Articolo 12 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 aprile 1963
Art. 12.
Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.
I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.
Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalita' di cui all' articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 .
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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