Art. 1. Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia.
L'amnistia fa cessare l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacita', salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.
L'amnistia fa cessare l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacita', salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.
L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.