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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 05/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
TT ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 189/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3497/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2022 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento con cui si richiedeva un importo complessivo di € 92.301,98, limitatamente ai crediti di natura tributaria per
€ 19.128,03 eccependo molteplici vizi. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituivano l'ADER e l'Agenzia delle Entrate di Rieti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente depositava copia della domanda di definizione agevolata presentata in data 8.3.2023, con la ricevuta del pagamento della prima rata, pari ad € 12.793,78.
La CGT di primo grado di Rieti – dopo avere osservato: a) che l'art. 1, comma 194° della Legge n.
197/2022 stabiliva che il giudizio poteva essere definito anche con la prova del pagamento della prima rata;
b) che la prima rata risultava pagata – dichiarava estinto il giudizio e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente, l'Ufficio depositava memoria in data 10.11.2025 con cui faceva presente che nelle more del giudizio di appello era intervenuto l'art. 12-bis comma 1 D.L. n. 84/2025 convertito dalla legge n.
108/2025, legge c.d. di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, secondo cui tale definizione “si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice di Ufficio...”.
Ne consegue, che nella specie, in applicazione di tale principio giustamente l'appellante ha chiesto di modificare le conclusioni a suo tempo rassegnate e così di dichiarare l'estinzione del giudizio giusta la normativa richiamata.
La Corte decide in conformità
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
TT ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 189/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Via Cesare Verani, 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RIETI sez. 1 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620229000597262000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3497/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2022 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento con cui si richiedeva un importo complessivo di € 92.301,98, limitatamente ai crediti di natura tributaria per
€ 19.128,03 eccependo molteplici vizi. Concludeva per l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si costituivano l'ADER e l'Agenzia delle Entrate di Rieti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente depositava copia della domanda di definizione agevolata presentata in data 8.3.2023, con la ricevuta del pagamento della prima rata, pari ad € 12.793,78.
La CGT di primo grado di Rieti – dopo avere osservato: a) che l'art. 1, comma 194° della Legge n.
197/2022 stabiliva che il giudizio poteva essere definito anche con la prova del pagamento della prima rata;
b) che la prima rata risultava pagata – dichiarava estinto il giudizio e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente, l'Ufficio depositava memoria in data 10.11.2025 con cui faceva presente che nelle more del giudizio di appello era intervenuto l'art. 12-bis comma 1 D.L. n. 84/2025 convertito dalla legge n.
108/2025, legge c.d. di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, secondo cui tale definizione “si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice di Ufficio...”.
Ne consegue, che nella specie, in applicazione di tale principio giustamente l'appellante ha chiesto di modificare le conclusioni a suo tempo rassegnate e così di dichiarare l'estinzione del giudizio giusta la normativa richiamata.
La Corte decide in conformità
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite