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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna AR Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 9/2025 V.G., promossa
DA
, (C.F. ), rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salis Isabella;
E
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cocco Bastianina;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
SASSARI
Causa in punto separazione consensuale, rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinare al Comune di Alghero di annotare l'emananda sentenza a margine
[...]
dell'atto di matrimonio, precisato che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiarare compensate le spese legali;
disporre l'affido condiviso della minore la quale avrà collocazione e residenza privilegiata presso la Persona_1
madre; riguardo il diritto di visita e frequentazioni, alla luce del piano genitoriale a cui si fa totale riferimento per gli aspetti più specifici, stabilire che il signor CP_1
potrà vedere la figlia nella misura minima di tre volte la settimana, da
[...]
individuarsi secondo il superiore interesse della minore e secondo le esigenze scolastiche, sportive e sociali della stessa e i turni lavorativi del signor che CP_1
comunicherà previamente alla signora . Nei giorni in cui la minore starà con il Pt_1
padre, come nell'attualità, quest'ultimo andrà a prelevarla da scuola e pernotterà presso di lui, salvo volontà contraria della figlia. Sarà cura del padre accompagnarla a scuola il giorno successivo. A settimane alterne la minore AR, nel giorno della domenica, pranzerà con il padre che andrà a prelevarla alle ore 10:00 presso l'abitazione di attuale residenza per riportarla alle ore 19:30, salvo diversi accordi tra le parti che potranno prevedere due weekend alternati al mese compreso pernottamento tra il sabato e la domenica. Sarà cura dei genitori, nei periodi di permanenza presso di loro, seguire la figlia nello svolgimento delle incombenze scolastiche, accompagnarla e riprenderla dai luoghi di esercizio dell'attività sportiva, e di qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria. La minore AR trascorrerà, ad anni alterni, una volta con il padre e una volta con la madre, le principali festività, quali festa di Ognissanti, 8 dicembre
(Immacolata), 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, 1 maggio, 2 giugno e ogni altra festività non indicata. Durante le vacanze estive la minore AR potrà trascorrere con il padre un periodo, anche non continuativo, di due settimane, previo accordo tra i genitori per la individuazione delle date;
dichiarare il signor tenuto a versare a titolo di mantenimento Controparte_1
della minore AR la somma di € 250,00, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 16 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre concorrere al
50% alle spese straordinarie. L'assegno Unico è riconosciuto per intero a favore della signora . Parte_1
SVOLGIMENTO DL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Alghero Parte_1 Controparte_1
il 28.9.2019, atto regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune (Anno 2019, Atto n. 34, Parte 2, Serie A), scegliendo il regime di comunione legale dei beni;
dalla loro unione è nata il [...] la figlia Persona_1
Essi, nelle note scritte sostitutive dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla volontà dei coniugi di sospendere gli effetti del loro matrimonio e all'interesse della figlia minore, riconosce come sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Pertanto, la bambina sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori e risiederà presso la madre (cui è assegnata la casa coniugale con relativi arredi); il regime del diritto di visita del padre di cui al ricorso può essere qui integralmente richiamato, in quanto garantisce la prosecuzione e lo sviluppo di un'adeguata relazione parentale tra lui e la figlia.
contribuirà al mantenimento della minore sia versando alla madre Controparte_1
anticipatamente entro il giorno 16 di ogni mese la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, sia contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie (secondo protocollo CNF del 2017, qui richiamato). Il contributo predetto deve ritenersi adeguato sia alle capacità reddituali del padre, sia ai tempi di permanenza presso di lui della bambina, sia al possibile impegno di spesa connesso all'età della piccola.
La madre, con la quale la bambina vive stabilmente, percepirà l'intero assegno unico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi, Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], (C.F.
) e , nato ad [...] il 25 luglio C.F._1 Controparte_1
1971, ivi residente nella Via Corsica n. 1, (C.F. ; C.F._2
- manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Alghero perché provveda all'annotazione della presente sentenza;
- affida la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori, disponendo che la stessa risieda presso la madre e che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo quanto in ricorso;
- la casa adibita a residenza familiare con relativi arredi è assegnata alla signora che vi vivrà con la figlia;
Pt_1
- il padre contribuirà al mantenimento della minore sia versando alla madre (che percepirà l'intero assegno unico) anticipatamente entro il giorno 16 di ogni mese la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, sia contribuendo nella misura del 50% alle spese straordinarie (secondo protocollo
CNF del 2017, qui richiamato).
Sassari, 18.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana