedì, ovviamente laddove il figlio voglia pernottare col genitore.
Nella settimana ove il Sig. lavora di mattina, invece, potrà tenere con sé il figlio il lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì dall'uscita del lavoro fino alle 19.30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o qualora il figlio lo vorrà, tenerlo presso di sé a dormire fino alla mattina successiva quando andrà a scuola. Per_2
Riguardo le ferie estive, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 10 giorni anche non consecutivi, ognuno dei quali dovrà comunicarlo all'altro genitore appena possibile e comunque almeno quindici
(15) giorni prima.
Per ciò che concerne le festività si ritiene che il minore le passi in alternanza con i genitori.
Il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro, alternandosi di anno in anno (per l'anno 2025 trascorrerà il Natale con la madre ed il 26.12 con il padre). Così anche per ciò che concerne il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo eSIenze lavorative.
La notte del 31.12 e il giorno 01.01 saranno passati con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
nell'anno 2025/2026 trascorrerà i suddetti giorni con la madre.
Il giorno dell'Epifania sarà passato in alternanza con uno o l'atro genitore, ove nel 2026 sarà di spettanza del padre.
Le altre festività (25.04 01.05 02.06 08.12) saranno passate con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
ovvero il primo anno l'08.12 e il 01.05 con la madre, il 25.04 e il 02.06 con il padre
– invertendo il tutto l'anno successivo.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo eSIenze lavorative dei genitori.
Va comunque specificato che tutto quanto deciso in accordo tra i coniugi resta subordinato all'effettiva volontà del figlio, nonché che ciascuno dei genitori sarà libero di sentire e vedere il figlio anche quando sia collocato presso l'altro genitore.
3 . Sul mantenimento del figlio minore
I genitori lavorano entrambi ed il ragazzo necessita di spese continue per l'attività sportiva, per lezioni private per lo studio e del camping estivo durante il periodo estivo.
I genitori si sono accordati che il padre verserà un assegno mensile per il mantenimento del minore pari ad € 350,00 e tutte le spese straordinarie verranno sostenute dalla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
pag. 3 di 7 L'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà rivalutato annualmente, secondo l'indice
ISTAT.
Nessun'altra spesa straordinaria sarà dovuta dal padre.
Ad ogni modo, qualora il SI. effettui di sua iniziativa una spesa straordinaria per il figlio CP_1
senza prima comunicarlo alla madre ed ottenere il suo assenso, tale costo non potrà essere domandato alla SI.ra . Pt_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio, mentre decideranno autonomamente circa la quotidianità.
4.Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Non sono presenti altri rapporti patrimoniali tra i coniugi.”
All'udienza del 21/05/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, pag. 4 di 7 con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
in CA SE (Repubblica Dominicana) in data Controparte_1
06/01/2010 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Vezzano Ligure (SP) dell'anno 2010. al n. 2, parte II, serie C, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Sulla situazione reddituale dei coniugi:
I ricorrenti sono economicamente autosufficienti ed indipendenti, per cui nessun assegno di mantenimento va versato da un coniuge in favore dell'altro.
La SI.ra ha due lavori che la tengono impegnata dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dal lunedì Pt_1 al venerdì, arrivando a guadagnare circa € 1.200,00 mensili oltre svariate ore di straordinario.
La moglie lavora il mattino dalle ore 9.00 alle ore 10.00 come assistente famigliare ed il pomeriggio a Levanto (SP) sempre con la medesima mansione, dalle ore 13 alle ore 18, il tutto dal lunedì al venerdì. pag. 5 di 7 Il padre è dipendente di una ditta esterna presso i e lavora una settimana il mattino CP_2
(dalle ore 6 alle ore 14) ed una il pomeriggio (dalle ore 12 alle ore 20) e così in alternanza, mentre il sabato lavora sempre la mattina.
La sua retribuzione ordinaria si aggira sui 1.400/1.500 €, oltre eventuali straordinari.
2. Sull'affidamento e collocamento del figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi genitori, con collocamento prevalente Per_2
presso la madre.
Il padre potrà vedere il figlio nella settimana ove lavora il pomeriggio il sabato e la domenica dalle ore 14.30 alle ore 19.30 riportandolo a casa della madre alla fine di ogni giornata, oppure, laddove il figlio lo vorrà, potrà tenere il figlio (e pernottare con lo stesso) dalle ore 14.30 del Sabato alle ore
19.30 della Domenica, quando lo ripoterà a casa dalla madre.
Il padre potrà, altresì e nel giorno del mercoledì, prendere il proprio figlio alle ore 20.30 presso l'abitazione materna per poi accompagnarlo a scuola la mattina del giovedì, ovviamente laddove il figlio voglia pernottare col genitore.
Nella settimana ove il Sig. lavora di mattina, invece, potrà tenere con sé il figlio il lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì dall'uscita del lavoro fino alle 19.30 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o qualora il figlio lo vorrà, tenerlo presso di sé a dormire fino alla mattina successiva quando andrà a scuola. Per_2
Riguardo le ferie estive, i genitori potranno tenere con sé il figlio per 10 giorni anche non consecutivi, ognuno dei quali dovrà comunicarlo all'altro genitore appena possibile e comunque almeno quindici
(15) giorni prima.
Per ciò che concerne le festività si ritiene che il minore le passi in alternanza con i genitori.
Il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro, alternandosi di anno in anno (per l'anno 2025 trascorrerà il Natale con la madre ed il 26.12 con il padre). Così anche per ciò che concerne il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo eSIenze lavorative.
La notte del 31.12 e il giorno 01.01 saranno passati con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
nell'anno 2025/2026 trascorrerà i suddetti giorni con la madre.
Il giorno dell'Epifania sarà passato in alternanza con uno o l'atro genitore, ove nel 2026 sarà di spettanza del padre.
Le altre festività (25.04 01.05 02.06 08.12) saranno passate con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
ovvero il primo anno l'08.12 e il 01.05 con la madre, il 25.04 e il 02.06 con il padre
– invertendo il tutto l'anno successivo.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo eSIenze lavorative dei genitori.
pag. 6 di 7 Va comunque specificato che tutto quanto deciso in accordo tra i coniugi resta subordinato all'effettiva volontà del figlio, nonché che ciascuno dei genitori sarà libero di sentire e vedere il figlio anche quando sia collocato presso l'altro genitore.
3 . Sul mantenimento del figlio minore
I genitori lavorano entrambi ed il ragazzo necessita di spese continue per l'attività sportiva, per lezioni private per lo studio e del camping estivo durante il periodo estivo.
I genitori si sono accordati che il padre verserà un assegno mensile per il mantenimento del minore pari ad € 350,00 e tutte le spese straordinarie verranno sostenute dalla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
L'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà rivalutato annualmente, secondo l'indice
ISTAT.
Nessun'altra spesa straordinaria sarà dovuta dal padre.
Ad ogni modo, qualora il SI. effettui di sua iniziativa una spesa straordinaria per il figlio CP_1
senza prima comunicarlo alla madre ed ottenere il suo assenso, tale costo non potrà essere domandato alla SI.ra . Pt_1
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio, mentre decideranno autonomamente circa la quotidianità.
4.Sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Non sono presenti altri rapporti patrimoniali tra i coniugi”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 19/06/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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