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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16503/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ALESSANDRO LU e l'avv. Parte_1 C.F._1
EN GH
e
(C.F. ) con l'avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
LU e l'avv. EN GH;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
n Urago d'Oglio il 1.07.1989, trascritto nei registri civili del medesimo comune al n. Parte_1
7, Parte II, Serie A, Anno 1989 e nei registri civili del Comune di Trenzano al n.13, Parte II serie B,
Anno 1989;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altro incombente di Legge;
1 3. Prendere atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa per qualsivoglia ragione, titolo o causa, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro anche per il passato;
4. Attesa la raggiunta indipendenza economica dele figlie maggiorenni, revocare l'obbligazione economica di mantenimento in loro favore;
5. Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora in favore delle Controparte_1 figlie, non sussistendo più i requisiti e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'eventuale trascrizione all'Illmo sig. Conservatore, con esonero di responsabilità;
6. Prendere atto che i coniugi si impegnano a trasferire alle figlie che accetteranno ex articolo 1411
c.c. nella misura del 50% ciascuna, la nuda proprietà sugli immobili degli stessi siti in Urago d'Oglio,
Via Leonardo Da Vinci 20 identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 52, sub. 1 (appartamento), foglio 10, particella 52, sub. 3 (autorimessa), foglio 10, particella
52, sub. 2 (autorimessa), impegnandosi altresì il sig. a riconoscere alla sig.ra Parte_1 [...] il diritto di usufrutto sui predetti immobili per quanto di sua spettanza nelle modalità CP_1
e nei termini di cui in premessa e che la predetta obbligazione di cessione ha come causa negoziale la pronuncia divorzile tra i coniugi, tanto da applicarsi i benefici fiscali di cui all'art. 19 L.74/87”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Controparte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
HE PO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16503/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ALESSANDRO LU e l'avv. Parte_1 C.F._1
EN GH
e
(C.F. ) con l'avv. ALESSANDRO Controparte_1 C.F._2
LU e l'avv. EN GH;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_1
n Urago d'Oglio il 1.07.1989, trascritto nei registri civili del medesimo comune al n. Parte_1
7, Parte II, Serie A, Anno 1989 e nei registri civili del Comune di Trenzano al n.13, Parte II serie B,
Anno 1989;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e ad ogni altro incombente di Legge;
1 3. Prendere atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare a qualsiasi reciproca pretesa per qualsivoglia ragione, titolo o causa, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro anche per il passato;
4. Attesa la raggiunta indipendenza economica dele figlie maggiorenni, revocare l'obbligazione economica di mantenimento in loro favore;
5. Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora in favore delle Controparte_1 figlie, non sussistendo più i requisiti e per l'effetto ordinare la cancellazione dell'eventuale trascrizione all'Illmo sig. Conservatore, con esonero di responsabilità;
6. Prendere atto che i coniugi si impegnano a trasferire alle figlie che accetteranno ex articolo 1411
c.c. nella misura del 50% ciascuna, la nuda proprietà sugli immobili degli stessi siti in Urago d'Oglio,
Via Leonardo Da Vinci 20 identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 52, sub. 1 (appartamento), foglio 10, particella 52, sub. 3 (autorimessa), foglio 10, particella
52, sub. 2 (autorimessa), impegnandosi altresì il sig. a riconoscere alla sig.ra Parte_1 [...] il diritto di usufrutto sui predetti immobili per quanto di sua spettanza nelle modalità CP_1
e nei termini di cui in premessa e che la predetta obbligazione di cessione ha come causa negoziale la pronuncia divorzile tra i coniugi, tanto da applicarsi i benefici fiscali di cui all'art. 19 L.74/87”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/07/1989, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 7, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Controparte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
HE PO
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