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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/08/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3878/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 3878/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. CORIGLIANO ANGELO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
NAPOLITANO GUGLIELMO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
[... Con atto di citazione portato per la notifica il 3.05.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'installazione della tubatura di gas, Controparte_1
posta in aderenza al vialetto di sua proprietà, e, per l'effetto, che ne sia ordinata la rimozione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la quale, preliminarmente, Controparte_1
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del;
nel merito, ha sostenuto la legittimità del Pt_1
posizionamento dell'opera e, quindi, il rigetto della domanda.
All'esito dell'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per p.c.
All'udienza del 24.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, secondo il sopradescritto tenore,
e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita il rigetto.
Preliminarmente, occorre inquadrare giuridicamente la domanda attorea.
1 Il Caione ha dedotto di essere proprietario di un'abitazione sita a piano terra in Lecce, alla via San
Bernardino Realino n. 38, nonché di un locale adiacente sito a piano terra, il cui accesso è garantito da un vialetto esterno ricadente nella sua proprietà. Su detto vialetto è installata una tubazione di gas metano, di cui l'attore ha chiesto la rimozione, sostenendo l'illegittimità della stessa.
Ha, quindi, versato in atti una serie di missive intercorse dal 2013 ad oggi con la convenuta, avente ad oggetto la richiesta di spostamento della tubatura in questione.
Orbene, la domanda attorea, sebbene estremamente scarna dal punto di vista delle allegazioni in fatto, a parere del Tribunale deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, posto che “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui” (così Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/12/2014, n. 27405).
Così inquadrata la domanda, è necessario dapprima soffermarsi sull'eccezione preliminare di parte convenuta, con la quale questa ha lamentato il difetto di legittimazione attiva del , in difetto Pt_1
di prova certa circa la proprietà dell'immobile su cui graverebbe l'anzidetta servitù.
Detta eccezione, in questa sede, è priva di pregio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/10/2014, n. 21851; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 24/03/2021)
08/09/2021, n. 24183).
Orbene, nella specie non vi sono elementi tali per cui mettere in discussione la legittimazione attiva dell'attore.
Ed infatti, per un verso, la stessa ha riferito che la tubazione per cui è causa è posta a CP_1
servizio anche dell'abitazione dell'attore (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); per
2 altro verso, nelle missive intercorse tra le parti stragiudizialmente, la non ha mai opposto CP_1
detta censura al , rispondendo nel merito alle richieste da lui avanzate. Pt_1
Tutto ciò chiarito, passando al merito della domanda, la stessa è da ritenersi infondata.
Sul punto, l'art. 949 c.c. sancisce chiaramente che “1. Il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
2. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Orbene, nella specie non è stato prospettato alcun tipo di pregiudizio per l'immobile di proprietà attorea.
Infatti, il Caione ha articolato la propria prospettazione deducendo unicamente un'asserita illegittimità formale di detta installazione, a causa dell'inesistenza di espresse autorizzazioni.
Tuttavia, nulla ha allegato, neppure in punto di fatto, con riferimento al pregiudizio subito ed alla sussistenza di turbative o molestie tali per cui chiedere la cessazione.
Neppure può ritenersi che trattasi, nella specie, di servitù coattive posto che la giurisprudenza ha evidenziato, sul punto, che “È inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art.
1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto coattivo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/08/2016, n. 17034).
A ciò va pure aggiunto che non assume rilievo la proposta transattiva avanzata da parte convenuta, la quale aveva manifestato la disponibilità di definire il giudizio con la corresponsione all'attore di euro 2.500,00 (cfr. verbale di udienza dell'11.04.2024), tenendo conto dei parametri ex art. 44 del
D.P.R. 327/2011; proposta non accettata dall'attore, sulla scorta di una maggiore aspettativa in ordine al quantum, nonché sull'accoglimento della domanda di rimozione della tubazione.
Sul punto va infatti evidenziato che l'aspettativa del Caione era totalmente illusoria, tenuto conto del petitum avanzato nella presente sede processuale.
In definitiva, il Tribunale ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento. Co Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore di secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti Controparte_1
della metà tenuto conto del valore della causa e sulla base delle ridotte attività processuali svolte dalle parti, con riferimento alla sola fase di studio/introduzione e decisione, tenendo conto dello scaglione indeterminabile– complessità bassa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 3878/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 CP_1
liquidate in euro 1.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
[...]
Lecce, 12.08.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 3878/2022 R.G.
TRA
rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. CORIGLIANO ANGELO;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1
NAPOLITANO GUGLIELMO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
[... Con atto di citazione portato per la notifica il 3.05.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'installazione della tubatura di gas, Controparte_1
posta in aderenza al vialetto di sua proprietà, e, per l'effetto, che ne sia ordinata la rimozione.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita la quale, preliminarmente, Controparte_1
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del;
nel merito, ha sostenuto la legittimità del Pt_1
posizionamento dell'opera e, quindi, il rigetto della domanda.
All'esito dell'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per p.c.
All'udienza del 24.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, secondo il sopradescritto tenore,
e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e merita il rigetto.
Preliminarmente, occorre inquadrare giuridicamente la domanda attorea.
1 Il Caione ha dedotto di essere proprietario di un'abitazione sita a piano terra in Lecce, alla via San
Bernardino Realino n. 38, nonché di un locale adiacente sito a piano terra, il cui accesso è garantito da un vialetto esterno ricadente nella sua proprietà. Su detto vialetto è installata una tubazione di gas metano, di cui l'attore ha chiesto la rimozione, sostenendo l'illegittimità della stessa.
Ha, quindi, versato in atti una serie di missive intercorse dal 2013 ad oggi con la convenuta, avente ad oggetto la richiesta di spostamento della tubatura in questione.
Orbene, la domanda attorea, sebbene estremamente scarna dal punto di vista delle allegazioni in fatto, a parere del Tribunale deve essere qualificata come actio negatoria servitutis, posto che “In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui” (così Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 29/12/2014, n. 27405).
Così inquadrata la domanda, è necessario dapprima soffermarsi sull'eccezione preliminare di parte convenuta, con la quale questa ha lamentato il difetto di legittimazione attiva del , in difetto Pt_1
di prova certa circa la proprietà dell'immobile su cui graverebbe l'anzidetta servitù.
Detta eccezione, in questa sede, è priva di pregio.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/10/2014, n. 21851; Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 24/03/2021)
08/09/2021, n. 24183).
Orbene, nella specie non vi sono elementi tali per cui mettere in discussione la legittimazione attiva dell'attore.
Ed infatti, per un verso, la stessa ha riferito che la tubazione per cui è causa è posta a CP_1
servizio anche dell'abitazione dell'attore (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); per
2 altro verso, nelle missive intercorse tra le parti stragiudizialmente, la non ha mai opposto CP_1
detta censura al , rispondendo nel merito alle richieste da lui avanzate. Pt_1
Tutto ciò chiarito, passando al merito della domanda, la stessa è da ritenersi infondata.
Sul punto, l'art. 949 c.c. sancisce chiaramente che “1. Il proprietario può agire per far dichiarare
l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
2. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Orbene, nella specie non è stato prospettato alcun tipo di pregiudizio per l'immobile di proprietà attorea.
Infatti, il Caione ha articolato la propria prospettazione deducendo unicamente un'asserita illegittimità formale di detta installazione, a causa dell'inesistenza di espresse autorizzazioni.
Tuttavia, nulla ha allegato, neppure in punto di fatto, con riferimento al pregiudizio subito ed alla sussistenza di turbative o molestie tali per cui chiedere la cessazione.
Neppure può ritenersi che trattasi, nella specie, di servitù coattive posto che la giurisprudenza ha evidenziato, sul punto, che “È inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un'applicazione estensiva dell'art.
1033 c.c., in tema di servitù di acquedotto coattivo” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/08/2016, n. 17034).
A ciò va pure aggiunto che non assume rilievo la proposta transattiva avanzata da parte convenuta, la quale aveva manifestato la disponibilità di definire il giudizio con la corresponsione all'attore di euro 2.500,00 (cfr. verbale di udienza dell'11.04.2024), tenendo conto dei parametri ex art. 44 del
D.P.R. 327/2011; proposta non accettata dall'attore, sulla scorta di una maggiore aspettativa in ordine al quantum, nonché sull'accoglimento della domanda di rimozione della tubazione.
Sul punto va infatti evidenziato che l'aspettativa del Caione era totalmente illusoria, tenuto conto del petitum avanzato nella presente sede processuale.
In definitiva, il Tribunale ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento. Co Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi liquidate come da dispositivo in favore di secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti Controparte_1
della metà tenuto conto del valore della causa e sulla base delle ridotte attività processuali svolte dalle parti, con riferimento alla sola fase di studio/introduzione e decisione, tenendo conto dello scaglione indeterminabile– complessità bassa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce – I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 3878/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2 CP_1
liquidate in euro 1.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
[...]
Lecce, 12.08.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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