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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3942 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA Pia Di Stefano Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. IA Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2199/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 25/11/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Appellante contro
, Controparte_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, n.
423 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premesso che con ricorso ex art. 414 cpc , insegnante di religione Parte_1 cattolica, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati in successione con il per un periodo Controparte_1 superiore a 36 mesi e la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno conseguente a tale illegittima reiterazione dei contratti a termine, stipulati per un periodo superiore al limite di 36 mesi.
Che il Tribunale di Roma, con la sentenza oggetto di gravame, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento in favore della ricorrente CP_1 di un rateo dell'ultima mensilità dell'a.s. 2023/2024, oltre interessi legali, a titolo di Contr risarcimento del danno, condannando altresì il al pagamento delle spese di lite, in applicazione delle regole della soccombenza, liquidate in € 500,00, con distrazione.
Che avverso il capo della sentenza che ha liquidato le suddette spese ha proposto appello , dolendosi della violazione dei minimi inderogabili Parte_1 stabiliti della tariffa professionale (D.M. n. 55 del 2014, come modificato ed integrato dal DM n. 147 del 2022); ha evidenziato l'appellante che il valore della causa de qua
– di valore indeterminato - è riconducibile allo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00 e che, pertanto, l'importo da liquidarsi, con esclusione della fase istruttoria, ammonta ad € 4.216,00 (in applicazione dei valori medi previsti per tutte le fasi) e che, pur applicando la diminuzione del 50%, non si comprende come il giudicante abbia liquidato un importo parti ad € 500,00 (inferiore anche ai valori minimi);
Che il convenuto è rimasto contumace;
CP_1
Che all'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono;
Osserva
L'appello è fondato.
Dispone l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) - nel testo vigente ratione temporis e risultante dalle modifiche apportate dal dm n. 37 del 2018 e dal dm n. 147 del 2022 - che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine
2 alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 34573/2021 ha precisato: “……. occorre altresì evidenziare che l'art. 4 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 nel testo quindi applicabile ratione temporis, prevede al comma 1 che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Ne deriva che alla luce di tale modifica normativa non può ritenersi confortato dal testo normativo quanto sostenuto in passato da Cass. n. 2386/2017, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, essendo oggi invece esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi (per la riaffermazione della necessità che la liquidazione giudiziale debba avvenire nel rispetto dei parametri dettati dal DM n. 55/2014, si veda ex multis Cass. n. 1018/2018)” (conf. Cass. n. 37009/2021, 9691/2021 e 9690/2021).
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella del 2018 la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso
3 che la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari (v. Cass. sent. n. 34573/2021).
Tale affermazione è stata ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 10438 del 2023, ove è stato chiarito che “Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
L'inderogabilità dei minimi tariffari non è stata, poi, in alcun modo incisa dalle ulteriori modifiche al DM n. 55 del 2014 introdotte dal DM n. 147 del 2022 che, avendo soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui essere ricorrevano, ha ulteriormente ridotto il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, al fine di rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria di professionisti (in tal senso Cass. sent. n. 24993 del 2023 (In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti”).
Ciò premesso, ritiene la Corte che risulta evidente che la liquidazione dei compensi professionali di avvocato (€ 500,00) è stata effettuata in misura inferiore al minimo indicato nelle tabelle allegate al DM n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore della causa, ricompreso nello scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 (per come richiesto dall'appellante).
Orbene i minimi per le cause di lavoro (applicabili nel caso di specie, in considerazione della serialità del contenzioso), previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, ammontano a € 911,00 per la fase di studio della controversia, a € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio e a € 809,00 per la fase decisionale e, quindi, a complessivi € 2.109,00 (non potendosi riconoscersi alcun compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione risultando dagli atti di causa che vi è stata in primo grado un'unica udienza in cui la causa è stata discussa e decisa).
L'appello va, dunque, accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati in complessivi € 2.109,00 i 4 compensi professionali di avvocato per il giudizio di primo grado, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Le spese del grado - liquidate come da dispositivo, in riferimento alla differenza tra l'importo liquidato e l'importo spettante - sono poste a carico di parte soccombente in base alle tariffe vigenti in complessivi € 962,00 (di cui € 268,00 per la fase di studio,
€ 268,00 per la fase introduttiva € 426,00 per la fase decisionale) e distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
-In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite di lite del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.109,00, oltre al rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 962,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 25/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. IA Vittoria Valente Il Presidente
Dott. IA Pia Di Stefano
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