Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 30/03/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Lucà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per “Lavoro Subordinato” n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. TO ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che il sig. -OMISSIS-, cittadino ghanese soggiornante in Italia dal 2011, con il ricorso specificato in epigrafe impugna il provvedimento con il quale la Questura di Vibo Valentia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a seguito di condanna definitiva alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione per i reati violenza sessuale, ai sensi dell’art. 609 bis c.p., e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ai sensi dell’art. 3 n. 8 della legge, 20 febbraio 1958, n.75;
Osservato che, a sostegno del ricorso, egli deduce:
- la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, lamentando l’applicazione di un automatismo ostativo e la mancata valutazione della pericolosità sociale attuale, in contrasto con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 88/2023;
- la violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del lungo radicamento territoriale del ricorrente e dei legami familiari con la moglie e la figlia minore;
- il difetto di proporzionalità della misura adottata, a fronte di un permesso UE di lungo periodo, della stabilità lavorativa pregressa e del positivo percorso riabilitativo certificato in sede carceraria;
Rilevato che:
- si è costituita l’amministrazione intimata, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato.;
- alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti ragioni;
- l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero “ che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”;
- il successivo art. 5, comma 5, prevede che il “ permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”;
- in materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “ il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2024, n. 4574);
- tuttavia, nel caso di specie, risulta che l’amministrazione abbia operato, seppur sinteticamente, un bilanciamento congruo tra la gravità del reato e la situazione personale dello straniero, dovendosi escludere ogni automatismo espulsivo;
- infatti, nel richiamare i reati commessi, la Questura ha evidenziato come essi “[siano] indice di scarso grado di integrazione sociale ” e “[dimostrino] una condotta non propensa al rispetto delle leggi dello Stato nonché un’inclinazione a non rispettare le regole fondati del vivere civile ”, facendo così prevalere l’interesse pubblico nel bilanciamento con l’interesse del ricorrente a soggiornare nello Stato;
- peraltro, secondo la giurisprudenza, nel caso di condanna per reati particolarmente gravi, “ l’obbligo motivazionale può riposare anche esclusivamente sulla peculiarità del fatto reato ”, essendo “ legittimo il provvedimento di diniego del Questore che, in presenza di condanne per reati di particolare gravità, ai fini della pericolosità sociale, si sia limitato a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati senza spiegare perché gli interessi familiari fossero stati considerati subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato. In particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l’obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare (Cons. St., sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175; 29 marzo 2019, n.2083; 19 febbraio 2019, n. 1161; 4 maggio 2018, n. 2654) ” (cfr. cit. Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2024, n. 4574);
- nel caso di specie, la natura del reato commesso (violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione) attiene alla lesione di diritti fondamentali della persona e alla sicurezza pubblica, integrando una fattispecie di elevato allarme sociale e il fatto che il reato risalga -OMISSIS- non ne attenua la gravità oggettiva ai fini del giudizio prognostico sulla sicurezza dello Stato;
- né la tutela dell'unità familiare può tradursi in una condizione che consenta, di per sé, di evitare la revoca del permesso di soggiorno, a fronte di crimini di particolare gravità;
- infine, il pur positivo comportamento carcerario o l'ammissione al lavoro non risultano idonei a mutare l’esito del giudizio di bilanciamento, in considerazione della gravità delle condotte commesse;
Ritenuto, in conclusione, che la revoca impugnata appare, dunque, esente dai vizi dedotti e il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
Ritenuto, infine, che la particolarità e delicatezza della questione trattata giustifichino la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Ritenuto che sulla domanda di patrocinio a spese dello Stato si pronuncerà la competente Commissione presso questo Tribunale e che il difensore del ricorrente, in caso di accoglimento, potrà presentare la relativa istanza di liquidazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TO ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO ED | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.