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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 06/10/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 89/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Cristina Farri) a mezzo ricorso depositato il 7/2/2025
contro
C.F. con sede Legale in Piazza CP_1 P.IVA_1
FE . 37 Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San Quirico d'Orcia (Si) (che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 18-20, letterali):
“1. Accertare e dichiarare la illegittimità formale e sostanziale del licenziamento comunicato con lettera del 02.09.2024 in quanto la motivazione non corrisponde a realtà, ossia per insussistenza del giustificato motivo oggettivo come spiegato in premessa;
2. Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la al risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1 del danno subito nella misura massima delle mensilità
[...] alla legge o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia dopo l'istruttoria della causa;
1 3. Accertare e dichiarare la mancata corresponsione da parte della nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 dell'indennità di mancato preavviso;
4. Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_2 nei confronti del Signor dell'indennità di mancato Parte_1 preavviso quantificata come da CCNL e qualifica in tre mensilità pari a € 6900,00 lorde per un netto di € 5400,00 (1800,00 nette come da precontratto) o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – – non si costituiva in giudizio. CP_1
*
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 89/2025 rgl sono comparsi: per il lavoratore ricorrente l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per la CP_1
Verificata la regolarità del contraddittorio (produzione del 8/9/2025) il giudice dichiara la contumacia della convenuta. CP_3
Parte ricorrente si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 15/9/2025 ore 9:20.
All'udienza di rinvio del 6/10/2025, nella causa n. 89/2025 rgl sono comparsi: da remoto, per il lavoratore ricorrente, l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per la contumace. CP_1
Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice la decide con sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l.
2 cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La domanda è fondata, nei suoi profili di fatto e giuridici.
Il lavoratore ricorrente è stato assunto dalla CP_1
15.05.2024 come impiegato livello di I° categoria del C.C.N.L. delle imprese esercenti l'attività di Commercio e Servizi – viaggiatori e piazzisti.
Il rapporto di lavoro cessava per licenziamento per motivo oggettivo intimato il 02.09.2024.
Anzitutto, il ricorrente non prestava attività lavorativa nel periodo di preavviso, così come stabilito nella lettera di licenziamento (doc. 10), dove si comunicava che la relativa indennità di preavviso sarebbe stata liquidata insieme alle spettanze dell'ultima busta paga;
nessuna somma era corrisposta ed è stata fino ad ora corrisposta, e per il pagamento dell'ultima busta (senza preavviso) e del TFR lo stesso ha dovuto presentare ricorso per decreto ingiuntivo, pagato solo nella parte capitale e non nelle spese legali.
Sulla base della categoria e delle mansioni assegnate, in base al CCNL, il ricorrente ha diritto ad un preavviso di 3 mensilità, che calcolate sul contratto di assunzione e la lettera di impegno sono pari ad € 6.900,00 lorde per un netto di € 5.400, come da lettera di impegno prodotta.
La domanda del lavoratore ricorrente merita, pertanto, anzitutto in questa parte integrale accoglimento.
*
Il lavoratore era licenziato con lettera del 2/9/2024 (doc. 10) sotto riprodotta
3 Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato, stragiudizialmente (doc. 11 ric.), quindi giudizialmente.
Il licenziamento del lavoratore ricorrente procede, dunque, in base a motivazione oggettiva, ex art. 3, l. 1966/n. 604, che prevede, nella sua seconda parte, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso, che sia determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
4 Provato dal lavoratore il fatto-licenziamento (in questo caso documentale) e la regolarità anche temporale della sua impugnazione, stragiudiziale e giudiziale (documentale), il datore di lavoro è onerato della prova della motivazione, in questo caso oggettiva (art. 5, l. 1966/n. 604).
La contumacia datoriale comporta il mancato raggiungimento della prova della motivazione, a maggior ragione a fronte della allegazione del prestatore che “altri soggetti sono stati assunti per coprire la medesima figura professionale del e le medesime Parte_1 mansioni” (ricorso, p. 3). Corretto il rilievo difensivo, che “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare in giudizio, oltre che l'effettiva sussistenza della riorganizzazione e del suo nesso causale con il posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato, altresì l'impossibilità di adibire quest'ultimo a mansioni diverse purché rientranti nel medesimo livello di inquadramento nonché nel livello inferiore” (loc. ult. cit. p. 15).
Pertanto, il licenziamento è invalido.
In base all'art. 3, d.lgs. 2015/n. 23, “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità” (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge
5 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Art. 9 “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza” 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
In ordine alla prova del requisito dimensionale, ad es. Cass. SL sent. 2019/n. 11940, conferma che “in tema di licenziamento, l'eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 970, ha natura di eccezione in senso lato, sicché è nella facoltà del giudicante, rilevarla d'ufficio e, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto”.
In ogni caso, nella determinazione indennitaria dovrà comunque valorizzarsi la notevole brevità del rapporto (il lavoratore è stato assunto dalla il 15.05.2024, come impiegato CP_1 livello di I° categoria del C.C.N.L. delle imprese esercenti l'attività di Commercio e Servizi – viaggiatori e piazzisti, e il rapporto di lavoro cessava per licenziamento già il 02.09.2024).
6 La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
condanna la al pagamento dell'indennità di CP_1 mancato preavviso in favore di pari ad € 5.400,00 Parte_1 netti pari a un lordo di € 6.90 zione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (2/9/2024) e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base delle buste paga prodotte, docc.
3-7 ric.) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.994,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e decisione), oltre Iva, Cap e 15
% come per legge, con distrazione a favore della procuratrice antistataria, oltre € 118,50 per spese (contributo unificato).
Siena, 6/10/2025
Il giudice Delio Cammarosano
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“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 89/2025 rgl
Svolgimento del processo.
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(difeso dall'avv. Cristina Farri) a mezzo ricorso depositato il 7/2/2025
contro
C.F. con sede Legale in Piazza CP_1 P.IVA_1
FE . 37 Rm) e sede Operativa in Via I Maggio n. 12 53027 San Quirico d'Orcia (Si) (che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 18-20, letterali):
“1. Accertare e dichiarare la illegittimità formale e sostanziale del licenziamento comunicato con lettera del 02.09.2024 in quanto la motivazione non corrisponde a realtà, ossia per insussistenza del giustificato motivo oggettivo come spiegato in premessa;
2. Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la al risarcimento in favore di Controparte_2 Parte_1 del danno subito nella misura massima delle mensilità
[...] alla legge o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia dopo l'istruttoria della causa;
1 3. Accertare e dichiarare la mancata corresponsione da parte della nei confronti del Signor CP_1 Parte_1 dell'indennità di mancato preavviso;
4. Condannare in conseguenza di quanto sopra accertato e dichiarato la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_2 nei confronti del Signor dell'indennità di mancato Parte_1 preavviso quantificata come da CCNL e qualifica in tre mensilità pari a € 6900,00 lorde per un netto di € 5400,00 (1800,00 nette come da precontratto) o a quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
Vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Parte convenuta – – non si costituiva in giudizio. CP_1
*
All'udienza 10/9/2025 nella causa n. 89/2025 rgl sono comparsi: per il lavoratore ricorrente l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per la CP_1
Verificata la regolarità del contraddittorio (produzione del 8/9/2025) il giudice dichiara la contumacia della convenuta. CP_3
Parte ricorrente si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 15/9/2025 ore 9:20.
All'udienza di rinvio del 6/10/2025, nella causa n. 89/2025 rgl sono comparsi: da remoto, per il lavoratore ricorrente, l'avv. Cristina Farri. Nessuno compare per la contumace. CP_1
Parte ricorrente si richiama ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice la decide con sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l.
2 cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
La domanda è fondata, nei suoi profili di fatto e giuridici.
Il lavoratore ricorrente è stato assunto dalla CP_1
15.05.2024 come impiegato livello di I° categoria del C.C.N.L. delle imprese esercenti l'attività di Commercio e Servizi – viaggiatori e piazzisti.
Il rapporto di lavoro cessava per licenziamento per motivo oggettivo intimato il 02.09.2024.
Anzitutto, il ricorrente non prestava attività lavorativa nel periodo di preavviso, così come stabilito nella lettera di licenziamento (doc. 10), dove si comunicava che la relativa indennità di preavviso sarebbe stata liquidata insieme alle spettanze dell'ultima busta paga;
nessuna somma era corrisposta ed è stata fino ad ora corrisposta, e per il pagamento dell'ultima busta (senza preavviso) e del TFR lo stesso ha dovuto presentare ricorso per decreto ingiuntivo, pagato solo nella parte capitale e non nelle spese legali.
Sulla base della categoria e delle mansioni assegnate, in base al CCNL, il ricorrente ha diritto ad un preavviso di 3 mensilità, che calcolate sul contratto di assunzione e la lettera di impegno sono pari ad € 6.900,00 lorde per un netto di € 5.400, come da lettera di impegno prodotta.
La domanda del lavoratore ricorrente merita, pertanto, anzitutto in questa parte integrale accoglimento.
*
Il lavoratore era licenziato con lettera del 2/9/2024 (doc. 10) sotto riprodotta
3 Il licenziamento è stato tempestivamente impugnato, stragiudizialmente (doc. 11 ric.), quindi giudizialmente.
Il licenziamento del lavoratore ricorrente procede, dunque, in base a motivazione oggettiva, ex art. 3, l. 1966/n. 604, che prevede, nella sua seconda parte, il licenziamento per giustificato motivo con preavviso, che sia determinato da “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
4 Provato dal lavoratore il fatto-licenziamento (in questo caso documentale) e la regolarità anche temporale della sua impugnazione, stragiudiziale e giudiziale (documentale), il datore di lavoro è onerato della prova della motivazione, in questo caso oggettiva (art. 5, l. 1966/n. 604).
La contumacia datoriale comporta il mancato raggiungimento della prova della motivazione, a maggior ragione a fronte della allegazione del prestatore che “altri soggetti sono stati assunti per coprire la medesima figura professionale del e le medesime Parte_1 mansioni” (ricorso, p. 3). Corretto il rilievo difensivo, che “il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare in giudizio, oltre che l'effettiva sussistenza della riorganizzazione e del suo nesso causale con il posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato, altresì l'impossibilità di adibire quest'ultimo a mansioni diverse purché rientranti nel medesimo livello di inquadramento nonché nel livello inferiore” (loc. ult. cit. p. 15).
Pertanto, il licenziamento è invalido.
In base all'art. 3, d.lgs. 2015/n. 23, “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità” (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge
5 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»".
Art. 9 “Piccole imprese e organizzazioni di tendenza” 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
In ordine alla prova del requisito dimensionale, ad es. Cass. SL sent. 2019/n. 11940, conferma che “in tema di licenziamento, l'eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 970, ha natura di eccezione in senso lato, sicché è nella facoltà del giudicante, rilevarla d'ufficio e, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, ammettere le prove indispensabili per decidere la causa sul punto”.
In ogni caso, nella determinazione indennitaria dovrà comunque valorizzarsi la notevole brevità del rapporto (il lavoratore è stato assunto dalla il 15.05.2024, come impiegato CP_1 livello di I° categoria del C.C.N.L. delle imprese esercenti l'attività di Commercio e Servizi – viaggiatori e piazzisti, e il rapporto di lavoro cessava per licenziamento già il 02.09.2024).
6 La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
condanna la al pagamento dell'indennità di CP_1 mancato preavviso in favore di pari ad € 5.400,00 Parte_1 netti pari a un lordo di € 6.90 zione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex artt. 429 cpc, 150 disp. att. c.p.c. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (2/9/2024) e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (sulla base delle buste paga prodotte, docc.
3-7 ric.) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, ex art. 429 cpc, 150 att. cpc. Condanna la Società convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.994,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per istruttoria/trattazione e decisione), oltre Iva, Cap e 15
% come per legge, con distrazione a favore della procuratrice antistataria, oltre € 118,50 per spese (contributo unificato).
Siena, 6/10/2025
Il giudice Delio Cammarosano
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