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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11977/2024, pendente tra
Parte_1
Opponente
C/
CP_1
Opposto
Sono presenti l'Avv. Gaspare SOLLENA per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Sollena, preso atto dell'avvenuto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese, in quanto l'annullamento è sopravvenuto rispetto alla data CP_1 di deposito del ricorso.
L'Avv. Cernigliaro si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.02 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 11977 R.G. L 2024, promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Parte_2
SOLLENA, giusta procura a margine del ricorso ed elettivamente Il Cancelliere domiciliato presso il suo studio in Partinico (PA), Via P.pe
Umberto 48;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 avente per oggetto: Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 5/08/2024, n. q. di legale Parte_2
rappresentante del aveva chiesto l'annullamento Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-002758083, relativa all'accertamento del 3/01/2024 per l'anno 2021, notificata il 1/08/2024, con la quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_1
di € 12.229,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83
e ss.mm.ii;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
annullato in autotutela l'ordinanza opposta;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse. CP_2
3 Rilevato che l'annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto l'8/05/2025,
dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 5/08/2024, cosicché l' CP_1
attesa la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 11977/2024, pendente tra
Parte_1
Opponente
C/
CP_1
Opposto
Sono presenti l'Avv. Gaspare SOLLENA per parte ricorrente e l'Avv. Delia
CERNIGLIARO, per l' CP_1
L'Avv. Sollena, preso atto dell'avvenuto di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese, in quanto l'annullamento è sopravvenuto rispetto alla data CP_1 di deposito del ricorso.
L'Avv. Cernigliaro si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione delle spese.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.02 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Addì _____________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Per ___________________ n° 11977 R.G. L 2024, promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Parte_2
SOLLENA, giusta procura a margine del ricorso ed elettivamente Il Cancelliere domiciliato presso il suo studio in Partinico (PA), Via P.pe
Umberto 48;
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta delega richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Provinciale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
2 avente per oggetto: Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00, CP_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 5/08/2024, n. q. di legale Parte_2
rappresentante del aveva chiesto l'annullamento Parte_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-002758083, relativa all'accertamento del 3/01/2024 per l'anno 2021, notificata il 1/08/2024, con la quale l' gli aveva ingiunto il pagamento CP_1
di € 12.229,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83
e ss.mm.ii;
Rilevato che l' si è costituito con memoria difensiva, deducendo di aver CP_1
annullato in autotutela l'ordinanza opposta;
Considerato che la difesa di parte ricorrente, all'udienza odierna, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite,
mentre la difesa dell' ha insistito per la compensazione delle stesse. CP_2
3 Rilevato che l'annullamento del provvedimento impugnato è avvenuto l'8/05/2025,
dopo la proposizione del ricorso giudiziario risalente al 5/08/2024, cosicché l' CP_1
attesa la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Gaspare
SOLLENA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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