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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2024, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 20/09/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5123 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 1.3.1961 in GRAGNANO ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata in SANTA MARIA LA CodiceFiscale_1
CARITA' alla via VISITAZIONE n.247 presso lo studio dell'avv. Paolina GENTILE che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8 con l'avv. Cristina GRAPPONE che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: RECUPERO SOMME.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.08.2023 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 chiedendo accertarsi e dichiararsi la illegittimità delle determinazioni assunte dall' originanti la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente relativa CP_1
a “prestazioni da disoccupazione agricola” erogatele in riferimento agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, con pedissequa condanna dell' a corrisponderle gli arretrati della pensione IO 18031715 in _2 godimento, pari a complessivi euro 10.268,79.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, dopo un primo differimento per note esplicative, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 settembre 2024, assegnava la causa a sentenza.
* * * (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Va premesso che la vicenda di causa affonda le sue radici in un pregresso pronunciamento di questo Tribunale. Ed invero, con sentenza resa all'esito dell'udienza cartolare del 24 giugno 2022 nel contenzioso n. 2610/21 il G.U.L. accertava e dichiarava la irripetibilità delle somme portate da una serie di solleciti di pagamento che rimandavano a prestazioni da disoccupazione agricola corrisposte alla sig.ra Parte_1
in un determinato arco temporale.
[...]
Assume oggi la ricorrente che nel mettere in esecuzione detta sentenza, non impugnata e quindi “definitiva”, per recuperare le somme dovutele a titolo di prestazione pensionistica, l' le avrebbe opposto l'esistenza di ulteriori CP_1 pendenze a suo carico, sempre concernenti le prestazioni da disoccupazione agricola e relative ad un periodo almeno in parte “coperto” da “giudicato”. In ogni caso -denuncia l'istante- anche le poste valorizzate dall'ente previdenziale nel presente contesto giudiziale sarebbero prescritte con la conseguente ineludibile debenza, in favore della pensionata, delle somme trattenute sine titulo. Somme quantificate in euro 5.328,43 per l'indennità di malattia ed in euro 4.940,36 per l'indennità di disoccupazione agricola. Per un totale di euro 10.268,79 che è l'importo rivendicato come dovuto sulla prestazione pensionistica in godimento.
Costituendosi in giudizio l' ha replicato che le somme in _2 contenzioso esulano dal pregresso pronunciamento, laddove l'origine del relativo, ulteriore indebito, già recuperato, resta sempre individuabile nel disconoscimento di rapporto di lavoro in agricoltura, portato in emersione dal verbale di accertamento redatto il 5.5.2010 a carico della ditta agricola “Minelli Annunziata”, asserito datore di lavoro dell'odierna ricorrente. Verbale -deve aggiungersi- già scrutinato, per quanto di ragione, nell'ambito del primo contenzioso. Quanto alla prescrizione, le difese dell' ricalcano quelle valorizzate nel CP_1 primo contenzioso e poggiano su documentazione asseritamente probante la infondatezza della tesi attorea.
2 E', pertanto, evidente la necessità di analizzare la pregressa vicenda processuale, attraverso il richiamo dei passaggi più significativi della sentenza conclusiva della stessa. Non prima, tuttavia, di aver chiarito che, ai fini della comprensione dei fatti di causa, va sottolineato un dato pacifico fra le parti. L'esposizione debitoria della ricorrente va rapportata ad una duplice causale. Il recupero delle “prestazioni da disoccupazione agricola”, infatti, concerne da un lato l'indennità di malattia e dall'altro l'indennità di disoccupazione agricola propriamente detta. La precisazione è necessaria in quanto l'ente previdenziale ha ritenuto di agire in recupero dell'asserito indebito in due fasi diverse, contestando per un verso l'indebita percezione dell'indennità di malattia e per altra via quella di disoccupazione propriamente detta. (3)
Questo, per sintesi, l'iter argomentativo attraverso cui il Giudice aveva accolto il primo ricorso veicolato dalla sig.ra . Parte_1
La posta creditoria portata in emersione dalle sollecitazioni di pagamento datate 26 ottobre 2020 attiene prestazioni da disoccupazione agricola erogate negli anni dal 1994 al 1998 e dal 2001 al 2007. In realtà, alla luce delle documentate allegazioni del da scrutinate in CP_1 combinato disposto con quelle attoree, deve ritenersi che pure per gli anni 1993, 1999 e 2000, alla sig.ra è stata richiesta la restituzione di Parte_1 somme inerenti la medesima causale, in riferimento alle quali la ricorrente ha, in questa sede, “impugnato” non il sollecito di pagamento ma il progetto di rateizzazione inoltratole dall'ente previdenziale a dicembre 2020. Deduce, all'uopo, il resistente che, sulla base delle iniziative della _2
, le aveva erogato le connesse prestazioni assistenziali Parte_1 CP_1 nella sua veste di lavoratrice alle dipendenze di Azienda agricola. Verificata successivamente la mancanza del requisito soggettivo indefettibile, l'ente, formalizzato il “disconoscimento/cancellazione” delle giornate lavorative denunciate dall'Azienda, ha portato in emersione l'indebito costituito dalle somme elargite a causale “disoccupazione agricola”. Se non che -obietta l'istante- l'iniziativa recuperatoria dell'Istituto è tardiva per essere decorsi, al momento delle determinazioni dell'ottobre-dicembre 2020, termini, dalla asserita erogazione delle prestazioni di che trattasi, incompatibili con il regime prescrizionale. Venendo in emersione un “indebito assistenziale” non sembra revocabile in dubbio che il relativo termine è decennale. Ora, nel costituirsi in Giudizio documenta che tutte le sollecitazioni di CP_1 pagamento e i progetti di rateizzazione impugnati sono stati preceduti da altre iniziative recuperatore, il cui dies a quo resta fissato nel 27 novembre 2017 e, per le sole annualità 1999 e 2000, nel 23 ottobre 2017.
3 Ragion per cui le stesse, in disparte per il momento l'accertamento della notifica di tali atti alla destinataria, seguono -in ogni caso- di oltre dieci anni la erogazione delle prestazioni. Il termine ultradecennale attesta la intervenuta prescrizione del credito.
… Sul punto obietta, tuttavia, l'ente previdenziale che, in realtà, nessuna prescrizione è maturata in quanto sarebbe errato il dies a quo individuato da controparte. Ed invero -argomenta il resistente , la premessa restando _2 pacificamente incentrata sull'assunto del falso rapporto di lavoro in agricoltura che avrebbe reso possibile le successive prestazioni assistenziali, il termine prescrizionale inerente l'indebito non può che decorrere dalla emersione della insussistenza dei requisiti soggettivi per accedere alla indennità di disoccupazione. Emersione “schermata” dal comportamento doloso costituito dall'asseritamente falso rapporto di lavoro. O, in una alternativa pregnante solo in termini di corretta perimetrazione giuridica della questione, quel termine va considerato “sospeso” fino alla scoperta del comportamento doloso che ha occultato la realtà dei fatti. E siccome la vicenda sottostante è stata sviscerata solo a seguito degli accertamenti ispettivi condotti fra il novembre 2009 e il maggio 2010, nessuna prescrizione potrebbe dirsi maturata alla luce del primo atto interruttivo costituito dalla originaria comunicazione di indebito, asseritamente notificata fra il novembre e il dicembre 2017. Orbene, la condivisibilità di fondo dell'iter argomentativo avente ad oggetto la rilevanza del substrato fittizio sul quale asseritamente si regge l'intervenuta prestazione in recupero non può spingersi fino ad oscurare, per un verso, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e, per altro verso, l'innegabile collegamento fra tutela della posizione soggettiva che vuolsi “aggredita” e titolarità del potere accertativo attraverso il cui esercizio quella tutela diviene realizzabile. Potere accertativo, nella fattispecie de qua, indiscutibilmente riconducibile allo stesso titolare del diritto della cui tutela si controverte. In altri termini. Se oggettivamente non è predicabile una decorrenza “effettiva” dei termini prescrizionali senza la concreta individuazione del momento in cui il tal diritto poteva essere fatto valere, parimenti deve ritenersi che il potere accertativo connesso alla emersione di quel diritto resta legato al momento in cui esso poteva essere esercitato. Senza questa sistemazione speculare delle due situazioni l'incedere argomentativo di parte resistente rischia di vulnerare il principio di fondo sul quale riposa l'istituto della prescrizione.
4 Nel caso di specie una tale perimetrazione della questione posta dal è CP_1 tanto più necessaria ove si ponga mente al fatto -documentato- che il substrato fittizio di cui si discorre era oggettivamente verificabile in tempo reale grazie alle denunce aziendali di occupazione di lavoratori agricoli inoltrate tempestivamente dalla ditta datrice agli organi competenti (cfr. “verbale unico di accertamento e notificazione”). A fronte di ciò le verifiche “ispettive” sono … “scattate” il 5 maggio 2009. Come se non bastasse, l'esito di tali verifiche è rimasto sommerso, almeno in riferimento alle prestazioni in odierno scrutinio, per altri otto anni senza alcuna iniziativa, almeno allegata e documentata, diretta a disvelare alla interessata le conseguenze patrimoniali di quanto accertato. Ritiene, pertanto, il Giudice che la patologica -gravissima- tardività degli accertamenti e delle successive iniziative interferisce in negativo con la possibilità di considerare “sospeso” il termine prescrizionale fino alla emersione delle situazioni ostative alla legittima erogazione delle prestazioni oggetto dell'indebito. Emersione, in realtà, ben risalente nel tempo e colpevolmente ignorata dal per numerosi anni. CP_1
Una tale conclusione, evidentemente, non riposa sulla improbabile delimitazione temporale dell'accertamento ispettivo, di per sé insuscettibile di un tale scrutinio, quanto piuttosto sul principio della non estensibilità
“soggettiva” della regola prescrizionale, la cui effettiva perimetrazione, per la sua indiscutibile connessione con il potere accertativo, finirebbe con il dipendere dal titolare di detto potere e, quindi, dal titolare del diritto. A questo punto, viene meno un interesse “sostanziale” all'analisi della ulteriore questione dell'evento interruttivo. In ipotesi intervenuto solo fra ottobre e dicembre 2017 a fronte di indebiti risalenti al periodo 1993/2006.
… A margine è appena il caso di evidenziare che le comunicazioni di
“disconoscimento/cancellazione”, notificate a gennaio 2012 non hanno alcuna valenza di atto interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione di determinate prestazioni in danaro. Prestazioni che non risultano individuate nemmeno nella loro ipotetica fattispecie, atteso che nella lettera si avverte il destinatario solo della intervenuta cancellazione e della conseguente insussistenza del rapporto di lavoro. Null'altro. Le comunicazioni, insomma, non contengono neanche un “preavviso” di pretesa recuperatoria. Né si ipotizza la possibilità di azioni future a tutela di una tale pretesa. In conclusione.
5 Le prestazioni di che trattasi, erogate fra il 1993 e il 2007 restano irripetibili per intervenuta prescrizione. Consegue la non debenza in restituzione delle somme indicate nei solleciti di pagamento e nelle tre note informative riconducibili ai progetti di rateizzazione. Per evidenti motivi speculari, va rigettata la domanda riconvenzionale del CP_1
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.> (4)
Un tale precedente irradia effetti sul contenzioso in scrutinio ineludibili, ma non concludenti. Ed invero, le poste a debito della ricorrente da esaminare all'attualità, seppure relative a periodi che si incrociano con quelli già scrutinati, non rientrano fra quelle coperte dal “giudicato” in quanto concernono:
-- l'indennità di malattia in riferimento agli anni dal 2000 al 2004, inclusi, 2006 e 2008;
-- l'indennità di disoccupazione agricola propriamente detta in riferimento all'anno 2008. Le une e le altre esulavano dalla pregressa vertenza. Il dato, in realtà, è pacifico fra le parti. Al netto, quindi, la questione della valenza interruttiva della prescrizione da assegnare alle comunicazione di disconoscimento-cancellazione, sulla quale è sufficiente rimandare alla motivazione della sentenza del 2012, resta da verificare se le determinazioni assunte dall' per il recupero delle poste CP_1 in questa sede contestate siano state intraprese nei termini imposti dalla prescrizione decennale. (5)
Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la documentazione prodotta dall' è perfettamente probante. Da essa, infatti, si risale _2 agevolmente all'origine del singolo indebito e alle fasi del relativo recupero attraverso la chiara e leggibile rapportabilità del numero delle raccomandate alle missive inoltrate alla diretta interessata.
Va, inoltre, evidenziato che incrociando i documenti prodotti da entrambe le parti emerge l'attualità della pretesa recuperatoria dell' al CP_1
27 dicembre 2022, giorno in cui l'Istituto, rispondendo fra l'altro alla sollecitazione del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto le poste in odierno scrutinio, confermava -nella sua prospettiva- la fondatezza delle trattenute già operate.
Ancora in limine, deve segnalarsi che il resistente ha allegato _2
e documentato le date di pagamento delle indennità per cui è causa e che tale sforzo dimostrativo è rimasto impermeabile a qualsiasi obiezione attorea.
Ciò premesso.
6 L'indebito per indennità di malattia inerente gli anni 2000 e 2001 resta segnato da pagamenti eseguiti, rispettivamente, il 24 luglio 2000 e il 13 giugno 2001. Le missive che formalizzano tali indebiti risalgono al 21 dicembre 2021. Trattasi, pertanto, di poste già prescritte al momento della predisposizione della prima lettera con cui l'ente si determinava al loro recupero.
Gli altri indebiti riconducibili all'indennità di malattia non sono prescritti. Ed infatti.
Anno 2002. Pagamento eseguito il 4 giugno e il 23 luglio 2002. Prima missiva del 21 dicembre 2011 recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno notificata nelle mani del “ricevente” il 3 gennaio 2012. Missiva di sollecito del 21 ottobre 2013 notificata nelle mani del “ricevente” il giorno 11 novembre 2013. Le date e le modalità di notifica dei successivi indebiti e connessi solleciti sono identiche e coprono tutte le poste da indennità di malattia. Ragione per la quale si riportano solo i dati dei rispettivi pagamenti.
Anno 2003. Pagamento eseguito il 29 maggio e l'1 settembre 2003.
Anno 2004. Pagamento eseguito il 15 aprile 2005.
Anno 2006. Pagamento eseguito il 7 febbraio 2007.
Anno 2008. Pagamento risalente al 31 gennaio 2008.
Ora, anche a non voler considerare la lettera del 7 marzo 2018 concernente la comunicazione di intervenuto recupero delle poste sugli arretrati del trattamento pensionistico in godimento, resta fermo che dall'ultimo sollecito di pagamento (11.11.2013) alla ulteriore attualizzazione della pretesa recuperatoria (27.12.2022) sono intercorsi meno di dieci anni. E ciò senza considerare che in realtà il calcolo corretto (per le poste evidentemente non risultate già prescritte al momento della formalizzazione dell'indebito; cfr. supra) dovrebbe attestarsi su altre coordinate in quanto è pacifico fra le parti l'intervenuto recupero delle somme in contenzioso in epoca precedente al 7 marzo 2018. Ragione per la quale la questione prescrizionale andrebbe perimetrata con questo riferimento finale che segna la
“consumazione” del potere recuperatorio dell' fatta salva l'eventuale CP_1 diversa verifica inerente il periodo successivo. Tuttavia, a sicura protrazione infradecennale ed anche infraquinquennale posto che, per come già segnalato, l'attualizzazione dell'ex esposizione debitoria risale al dicembre 2022.
Stessa conclusione vale per l'indagine relativa all'indennità propriamente di disoccupazione agricola concernente l'anno 2008. Il pagamento risulta eseguito il 6 luglio 2009. La lettera di indebito del 27 novembre 2017 è stata rifiutata ed esitata in “compiuta giacenza”, come il sollecito del 21 febbraio 2018.
7 (6)
Resta sul campo la questione della validità delle notifiche degli atti interruttivi, per vero agitata dalla ricorrente in maniera del tutto generica e senza approfondimenti argomentativi di sorta. In ogni caso, va segnalato che trattasi di notifiche eseguite tutte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi senza predisposizione di apposita
“relata” e senza necessità degli adempimenti tipici di tale tipologia di atto. Che, nella buona sostanza, si perfeziona con la consegna nelle mai del “ricevente”.
Ora, quello che viene in emersione è un vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle cartelle di pagamento ma validi in estensione per gli atti direttamente esternati dall'ente titolare della posta a credito. <vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte concessionario mediante raccomandata con avviso ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, il relativo perfezionamento, che spedizione postale sia avvenuta consegna plico al domicilio destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale se non quello curare persona lui individuata come legittimata alla ricezione apponga sua firma sul registro della corrispondenza, oltre sull'avviso ricevimento restituire mittente
… Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
-> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … pertanto, nel caso posta non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890 1982 ma unicamente quella concernente il
8 postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis, cass. 8293 2018, 12083 2016, 17598 2010).>>
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza
9 n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che, deve ritenersi dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica delle missive interruttive, ivi comprese quelle sfociate nella “compiuta giacenza”, con particolare riferimento all'indennità di disoccupazione 2008, il cui indebito si è perfezionato, in ottica notificatoria, a otto anni di distanza dal connesso pagamento della prestazione (luglio 2009-dicembre 2017), per essere poi richiamato nel sollecito “definito” a sua volta con “compita giacenza” nel marzo 2018. (7)
In conclusione.
La domanda attorea è fondata in esclusivo riferimento agli indebiti del 2000 (= euro 510,83 per indennità di malattia) e del 2001 (= euro 990,08 per indennità di malattia) Entro questi limiti, pertanto, l' dovrà corrispondere la quota di CP_1 trattamento pensionistico di cui beneficia la ricorrente non erogata perché illegittimamente posta a compensazione con indebito prescritto.
Nel resto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite accedono al criterio della parziale soccombenza. Liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' CP_1
A) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto B) accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 delle somme di cui agli indebiti per indennità di malattia inerente gli anni 2000 (= euro 510,83) e 2001 (= euro 990,08), maggiorate con gli interessi di Legge decorrenti dal recupero e fino al soddisfo, illegittimi perché formalizzati a prescrizione decennale già maturata;
C) rigetta nel resto la domanda;
D) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 65%, di liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 24/09/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 20/09/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5123 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 1.3.1961 in GRAGNANO ed ivi residente, Parte_1
C.F.: elettivamente domiciliata in SANTA MARIA LA CodiceFiscale_1
CARITA' alla via VISITAZIONE n.247 presso lo studio dell'avv. Paolina GENTILE che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8 con l'avv. Cristina GRAPPONE che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: RECUPERO SOMME.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.08.2023 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA Parte_1 chiedendo accertarsi e dichiararsi la illegittimità delle determinazioni assunte dall' originanti la sua posizione debitoria nei confronti dell'ente relativa CP_1
a “prestazioni da disoccupazione agricola” erogatele in riferimento agli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, con pedissequa condanna dell' a corrisponderle gli arretrati della pensione IO 18031715 in _2 godimento, pari a complessivi euro 10.268,79.
1 Si costituiva tempestivamente in giudizio l' che instava per il rigetto CP_1 dell'iniziativa attorea.
Il Giudice, ritenuta la causa istruita su base documentale, dopo un primo differimento per note esplicative, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 settembre 2024, assegnava la causa a sentenza.
* * * (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Va premesso che la vicenda di causa affonda le sue radici in un pregresso pronunciamento di questo Tribunale. Ed invero, con sentenza resa all'esito dell'udienza cartolare del 24 giugno 2022 nel contenzioso n. 2610/21 il G.U.L. accertava e dichiarava la irripetibilità delle somme portate da una serie di solleciti di pagamento che rimandavano a prestazioni da disoccupazione agricola corrisposte alla sig.ra Parte_1
in un determinato arco temporale.
[...]
Assume oggi la ricorrente che nel mettere in esecuzione detta sentenza, non impugnata e quindi “definitiva”, per recuperare le somme dovutele a titolo di prestazione pensionistica, l' le avrebbe opposto l'esistenza di ulteriori CP_1 pendenze a suo carico, sempre concernenti le prestazioni da disoccupazione agricola e relative ad un periodo almeno in parte “coperto” da “giudicato”. In ogni caso -denuncia l'istante- anche le poste valorizzate dall'ente previdenziale nel presente contesto giudiziale sarebbero prescritte con la conseguente ineludibile debenza, in favore della pensionata, delle somme trattenute sine titulo. Somme quantificate in euro 5.328,43 per l'indennità di malattia ed in euro 4.940,36 per l'indennità di disoccupazione agricola. Per un totale di euro 10.268,79 che è l'importo rivendicato come dovuto sulla prestazione pensionistica in godimento.
Costituendosi in giudizio l' ha replicato che le somme in _2 contenzioso esulano dal pregresso pronunciamento, laddove l'origine del relativo, ulteriore indebito, già recuperato, resta sempre individuabile nel disconoscimento di rapporto di lavoro in agricoltura, portato in emersione dal verbale di accertamento redatto il 5.5.2010 a carico della ditta agricola “Minelli Annunziata”, asserito datore di lavoro dell'odierna ricorrente. Verbale -deve aggiungersi- già scrutinato, per quanto di ragione, nell'ambito del primo contenzioso. Quanto alla prescrizione, le difese dell' ricalcano quelle valorizzate nel CP_1 primo contenzioso e poggiano su documentazione asseritamente probante la infondatezza della tesi attorea.
2 E', pertanto, evidente la necessità di analizzare la pregressa vicenda processuale, attraverso il richiamo dei passaggi più significativi della sentenza conclusiva della stessa. Non prima, tuttavia, di aver chiarito che, ai fini della comprensione dei fatti di causa, va sottolineato un dato pacifico fra le parti. L'esposizione debitoria della ricorrente va rapportata ad una duplice causale. Il recupero delle “prestazioni da disoccupazione agricola”, infatti, concerne da un lato l'indennità di malattia e dall'altro l'indennità di disoccupazione agricola propriamente detta. La precisazione è necessaria in quanto l'ente previdenziale ha ritenuto di agire in recupero dell'asserito indebito in due fasi diverse, contestando per un verso l'indebita percezione dell'indennità di malattia e per altra via quella di disoccupazione propriamente detta. (3)
Questo, per sintesi, l'iter argomentativo attraverso cui il Giudice aveva accolto il primo ricorso veicolato dalla sig.ra . Parte_1
La posta creditoria portata in emersione dalle sollecitazioni di pagamento datate 26 ottobre 2020 attiene prestazioni da disoccupazione agricola erogate negli anni dal 1994 al 1998 e dal 2001 al 2007. In realtà, alla luce delle documentate allegazioni del da scrutinate in CP_1 combinato disposto con quelle attoree, deve ritenersi che pure per gli anni 1993, 1999 e 2000, alla sig.ra è stata richiesta la restituzione di Parte_1 somme inerenti la medesima causale, in riferimento alle quali la ricorrente ha, in questa sede, “impugnato” non il sollecito di pagamento ma il progetto di rateizzazione inoltratole dall'ente previdenziale a dicembre 2020. Deduce, all'uopo, il resistente che, sulla base delle iniziative della _2
, le aveva erogato le connesse prestazioni assistenziali Parte_1 CP_1 nella sua veste di lavoratrice alle dipendenze di Azienda agricola. Verificata successivamente la mancanza del requisito soggettivo indefettibile, l'ente, formalizzato il “disconoscimento/cancellazione” delle giornate lavorative denunciate dall'Azienda, ha portato in emersione l'indebito costituito dalle somme elargite a causale “disoccupazione agricola”. Se non che -obietta l'istante- l'iniziativa recuperatoria dell'Istituto è tardiva per essere decorsi, al momento delle determinazioni dell'ottobre-dicembre 2020, termini, dalla asserita erogazione delle prestazioni di che trattasi, incompatibili con il regime prescrizionale. Venendo in emersione un “indebito assistenziale” non sembra revocabile in dubbio che il relativo termine è decennale. Ora, nel costituirsi in Giudizio documenta che tutte le sollecitazioni di CP_1 pagamento e i progetti di rateizzazione impugnati sono stati preceduti da altre iniziative recuperatore, il cui dies a quo resta fissato nel 27 novembre 2017 e, per le sole annualità 1999 e 2000, nel 23 ottobre 2017.
3 Ragion per cui le stesse, in disparte per il momento l'accertamento della notifica di tali atti alla destinataria, seguono -in ogni caso- di oltre dieci anni la erogazione delle prestazioni. Il termine ultradecennale attesta la intervenuta prescrizione del credito.
… Sul punto obietta, tuttavia, l'ente previdenziale che, in realtà, nessuna prescrizione è maturata in quanto sarebbe errato il dies a quo individuato da controparte. Ed invero -argomenta il resistente , la premessa restando _2 pacificamente incentrata sull'assunto del falso rapporto di lavoro in agricoltura che avrebbe reso possibile le successive prestazioni assistenziali, il termine prescrizionale inerente l'indebito non può che decorrere dalla emersione della insussistenza dei requisiti soggettivi per accedere alla indennità di disoccupazione. Emersione “schermata” dal comportamento doloso costituito dall'asseritamente falso rapporto di lavoro. O, in una alternativa pregnante solo in termini di corretta perimetrazione giuridica della questione, quel termine va considerato “sospeso” fino alla scoperta del comportamento doloso che ha occultato la realtà dei fatti. E siccome la vicenda sottostante è stata sviscerata solo a seguito degli accertamenti ispettivi condotti fra il novembre 2009 e il maggio 2010, nessuna prescrizione potrebbe dirsi maturata alla luce del primo atto interruttivo costituito dalla originaria comunicazione di indebito, asseritamente notificata fra il novembre e il dicembre 2017. Orbene, la condivisibilità di fondo dell'iter argomentativo avente ad oggetto la rilevanza del substrato fittizio sul quale asseritamente si regge l'intervenuta prestazione in recupero non può spingersi fino ad oscurare, per un verso, il principio della certezza delle situazioni giuridiche e, per altro verso, l'innegabile collegamento fra tutela della posizione soggettiva che vuolsi “aggredita” e titolarità del potere accertativo attraverso il cui esercizio quella tutela diviene realizzabile. Potere accertativo, nella fattispecie de qua, indiscutibilmente riconducibile allo stesso titolare del diritto della cui tutela si controverte. In altri termini. Se oggettivamente non è predicabile una decorrenza “effettiva” dei termini prescrizionali senza la concreta individuazione del momento in cui il tal diritto poteva essere fatto valere, parimenti deve ritenersi che il potere accertativo connesso alla emersione di quel diritto resta legato al momento in cui esso poteva essere esercitato. Senza questa sistemazione speculare delle due situazioni l'incedere argomentativo di parte resistente rischia di vulnerare il principio di fondo sul quale riposa l'istituto della prescrizione.
4 Nel caso di specie una tale perimetrazione della questione posta dal è CP_1 tanto più necessaria ove si ponga mente al fatto -documentato- che il substrato fittizio di cui si discorre era oggettivamente verificabile in tempo reale grazie alle denunce aziendali di occupazione di lavoratori agricoli inoltrate tempestivamente dalla ditta datrice agli organi competenti (cfr. “verbale unico di accertamento e notificazione”). A fronte di ciò le verifiche “ispettive” sono … “scattate” il 5 maggio 2009. Come se non bastasse, l'esito di tali verifiche è rimasto sommerso, almeno in riferimento alle prestazioni in odierno scrutinio, per altri otto anni senza alcuna iniziativa, almeno allegata e documentata, diretta a disvelare alla interessata le conseguenze patrimoniali di quanto accertato. Ritiene, pertanto, il Giudice che la patologica -gravissima- tardività degli accertamenti e delle successive iniziative interferisce in negativo con la possibilità di considerare “sospeso” il termine prescrizionale fino alla emersione delle situazioni ostative alla legittima erogazione delle prestazioni oggetto dell'indebito. Emersione, in realtà, ben risalente nel tempo e colpevolmente ignorata dal per numerosi anni. CP_1
Una tale conclusione, evidentemente, non riposa sulla improbabile delimitazione temporale dell'accertamento ispettivo, di per sé insuscettibile di un tale scrutinio, quanto piuttosto sul principio della non estensibilità
“soggettiva” della regola prescrizionale, la cui effettiva perimetrazione, per la sua indiscutibile connessione con il potere accertativo, finirebbe con il dipendere dal titolare di detto potere e, quindi, dal titolare del diritto. A questo punto, viene meno un interesse “sostanziale” all'analisi della ulteriore questione dell'evento interruttivo. In ipotesi intervenuto solo fra ottobre e dicembre 2017 a fronte di indebiti risalenti al periodo 1993/2006.
… A margine è appena il caso di evidenziare che le comunicazioni di
“disconoscimento/cancellazione”, notificate a gennaio 2012 non hanno alcuna valenza di atto interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione di determinate prestazioni in danaro. Prestazioni che non risultano individuate nemmeno nella loro ipotetica fattispecie, atteso che nella lettera si avverte il destinatario solo della intervenuta cancellazione e della conseguente insussistenza del rapporto di lavoro. Null'altro. Le comunicazioni, insomma, non contengono neanche un “preavviso” di pretesa recuperatoria. Né si ipotizza la possibilità di azioni future a tutela di una tale pretesa. In conclusione.
5 Le prestazioni di che trattasi, erogate fra il 1993 e il 2007 restano irripetibili per intervenuta prescrizione. Consegue la non debenza in restituzione delle somme indicate nei solleciti di pagamento e nelle tre note informative riconducibili ai progetti di rateizzazione. Per evidenti motivi speculari, va rigettata la domanda riconvenzionale del CP_1
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.> (4)
Un tale precedente irradia effetti sul contenzioso in scrutinio ineludibili, ma non concludenti. Ed invero, le poste a debito della ricorrente da esaminare all'attualità, seppure relative a periodi che si incrociano con quelli già scrutinati, non rientrano fra quelle coperte dal “giudicato” in quanto concernono:
-- l'indennità di malattia in riferimento agli anni dal 2000 al 2004, inclusi, 2006 e 2008;
-- l'indennità di disoccupazione agricola propriamente detta in riferimento all'anno 2008. Le une e le altre esulavano dalla pregressa vertenza. Il dato, in realtà, è pacifico fra le parti. Al netto, quindi, la questione della valenza interruttiva della prescrizione da assegnare alle comunicazione di disconoscimento-cancellazione, sulla quale è sufficiente rimandare alla motivazione della sentenza del 2012, resta da verificare se le determinazioni assunte dall' per il recupero delle poste CP_1 in questa sede contestate siano state intraprese nei termini imposti dalla prescrizione decennale. (5)
Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la documentazione prodotta dall' è perfettamente probante. Da essa, infatti, si risale _2 agevolmente all'origine del singolo indebito e alle fasi del relativo recupero attraverso la chiara e leggibile rapportabilità del numero delle raccomandate alle missive inoltrate alla diretta interessata.
Va, inoltre, evidenziato che incrociando i documenti prodotti da entrambe le parti emerge l'attualità della pretesa recuperatoria dell' al CP_1
27 dicembre 2022, giorno in cui l'Istituto, rispondendo fra l'altro alla sollecitazione del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto le poste in odierno scrutinio, confermava -nella sua prospettiva- la fondatezza delle trattenute già operate.
Ancora in limine, deve segnalarsi che il resistente ha allegato _2
e documentato le date di pagamento delle indennità per cui è causa e che tale sforzo dimostrativo è rimasto impermeabile a qualsiasi obiezione attorea.
Ciò premesso.
6 L'indebito per indennità di malattia inerente gli anni 2000 e 2001 resta segnato da pagamenti eseguiti, rispettivamente, il 24 luglio 2000 e il 13 giugno 2001. Le missive che formalizzano tali indebiti risalgono al 21 dicembre 2021. Trattasi, pertanto, di poste già prescritte al momento della predisposizione della prima lettera con cui l'ente si determinava al loro recupero.
Gli altri indebiti riconducibili all'indennità di malattia non sono prescritti. Ed infatti.
Anno 2002. Pagamento eseguito il 4 giugno e il 23 luglio 2002. Prima missiva del 21 dicembre 2011 recapitata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno notificata nelle mani del “ricevente” il 3 gennaio 2012. Missiva di sollecito del 21 ottobre 2013 notificata nelle mani del “ricevente” il giorno 11 novembre 2013. Le date e le modalità di notifica dei successivi indebiti e connessi solleciti sono identiche e coprono tutte le poste da indennità di malattia. Ragione per la quale si riportano solo i dati dei rispettivi pagamenti.
Anno 2003. Pagamento eseguito il 29 maggio e l'1 settembre 2003.
Anno 2004. Pagamento eseguito il 15 aprile 2005.
Anno 2006. Pagamento eseguito il 7 febbraio 2007.
Anno 2008. Pagamento risalente al 31 gennaio 2008.
Ora, anche a non voler considerare la lettera del 7 marzo 2018 concernente la comunicazione di intervenuto recupero delle poste sugli arretrati del trattamento pensionistico in godimento, resta fermo che dall'ultimo sollecito di pagamento (11.11.2013) alla ulteriore attualizzazione della pretesa recuperatoria (27.12.2022) sono intercorsi meno di dieci anni. E ciò senza considerare che in realtà il calcolo corretto (per le poste evidentemente non risultate già prescritte al momento della formalizzazione dell'indebito; cfr. supra) dovrebbe attestarsi su altre coordinate in quanto è pacifico fra le parti l'intervenuto recupero delle somme in contenzioso in epoca precedente al 7 marzo 2018. Ragione per la quale la questione prescrizionale andrebbe perimetrata con questo riferimento finale che segna la
“consumazione” del potere recuperatorio dell' fatta salva l'eventuale CP_1 diversa verifica inerente il periodo successivo. Tuttavia, a sicura protrazione infradecennale ed anche infraquinquennale posto che, per come già segnalato, l'attualizzazione dell'ex esposizione debitoria risale al dicembre 2022.
Stessa conclusione vale per l'indagine relativa all'indennità propriamente di disoccupazione agricola concernente l'anno 2008. Il pagamento risulta eseguito il 6 luglio 2009. La lettera di indebito del 27 novembre 2017 è stata rifiutata ed esitata in “compiuta giacenza”, come il sollecito del 21 febbraio 2018.
7 (6)
Resta sul campo la questione della validità delle notifiche degli atti interruttivi, per vero agitata dalla ricorrente in maniera del tutto generica e senza approfondimenti argomentativi di sorta. In ogni caso, va segnalato che trattasi di notifiche eseguite tutte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi senza predisposizione di apposita
“relata” e senza necessità degli adempimenti tipici di tale tipologia di atto. Che, nella buona sostanza, si perfeziona con la consegna nelle mai del “ricevente”.
Ora, quello che viene in emersione è un vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle cartelle di pagamento ma validi in estensione per gli atti direttamente esternati dall'ente titolare della posta a credito. <vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte concessionario mediante raccomandata con avviso ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, il relativo perfezionamento, che spedizione postale sia avvenuta consegna plico al domicilio destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale se non quello curare persona lui individuata come legittimata alla ricezione apponga sua firma sul registro della corrispondenza, oltre sull'avviso ricevimento restituire mittente
… Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
-> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … pertanto, nel caso posta non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890 1982 ma unicamente quella concernente il
8 postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (ex plurimis, cass. 8293 2018, 12083 2016, 17598 2010).>>
Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza
9 n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che, deve ritenersi dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica delle missive interruttive, ivi comprese quelle sfociate nella “compiuta giacenza”, con particolare riferimento all'indennità di disoccupazione 2008, il cui indebito si è perfezionato, in ottica notificatoria, a otto anni di distanza dal connesso pagamento della prestazione (luglio 2009-dicembre 2017), per essere poi richiamato nel sollecito “definito” a sua volta con “compita giacenza” nel marzo 2018. (7)
In conclusione.
La domanda attorea è fondata in esclusivo riferimento agli indebiti del 2000 (= euro 510,83 per indennità di malattia) e del 2001 (= euro 990,08 per indennità di malattia) Entro questi limiti, pertanto, l' dovrà corrispondere la quota di CP_1 trattamento pensionistico di cui beneficia la ricorrente non erogata perché illegittimamente posta a compensazione con indebito prescritto.
Nel resto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite accedono al criterio della parziale soccombenza. Liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando così provvede sulla pretesa azionata da nei confronti Parte_1 dell' CP_1
A) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto B) accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione Parte_1 delle somme di cui agli indebiti per indennità di malattia inerente gli anni 2000 (= euro 510,83) e 2001 (= euro 990,08), maggiorate con gli interessi di Legge decorrenti dal recupero e fino al soddisfo, illegittimi perché formalizzati a prescrizione decennale già maturata;
C) rigetta nel resto la domanda;
D) condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 65%, di liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 24/09/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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