Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01393/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2024, proposto da
IG AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airo’ e Roberta IA Grazia Chianetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato ALna Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento n. 101 del 2 luglio 2024, notificato in data 9 luglio 2024 con il quale il Comune di Palermo ha accertato ai sensi dell’art 31 del d.P.R. 380/2001 l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 7 del 9 gennaio 2008, nonché l’acquisizione dell'immobile sito in Palermo in Cortile della Gomena 8, identificato al Catasto Fabbricati al fg. 25 p.lla 4006 sub. 8 ed ha una superficie catastale pari a mq 93, nonché di ogni altra atto presupposto;
- del rapporto di inadempienza “allegato A” al predetto provvedimento
- degli allegati B e C dello stesso provvedimento;
-ove occorra del verbale della Polizia Municipale redatto a seguito di sopralluogo effettuato in data 14 febbraio 2023 attestante l’inadempienza all’ordine di demolizione;
- ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AR IA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La sig.ra AR IA TA, moglie dell’odierno ricorrente, ha realizzato un immobile in assenza di titolo edilizio nel Comune di Palermo in località Vergine IA, in particolare in Cortile della Gomena n. 12, identificato al catasto fabbricati al fg. 25 p.lla 4006 sub. 8.
In data 5 giugno 1997, veniva presentata la domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985, esitata sfavorevolmente dal Comune di Palermo con provvedimento del 19 marzo 2001.
Successivamente, l’amministrazione adottava l’ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2008 con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere abusive consistenti nella “ realizzazione di una struttura in cemento armato, estesa mq.83, insistente su un basamento in c.a. ”.
Il menzionato provvedimento veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale con procedimento R.G. n. 836/2008, definito con decreto di perenzione n. 276 del 16 aprile 2015.
La Polizia Municipale del Comune di Palermo, con verbale del 14 febbraio 2023, accertava che l’ingiunzione di demolizione non era stata ottemperata e che “ all’interno dell’unità immobiliare di piano terra […] si è rilevato lo spostamento di una scala in c.a. ed una diversa distribuzione delle tramezzature e la trasformazione di una porta di accesso a finestra e di una finestra a porta di accesso, con relativa modifica di prospetto. Inoltre, mediante la realizzazione di un nuovo solaio in c.a. con demolizione del preesistente soppalco, è stata realizzata una sopraelevazione di circa mq 45 (piano primo) con copertura in legno a falde inclinate ed antistante terrazza praticabile di circa mq 32 ”.
L’amministrazione adottava il provvedimento n. 101 del 2 luglio 2024 con cui disponeva l’acquisizione al patrimonio dell’ente dell’intera area ai sensi dell’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, marito della proprietaria nelle more deceduta, impugnava il detto provvedimento negativo e ne lamentava l’illegittimità perché adottato, in estrema sintesi: a) in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto l’amministrazione non avrebbe effettuato l’accertamento di inottemperanza nel contraddittorio, per verificare le ragioni che hanno determinato la mancata demolizione dell’immobile; b) in violazione dell’art. 4 della l. n. 689/1981 in quanto la demolizione non è stata effettuata perché si versa in uno stato di necessità; c) con eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento; d) in violazione dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto il Comune ha inteso acquisire una superficie ulteriore senza darne conto in motivazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo che, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il primo motivo di ricorso è infondato perché non spetta all’amministrazione dover valutare le ragioni che hanno determinato la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione: è sufficiente al fine della declaratoria del passaggio di proprietà dell’immobile abusivo la constatazione dell’inerzia del precedente proprietario ritratta, nel caso in esame, nel verbale della Polizia Municipale del 14 febbraio 2023.
In questo senso, tutto al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la prova dell’impossibilità della demolizione (anche solo parziale) non è impeditiva del passaggio di titolarità dell’immobile in capo al Comune, se non valorizzata dall’interessato in un’istanza di c.d. fiscalizzazione dell’abuso, nelle ipotesi e alle condizioni previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso che, muovendo dalla natura sanzionatoria dell’ingiunzione di demolizione, valorizza lo status di disabile del ricorrente quale motivazione della mancata ottemperanza all’ordinanza: tale condizione non è idonea a giustificare la persistenza di un illecito edilizio permanente.
Inoltre, agli atti manca la prova che il ricorrente abbia in qualsivoglia modo condizionato la demolizione dell’immobile all’assegnazione di un alloggio popolare, ovvero abbia proposto all’amministrazione il pagamento di un canone di locazione, anche calmierato, per l’occupazione dell’immobile abusivo.
Per dichiarare l’infondatezza del terzo motivo di ricorso è sufficiente evidenziare che il mero decorso del tempo non sana una situazione di fatto abusiva, dunque non può esserci un affidamento tutelabile alla conservazione dell’immobile: “ tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela ” (Cons. Stato, sez. VII, 2 luglio 2025, n. 5737).
In ultimo, il provvedimento è congruamente motivato rispetto all’acquisizione dell’ulteriore area di sedime perché: a) l’area ulteriore acquisita è di mq 10, inferiore al 10% della superficie utile abusivamente costruita (123 mq, come da rimodulazione dell’immobile all’esito degli ulteriori lavori accertati nel verbale di inottemperanza); b) si desume la necessità di conformare la particella per la vicinanza al cimitero, il cui vincolo è richiamato nell’atto.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO AL, Presidente
LL AR SO, Primo Referendario
AR IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA LL | RO AL |
IL SEGRETARIO