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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 23/2025 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da
(cod. fisc. ), nato a [...] il 18 marzo Parte_1 C.F._1
1959 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina De
Rose ( iuffrè.it) per procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio in Salerno, Via Valerio Laspro n. 23
Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, con cui ha chiesto Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi “ADR
MED”, quale gestore della crisi, dott. , recante una valutazione positiva sulla Persona_1 completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché
l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma
2, CCII); vista la nota di chiarimenti, con l'allegata documentazione, depositata – in ottemperanza al provvedimento del Giudice relatore del 30 gennaio 2025 – in data 7 febbraio 2025; rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
rilevato che il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va nominata la dott.ssa la quale risulta Persona_2 iscritta nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014, con domicilio nel distretto della Corte di Appello di Palermo [cfr. art. 270, comma 2, lett. b), CCII]; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f)
e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (cod. fisc. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
26;
Nomina giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
CP_1 liquidatore la dott.ssa con studio a Palermo, in Via F.P. Di Blasi n. 49, Persona_2 invitandola: 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1
D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Ordina la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
Dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato, dott.ssa Persona_2
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali del 14 febbraio 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Floriana Lupo Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Giudice dott.ssa
Floriana Lupo e dalla Presidente dott.ssa Maria Letizia Barone in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.