Art. 1.
Ai sensi dell' articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565 , il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.
Ai sensi dell' articolo 3, lettera a), della legge 19 luglio 1971, n. 565 , il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) e' stabilito, per l'anno finanziario 1972, in lire 2.400.000.000.