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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza EL 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2134 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Spadaro, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Riposo ricorrente
CONTRO
in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22
resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato ed opposizione ad avvisi di addebito 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale ELl'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, negli anni 2011, 2012 e 2013, alle dipendenze ELla ditta “IC VA”, sita in
AR EL BI (RC), con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che, in data 12/07/2021, l' ha comunicato il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro e la relativa cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno
2011, per l'anno 2012 e per l'anno 2013;
- che ha proposto ricorso alla competente C.I.S.O.A. in data 02/08/2021, rimasto privo di riscontro;
- che, in data 26/11/2021, ha proposto ricorso alla Commissione Centrale
“CAU” tramite la sede di Reggio Calabria, senza ottenere risposta. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiararsi che il ricorrente ha diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli EL comune di residenza per gli anni 2011, 2012 e 2013 con ogni conseguenziale statuizione;
Condannarsi l' alla rifusione di spese CP_1
e competenze EL presente giudizio, con distrazione in favore EL sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo l'inammissibilità ELla domanda per intervenuta decadenza ex art. 22
Legge n. 83/70, la non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, concludendo per il rigetto EL ricorso.
Con separato ricorso (R.G. N. 2528/2023), depositato in data 17/07/2023, il medesimo ricorrente, premettendo le medesime circostanze di cui al primo ricorso, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 3
39420230000692860000, 39420230000692961000 e 39420230000693062000, emessi in conseguenza ELla revoca ELl'indennità di malattia per l'anno 2013, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: − disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. EL presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa ELla definizione di quello portante il n. r.g. 2134/2022, vertente innanzi a
Codesta sezione, GL Dr.ssa Fenucci, che deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione ELla presente causa o, in subordine, disporre la riunione dei due procedimenti;
nel merito: - accertare e dichiarare
l'illegittimità ELl'Avviso di addebito n. 39420230000692860000 notificato in data 08.06.2023; ELl'Avviso di addebito n. 39420230000692961000 notificato in data 09.06.2023 e ELl'Avviso di addebito n. 39420230000693062000 notificato in data 09.06.2023, mediante i quali l' chiedeva al ricorrente la CP_1
restituzione ELla complessiva somma di € 955,87, percepita dallo stesso a titolo di indennità di malattia dal 01/2013 al 04/2013. Condannarsi l alla CP_1
rifusione di spese e competenze EL presente giudizio, con distrazione in favore EL sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c...”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
chiedendo la riunione dei due procedimenti, eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi ELl'art. 22 ELla legge n. 83/1970, la cancellazione dagli elenchi agricoli in seguito al disconoscimento EL rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'azienda agricola “IC VA” e concludendo per l'inammissibilità e il rigetto EL ricorso.
Con provvedimento EL 24/02/2025, i due procedimenti sono stati riuniti, ai sensi ELl'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa, all'udienza odierna, all'esito ELla discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, ELla quale ha dato lettura.
*** 4
Preliminarmente, va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi ELl'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' nella memoria CP_1
di costituzione.
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini ELla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione EL provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 EL
1993, per la presentazione EL ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi ELl'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione EL ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma ELl'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi ELl'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione EL ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente agisce avverso il disconoscimento ELle giornate agricole denunciate gli anni 2011, 2012, 2013, comunicato con provvedimenti EL 21/06/2021 ricevuti il 12/07/2021 e, dopo aver presentato ricorso al CISOA in data 2/08/2021, ricorso alla commissione centrale in data
26/11/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data 20/06/2022.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere ELla prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti 5
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento ELla propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze ELla mancata prova tra le parti EL processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento ELla domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento ELle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto ELla controversia è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.
n. 212 EL 1946.
Orbene, il presupposto necessario EL diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 EL 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia EL lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni ELl'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione ELl'imprenditore”.
Pertanto, presupposti EL vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore EL datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento EL lavoratore al potere direttivo e disciplinare EL datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 6
Conseguentemente, l'onere ELla prova circa la sussistenza EL rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte EL disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto ELla procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto ELle concrete risultanze EL verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (come, ad esempio, i contratti di lavoro prospetti paga) non sarebbe idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenterebbe al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze ELl'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio EL rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici ELla natura subordinata EL rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tuttavia, nella specie, parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa ai rapporti di lavoro disconosciuti.
La cancellazione dagli elenchi agricoli per gli anni 2011 2012 e 2013 è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di CP_1
IC VA che ha riguardato il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o ELl'ispettorato EL lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione ELl'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria ELl'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica ELl'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una 7
specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 EL 29/11/1988).
Nella specie, nel corso ELl'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità EL titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione EL numero di braccianti dichiarato sarebbe stata EL tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso ELl'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre ELl'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Alla luce ELla inesistente documentazione rinvenuta, ELle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni ELla loro assenza), ELla carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda IC con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre EL
2011 al II trimestre 2020.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la pressocché inesistente documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto 8
accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente per i periodi dedotti in ricorso.
Infatti, nel ricorso introduttivo, il ricorrente assume di aver lavorato, alle dipendenze ELl'azienda agricola di IC VA dal 3/09/2011 al
31/12/2011, dal 20/07/2012 al 31/12/2012, dal 1/07/2013 al 31/12/2013, per 102 giornate per gli anni 2011 e 2012 e per 16 giornate nell'anno 2013, per 8 ore giornaliere, dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, non quantificando la retribuzione e non decsrivendo nello specifico le mansioni svolte, ma deducendo genericamente di aver lavorato come bracciante agricolo.
Orbene, il teste premettendo di aver lavorato insieme al Testimone_1
ricorrente negli anni 2011 e 2012 presso l'azienda IC in AR EL
BI, ha, tuttavia, riferito di aver svolto mansioni diverse rispetto a quelle svolte dal ricorrente e dagli altri uomini, ammettendo di conoscere di vista i suoi colleghi , in particolare, di non sapere cosa facesse il ricorrente con esattezza.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “eravamo circa 14 o 15 persone a lavorare insieme presso tale azienda negli anni 2011 e 2012; di vista ci conoscevamo tutti e ricordo i nomi di battesimo come , ma Persona_1
non ci frequentavamo al di fuori EL lavoro;
ho conosciuto il sig. presso Pt_1
l'azienda IC. Noi donne aiutavamo la moglie EL sig. IC che aveva il caseificio, lavoravamo nei campi, ci occupavamo ELla raccolta di melanzane e peperoni;
sui terreni vi era anche un caseificio e vi erano anche degli animali quali caprini e bovini;
io non mi occupavo degli animali, ma se ne occupavano per lo più gli uomini. Il sig. insieme agli altri uomini si occupava dei Pt_1
lavori più pesanti, ma non so di preciso cosa facesse visto che lo spazio sui terreni era ampio e quindi non lo vedevo tutto il giorno, ma lo incontravo la mattina e la sera e poi quando pranzavamo”.
Pur avendo confermato il proprio orario di lavoro, il teste è stato dubitativo con riferimento alla persona EL ricorrente (riferendo: “L'orario di lavoro era ELle 7:00 alle 12:00 con una pausa pranzo di un'ora per poi 9
riprendere dalle 13:00 fino alle 16:00; più o meno il sig. aveva il mio Pt_1
stesso orario di lavoro anche se poteva capitare che uno arrivasse cinque minuti prima e uno arrivasse cinque minuti dopo”).
Nondimeno, appaiono lacunose le dichiarazioni rese in ordine all'esercizio EL potere datoriale quale elemento imprescindibile EL rapporto di lavoro subordinato, avendo dichiarato che: “quando arrivavamo il sig. IC ci diceva cosa fare e quali attività dovessimo svolgere nella giornata”.
Inoltre, il teste è stato vago anche con riferimento alla corresponsione e all'ammontare ELla retribuzione, avendo dichiarato che: “Non ricordo se venivo pagata € 30 o 35 a giornata;
non so quanto venisse pagato il sig. ma Pt_1
penso che le paghe fossero tutte uguali;
mi pagava il sig. IC che a volte dava un acconto per poi saldare;
ci pagava in contanti;
veniva personalmente a portare la retribuzione alla fine ELla giornata lavorativa” e avendo ammesso che: “non ho mai visto il sig. IC consegnare la retribuzione al sig. Pt_1
infatti, ci chiamava singolarmente”.
Inoltre, il teste, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, con riferimento ai periodi lavorati, ha dichiarato che: “negli anni
2011 e 2012 ho lavorato da luglio a dicembre o da agosto a dicembre svolgendo
102 giornate lavorative annue;
il sig. ha lavorato negli stessi periodi Pt_1
penso sempre per 102 giornate annue”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate presso l'azienda IC negli anni 2011 e 2012; ho proposto ricorso giurisdizionale avverso la cancellazione che è pendente davanti al Tribunale di Locri;
penso che il sig. non sia stato chiamato Pt_1
come testimone nella mia causa, ma di questo se ne occupa l'avvocato”.
Il teste , premettendo di aver lavorato insieme al Testimone_2
ricorrente presso un'azienda che ha identificato come “ ” ha Persona_2
genericamente dichiarato, con riferimento all'attività svolta, che: “noi ci occupavamo EL bestiame;
io e il ricorrente lavoravamo insieme e svolgevamo 10
le stesse attività ogni giorno;
a seconda degli ordini EL datore di lavoro, ci occupavamo EL pascolo EL bestiame o di lavorare la terra quando si potevano fare le piantagioni;
facevamo tutto quello che ci diceva il sig. IC ogni mattina prima di iniziare a lavorare”.
Inoltre, il teste non ha confermato quanto riferito dal ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine ai periodi lavorati, avendo dichiarato che: “ ho lavorato con il sig. negli anni 2011 e 2012, da luglio a dicembre nel 2011 mentre Pt_1
la da settembre a dicembre nel 2012, se ben ricordo;
ho lavorato per 102 giornate lavorative per ciascun anno;
il sig. ha lavorato, per entrambi Pt_1
gli anni, negli stessi periodi sempre per 102 giornate” per poi contraddirsi dichiarando che: “Io ho lavorato per la ditta IC sicuramente negli anni
2011 e 2012 forse anche nel 2013; per tutto il tempo in cui ho lavorato per
l'azienda IC ho sempre lavorato insieme al sig. ”. Pt_1
Ancora il teste ha riferito circostanze difformi rispetto a quanto dichiarato dall'altro teste in ordine alla retribuzione percepita (avendo dichiarato che:
“eravamo pagati 43 euro a giornata in entrambi gli anni;
anche il sig. Pt_1
era pagato € 43 a giornata;
ci pagava il sig. IC: se avevamo bisogno di qualche acconto ce lo dava durante il mese altrimenti ci pagava a fine mese, giorno più giorno meno;
ci pagava in contanti;
avevamo tutto busta paga che io sappia;
ho visto il sig. IC consegnare la retribuzione al sig. in Pt_1
quanto a volte ci chiamava insieme per consegnarci la retribuzione e a volte ci regalava anche ELle casse di pomodoro dicendo che li avremmo pagati ma noi non se li faceva pagare”).
Infine, il teste ha dichiarato che: “L' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate per la ditta IC per un solo anno se non sbaglio nel 2011 mentre mi sembra che l'anno 2012 non mi sia stato cancellato”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai due dipendenti, solo in parte convergenti sui fatti di causa e in larga parte discordanti, presentano ELle incongruenze con riferimento agli elementi che connotano il vincolo ELla subordinazione, come 11
l'esercizio EL potere datoriale, le mansioni svolte, considerando che non vi è traccia nel verbale ispettivo ELl'attività riferita e che non è chiaro il tipo di lavoro svolto, in ordine al quale nulla ha riferito il ricorrente nel ricorso introduttivo, e le tempistiche necessarie per alcune attività.
Né assume rilievo dirimente la testimonianza resa dal sig. IC
VA, presunto datore di lavoro EL ricorrente, il quale pur dichiarando che il ricorrente è stato suo dipendente, è stato molto vago impreciso e confusionario nel riferire in ordine ai periodi in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto, al numero di giornate lavorative;
infatti, ha dichiarato che: “Il ricorrente ha lavorato per me nel 2011, nel 2012 e nel 2013 ma non ricordo con esattezza, perché sono passati tanti anni;
non ricordo di preciso in che periodi ELl'anno abbia lavorato;
una volta ha lavorato da settembre a dicembre l'altra volta non ricordo;
non ricordo bene quante giornate svolgesse ogni anno se 100 o 150”.
Inoltre, confutando quanto riferito anche dagli altri testi escussi, che si sono professati colleghi EL ricorrente, il teste IC ha riferito che: “Il ricorrente lavorava ogni giorno dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa a mezzogiorno;
a volte lavorava da solo a volte c'ero io a volte c'erano altre persone: per un periodo il sig. è stato il mio unico dipendente, quando Pt_1
avevo bisogno chiamavo anche altre persone ma non lavoravano tutti contemporaneamente”. In particolare, il datore di lavoro non ha confermato quanto reclamato dal ricorrente nel ricorso in ordine ai periodi ELl'anno in cui avrebbe lavorato asserendo e ribadendo che: “ricordo che il ricorrente nei tre anni in cui ha lavorato per me ha lavorato negli stessi periodi ELl'anno e per lo stesso numero di giornate;
questa cosa la ricordo”.
Ancora, il teste è stato impreciso in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, dichiarando che: “Il sig. si occupava ELla pulizia ELle Pt_1
piante di olive di mettere il concime e si occupava anche ELla raccolta ELle olive;
non si occupava da solo ELla raccolta ELle olive perché c'ero anche io;
se avevo bisogno, il ricorrente mi dava una mano anche con gli animali e 12
insieme mettevamo il fieno;
quando c'era la raccolta EL fieno veniva con me e mi aiutava;
a volte si occupava EL pascolo se ne avevo bisogno;
faceva ciò di cui avevo bisogno e un giorno faceva una cosa e un giorno ne faceva un'altra a seconda di ciò che serviva” e all'esercizio EL potere datoriale, dichiarando che:
“ero io che dicevo cosa doveva fare al sig. ; per il lavoro svolto io Pt_1
pagavo il sig. € 40,00 a giornata;
quando avevo i soldi gli davo i soldi Pt_1
altrimenti lo pagavo in formaggio o olio a seconda di ciò che gli serviva;
lo pagavo ogni fine mese o a metà mese quando ne avevo la possibilità: il sig.
aveva busta paga”. Sotto tale ultimo profilo, il concetto di Pt_1
subordinazione implica la sussistenza di un vincolo che non si sostanzia in un semplice “dire cosa fare”, soprattutto se si considera che il datore di lavoro ha dichiarato che il ricorrente spesso era l'unica persona che lo aiutava e che lavoravano insieme.
Infine, il teste ha dichiarato che: “ La mia azienda ha subito un'ispezione dall' preciso però che dal 2020 io sono stato arrestato e da allora CP_1
l'azienda è gestita dai miei figli che si chiamano , CP_2 CP_3
e;
non ricordo bene ma mi pare che io non c'ero già
[...] Controparte_4
quando vi è stata l'ispezione ELl' io sono stato arrestato il 27 giugno CP_1
2020; non conosco gli esiti ELl'ispezione; io sono tutt'ora a casa con il braccialetto;
non so se l' abbia cancellato ELle giornate e non so nulla CP_1
ELl'esito ELl'ispezione; non ho fatto nulla avverso gli esiti ELl'ispezione e che io sappia non ho cause nei confronti ELl' . CP_1
Pertanto, neanche il datore di lavoro ha confermato i rapporti di lavoro, per come sono stati allegati e descritti nel ricorso introduttivo, sia in relazione ai periodi che al numero di giornate sia in relazione all'attività svolta.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, assume rilievo dirimente la circostanza che uno dei testi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento e che gli altri due testi escussi abbiano dichiarato di avere subito la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda IC 13
per il medesimo periodo oggetto di giudizio, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo ELla controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi ELl'art. 105 ELlo stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna ELle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che uno dei testimoni è il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento mentre gli altri due testi hanno subito la cancellazione ELle giornate agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità EL teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi ELl'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione EL teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità ELla deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza ELla dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità ELla dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito ELla lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 14
- , Ordinanza n. 21239 EL 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 EL 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 EL 18/04/2016).
Tuttavia, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi ELl'art. 246 c.p.c., la circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione ELle giornate agricole relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda e che uno di essi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento ispettivo, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione EL rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda e che uno di essi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova ELla sussistenza ELla realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione EL giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la ditta IC VA nei periodi dedotti in ricorso: pertanto, le dichiarazioni rese non sono state in grado di superar quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua e insignificante, gestibile con il lavoro familiare e qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore ELla parte ricorrente con le note da ultimo depositate, la circostanza che i testi abbiano riferito in ordine ad attività non menzionate nel verbale ispettivo, peraltro non EL tutto convergenti, non inficia l'attendibilità EL verbale ma, al contrario, incide sulla valutazione ELl'attendibilità dei testi, atteso che non vi è ragione di dubitare di ciò che gli ispettori, nella loro veste di pubblici ufficiali, abbiano 15
riscontrato e accertato, considerando anche che le dichiarazioni rese dai testi sono generiche contrastanti e non EL tutto corrispondenti a quanto dichiarato in ricorso;
inoltre, quanto dichiarato in ricorso non è stato confermato EL tutto soprattutto dal datore di lavoro che, nella sua veste, avrebbe dovuto avere una posizione privilegiata e, ciononostante, ha riferito vaghi e frammentari elementi relativamente alle connotazioni EL rapporto di lavoro EL ricorrente, che sono anche in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte, con conseguente rigetto anche ELle domande aventi ad oggetto gli avvisi di addebito emessi in ragione dall'indebita percezione di prestazioni collegate ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.
Infatti, i crediti cristallizzati negli avvisi di addebito impugnati sono legittimi e incontestabili, con conseguente integrale rigetto ELl'opposizione proposta.
La liquidazione ELle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione ELl'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi ELl'art. 152 disp. Att. c.p.c..
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto ELla
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento ELle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto ELla domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la 16
condanna ELl'istituto previdenziale alla reiscrizione ELla parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 EL 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione ELle spese di lite in caso di soccombenza ELineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice EL Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2134/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione ELle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza EL 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2134 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppe Spadaro, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Riposo ricorrente
CONTRO
in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22
resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato ed opposizione ad avvisi di addebito 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale ELl'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, negli anni 2011, 2012 e 2013, alle dipendenze ELla ditta “IC VA”, sita in
AR EL BI (RC), con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che, in data 12/07/2021, l' ha comunicato il disconoscimento dei CP_1
rapporti di lavoro e la relativa cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno
2011, per l'anno 2012 e per l'anno 2013;
- che ha proposto ricorso alla competente C.I.S.O.A. in data 02/08/2021, rimasto privo di riscontro;
- che, in data 26/11/2021, ha proposto ricorso alla Commissione Centrale
“CAU” tramite la sede di Reggio Calabria, senza ottenere risposta. CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiararsi che il ricorrente ha diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli EL comune di residenza per gli anni 2011, 2012 e 2013 con ogni conseguenziale statuizione;
Condannarsi l' alla rifusione di spese CP_1
e competenze EL presente giudizio, con distrazione in favore EL sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo l'inammissibilità ELla domanda per intervenuta decadenza ex art. 22
Legge n. 83/70, la non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, concludendo per il rigetto EL ricorso.
Con separato ricorso (R.G. N. 2528/2023), depositato in data 17/07/2023, il medesimo ricorrente, premettendo le medesime circostanze di cui al primo ricorso, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 3
39420230000692860000, 39420230000692961000 e 39420230000693062000, emessi in conseguenza ELla revoca ELl'indennità di malattia per l'anno 2013, formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: − disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. EL presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa ELla definizione di quello portante il n. r.g. 2134/2022, vertente innanzi a
Codesta sezione, GL Dr.ssa Fenucci, che deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione ELla presente causa o, in subordine, disporre la riunione dei due procedimenti;
nel merito: - accertare e dichiarare
l'illegittimità ELl'Avviso di addebito n. 39420230000692860000 notificato in data 08.06.2023; ELl'Avviso di addebito n. 39420230000692961000 notificato in data 09.06.2023 e ELl'Avviso di addebito n. 39420230000693062000 notificato in data 09.06.2023, mediante i quali l' chiedeva al ricorrente la CP_1
restituzione ELla complessiva somma di € 955,87, percepita dallo stesso a titolo di indennità di malattia dal 01/2013 al 04/2013. Condannarsi l alla CP_1
rifusione di spese e competenze EL presente giudizio, con distrazione in favore EL sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c...”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
chiedendo la riunione dei due procedimenti, eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi ELl'art. 22 ELla legge n. 83/1970, la cancellazione dagli elenchi agricoli in seguito al disconoscimento EL rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'azienda agricola “IC VA” e concludendo per l'inammissibilità e il rigetto EL ricorso.
Con provvedimento EL 24/02/2025, i due procedimenti sono stati riuniti, ai sensi ELl'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa, all'udienza odierna, all'esito ELla discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, ELla quale ha dato lettura.
*** 4
Preliminarmente, va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi ELl'art. 22 D.L. n. 7/70, sollevata dall' nella memoria CP_1
di costituzione.
Ed infatti, la sequenza temporale, ai fini ELla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, è la seguente:
-comunicazione EL provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
-decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 EL
1993, per la presentazione EL ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
-decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi ELl'art. 11, secondo comma,
d.lgs. 375/93, per la presentazione EL ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la CP_1
decisione sullo stesso;
-formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (“decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”, precisa il secondo comma ELl'art. 11 cit.);
-decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi ELl'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione EL ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente agisce avverso il disconoscimento ELle giornate agricole denunciate gli anni 2011, 2012, 2013, comunicato con provvedimenti EL 21/06/2021 ricevuti il 12/07/2021 e, dopo aver presentato ricorso al CISOA in data 2/08/2021, ricorso alla commissione centrale in data
26/11/2021, ha proposto ricorso giurisdizionale in data 20/06/2022.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere ELla prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti 5
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento ELla propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze ELla mancata prova tra le parti EL processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento ELla domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento ELle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto ELla controversia è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.
n. 212 EL 1946.
Orbene, il presupposto necessario EL diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 EL 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia EL lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni ELl'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione ELl'imprenditore”.
Pertanto, presupposti EL vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore EL datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento EL lavoratore al potere direttivo e disciplinare EL datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001). 6
Conseguentemente, l'onere ELla prova circa la sussistenza EL rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte EL disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto ELla procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto ELle concrete risultanze EL verbale ispettivo, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (come, ad esempio, i contratti di lavoro prospetti paga) non sarebbe idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenterebbe al più un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze ELl'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio EL rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici ELla natura subordinata EL rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tuttavia, nella specie, parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa ai rapporti di lavoro disconosciuti.
La cancellazione dagli elenchi agricoli per gli anni 2011 2012 e 2013 è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di CP_1
IC VA che ha riguardato il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o ELl'ispettorato EL lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione ELl'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria ELl'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica ELl'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una 7
specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 EL 29/11/1988).
Nella specie, nel corso ELl'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità EL titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione EL numero di braccianti dichiarato sarebbe stata EL tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso ELl'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre ELl'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Alla luce ELla inesistente documentazione rinvenuta, ELle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni ELla loro assenza), ELla carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità.
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda IC con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre EL
2011 al II trimestre 2020.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la pressocché inesistente documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto 8
accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente per i periodi dedotti in ricorso.
Infatti, nel ricorso introduttivo, il ricorrente assume di aver lavorato, alle dipendenze ELl'azienda agricola di IC VA dal 3/09/2011 al
31/12/2011, dal 20/07/2012 al 31/12/2012, dal 1/07/2013 al 31/12/2013, per 102 giornate per gli anni 2011 e 2012 e per 16 giornate nell'anno 2013, per 8 ore giornaliere, dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, non quantificando la retribuzione e non decsrivendo nello specifico le mansioni svolte, ma deducendo genericamente di aver lavorato come bracciante agricolo.
Orbene, il teste premettendo di aver lavorato insieme al Testimone_1
ricorrente negli anni 2011 e 2012 presso l'azienda IC in AR EL
BI, ha, tuttavia, riferito di aver svolto mansioni diverse rispetto a quelle svolte dal ricorrente e dagli altri uomini, ammettendo di conoscere di vista i suoi colleghi , in particolare, di non sapere cosa facesse il ricorrente con esattezza.
Infatti, il teste ha dichiarato che: “eravamo circa 14 o 15 persone a lavorare insieme presso tale azienda negli anni 2011 e 2012; di vista ci conoscevamo tutti e ricordo i nomi di battesimo come , ma Persona_1
non ci frequentavamo al di fuori EL lavoro;
ho conosciuto il sig. presso Pt_1
l'azienda IC. Noi donne aiutavamo la moglie EL sig. IC che aveva il caseificio, lavoravamo nei campi, ci occupavamo ELla raccolta di melanzane e peperoni;
sui terreni vi era anche un caseificio e vi erano anche degli animali quali caprini e bovini;
io non mi occupavo degli animali, ma se ne occupavano per lo più gli uomini. Il sig. insieme agli altri uomini si occupava dei Pt_1
lavori più pesanti, ma non so di preciso cosa facesse visto che lo spazio sui terreni era ampio e quindi non lo vedevo tutto il giorno, ma lo incontravo la mattina e la sera e poi quando pranzavamo”.
Pur avendo confermato il proprio orario di lavoro, il teste è stato dubitativo con riferimento alla persona EL ricorrente (riferendo: “L'orario di lavoro era ELle 7:00 alle 12:00 con una pausa pranzo di un'ora per poi 9
riprendere dalle 13:00 fino alle 16:00; più o meno il sig. aveva il mio Pt_1
stesso orario di lavoro anche se poteva capitare che uno arrivasse cinque minuti prima e uno arrivasse cinque minuti dopo”).
Nondimeno, appaiono lacunose le dichiarazioni rese in ordine all'esercizio EL potere datoriale quale elemento imprescindibile EL rapporto di lavoro subordinato, avendo dichiarato che: “quando arrivavamo il sig. IC ci diceva cosa fare e quali attività dovessimo svolgere nella giornata”.
Inoltre, il teste è stato vago anche con riferimento alla corresponsione e all'ammontare ELla retribuzione, avendo dichiarato che: “Non ricordo se venivo pagata € 30 o 35 a giornata;
non so quanto venisse pagato il sig. ma Pt_1
penso che le paghe fossero tutte uguali;
mi pagava il sig. IC che a volte dava un acconto per poi saldare;
ci pagava in contanti;
veniva personalmente a portare la retribuzione alla fine ELla giornata lavorativa” e avendo ammesso che: “non ho mai visto il sig. IC consegnare la retribuzione al sig. Pt_1
infatti, ci chiamava singolarmente”.
Inoltre, il teste, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, con riferimento ai periodi lavorati, ha dichiarato che: “negli anni
2011 e 2012 ho lavorato da luglio a dicembre o da agosto a dicembre svolgendo
102 giornate lavorative annue;
il sig. ha lavorato negli stessi periodi Pt_1
penso sempre per 102 giornate annue”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate presso l'azienda IC negli anni 2011 e 2012; ho proposto ricorso giurisdizionale avverso la cancellazione che è pendente davanti al Tribunale di Locri;
penso che il sig. non sia stato chiamato Pt_1
come testimone nella mia causa, ma di questo se ne occupa l'avvocato”.
Il teste , premettendo di aver lavorato insieme al Testimone_2
ricorrente presso un'azienda che ha identificato come “ ” ha Persona_2
genericamente dichiarato, con riferimento all'attività svolta, che: “noi ci occupavamo EL bestiame;
io e il ricorrente lavoravamo insieme e svolgevamo 10
le stesse attività ogni giorno;
a seconda degli ordini EL datore di lavoro, ci occupavamo EL pascolo EL bestiame o di lavorare la terra quando si potevano fare le piantagioni;
facevamo tutto quello che ci diceva il sig. IC ogni mattina prima di iniziare a lavorare”.
Inoltre, il teste non ha confermato quanto riferito dal ricorrente nel ricorso introduttivo in ordine ai periodi lavorati, avendo dichiarato che: “ ho lavorato con il sig. negli anni 2011 e 2012, da luglio a dicembre nel 2011 mentre Pt_1
la da settembre a dicembre nel 2012, se ben ricordo;
ho lavorato per 102 giornate lavorative per ciascun anno;
il sig. ha lavorato, per entrambi Pt_1
gli anni, negli stessi periodi sempre per 102 giornate” per poi contraddirsi dichiarando che: “Io ho lavorato per la ditta IC sicuramente negli anni
2011 e 2012 forse anche nel 2013; per tutto il tempo in cui ho lavorato per
l'azienda IC ho sempre lavorato insieme al sig. ”. Pt_1
Ancora il teste ha riferito circostanze difformi rispetto a quanto dichiarato dall'altro teste in ordine alla retribuzione percepita (avendo dichiarato che:
“eravamo pagati 43 euro a giornata in entrambi gli anni;
anche il sig. Pt_1
era pagato € 43 a giornata;
ci pagava il sig. IC: se avevamo bisogno di qualche acconto ce lo dava durante il mese altrimenti ci pagava a fine mese, giorno più giorno meno;
ci pagava in contanti;
avevamo tutto busta paga che io sappia;
ho visto il sig. IC consegnare la retribuzione al sig. in Pt_1
quanto a volte ci chiamava insieme per consegnarci la retribuzione e a volte ci regalava anche ELle casse di pomodoro dicendo che li avremmo pagati ma noi non se li faceva pagare”).
Infine, il teste ha dichiarato che: “L' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate per la ditta IC per un solo anno se non sbaglio nel 2011 mentre mi sembra che l'anno 2012 non mi sia stato cancellato”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai due dipendenti, solo in parte convergenti sui fatti di causa e in larga parte discordanti, presentano ELle incongruenze con riferimento agli elementi che connotano il vincolo ELla subordinazione, come 11
l'esercizio EL potere datoriale, le mansioni svolte, considerando che non vi è traccia nel verbale ispettivo ELl'attività riferita e che non è chiaro il tipo di lavoro svolto, in ordine al quale nulla ha riferito il ricorrente nel ricorso introduttivo, e le tempistiche necessarie per alcune attività.
Né assume rilievo dirimente la testimonianza resa dal sig. IC
VA, presunto datore di lavoro EL ricorrente, il quale pur dichiarando che il ricorrente è stato suo dipendente, è stato molto vago impreciso e confusionario nel riferire in ordine ai periodi in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto, al numero di giornate lavorative;
infatti, ha dichiarato che: “Il ricorrente ha lavorato per me nel 2011, nel 2012 e nel 2013 ma non ricordo con esattezza, perché sono passati tanti anni;
non ricordo di preciso in che periodi ELl'anno abbia lavorato;
una volta ha lavorato da settembre a dicembre l'altra volta non ricordo;
non ricordo bene quante giornate svolgesse ogni anno se 100 o 150”.
Inoltre, confutando quanto riferito anche dagli altri testi escussi, che si sono professati colleghi EL ricorrente, il teste IC ha riferito che: “Il ricorrente lavorava ogni giorno dalle 7:00 alle 16:00 con una pausa a mezzogiorno;
a volte lavorava da solo a volte c'ero io a volte c'erano altre persone: per un periodo il sig. è stato il mio unico dipendente, quando Pt_1
avevo bisogno chiamavo anche altre persone ma non lavoravano tutti contemporaneamente”. In particolare, il datore di lavoro non ha confermato quanto reclamato dal ricorrente nel ricorso in ordine ai periodi ELl'anno in cui avrebbe lavorato asserendo e ribadendo che: “ricordo che il ricorrente nei tre anni in cui ha lavorato per me ha lavorato negli stessi periodi ELl'anno e per lo stesso numero di giornate;
questa cosa la ricordo”.
Ancora, il teste è stato impreciso in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente, dichiarando che: “Il sig. si occupava ELla pulizia ELle Pt_1
piante di olive di mettere il concime e si occupava anche ELla raccolta ELle olive;
non si occupava da solo ELla raccolta ELle olive perché c'ero anche io;
se avevo bisogno, il ricorrente mi dava una mano anche con gli animali e 12
insieme mettevamo il fieno;
quando c'era la raccolta EL fieno veniva con me e mi aiutava;
a volte si occupava EL pascolo se ne avevo bisogno;
faceva ciò di cui avevo bisogno e un giorno faceva una cosa e un giorno ne faceva un'altra a seconda di ciò che serviva” e all'esercizio EL potere datoriale, dichiarando che:
“ero io che dicevo cosa doveva fare al sig. ; per il lavoro svolto io Pt_1
pagavo il sig. € 40,00 a giornata;
quando avevo i soldi gli davo i soldi Pt_1
altrimenti lo pagavo in formaggio o olio a seconda di ciò che gli serviva;
lo pagavo ogni fine mese o a metà mese quando ne avevo la possibilità: il sig.
aveva busta paga”. Sotto tale ultimo profilo, il concetto di Pt_1
subordinazione implica la sussistenza di un vincolo che non si sostanzia in un semplice “dire cosa fare”, soprattutto se si considera che il datore di lavoro ha dichiarato che il ricorrente spesso era l'unica persona che lo aiutava e che lavoravano insieme.
Infine, il teste ha dichiarato che: “ La mia azienda ha subito un'ispezione dall' preciso però che dal 2020 io sono stato arrestato e da allora CP_1
l'azienda è gestita dai miei figli che si chiamano , CP_2 CP_3
e;
non ricordo bene ma mi pare che io non c'ero già
[...] Controparte_4
quando vi è stata l'ispezione ELl' io sono stato arrestato il 27 giugno CP_1
2020; non conosco gli esiti ELl'ispezione; io sono tutt'ora a casa con il braccialetto;
non so se l' abbia cancellato ELle giornate e non so nulla CP_1
ELl'esito ELl'ispezione; non ho fatto nulla avverso gli esiti ELl'ispezione e che io sappia non ho cause nei confronti ELl' . CP_1
Pertanto, neanche il datore di lavoro ha confermato i rapporti di lavoro, per come sono stati allegati e descritti nel ricorso introduttivo, sia in relazione ai periodi che al numero di giornate sia in relazione all'attività svolta.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, assume rilievo dirimente la circostanza che uno dei testi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento e che gli altri due testi escussi abbiano dichiarato di avere subito la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda IC 13
per il medesimo periodo oggetto di giudizio, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo ELla controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi ELl'art. 105 ELlo stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna ELle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che uno dei testimoni è il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento mentre gli altri due testi hanno subito la cancellazione ELle giornate agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità EL teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi ELl'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione EL teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità ELla deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza ELla dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità ELla dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito ELla lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 14
- , Ordinanza n. 21239 EL 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 EL 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 EL 18/04/2016).
Tuttavia, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi ELl'art. 246 c.p.c., la circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione ELle giornate agricole relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda e che uno di essi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento ispettivo, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione EL rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda e che uno di essi sia il datore di lavoro destinatario ELl'accertamento, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova ELla sussistenza ELla realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione EL giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la ditta IC VA nei periodi dedotti in ricorso: pertanto, le dichiarazioni rese non sono state in grado di superar quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua e insignificante, gestibile con il lavoro familiare e qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore ELla parte ricorrente con le note da ultimo depositate, la circostanza che i testi abbiano riferito in ordine ad attività non menzionate nel verbale ispettivo, peraltro non EL tutto convergenti, non inficia l'attendibilità EL verbale ma, al contrario, incide sulla valutazione ELl'attendibilità dei testi, atteso che non vi è ragione di dubitare di ciò che gli ispettori, nella loro veste di pubblici ufficiali, abbiano 15
riscontrato e accertato, considerando anche che le dichiarazioni rese dai testi sono generiche contrastanti e non EL tutto corrispondenti a quanto dichiarato in ricorso;
inoltre, quanto dichiarato in ricorso non è stato confermato EL tutto soprattutto dal datore di lavoro che, nella sua veste, avrebbe dovuto avere una posizione privilegiata e, ciononostante, ha riferito vaghi e frammentari elementi relativamente alle connotazioni EL rapporto di lavoro EL ricorrente, che sono anche in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel ricorso introduttivo.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte, con conseguente rigetto anche ELle domande aventi ad oggetto gli avvisi di addebito emessi in ragione dall'indebita percezione di prestazioni collegate ai rapporti di lavoro oggetto di cancellazione.
Infatti, i crediti cristallizzati negli avvisi di addebito impugnati sono legittimi e incontestabili, con conseguente integrale rigetto ELl'opposizione proposta.
La liquidazione ELle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione ELl'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi ELl'art. 152 disp. Att. c.p.c..
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto ELla
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento ELle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto ELla domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la 16
condanna ELl'istituto previdenziale alla reiscrizione ELla parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 EL 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione ELle spese di lite in caso di soccombenza ELineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice EL Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2134/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione ELle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 16/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci