Articolo 22 della Legge 8 agosto 1972, n. 457
Articolo 21Articolo 23
Versione
7 settembre 1972
Art. 22.
Il servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.
Entrata in vigore il 7 settembre 1972