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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/12/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME sezione civile Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice di appello, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato ai sensi degli artt. 429
e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1129/2024 R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ) – , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Pt_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Controparte_2 C.F._1
Rondinelli del Foro di Roma
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 291/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 30.09.2024 conclusioni: come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 21.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_3 in epigrafe indicata con la quale il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso le ordinanze-ingiunzione n. 97405 del 12/10/2022 e n. 97407 del 12/10/2022, entrambe notificate in data 25/10/2022, relative a sanzioni amministrative applicate per violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990.
A fondamento dell'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione, ossia del verbale di contestazione degli illeciti. A parere di parte appellante, la documentazione prodotta dimostrerebbe la rituale notifica dei verbali di contestazione degli illeciti ed il pieno rispetto dei termini sanciti dall'articolo 8 bis della Legge 386/1990. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna appellata.
2. Si è costituita tempestivamente in giudizio l'appellata , argomentando per Controparte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Ha altresì proposto appello incidentale in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
1 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le ordinanze-ingiunzione opposte, come evincibile dagli atti e documenti di causa, risultano emesse in relazione all'accertata violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 per avere l'ingiunta emesso assegni in difetto di autorizzazione del trattario e in difetto di provvista.
Nel primo grado di giudizio, l'opponente ha eccepito l'omessa notifica dei verbali di contestazione degli illeciti, in violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 e dell'iter procedimentale previsto dalla richiamata disposizione normativa. Ha altresì dedotto l'intervenuto pagamento di quanto dovuto al destinatario degli assegni emessi, che non risulterebbero protestati.
Come noto, il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'emissione di assegni senza autorizzazione e in difetto di provvista, di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990, è disciplinato dall'art. 8 bis della citata legge, che dispone che “
1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente;
il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti”.
Nel caso di specie, la ha depositato nel giudizio di primo grado i rapporti informativi della CP_1
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a che risultano ricevuti rispettivamente in data 28.08.2019 e
5.09.2019 e (all.ti 3 e 9 del fascicolo di parte resistente).
La ha altresì dimostrato di aver notificato all'interessato gli estremi della violazione nel CP_1 termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo.
Infatti, i verbali di contestazione degli illeciti sono stati notificati all'opponente, a mezzo del servizio postale, in data 24.09.2019, come evincibile dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio (All.ti n.
6 e n. 11 del fascicolo di parte resistente).
2 Al riguardo, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, la notifica dei verbali di contestazione degli illeciti, presupposti alle ordinanze-ingiunzione, risulta validamente eseguita e pienamente dimostrata.
Occorre infatti rilevare che all'udienza successiva alla costituzione della nel primo grado CP_1 di giudizio, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione relativa alla conformità all'originale degli avvisi di ricevimento prodotti in copia, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione apposta sugli stessi, che non sarebbe alla medesima riconducibile, poiché diversa rispetto a quella apposta sugli avvisi di ricevimento delle ordinanze ingiunzione.
Come noto, la parte che intende contestare la conformità all'originale della copia fotostatica di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass.
28/01/2011, n. 2117).
Nel caso di specie, in difetto di contestazione della conformità all'originale degli avvisi di ricevimento prodotti, le relative copie fotostatiche hanno la stessa efficacia dell'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Dagli avvisi di ricevimento, si evince che i verbali di contestazione degli illeciti sono stati notificati mediante spedizione all'indirizzo dell'opponente e risultano alla medesima consegnati personalmente.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso, con la conseguenza che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (a titolo esemplificativo, Cass. Civ. sez. lav. N. 24099/2024; Cass. civ. n. 2508/2023). Nel caso di specie, l'opponente non ha proposto querela di falso, con conseguente inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dalla resistente.
Si evidenzia, in ogni caso, come il disconoscimento della sottoscrizione formulato dall'opponente è palesemente infondato, posto che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento è ictu oculi identica a quella opposta sulla procura alle liti rilasciata dall'odierna appellata al difensore per il presente giudizio di appello e a quella apposta sugli assegni emessi in difetto di autorizzazione e di provvista, prodotti in copia dalla e rispetto ai quali alcuna contestazione è stata formulata CP_1 dall'opponente.
Risulta, dunque, dimostrato che il Prefetto ha contestato all'interessata la violazione degli art. 1 e 2 della legge 386/1990 notificando alla stessa, in data 24.09.2019, il relativo verbale contenete l'invito a presentare entro 30 giorni scritti difensivi.
3 Decorso il termine sopra indicato e in difetto della presentazione di scritti difensivi da parte dell'interessata, la Prefettura ha quindi emesso e notificato, in data 25.10.2022 le ordinanze- ingiunzioni oggetto dell'opposizione formulata dall'odierna appellata.
L'eccepita intempestività dei provvedimenti sanzionatori è dunque infondata posto che, come evidenziato, l'art. 8 bis della citata legge n. 386/90, dispone unicamente che entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte della banca, la provvede alla CP_1 notifica degli estremi della violazione e tale termine, nel caso di specie, risulta rispettato.
Le ordinanze - ingiunzione risultano inoltre emesse entro il termine, di prescrizione, di cinque anni dalla commissione dell'illecito, non trovando applicazione l'art. 2 della legge n. 241/1990, invocato dall'odierna appellata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso, ha evidenziato come “la legge n. 24 novembre 1981 n. 689, che disciplina il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nonché quello della sua opposizione, non contiene alcuna disposizione che statuisca, a pena di decadenza o comunque di invalidità o di inefficacia, un termine per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione, se non quello di prescrizione che colpisce la stessa pretesa punitiva dell'amministrazione e che l'art. 28 della stessa legge indica in cinque anni. Nella specifica materia, inoltre, non può trovare applicazione il termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 2, comma 2, l. n.
241 del 1990) , attesa la manifesta incompatibilità di tale legge con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento a carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo tale da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di termini così brevi” (in tal senso, a titolo esemplificativo Cass. n. 1401/2007).
Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti sanzionatori emessi dall'odierna appellante risultano legittimi, non risultando alcuna violazione dell'iter procedurale di cui al richiamato art. 8 bis della legge n. 386/1990.
Deve infine rilevarsi come, ai fini della legittimità dei provvedimenti sanzionatori, è irrilevante quanto dedotto dall'opponente nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in merito al dedotto pagamento di quanto dovuto al beneficiario degli assegni oggetto delle contestate violazioni.
Infatti, l'art. 8, comma 1 della legge n. 386 del 15.12.1990, modificata dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, prevede che “Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla
4 presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”
La norma, dunque, consente di evitare l'applicazione della sanzione amministrativa laddove venga effettuato il pagamento dell'assegno nel rispetto delle formalità previste all'art. 8 citato.
Detta disposizione normativa prevede però rigide formalità con riferimento alla prova del pagamento, funzionali ad evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare.
In proposito la giurisprudenza, in modo del tutto condivisibile, ha negato in tale materia l'equipollenza tra i mezzi di prova, evidenziandosi come “In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per
l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del
1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto”
(Cass. n. 26078, 2.11.2017; nello stesso senso: Cass., Ord. n. 16363/2017 e n. 29771/2011, secondo cui “in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento, al fine di precludere l'applicazione della sanzione amministrativa, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1990, n. 386, e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo;
ne consegue che, a tale scopo, è irrilevante la dimostrazione del pagamento
a mezzo di prova testimoniale”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento dell'assegno emesso in difetto di provvista entro il termine e secondo le rigide formalità imposte dalla disposizione normativa, sicchè non risulta correttamente adempiuto l'iter previsto dall'art. 8 della legge n. 386/1990 finalizzato ad evitare la sanzione, non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente l'atto di transazione stipulato con il beneficiario degli assegni.
L'ordinanza prefettizia risulta quindi emessa legittimamente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto merita accoglimento e la sentenza del
Giudice di Pace deve essere riformata.
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus
Cass. n. 23226/2013).
5 Nel caso di specie, le spese di lite devono essere poste a carico dell'odierna appellante, soccombente, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 ridotti alla metà, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso le ordinanze- Parte_4 ingiunzione n. 97405 del 12/10/2022 e n. 97407 del 12/10/2022, notificate in data
25/10/2022;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 633,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.278,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
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e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1129/2024 R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ) – , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Pt_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Controparte_2 C.F._1
Rondinelli del Foro di Roma
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 291/2024, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 30.09.2024 conclusioni: come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 21.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_3 in epigrafe indicata con la quale il giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna appellata avverso le ordinanze-ingiunzione n. 97405 del 12/10/2022 e n. 97407 del 12/10/2022, entrambe notificate in data 25/10/2022, relative a sanzioni amministrative applicate per violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990.
A fondamento dell'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non provata la notifica degli atti presupposti alle ordinanze ingiunzione, ossia del verbale di contestazione degli illeciti. A parere di parte appellante, la documentazione prodotta dimostrerebbe la rituale notifica dei verbali di contestazione degli illeciti ed il pieno rispetto dei termini sanciti dall'articolo 8 bis della Legge 386/1990. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione proposta dall'odierna appellata.
2. Si è costituita tempestivamente in giudizio l'appellata , argomentando per Controparte_2
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. Ha altresì proposto appello incidentale in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
1 3. Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
Le ordinanze-ingiunzione opposte, come evincibile dagli atti e documenti di causa, risultano emesse in relazione all'accertata violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990 per avere l'ingiunta emesso assegni in difetto di autorizzazione del trattario e in difetto di provvista.
Nel primo grado di giudizio, l'opponente ha eccepito l'omessa notifica dei verbali di contestazione degli illeciti, in violazione dell'art. 8 bis della legge n. 386/1990 e dell'iter procedimentale previsto dalla richiamata disposizione normativa. Ha altresì dedotto l'intervenuto pagamento di quanto dovuto al destinatario degli assegni emessi, che non risulterebbero protestati.
Come noto, il procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'emissione di assegni senza autorizzazione e in difetto di provvista, di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386/1990, è disciplinato dall'art. 8 bis della citata legge, che dispone che “
1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se viene levato il protesto o effettuata la constatazione equivalente, il pubblico ufficiale trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il prefetto viene direttamente informato dal trattario.
2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente;
il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.
4. L'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti.
5. Il prefetto, dopo aver valutato le deduzioni presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti”.
Nel caso di specie, la ha depositato nel giudizio di primo grado i rapporti informativi della CP_1
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a che risultano ricevuti rispettivamente in data 28.08.2019 e
5.09.2019 e (all.ti 3 e 9 del fascicolo di parte resistente).
La ha altresì dimostrato di aver notificato all'interessato gli estremi della violazione nel CP_1 termine di 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo.
Infatti, i verbali di contestazione degli illeciti sono stati notificati all'opponente, a mezzo del servizio postale, in data 24.09.2019, come evincibile dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio (All.ti n.
6 e n. 11 del fascicolo di parte resistente).
2 Al riguardo, deve evidenziarsi che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, la notifica dei verbali di contestazione degli illeciti, presupposti alle ordinanze-ingiunzione, risulta validamente eseguita e pienamente dimostrata.
Occorre infatti rilevare che all'udienza successiva alla costituzione della nel primo grado CP_1 di giudizio, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione relativa alla conformità all'originale degli avvisi di ricevimento prodotti in copia, limitandosi a disconoscere la sottoscrizione apposta sugli stessi, che non sarebbe alla medesima riconducibile, poiché diversa rispetto a quella apposta sugli avvisi di ricevimento delle ordinanze ingiunzione.
Come noto, la parte che intende contestare la conformità all'originale della copia fotostatica di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass.
28/01/2011, n. 2117).
Nel caso di specie, in difetto di contestazione della conformità all'originale degli avvisi di ricevimento prodotti, le relative copie fotostatiche hanno la stessa efficacia dell'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Dagli avvisi di ricevimento, si evince che i verbali di contestazione degli illeciti sono stati notificati mediante spedizione all'indirizzo dell'opponente e risultano alla medesima consegnati personalmente.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso, con la conseguenza che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (a titolo esemplificativo, Cass. Civ. sez. lav. N. 24099/2024; Cass. civ. n. 2508/2023). Nel caso di specie, l'opponente non ha proposto querela di falso, con conseguente inammissibilità del disconoscimento della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dalla resistente.
Si evidenzia, in ogni caso, come il disconoscimento della sottoscrizione formulato dall'opponente è palesemente infondato, posto che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento è ictu oculi identica a quella opposta sulla procura alle liti rilasciata dall'odierna appellata al difensore per il presente giudizio di appello e a quella apposta sugli assegni emessi in difetto di autorizzazione e di provvista, prodotti in copia dalla e rispetto ai quali alcuna contestazione è stata formulata CP_1 dall'opponente.
Risulta, dunque, dimostrato che il Prefetto ha contestato all'interessata la violazione degli art. 1 e 2 della legge 386/1990 notificando alla stessa, in data 24.09.2019, il relativo verbale contenete l'invito a presentare entro 30 giorni scritti difensivi.
3 Decorso il termine sopra indicato e in difetto della presentazione di scritti difensivi da parte dell'interessata, la Prefettura ha quindi emesso e notificato, in data 25.10.2022 le ordinanze- ingiunzioni oggetto dell'opposizione formulata dall'odierna appellata.
L'eccepita intempestività dei provvedimenti sanzionatori è dunque infondata posto che, come evidenziato, l'art. 8 bis della citata legge n. 386/90, dispone unicamente che entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte della banca, la provvede alla CP_1 notifica degli estremi della violazione e tale termine, nel caso di specie, risulta rispettato.
Le ordinanze - ingiunzione risultano inoltre emesse entro il termine, di prescrizione, di cinque anni dalla commissione dell'illecito, non trovando applicazione l'art. 2 della legge n. 241/1990, invocato dall'odierna appellata.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso, ha evidenziato come “la legge n. 24 novembre 1981 n. 689, che disciplina il procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nonché quello della sua opposizione, non contiene alcuna disposizione che statuisca, a pena di decadenza o comunque di invalidità o di inefficacia, un termine per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione, se non quello di prescrizione che colpisce la stessa pretesa punitiva dell'amministrazione e che l'art. 28 della stessa legge indica in cinque anni. Nella specifica materia, inoltre, non può trovare applicazione il termine previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (art. 2, comma 2, l. n.
241 del 1990) , attesa la manifesta incompatibilità di tale legge con i procedimenti regolati dalla legge n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento a carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo tale da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di termini così brevi” (in tal senso, a titolo esemplificativo Cass. n. 1401/2007).
Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti sanzionatori emessi dall'odierna appellante risultano legittimi, non risultando alcuna violazione dell'iter procedurale di cui al richiamato art. 8 bis della legge n. 386/1990.
Deve infine rilevarsi come, ai fini della legittimità dei provvedimenti sanzionatori, è irrilevante quanto dedotto dall'opponente nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in merito al dedotto pagamento di quanto dovuto al beneficiario degli assegni oggetto delle contestate violazioni.
Infatti, l'art. 8, comma 1 della legge n. 386 del 15.12.1990, modificata dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, prevede che “Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il pagamento puo' essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla
4 presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto”
La norma, dunque, consente di evitare l'applicazione della sanzione amministrativa laddove venga effettuato il pagamento dell'assegno nel rispetto delle formalità previste all'art. 8 citato.
Detta disposizione normativa prevede però rigide formalità con riferimento alla prova del pagamento, funzionali ad evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell'obbligazione cartolare.
In proposito la giurisprudenza, in modo del tutto condivisibile, ha negato in tale materia l'equipollenza tra i mezzi di prova, evidenziandosi come “In tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, cui consegue l'inapplicabilità della relativa sanzione amministrativa, non ammette equipollenti e, onde evitare accordi fraudolenti dell'obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento, rappresentando il rispetto di detto termine condizione per
l'operare dell'esenzione da responsabilità; tale prova va pertanto fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto esclusivamente nelle forme previste dall'art. 8, della l. n. 386 del
1990 e, cioè, mediante quietanza con firma autenticata del portatore ovvero con attestazione dell'istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell'importo dovuto”
(Cass. n. 26078, 2.11.2017; nello stesso senso: Cass., Ord. n. 16363/2017 e n. 29771/2011, secondo cui “in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la prova del pagamento, al fine di precludere l'applicazione della sanzione amministrativa, deve essere data esclusivamente nelle forme prescritte dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1990, n. 386, e quindi mediante quietanza con firma autenticata dal portatore, rilasciata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo;
ne consegue che, a tale scopo, è irrilevante la dimostrazione del pagamento
a mezzo di prova testimoniale”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'opponente non ha dimostrato l'avvenuto pagamento dell'assegno emesso in difetto di provvista entro il termine e secondo le rigide formalità imposte dalla disposizione normativa, sicchè non risulta correttamente adempiuto l'iter previsto dall'art. 8 della legge n. 386/1990 finalizzato ad evitare la sanzione, non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente l'atto di transazione stipulato con il beneficiario degli assegni.
L'ordinanza prefettizia risulta quindi emessa legittimamente.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto merita accoglimento e la sentenza del
Giudice di Pace deve essere riformata.
5. Quanto alle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) a nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus
Cass. n. 23226/2013).
5 Nel caso di specie, le spese di lite devono essere poste a carico dell'odierna appellante, soccombente, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 ridotti alla metà, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da avverso le ordinanze- Parte_4 ingiunzione n. 97405 del 12/10/2022 e n. 97407 del 12/10/2022, notificate in data
25/10/2022;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 633,00 per il primo grado di giudizio ed euro 1.278,00 per il presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Lagani
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