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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 13/08/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3477/2023 R.G.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso Parte_1
lo studio degli avv.ti Daria Tkemaladze e Pietro De Filippo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Parte attrice contro
e , elettivamente domiciliati in Rivoli, via Cavour n. Controparte_1 Controparte_2
10, presso lo studio dell'avv. Celsa Barbera che li rappresenta e difende come da procura in atti
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Previ i necessari incombenti e declaratorie del caso;
Contrariis reiectis
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi tutta la documentazione in atti, senza con ciò invertire l'onere probatorio;
Ammettersi, senza invertire l'onere probatorio, ammettersi il seguente capo di prova:
i) “Vero che in data 24/03/2023, tutti i soci si sono recati presso l'istituto di credito societario
di Collegno per verificare congiuntamente le opzioni di reinvestimento del Controparte_3 denaro giacente sul conto corrente della Santo Stefano s.s.”; sul quale si indica a testimone direttrice o chi per essa di di Collegno, Controparte_4
Corso Francia, 330; oltre ai capi di prova già dedotti nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c.
NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'intervenuta revoca o comunque rinuncia da parte dei signori CP_2
e all'opposta esclusione, per essersi dopo la sua comunicazione recati con Controparte_1
l'esponente presso l'agenzia dell'istituto di credito societario di Collegno per Controparte_3 verificare le migliori modalità per reinvestire i proventi dell'ultima vendita immobiliare e per avere in ogni caso confermato l'operato del l'amministratore con approvazione senza riserve dei rendiconti relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;
In ogni caso, dichiarare nulla e/o invalida e/o inefficace e comunque annullare e/o dichiarare priva di ogni effetto la delibera opposta, reintegrando l'esponente nell'anteriore posizione di socio ed amministratore;
. CP_5
In ogni caso, col favore delle spese del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15%, la C.P.A. al 4%, l'I.V.A. al 22% ed ogni altro onere e/o ritenuta come per legge”
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
In via preliminare:
- Per i motivi di cui in narrativa revocare il provvedimento cautelare adottato ex art. 669 decies ovvero in subordine modificarlo disponendo che il Socio – Amministratore Parte_1
non possa utilizzare il conto della Società Santo Stefano S.S. prelevando somme
[...] per motivi estranei alla gestione sociale, comunque imponendo all'attore il versamento di una cauzione non inferiore ad Euro 600.000,00.
Nel merito:
- Respingere l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto confermando la delibera di esclusione impugnata dal ricorrente.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese, competenze ed onorari della causa avanti al Tribunale di Torino R.G. n. 6882/2023 e
6882-1/2023 in quanto non liquidate nell'ordinanza della Dott.ssa Comune”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha impugnato la delibera del 15.2.2023 con cui è stato escluso Parte_1
dalla società Santo Stefano s.s. per ritenute gravi inadempienze agli obblighi nascenti dallo statuto sociale e dalla legge. L'attore ha chiesto, in particolare: i) di dichiarare l'intervenuta revoca o comunque rinuncia da parte degli altri soci, odierni convenuti, all'opposta esclusione, per essersi dopo la sua comunicazione recati con l'attore presso l'istituto di credito societario per verificare le migliori modalità per reinvestire i proventi dell'ultima vendita immobiliare;
ii) dichiarare in ogni caso nulla e/o invalida e/o inefficace e comunque annullare e/o dichiarare priva di ogni effetto la delibera opposta per insussistenza o mancanza di gravità degli addebiti a lui contestati.
I sig.ri e si sono costituiti in giudizio chiedendo il Controparte_1 Controparte_2 rigetto dell'opposizione e la conferma della delibera di esclusione impugnata.
L'opposizione appare infondata alla luce delle seguenti considerazioni.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere sollevata dalla parte attrice sulla base di due distinte circostanze e segnatamente:
i) il fatto che dopo la delibera di esclusione tutti i soci si fossero recati presso l'agenzia dell'istituto di credito di Collegno per verificare le modalità di reinvestimento Controparte_3 delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile societario sito in Montegrosso;
ii)
l'approvazione all'unanimità nel corso dell'assemblea dell'8.5.2024 dei rendiconti relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Con riguardo all'incontro fissato presso la filiale della banca dov'è aperto il c/c societario si osserva, infatti, che detto incontro si è tenuto in data 24.3.2023 allorché non era ancora decorso il termine iniziale di efficacia della delibera di esclusione pari a trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso, effettuata in data 24.2.2023 (doc. 3 di parte convenuta).
L'attore, essendo pertanto ancora l'amministratore della società (qualità che ha peraltro mantenuto anche nelle more del presente giudizio a seguito della sospensione dell'efficacia della delibera), continuava a essere l'unico legittimato a operare sul c/c e la sua presenza era conseguentemente necessaria per discutere delle modalità di reinvestimento delle somme ivi depositate, senza che ciò implicasse alcuna volontà degli altri soci di rinunciare alla delibera impugnata.
Va parimenti escluso che l'approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi 2021, 2022 e
2023, avvenuta nelle more del giudizio in data 8.5.2024, abbia determinato la cessazione della materia del contendere atteso che l'approvazione in oggetto, oltre ad aver riguardato solo gli ultimi tre esercizi e ad essere sopravvenuta ben dopo i termini ordinariamente previsti per la presentazione del rendiconto (ossia alla fine di ogni esercizio annuale), non fa comunque venir meno tutte le altre contestazioni poste alla base dell'esclusione (mancata attribuzione degli utili, prelevamento indebito di somme dalle casse sociali, negligenza nell'amministrazione dei beni sociali, etc.).
Nel merito, si osserva che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione della delibera di esclusione del sig. dalla società Santo Stefano s.s., costituita dal Parte_1 medesimo nel 1989 per l'acquisto, la vendita e l'amministrazione di beni immobili (doc. 7 di parte attrice).
Con atto a rogito Notaio dell'11.11.2011 i convenuti e Per_1 Controparte_1 [...]
, figli dell'attore, subentravano nella società, acquistando la quota dell'altra socia CP_2
e diventavano pertanto soci con una quota del 7,50% ciascuno del Persona_2 capitale, rimanendo la restante quota dell'85% in capo al sig. Gennaro;
gli utili Parte_1 venivano invece ripartiti attribuendo la quota del 20% all'attore e del 40% a ciascuno dei convenuti;
l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, veniva attribuita in via esclusiva all'attore (doc. 8 di parte attrice).
Con lettera del 31.1.2023 i convenuti, nella loro qualità di soci non amministratori, contestavano all'attore, a mezzo del proprio legale: i) di non aver ricevuto alcuna informazione in merito alla vendita dell'immobile societario adibito ad albergo sito in
Montegrosso d'Asti; ii) di non aver mai ricevuto alcun rendiconto;
ii) di non essere adeguatamente informati circa le decisioni di preminente interesse sociale. Essi chiedevano pertanto all'amministratore di fornire il rendiconto del 2022 e tutti quelli relativi agli ultimi 10 anni nonché di provvedere alla distribuzione degli utili sulla base del rendiconto annuale e nelle percentuali indicate nello statuto (doc. 14 di parte attrice).
Con successiva lettera del 15.2.2023 (doc. 15 di parte attrice) i convenuti comunicavano all'attore di aver deliberato ai sensi dell'art. 2287 c.c. la sua esclusione dalla Santo Stefano
s.s. per i seguenti motivi:
i) omessa presentazione dei rendiconti per tutto il periodo della loro partecipazione alla società e quindi sin dal 2012;
ii) ostacolo e impedimento all'esercizio dei poteri di controllo;
iii) prelevamento di somme di denaro dalle casse sociali a titolo di utili in assenza di approvazione del rendiconto e in misura maggiore a quella spettante in base alle disposizioni statutarie;
iv) utilizzo di denaro e beni della società per finalità estranee agli interessi sociali;
v) negligenza nell'amministrazione dei beni sociali e in particolare dell'immobile sito in
Montegrosso; vi) compimento di atti di amministrazione in violazione dell'oggetto e delle finalità sociali, avendo in particolare venduto l'immobile predetto senza reinvestire il ricavato nell'acquisto di altri immobili come previsto dallo statuto;
vii) omessa convocazione dei soci per stabilire una nuova sede sociale in seguito alla perdita della disponibilità dei locali di Montegrosso.
L'attore si è opposto alla suddetta delibera rilevando che: i) i convenuti avevano sempre ricevuto i rendiconti, sia pure in modo informale, e comunque in occasione della dichiarazione dei redditi;
ii) gli utili erano stati corrisposti nel corso degli anni nella misura concordata tra le parti, mediante pagamenti dal conto della società o direttamente dal conto paterno ovvero in natura mediante godimento gratuito di beni o ancora attraverso il pagamento di spese e tasse personali;
iii) non vi era stata alcuna negligenza nell'amministrazione dei beni sociali, atteso in particolare che l'immobile di Montegrosso era stato dapprima locato e successivamente venduto ai valori di mercato;
iv) il mancato trasferimento della sede sociale era irrilevante, non avendo influito sul raggiungimento degli scopi sociali e considerato che i soci all'assemblea del 18.6.2024 avevano deliberato di non provvedere al suo spostamento presso la commercialista della società.
Ciò premesso, si osserva che nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società (o i soci che hanno adottato la delibera), avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare i fatti in base ai quali è stata adottata quella delibera (v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6452 del 08/07/1994).
Nel caso di specie, la prima e più importante contestazione che è stata mossa all'attore, nella sua qualità di amministratore unico, è quella di aver sostanzialmente non solo gestito (come era in suo potere in base allo statuto), ma anche disposto della società e dei suoi proventi come se fossero cosa propria, omettendo di presentare i rendiconti e appropriandosi degli utili in misura eccedente quella che gli sarebbe spettata in base alle norme statutarie oltre che senza osservare l'obbligo di preventiva approvazione del rendiconto.
Tali addebiti appaiono fondati sia pure con le seguenti precisazioni.
Con riguardo, innanzitutto, al diritto di ottenere il rendiconto previsto in favore dei soci non amministratori dall'art. 2261 c.c., esso è funzionale a garantire il controllo sull'andamento della gestione e, pur non presupponendo l'osservanza di formalità particolari, deve ritenersi che il correlativo obbligo a carico dell'amministratore sia adempiuto solo mediante la presentazione di un documento che contenga quantomeno l'indicazione analitica delle entrate e uscite relative all'esercizio di riferimento, con periodicità almeno annuale ai sensi dell'art. 2261, comma 2, c.c..
L'attore ha dedotto che i convenuti ricevevano il rendiconto con cadenza regolare, ancorché informale, ma tale circostanza non è stata confermata all'esito dell'istruttoria.
Il dott. , che è stato il commercialista della Santo Stefano s.s. dall'inizio degli anni 2000 Tes_1
sino al 2022, ha infatti riferito di aver inviato solamente a (e non a Controparte_1 CP_2
perché non a conoscenza del suo indirizzo mail) il prospetto di cui al doc. 6 di parte attrice, datato 28.6.2022 e riferito all'esercizio 2021, il quale tuttavia non costituisce all'evidenza un rendiconto, avente il contenuto minimo sopra indicato, trattandosi di una mera dichiarazione del rappresentante legale della società relativa alla quota di utili imputabile a ciascun socio ai fini della dichiarazione dei redditi. Tale documento non integra un rendiconto ex art. 2261 c.c. perché privo di qualsiasi informazione in merito alle partite di dare e avere che avrebbero determinato il reddito ivi indicato. Inoltre, le quote di reddito imputate a ciascun socio sono erronee in quanto calcolate con riferimento alle quote di partecipazione al capitale sociale, che erano tuttavia diverse, come sopra rilevato, dalle percentuali di ripartizione degli utili previste dai patti sociali.
Il teste ha inoltre affermato di non avere mai redatto prima di allora (ossia del giugno 2022) un documento di questo tipo perché nessuno glielo aveva chiesto, essendosi occupato solo di predisporre le dichiarazioni dei redditi.
In assenza di altra documentazione o elementi di prova risulta pertanto confermato che i convenuti, per tutta la durata della loro partecipazione societaria fino alla delibera di esclusione, non hanno mai ricevuto alcun rendiconto.
Risulta inoltre documentalmente, oltre a non essere contestato dall'attore, che quest'ultimo, pur in assenza di approvazione dei rendiconti che non erano neppure presentati, era solito bonificare somme dal c/c societario sui propri conti personali per poi utilizzarle per fini estranei a quelli sociali (v. doc. 19 di parte attrice).
Tale circostanza costituisce un'ulteriore palese violazione sia delle disposizioni di legge che delle previsioni statutarie (che sul punto rinviano alle prime in forza della norma di chiusura di cui all'art. 9 dei patti sociali dell'11.11.2011) in tema di ripartizione degli utili e in particolare dell'art. 2262 c.c. a mente del quale “Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto”.
Le somme così prelevate erano inoltre superiori alla quota di utili spettante all'attore in base allo statuto, pari al 20%. Emerge, infatti, dagli e/c che le somme che il medesimo ha bonificato in proprio favore negli anni successivi al 2012 e sino al 2021 ammontavano mediamente a circa 20.000 euro all'anno (doc. 19 di parte attrice) a fronte di utili che secondo quanto ricavabile, sia pure approssimativamente, dalle dichiarazioni dei redditi della Santo
Stefano s.s. appaiono quantificabili in cifre di poco superiori a 30.000 euro annui (v. doc. 17 di parte attrice). Nel 2022 le somme prelevate sono ancora maggiori, arrivando a sfiorare i
60.000 euro (v. doc. 13 e 14 di parte convenuta). Di molto inferiori e nella maggior parte dei casi pari a zero sono, invece, le somme bonificate negli stessi anni dal c/c societario in favore dei convenuti, che al contrario secondo quanto previsto dal contratto sociale avrebbero avuto diritto a una quota di utili pari al 40% ciascuno.
L'opponente ha dedotto che in realtà gli utili spettanti ai figli venivano loro corrisposti in altri modi, secondo le intese intercorse, ossia soprattutto mediante erogazioni dai conti personali del padre – che provvedeva ad esempio al pagamento delle tasse e imposte dei convenuti nonché delle spese condominiali o di ristrutturazione di immobili in comproprietà tra le parti - oppure mediante la concessione in godimento gratuito ed esclusivo di beni che erano stati acquistati dallo stesso opponente o a lui appartenenti per quote maggioritarie.
Tali circostanze risultano in parte documentate o non contestate;
tuttavia, esse non escludono e anzi confermano il fatto che l'attribuzione degli utili avvenisse in assenza di approvazione del rendiconto e in misura del tutto slegata dalle previsioni statutarie, sulla base di erogazioni estemporanee, volte a soddisfare di volta in volta spese o esigenze personali a prescindere dall'utile effettivamente maturato in relazione all'andamento della società. Tant'è che lo stesso attore non ha precisato né tantomeno provato se e in che misura le utilità in tal modo attribuite ai figli compensassero la maggior quota di utili che l'opponente oggettivamente prelevava per sé rispetto a quanto avrebbe avuto diritto in base allo statuto.
Occorre poi tener conto di un ulteriore aspetto al fine di valutare l'esistenza e la gravità delle inadempienze contestate all'opponente.
Quest'ultimo ha, infatti, osservato che le modalità di distribuzione degli utili sopra descritte sarebbero state condivise tra le parti o comunque mai contestate dai figli se non dopo il matrimonio contratto dal sig. alla fine del 2020, che essi non avrebbero Parte_1
gradito.
Al riguardo va tuttavia osservato, in primo luogo, come non sia stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un accordo sulla distribuzione degli utili modificativo di quanto previsto dal contratto sociale. Le prove orali dedotte sul punto (v., in particolare, cap. 20 e 21 della memoria ex art. 171 ter n. c c.p.c. di parte attrice) appaiono infatti inammissibilmente generiche, non essendo state indicate le circostanze in cui sarebbe intervenuto l'accordo né specificato il suo contenuto.
La mera mancata contestazione, ancorché protrattasi negli anni, non è inoltre sufficiente a integrare la prova in questione, essendo di per sé attribuibile a diversi fattori, quali il disinteresse per le vicende societarie, la fiducia nell'operato del padre, etc., senza perciò implicare alcuna rinuncia ai diritti stabiliti dalla legge o dalle norme statutarie.
L'assenza di contestazioni può, semmai, rilevare quale comportamento concludente indice di tolleranza del modus operandi sopra descritto, suscettibile di ingenerare un legittimo affidamento in capo all'amministratore.
In altri termini, la circostanza che i convenuti, sebbene consapevoli di non ricevere i rendiconti annuali né ripartizioni di utili se non con le modalità molto informali di cui si è detto, abbiano ciononostante omesso di sollevare formali contestazioni al riguardo (o perlomeno non abbiano provato di averlo fatto) può significare e rendere palese che essi abbiano ritenuto tali modalità accettabili durante quel periodo, inducendo così l'attore a proseguire in quella direzione. Tale circostanza può quindi incidere ai fini della valutazione della gravità delle inadempienze, che seppur oggettivamente esistenti, nella misura in cui siano state tollerate per lungo tempo dai soci non appaiono suscettibili di determinare tout court l'esclusione dalla società dell'amministratore.
Il discorso cambia però allorché i soci non amministratori decidono di esercitare appieno il loro potere di controllo sulla gestione della società.
Ciò avviene non soltanto con la lettera di contestazioni del 31.1.2023, ma già diverso tempo prima con la comunicazione del 16.3.2021, indirizzata alla Santo Stefano s.s., con cui il legale degli odierni convenuti osservava che i propri assistititi lamentavano di non essere adeguatamente informati in merito alle principali decisioni societarie e chiedeva pertanto all'amministratore la copia del rendiconto annuale degli ultimi dieci anni, richiamando espressamente gli artt. 2260 e 2262 c.c. relativi rispettivamente al potere di controllo dei soci e al diritto degli stessi di percepire gli utili sulla base del rendiconto approvato (doc. 8 di parte convenuta).
Tale comunicazione deve presumersi giunta a conoscenza dell'amministratore in quanto inviata e consegnata all'indirizzo PEC della società, il quale non poteva che essere nella disponibilità esclusiva dell'attore nella sua qualità di legale rappresentante.
La richiesta in tal modo legittimamente formulata dai soci non amministratori è stata tuttavia disattesa in quanto l'unico documento successivamente trasmesso dall'amministratore tramite il commercialista della società è stato, come si è visto, il prospetto di ripartizione dei redditi sociali datato 28.6.2022, che oltre ad essere stato inviato molto tempo dopo la richiesta e a riferirsi esclusivamente all'anno 2021 non costituiva neppure un vero rendiconto.
Il comportamento omissivo dell'amministratore è poi proseguito anche dopo la comunicazione del 31.1.2023, con cui i convenuti avevano rinnovato la richiesta di esibizione dei rendiconti, ribadendo altresì in maniera ancora più esplicita la loro volontà che si procedesse alla distribuzione degli utili sulla base del rendiconto approvato e nelle percentuali indicate nello statuto.
Soltanto in occasione dell'assemblea dell'8.5.2024 l'attore ha, infatti, sia pure solo parzialmente, soddisfatto le richieste a lui rivolte, presentando i rendiconti relativi agli anni
2021, 2022 e 2023.
Non solo, ma anche successivamente al 2021 e quantomeno sino al 2023 il sig. Parte_1
ha continuato a prelevare per sé ingenti somme dal c/c della società in assenza di
[...] approvazione dei rendiconti. Dagli e/c risulta in particolare l'effettuazione di bonifici in suo favore per importi complessivi di quasi 60.000 euro nel 2022 e di oltre 130.000 euro nel 2023
(v. doc. 14, 15, 16, 17 e 18 di parte convenuta).
Le condotte in questione, tanto più se valutate nel loro complesso, appaiono costituire gravi inadempienze degli obblighi gravanti sull'attore in forza delle disposizioni legali e statutarie in quanto evidenziano come egli non si sia limitato a gestire in via esclusiva la società (com'era legittimo in base ai poteri a lui conferiti dallo statuto), ma abbia altresì disposto dei proventi dell'attività sociale contravvenendo completamente alle regole che presiedono a tale fondamentale aspetto, sottraendosi al controllo degli altri soci (mediante l'omissione dei rendiconti) e distribuendo e prelevando per sé gli utili in violazione delle formalità all'uopo previste dalla legge a tutela dei soci non amministratori ossia in assenza di approvazione del rendiconto e in modo del tutto disancorato dalle previsioni statutarie (v. Cass. civ., Sez. 1,
Sentenza n. 710 del 30/01/1980).
Così facendo, è stata posta in essere una macroscopica violazione delle norme che governano il funzionamento degli enti societari, suscettibile di far venir meno altresì il rapporto di fiducia che sta alla base dei contratti intuitu personae come la società.
La gravità della condotta discende altresì e soprattutto, giova ribadirlo, dal fatto che essa è continuata, con le stesse modalità, anche dopo le formali contestazioni sollevate dai soci non amministratori a partire dalla richiesta di esibizione dei rendiconti di cui alla lettera del
16.3.2021, reiterata con la comunicazione del 31.1.2023 e finanche dopo l'intervento del Tribunale di Torino del 4.5.2023 che, pur sospendendo in via cautelare l'esecuzione della delibera di esclusione, aveva rilevato in motivazione come fosse necessario che da quel momento le modalità informative e di distribuzione degli utili venissero modificate in ottemperanza alle richieste dei convenuti (v. doc. c) allegato alla comparsa di riassunzione di parte attrice).
La reiterazione delle violazioni dopo i suddetti rilievi e provvedimenti formali, anche di natura giurisdizionale, evidenzia come l'attore le abbia poste in essere in consapevole contrasto con la volontà degli altri soci, senza che sia quindi possibile invocare a sua giustificazione, quantomeno con riferimento al periodo successivo al marzo 2021, l'esistenza di un legittimo affidamento sul fatto che tali modalità fossero implicitamente condivise dai convenuti.
Le inadempienze sopra esaminate appaiono più che sufficienti, per la loro gravità, a integrare la causa di esclusione prevista dall'art. 2286 c.c., rimanendo così assorbito l'esame delle altre contestazioni formulate dai convenuti con la delibera impugnata.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in assenza di nota spese sulla base del valore indeterminabile della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri di cui al D.M.
55/2014, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell'attore.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese della fase svoltasi innanzi al Tribunale di Torino prima della dichiarazione di incompetenza, atteso che “Il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo” (v. Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Marco Bottallo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione;
- revoca il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della delibera impugnata;
- condanna l'attore alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di causa, che liquida complessivamente in euro 8.000,00, oltre pesi e accessori di legge.
Asti, 13.8.2025
Il giudice
Marco Bottallo