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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1810/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1810/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Nicola
Baciga, il quale precisa le conclusioni come da atto introduttivi, e l'Avv. Spiazzi, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia, mediante lettura, la seguente sentenza
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1810/2024 R.G., promossa da: in persona del Sindaco p.t. (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO BACIGA P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO SPIAZZI
OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato il 25.1.24 ad istanza di con cui era stato intimato il Controparte_1 pagamento del credito risarcitorio di € 49.415 in forza della sentenza n. 1148/22 del
Tribunale di Verona, confermata sul punto dalla sentenza n. 2264/23 del 16.11.23 della Corte d'appello di Venezia.
In particolare, l'opponente, evidenziando che il titolo giudiziale per l'azione esecutiva è costituito esclusivamente dalla sentenza di appello (che si sostituisce alla sentenza di primo grado, anche nelle ipotesi di rigetto dell'impugnazione), ha eccepito la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/96, posto che la notificazione del suddetto titolo era avvenuta proprio insieme al precetto.
L'opponente, inoltre, evidenziando di aver pagato con riserva di ripetizione l'importo precettato, al solo fine di evitare l'inizio dell'esecuzione forzata illegittima, ha chiesto la condanna dell'opposta dalla restituzione di quanto versato.
L'opposta si è costituita in giudizio e ha eccepito la carenza di interesse all'opposizione, a fronte dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'azione, evidenziando, tra l'altro, che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento (tanto che era stata adottata la relativa delibera di impegno alla pagina 2 di 3 spesa).
L'opposta, inoltre, in via subordinata, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione, nel frattempo divenuto esigibile.
L'opposizione all'esecuzione è inammissibile per carenza di interesse ad agire, posto che: -) il termine dilatorio previsto dall'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/96 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività; -) nel caso di specie l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione;
-) né questo interesse può essere giustificato dalla riserva di ripetizione, comunicata al momento dell'esecuzione del pagamento, per le considerazioni di seguito esposte riguardo alla domanda di ripetizione.
La domanda di ripetizione è infondata, poiché: -) l'amministrazione ha pagato un debito prima della scadenza del termine previsto a suo favore;
-) trova quindi applicazione l'art. 1185, comma 2, c.c., con la conseguenza che è ipotizzabile solo un'azione di arricchimento senza causa (nel caso di specie non esercitata); -) questa conclusione è tanto più evidente nell'ipotesi (come quella in esame) in cui il termine di esigibilità sia poi venuto a scadenza al momento dell'esercizio dell'azione di ripetizione, poiché in tal caso l'eventuale credito restitutorio dovrebbe ritenersi estinto per compensazione con il credito fatto valere con il precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria (essendo la causa stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni iniziali).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) rigetta la domanda di ripetizione;
3) condanna il a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 2906, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.
Verona, 6.2.25
Il Giudice Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1810/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTO
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l'Avv. Nicola
Baciga, il quale precisa le conclusioni come da atto introduttivi, e l'Avv. Spiazzi, il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia, mediante lettura, la seguente sentenza
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pierpaolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1810/2024 R.G., promossa da: in persona del Sindaco p.t. (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO BACIGA P.IVA_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
GIANFRANCO SPIAZZI
OPPOSTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione al precetto Parte_1 notificato il 25.1.24 ad istanza di con cui era stato intimato il Controparte_1 pagamento del credito risarcitorio di € 49.415 in forza della sentenza n. 1148/22 del
Tribunale di Verona, confermata sul punto dalla sentenza n. 2264/23 del 16.11.23 della Corte d'appello di Venezia.
In particolare, l'opponente, evidenziando che il titolo giudiziale per l'azione esecutiva è costituito esclusivamente dalla sentenza di appello (che si sostituisce alla sentenza di primo grado, anche nelle ipotesi di rigetto dell'impugnazione), ha eccepito la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/96, posto che la notificazione del suddetto titolo era avvenuta proprio insieme al precetto.
L'opponente, inoltre, evidenziando di aver pagato con riserva di ripetizione l'importo precettato, al solo fine di evitare l'inizio dell'esecuzione forzata illegittima, ha chiesto la condanna dell'opposta dalla restituzione di quanto versato.
L'opposta si è costituita in giudizio e ha eccepito la carenza di interesse all'opposizione, a fronte dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'azione, evidenziando, tra l'altro, che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento (tanto che era stata adottata la relativa delibera di impegno alla pagina 2 di 3 spesa).
L'opposta, inoltre, in via subordinata, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione, nel frattempo divenuto esigibile.
L'opposizione all'esecuzione è inammissibile per carenza di interesse ad agire, posto che: -) il termine dilatorio previsto dall'art. 14 comma 1 D.L. n. 669/96 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività; -) nel caso di specie l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione;
-) né questo interesse può essere giustificato dalla riserva di ripetizione, comunicata al momento dell'esecuzione del pagamento, per le considerazioni di seguito esposte riguardo alla domanda di ripetizione.
La domanda di ripetizione è infondata, poiché: -) l'amministrazione ha pagato un debito prima della scadenza del termine previsto a suo favore;
-) trova quindi applicazione l'art. 1185, comma 2, c.c., con la conseguenza che è ipotizzabile solo un'azione di arricchimento senza causa (nel caso di specie non esercitata); -) questa conclusione è tanto più evidente nell'ipotesi (come quella in esame) in cui il termine di esigibilità sia poi venuto a scadenza al momento dell'esercizio dell'azione di ripetizione, poiché in tal caso l'eventuale credito restitutorio dovrebbe ritenersi estinto per compensazione con il credito fatto valere con il precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria (essendo la causa stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni iniziali).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) rigetta la domanda di ripetizione;
3) condanna il a rimborsare ad le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 2906, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.
Verona, 6.2.25
Il Giudice Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3