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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2024, n. 46573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46573 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA GI nato a [...] il [...] OL AL nato a [...] il [...] ZI NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di SI OV che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riepilogandone i motivi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46573 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 10 marzo 2023, con la quale SI OV, PO FI e ZI VI, ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione, venivano condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. SI OV, mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce che i fatti accertati avrebbero dovuto essere ricondotti, al più, nella residuale fattispecie della violazione di domicilio. Infatti, pur riconoscendo di essersi introdotto, insieme ad un altro coimputato, all'interno della abitazione di IA NN IA attraverso una delle finestre, sostiene di aver desistito dai propositi delittuosi, allontanandosi dalla dimora senza aver prelevato alcuno degli oggetti di cui era stato denunciato il furto, verosimilmente sottratti da altri soggetti che li avevano preceduti nell'azione furtiva. Tali conclusioni avrebbero dovuto essere desunte dal fatto che, nei nove giorni precedenti ai fatti, la proprietaria dell'abitazione non era rimasta in casa, essendosi momentaneamente trasferita a Catania, e perciò non aveva potuto constatare con precisione in quale giorno fosse stato perpetrato il furto;
nello stesso periodo, nella città di Leonforte erano stati consumati altri furti in appartamento, oggetto di distinte denunce contro ignoti;
la perquisizione nei confronti del SI e degli altri imputati, eseguita poco dopo l'allontanamento dall'abitazione, aveva dato esito negativo;
gli stessi, ignari del fatto di essere stati osservati in occasione dell'ingresso all'interno dell'appartamento, si erano allontanati, desistendo dal proposito delittuoso, dopo aver riscontrato che l'abitazione era stata già oggetto di furto da parte di altri;
all'alt intimato dalle forze dell'ordine in occasione del controllo stradale, si erano fermati ignari di essere sospettati del furto;
pertanto, non avrebbero avuto alcuna ragione per disfarsi della refurtiva prima del controllo a cui erano stati sottoposti. D'altro canto, il fatto che avessero infranto il vetro della finestra per entrare all'interno dell'abitazione, non era sufficiente ad escludere il precedente ingresso di altri malfattori mediante effrazione della porta d'accesso. Nel medesimo motivo si evidenzia, incidentalmente, il difetto della condizione di procedibilità per il reato di violazione di domicilio, nel quale sarebbero sussumibili i fatti in contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, contesta la mancata applicazione della disciplina dettata dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale, essendo indiscutibile il dato del mancato ritrovamento della refurtiva. Per tali ragioni il reato non avrebbe potuto essere ritenuto 2 consumato ma solo tentato, in difetto di appropriazione di alcun bene, seppur per motivi non dipendenti dalla volontà degli autori. 2.3 Con il terzo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i giudici del merito valutato elementi positivi al fine del riconoscimento delle stesse, pure riscontrabili nel corretto comportamento processuale e nell'assenza di precedenti di particolare allarme sociale, rilevanti anche ai fini dell'eventuale esclusione della recidiva. 3. PO FI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte distrettuale, disattendendo il motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione, ha ritenuto che la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integri uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'articolo 604 del codice di procedura penale. Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza di primo grado si era limitata ad una mera esposizione sommaria dell'ipotesi accusatoria, senza indicare quali atti fossero stati consultati dal giudice, e senza procedere ad una valutazione del contenuto probatorio degli stessi atti, disattendendo la disposizione di cui all'art. 546 cod.proc.pen. che appunto richiede, quale requisito sostanziale della sentenza, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. 3.2 Con il secondo motivo, contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 56, co.3, e 614, co. 4, cod. pen., essendo stata omessa dal giudice di primo grado ogni valutazione in ordine a una serie di circostanze da cui emergeva che l'azione era rimasta incompiuta, poiché l'agente, pur essendo intenzionato a perpetrare;
1- furto in quella casa, non aveva insistito nel proposito di recuperare ulteriore refurtiva, ma aveva deciso di arrestare la propria condotta, dopo essersi accorto che la stessa abitazione era stata già interessata dal furto da parte di altri. Al riguardo, prospetta argomenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo di ricorso del SI, relativi al fatto che, nel periodo di assenza della proprietaria dalla propria abitazione, era stata riscontrata in zona una recrudescenza di furti in abitazione;
che la perquisizione, eseguita nei loro confronti poco dopo l'allontanamento dall'abitazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato ritrovato alcun bene di proprietà della derubata o arnesi atti allo scasso, idonei a forzare la porta dell'abitazione, che invece presentava segni di effrazione. Inoltre, critica la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, ha affermato che "il proprio onere motivazionale è ristretto poiché, in caso di doppia conforme, il giudice di appello può concordare nell'analisi e nelle valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata..."; al riguardo, osserva che, nel caso di specie, la motivazione della Corte 3 non avrebbe potuto "saldarsi" alla motivazione del primo decidente poiché quest'ultima appariva come mera esposizione parafrasata del capo di imputazione, risolvendosi in motivazione apparente. 3.3 Con il terzo motivo, contesta l'erronea applicazione della legge penale, già dedotta con i motivi di appello, in relazione alla prospettata, e non accolta, riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui agli articoli 56 e 624 bis del codice penale. Al riguardo, sottolinea la mancata apprensione di qualsivoglia bene, comprovata dall'esito negativo della perquisizione e dalla rudimentalità dell'azione, comprovata dall'assenza di attrezzi atti allo scasso e dal comportamento sprovveduto, a tal punto da riportare ferite alla mano durante l'effrazione del vetro della finestra, lasciando imprudentemente tracce ematiche in loco. In proposito, la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente vagliato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, scartandola senza alcuna logica motivazione. 3.4 Con il quarto motivo, censura per vizio motivazionale il diniego della invocata esclusione della recidiva, motivato solo sulla base del riferimento ai precedenti penali, pur numerosi, reiterati e specifici a carico dell'imputato, senza tuttavia operare alcuna concreta verifica in ordine all'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare una maggiore capacità delinquere del reo. 4. ZI VI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata, per non aver considerato i profili di dubbio in merito alla colpevolezza dell'imputato, a carico del quale erano emersi elementi non significativi del suo concorso nel reato L'accertata presenza all'interno dell'auto su cui viaggiavano i coimputati, a distanza di tempo dalla commissione del delitto, non era univocamente sintomatica del concorso nel reato;
inoltre, il medesimo non era tra i soggetti riconosciuti dai testimoni al momento dell'ingresso nell'abitazione, all'interno della quale venivano rinvenute tracce ematiche di altro imputato, ma non le sue. 4.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lett.e), cod.proc.pen., eccepisce che la condotta contestata avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo del reato di cui all'articolo 614 o nella fattispecie di cui agli articoli 56 e 624 bis del codice penale, richiamando in proposito gli stessi argomenti già contenuti nei ricorsi dei coimputati, relativi al fatto che la perquisizione eseguita nei confronti degli stessi, immediatamente successiva all'ingresso nell'abitazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato ritrovato alcuna refurtiva nelle mani degli stessi e che, verosimilmente, l'abitazione era stata già oggetto di furto da parte di altri. 4 4.3 Con il terzo motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata in relazione agli articoli 69, 62 bis e 624 bis, comma 4, cod.pen., avendo la Corte d'appello di Caltanissetta ritenuto di non operare sulla pena irrogata in virtù delle aggravanti speciali di cui al terzo comma dell'articolo 624 bis, la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva contestata. 4.4 Con il quarto motivo, lamenta quale ulteriore violazione di legge, l'erronea applicazione degli articoli 133 e 99 cod. pen., avendo i giudici di merito ritenuto di applicare la recidiva, limitandosi a richiamare i precedenti penali del reo, peraltro molto risalenti nel tempo. L'argomentazione risulterebbe in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva, a norma di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività, alla distanza temporale tra i fatti, e ad altri parametri, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi. 6. Il difensore di SI OV ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da SI OV, PO FI e ZI VI sono inammissibili. 2. Possono esaminarsi congiuntamente i motivi primo e secondo proposti dal SI, secondo e terzo avanzati dal PO e secondo prospettato dal ZI, in quanto propositivi della medesima questione, concernente l'erronea sussunzione del fatto nella fattispecie del furto consumato, benchè non fosse stata ritrovata nella loro disponibilità la refurtiva, durante il controllo da parte della P.G. a brevissima distanza di tempo dall'allontanamento dall'abitazione della persona offesa, e non essendo stata logicamente esclusa l'ipotesi alternativa della precedente sottrazione dei beni rubati ad opera di altri soggetti che li avevano preceduti. E' utile rammentare che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della 5uprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione 5 e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 4, n.14076 del 5-03-2024, in motivazione;
Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis, Cass., Sez. 4, n.13269 del 7-12-2022, in motivazione;
Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). Nel caso concreto, i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica in ordine alla configurazione del furto consumato. Sia il Tribunale che la Corte distrettuale, con doppia conforme e con argomentazioni logiche ed immuni da censure, hanno disatteso la tesi difensiva tendente a prospettare l'ipotesi che il PO ed il SI avessero fatto ingresso nell'abitazione della IA, dopo che la stessa era stata già depredata da altri soggetti. E' stato infatti evidenziato che, ove mai la porta di ingresso fosse stata precedentemente forzata ad opera di altri, gli odierni imputati non avrebbero avuto la necessità di farvi ingresso previa rottura del vetro della finestra posta al piano terra, con il rischio, poi concretizzatosi, di provocarsi lesioni. Inoltre, nella sentenza di primo grado sono puntualmente indicate ulteriori circostanze logicamente evidenziate a conferma del suddetto assunto, rappresentate dal fatto che i due soggetti riconosciuti dal testimone oculare EM CA erano stati notati in prossimità di una Fiat Panda di colore bianco, all'interno della quale, al posto di guida, vi era un terzo soggetto;
gli stessi, allontanandosi dal veicolo si erano diretti verso l'immobile e dopo aver forzato la finestra posta al piano terra, avevano infranto il vetro e fatto ingresso nella casa di fiore NN IA;
i primi due venivano osservati uscire dall'abitazione ed allontanarsi a bordo della suindicata Fiat Panda bianca, prendendo posto sul sedile anteriore lato passeggero e sul sedile posteriore;
inoltre, dal successivo sopralluogo effettuato dalla P.G. presso l'abitazione emergeva che la porta connotata da segni di effrazione era quella interna che dava accesso alla stanza da letto;
su questa porta interna veniva riscontrata una traccia ematica che, sulla base di successivi accertamenti, risultava riconducibile a PO FI. I giudici di merito hanno altresì efficacemente indicato e chiarito le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ZI, evidenziando la presenza di un terzo soggetto 6 alla guida della Fiat presente in prossimità dell'abitazione in concomitanza del furto, dalla quale il SI ed il PO si erano spostati per fare ingresso nella casa depredata ed alla quale avevano fatto ritorno per allontanarsi dopo aver compiuto l'azione, a cui seguiva, a breve distanza di tempo, l'identificazione del ZI quale conducente della stessa auto nella quale viaggiavano come passeggeri i due complici;
hanno altresì indicato la comunanza del territorio di provenienza. Si deve concludere che i giudici di merito hanno fornito motivazione ampia ed articolata, priva di vizi logici, in ordine alla configurazione del furto in abitazione consumato dagli odierni ricorrenti (procedibile d'ufficio), avente ad oggetto i monili effettivamente sottratti alla IA, escludendo conseguentemente le ipotesi alternative proposte dalla difesa del furto tentato o della violazione di domicilio. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso del SI. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel rispetto di tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali costituiti da tre precedenti specifici per furto in abitazione e da un precedente per cessione illecita di stupefacente, e dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato idoneo a mitigare il disvalore del fatto. 4. Il primo motivo di ricorso del PO è manifestamente infondato. 7 Va osservato, in relazione alla doglianza afferente alla presunta nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione, che la nullità della sentenza prevista dall'art.125 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente ( Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010- dep. 11/06/2010, OM e altro, Rv. 247462). Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta corroborata da una motivazione adeguata e perfettamente idonea alla descrizione della fattispecie penale contestata agli imputati, e delle ragioni sottese alla dichiarazione della loro penale responsabilità. A ciò va aggiunto, inoltre, che la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011 - dep. 04/07/2011, B., Rv. 250513). 4.1 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso del PO. Con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, i giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale del suddetto, manifestata da numerosissimi precedenti specifici, tra i quali due precedenti per furto in abitazione uno dei quali commesso nel 2016, e pure dalla precedente dichiarazione della recidiva ai sensi dell'art.99, comma 4, Cod.pen.. La Corte, evidenziando che le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, tra cui una recente rispetto ai fatti, ha valutato la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive. Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità, dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 8 1='5- 5. Il primo motivo di ricorso del ZI è manifestamente infondato. Si è già evidenziato in proposito che i giudici di merito hanno efficacemente indicato e chiarito le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ZI, evidenziando la presenza di un terzo soggetto alla guida della Fiat presente in prossimità dell'abitazione in concomitanza del furto, dalla quale il SI ed il PO si erano spostati per fare ingresso nella casa depredata ed alla quale facevano ritorno per allontanarsi dopo aver compiuto l'azione, a cui seguiva, a breve distanza di tempo, l'identificazione del ZI quale conducente della stessa auto nella quale viaggiavano come passeggeri i due complici;
hanno altresì indicato la comunanza del territorio di provenienza. 5.1 Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'orientamento richiamato dal ricorrente, secondo cui qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma terzo, e 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti - nella specie, la recidiva - non privilegiate, è stato superato dalla Sezioni Unite, con sentenza n. 42414 del 29 aprile 2021 . Il Supremo Collegio ha infatti affermato che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.). 5.2 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso proposto dal ZI. Con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, i giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale del suddetto, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, gravato da numerosi precedenti per il reato di furto;
da ultimo, condannato con sentenza definitiva per il reato di furto in abitazione in concorso, commesso il 25 aprile 2015 (e perciò non lontano dai fatti qui in esame) in Catania e con sentenza della Corte d'Appello di Catania per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e pure già dichiarato recidivo ai sensi dell'art.99, comma 4, Cod.pen.. La Corte, evidenziando che le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, tra cui una recente rispetto ai fatti, ha valutato la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità , nella decisione già 9 richiamata (Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), e dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di SI OV che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riepilogandone i motivi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46573 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 20/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 10 marzo 2023, con la quale SI OV, PO FI e ZI VI, ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione, venivano condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ciascuno alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2. SI OV, mediante il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, censurando la decisione impugnata, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce che i fatti accertati avrebbero dovuto essere ricondotti, al più, nella residuale fattispecie della violazione di domicilio. Infatti, pur riconoscendo di essersi introdotto, insieme ad un altro coimputato, all'interno della abitazione di IA NN IA attraverso una delle finestre, sostiene di aver desistito dai propositi delittuosi, allontanandosi dalla dimora senza aver prelevato alcuno degli oggetti di cui era stato denunciato il furto, verosimilmente sottratti da altri soggetti che li avevano preceduti nell'azione furtiva. Tali conclusioni avrebbero dovuto essere desunte dal fatto che, nei nove giorni precedenti ai fatti, la proprietaria dell'abitazione non era rimasta in casa, essendosi momentaneamente trasferita a Catania, e perciò non aveva potuto constatare con precisione in quale giorno fosse stato perpetrato il furto;
nello stesso periodo, nella città di Leonforte erano stati consumati altri furti in appartamento, oggetto di distinte denunce contro ignoti;
la perquisizione nei confronti del SI e degli altri imputati, eseguita poco dopo l'allontanamento dall'abitazione, aveva dato esito negativo;
gli stessi, ignari del fatto di essere stati osservati in occasione dell'ingresso all'interno dell'appartamento, si erano allontanati, desistendo dal proposito delittuoso, dopo aver riscontrato che l'abitazione era stata già oggetto di furto da parte di altri;
all'alt intimato dalle forze dell'ordine in occasione del controllo stradale, si erano fermati ignari di essere sospettati del furto;
pertanto, non avrebbero avuto alcuna ragione per disfarsi della refurtiva prima del controllo a cui erano stati sottoposti. D'altro canto, il fatto che avessero infranto il vetro della finestra per entrare all'interno dell'abitazione, non era sufficiente ad escludere il precedente ingresso di altri malfattori mediante effrazione della porta d'accesso. Nel medesimo motivo si evidenzia, incidentalmente, il difetto della condizione di procedibilità per il reato di violazione di domicilio, nel quale sarebbero sussumibili i fatti in contestazione. 2.2 Con il secondo motivo, contesta la mancata applicazione della disciplina dettata dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale, essendo indiscutibile il dato del mancato ritrovamento della refurtiva. Per tali ragioni il reato non avrebbe potuto essere ritenuto 2 consumato ma solo tentato, in difetto di appropriazione di alcun bene, seppur per motivi non dipendenti dalla volontà degli autori. 2.3 Con il terzo motivo, contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo i giudici del merito valutato elementi positivi al fine del riconoscimento delle stesse, pure riscontrabili nel corretto comportamento processuale e nell'assenza di precedenti di particolare allarme sociale, rilevanti anche ai fini dell'eventuale esclusione della recidiva. 3. PO FI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 3.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte distrettuale, disattendendo il motivo di appello con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione, ha ritenuto che la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integri uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'articolo 604 del codice di procedura penale. Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza di primo grado si era limitata ad una mera esposizione sommaria dell'ipotesi accusatoria, senza indicare quali atti fossero stati consultati dal giudice, e senza procedere ad una valutazione del contenuto probatorio degli stessi atti, disattendendo la disposizione di cui all'art. 546 cod.proc.pen. che appunto richiede, quale requisito sostanziale della sentenza, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. 3.2 Con il secondo motivo, contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 56, co.3, e 614, co. 4, cod. pen., essendo stata omessa dal giudice di primo grado ogni valutazione in ordine a una serie di circostanze da cui emergeva che l'azione era rimasta incompiuta, poiché l'agente, pur essendo intenzionato a perpetrare;
1- furto in quella casa, non aveva insistito nel proposito di recuperare ulteriore refurtiva, ma aveva deciso di arrestare la propria condotta, dopo essersi accorto che la stessa abitazione era stata già interessata dal furto da parte di altri. Al riguardo, prospetta argomenti analoghi a quelli contenuti nel primo motivo di ricorso del SI, relativi al fatto che, nel periodo di assenza della proprietaria dalla propria abitazione, era stata riscontrata in zona una recrudescenza di furti in abitazione;
che la perquisizione, eseguita nei loro confronti poco dopo l'allontanamento dall'abitazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato ritrovato alcun bene di proprietà della derubata o arnesi atti allo scasso, idonei a forzare la porta dell'abitazione, che invece presentava segni di effrazione. Inoltre, critica la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui, ha affermato che "il proprio onere motivazionale è ristretto poiché, in caso di doppia conforme, il giudice di appello può concordare nell'analisi e nelle valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata..."; al riguardo, osserva che, nel caso di specie, la motivazione della Corte 3 non avrebbe potuto "saldarsi" alla motivazione del primo decidente poiché quest'ultima appariva come mera esposizione parafrasata del capo di imputazione, risolvendosi in motivazione apparente. 3.3 Con il terzo motivo, contesta l'erronea applicazione della legge penale, già dedotta con i motivi di appello, in relazione alla prospettata, e non accolta, riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui agli articoli 56 e 624 bis del codice penale. Al riguardo, sottolinea la mancata apprensione di qualsivoglia bene, comprovata dall'esito negativo della perquisizione e dalla rudimentalità dell'azione, comprovata dall'assenza di attrezzi atti allo scasso e dal comportamento sprovveduto, a tal punto da riportare ferite alla mano durante l'effrazione del vetro della finestra, lasciando imprudentemente tracce ematiche in loco. In proposito, la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente vagliato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, scartandola senza alcuna logica motivazione. 3.4 Con il quarto motivo, censura per vizio motivazionale il diniego della invocata esclusione della recidiva, motivato solo sulla base del riferimento ai precedenti penali, pur numerosi, reiterati e specifici a carico dell'imputato, senza tuttavia operare alcuna concreta verifica in ordine all'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare una maggiore capacità delinquere del reo. 4. ZI VI, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 4.1 Con il primo motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata, per non aver considerato i profili di dubbio in merito alla colpevolezza dell'imputato, a carico del quale erano emersi elementi non significativi del suo concorso nel reato L'accertata presenza all'interno dell'auto su cui viaggiavano i coimputati, a distanza di tempo dalla commissione del delitto, non era univocamente sintomatica del concorso nel reato;
inoltre, il medesimo non era tra i soggetti riconosciuti dai testimoni al momento dell'ingresso nell'abitazione, all'interno della quale venivano rinvenute tracce ematiche di altro imputato, ma non le sue. 4.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, lett.e), cod.proc.pen., eccepisce che la condotta contestata avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo del reato di cui all'articolo 614 o nella fattispecie di cui agli articoli 56 e 624 bis del codice penale, richiamando in proposito gli stessi argomenti già contenuti nei ricorsi dei coimputati, relativi al fatto che la perquisizione eseguita nei confronti degli stessi, immediatamente successiva all'ingresso nell'abitazione, aveva avuto esito negativo, non essendo stato ritrovato alcuna refurtiva nelle mani degli stessi e che, verosimilmente, l'abitazione era stata già oggetto di furto da parte di altri. 4 4.3 Con il terzo motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza impugnata in relazione agli articoli 69, 62 bis e 624 bis, comma 4, cod.pen., avendo la Corte d'appello di Caltanissetta ritenuto di non operare sulla pena irrogata in virtù delle aggravanti speciali di cui al terzo comma dell'articolo 624 bis, la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla recidiva contestata. 4.4 Con il quarto motivo, lamenta quale ulteriore violazione di legge, l'erronea applicazione degli articoli 133 e 99 cod. pen., avendo i giudici di merito ritenuto di applicare la recidiva, limitandosi a richiamare i precedenti penali del reo, peraltro molto risalenti nel tempo. L'argomentazione risulterebbe in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva, a norma di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività, alla distanza temporale tra i fatti, e ad altri parametri, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. 5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi. 6. Il difensore di SI OV ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da SI OV, PO FI e ZI VI sono inammissibili. 2. Possono esaminarsi congiuntamente i motivi primo e secondo proposti dal SI, secondo e terzo avanzati dal PO e secondo prospettato dal ZI, in quanto propositivi della medesima questione, concernente l'erronea sussunzione del fatto nella fattispecie del furto consumato, benchè non fosse stata ritrovata nella loro disponibilità la refurtiva, durante il controllo da parte della P.G. a brevissima distanza di tempo dall'allontanamento dall'abitazione della persona offesa, e non essendo stata logicamente esclusa l'ipotesi alternativa della precedente sottrazione dei beni rubati ad opera di altri soggetti che li avevano preceduti. E' utile rammentare che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della 5uprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione 5 e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 4, n.14076 del 5-03-2024, in motivazione;
Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis, Cass., Sez. 4, n.13269 del 7-12-2022, in motivazione;
Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer. , n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). Nel caso concreto, i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica in ordine alla configurazione del furto consumato. Sia il Tribunale che la Corte distrettuale, con doppia conforme e con argomentazioni logiche ed immuni da censure, hanno disatteso la tesi difensiva tendente a prospettare l'ipotesi che il PO ed il SI avessero fatto ingresso nell'abitazione della IA, dopo che la stessa era stata già depredata da altri soggetti. E' stato infatti evidenziato che, ove mai la porta di ingresso fosse stata precedentemente forzata ad opera di altri, gli odierni imputati non avrebbero avuto la necessità di farvi ingresso previa rottura del vetro della finestra posta al piano terra, con il rischio, poi concretizzatosi, di provocarsi lesioni. Inoltre, nella sentenza di primo grado sono puntualmente indicate ulteriori circostanze logicamente evidenziate a conferma del suddetto assunto, rappresentate dal fatto che i due soggetti riconosciuti dal testimone oculare EM CA erano stati notati in prossimità di una Fiat Panda di colore bianco, all'interno della quale, al posto di guida, vi era un terzo soggetto;
gli stessi, allontanandosi dal veicolo si erano diretti verso l'immobile e dopo aver forzato la finestra posta al piano terra, avevano infranto il vetro e fatto ingresso nella casa di fiore NN IA;
i primi due venivano osservati uscire dall'abitazione ed allontanarsi a bordo della suindicata Fiat Panda bianca, prendendo posto sul sedile anteriore lato passeggero e sul sedile posteriore;
inoltre, dal successivo sopralluogo effettuato dalla P.G. presso l'abitazione emergeva che la porta connotata da segni di effrazione era quella interna che dava accesso alla stanza da letto;
su questa porta interna veniva riscontrata una traccia ematica che, sulla base di successivi accertamenti, risultava riconducibile a PO FI. I giudici di merito hanno altresì efficacemente indicato e chiarito le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ZI, evidenziando la presenza di un terzo soggetto 6 alla guida della Fiat presente in prossimità dell'abitazione in concomitanza del furto, dalla quale il SI ed il PO si erano spostati per fare ingresso nella casa depredata ed alla quale avevano fatto ritorno per allontanarsi dopo aver compiuto l'azione, a cui seguiva, a breve distanza di tempo, l'identificazione del ZI quale conducente della stessa auto nella quale viaggiavano come passeggeri i due complici;
hanno altresì indicato la comunanza del territorio di provenienza. Si deve concludere che i giudici di merito hanno fornito motivazione ampia ed articolata, priva di vizi logici, in ordine alla configurazione del furto in abitazione consumato dagli odierni ricorrenti (procedibile d'ufficio), avente ad oggetto i monili effettivamente sottratti alla IA, escludendo conseguentemente le ipotesi alternative proposte dalla difesa del furto tentato o della violazione di domicilio. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso del SI. In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel rispetto di tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei numerosi e gravi precedenti penali costituiti da tre precedenti specifici per furto in abitazione e da un precedente per cessione illecita di stupefacente, e dell'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato idoneo a mitigare il disvalore del fatto. 4. Il primo motivo di ricorso del PO è manifestamente infondato. 7 Va osservato, in relazione alla doglianza afferente alla presunta nullità della sentenza di primo grado per mancanza della motivazione, che la nullità della sentenza prevista dall'art.125 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente ( Sez. 2, n. 22293 del 18/02/2010- dep. 11/06/2010, OM e altro, Rv. 247462). Nel caso in esame la sentenza di primo grado risulta corroborata da una motivazione adeguata e perfettamente idonea alla descrizione della fattispecie penale contestata agli imputati, e delle ragioni sottese alla dichiarazione della loro penale responsabilità. A ciò va aggiunto, inoltre, che la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009 - dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011 - dep. 04/07/2011, B., Rv. 250513). 4.1 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso del PO. Con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, i giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale del suddetto, manifestata da numerosissimi precedenti specifici, tra i quali due precedenti per furto in abitazione uno dei quali commesso nel 2016, e pure dalla precedente dichiarazione della recidiva ai sensi dell'art.99, comma 4, Cod.pen.. La Corte, evidenziando che le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, tra cui una recente rispetto ai fatti, ha valutato la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive. Si tratta di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità, dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 8 1='5- 5. Il primo motivo di ricorso del ZI è manifestamente infondato. Si è già evidenziato in proposito che i giudici di merito hanno efficacemente indicato e chiarito le ragioni dell'affermazione di responsabilità del ZI, evidenziando la presenza di un terzo soggetto alla guida della Fiat presente in prossimità dell'abitazione in concomitanza del furto, dalla quale il SI ed il PO si erano spostati per fare ingresso nella casa depredata ed alla quale facevano ritorno per allontanarsi dopo aver compiuto l'azione, a cui seguiva, a breve distanza di tempo, l'identificazione del ZI quale conducente della stessa auto nella quale viaggiavano come passeggeri i due complici;
hanno altresì indicato la comunanza del territorio di provenienza. 5.1 Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'orientamento richiamato dal ricorrente, secondo cui qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma terzo, e 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti - nella specie, la recidiva - non privilegiate, è stato superato dalla Sezioni Unite, con sentenza n. 42414 del 29 aprile 2021 . Il Supremo Collegio ha infatti affermato che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata", senza tener conto delle stesse. (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti "privilegiate" di cui all'art. 625 cod. pen.). 5.2 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso proposto dal ZI. Con riguardo al riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva, i giudici di appello hanno ritenuto che il reato per cui si procede costituisse certamente espressione di una aggravata capacità criminale del suddetto, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, gravato da numerosi precedenti per il reato di furto;
da ultimo, condannato con sentenza definitiva per il reato di furto in abitazione in concorso, commesso il 25 aprile 2015 (e perciò non lontano dai fatti qui in esame) in Catania e con sentenza della Corte d'Appello di Catania per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e pure già dichiarato recidivo ai sensi dell'art.99, comma 4, Cod.pen.. La Corte, evidenziando che le precedenti condanne riguardassero fatti della stessa indole di quello per cui si procede, tra cui una recente rispetto ai fatti, ha valutato la condotta come manifestazione di una maggiore pericolosità specifica rispetto alle condotta oggetto di precedenti condanne definitive. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso si tratta di motivazione pienamente coerente con i principi affermati dal massimo consesso di legittimità , nella decisione già 9 richiamata (Sez. U, n.35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), e dunque incensurabile nei termini prospettati. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Presidente