Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3540/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3540 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) e, Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rispettivamente rapp.ti e difesi dall'avv. Elpidio Capasso (c.f. ) e, anche CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Capasso (c.f. ) presso il cui studio CodiceFiscale_4
in NO (NA) alla via Alfredo Pecchia n. 71, elettivamente domiciliano, in virtù di procura alle liti allegata agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
pagina 1 di 4
Conclusioni: Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza del 16.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 5 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 25 settembre 2024, i ricorrenti Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NO (NA)
[...] Parte_2
il 01/06/2013 in regime di separazione dei beni (atto n.24, parte II, serie A, anno 2013), dalla cui unione nasceva un figlio a Massa di Somma (NA) il 05/01/2018 e dedotta una crisi Per_1 coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025 sostituita con note scritte, depositate il 30.12.2024, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza dove riterranno opportuno. I medesimi si impegnano a rendere noto tempestivamente pagina 2 di 4 l'uno all'altro l'eventuale cambiamento di residenza;
2) la casa coniugale, sita in NO (NA) alla via Vittorio Emanuele III n.196, rimarrà assegnata alla sig.ra , che l'abiterà con il figlio Parte_1 Per_1
3) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con l'impegno Per_1
reciproco di educarlo ed istruirlo e con il domicilio privilegiato presso la madre. Al fine di
favorire il rapporto psicologico ed affettivo dello stesso con entrambi i genitori, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé:
a) compatibilmente con gli impegni scolastici del minore, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nonché nei fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato
alle ore 19.00 della domenica;
b) per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi quanto alla loro esatta decorrenza entro il 30 giugno di ogni anno in ragione degli impegni di lavoro di
entrambi i genitori;
c) in occasione delle festività natalizie potrà stare il giorno 24 con la madre ed il giorno 25
con il padre. Inoltre, in occasione del Capodanno potrà trascorrere il giorno 31 con la madre ed il primo dell'anno con il padre. In occasione delle festività pasquali, trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre. Il tutto ad anni alterni.
I coniugi si impegnano a comunicarsi l'indirizzo ed il numero telefonico delle località in cui trascorreranno le vacanze con il figlio;
4) il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_2
e della sig.ra la somma mensile di €.600,00 (€.300,00 x 2) da Per_1 Parte_1
versare direttamente alla sig.ra in via anticipata entro il giorno trenta di Parte_1
ogni mese. Detto importo verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese di carattere straordinario, quali spese mediche, farmaceutiche, oppure spese scolastiche saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% pro-capite;
5) entrambi i coniugi si danno reciproco assenso affinché le Autorità preposte rilascino titolo valido per l'espatrio.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni pagina 3 di 4 contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31/12/1989 (c.f. ) e nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
), ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso CodiceFiscale_2
come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (NA) (atto n.24, parte II, serie A, anno
2013);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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