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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA TALINA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 526 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Controparte_1 CF: P.IVA_1 con sede in Roma alla Piazza dei Re di
Controparte_2Roma, 64 in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. و
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F. 1
BA TI (C.F.:
) in forza di mandato in calce al detto atto ed elettiva-C.F. 2 mente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio, 77, 06135, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indica il seguente n. telefax 075/395162 e pec Emai_1.
[...]
Email_2
-ATTRICE-
CONTRO
(PI: Controparte_3
P.IVA 2 ) con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stra- dario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte_4 (C.F.: C.F. 3 ), residente in [...], sia quale socio sia quale liquidatore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...]
-CONVENUTA-CONTUMACE-
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 10.12.2025 con termini per memorie e repliche ex art. 189
c.p.c. antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTTO
Con atto di citazione del 12.2.2024 la Controparte_1 (CF: P.IVA 1 ) con sede in Roma alla
Piazza dei Re di Roma, 64, in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. Controparte_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BA C.F. 1
TI (C.F.: C.F._2
) in forza di mandato in calce al detto atto ed elettivamente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio, 77, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indicav il seguente n. telefax 075/395162 e pec conveniva in giudizio la [...] Email_3
" (PI: P.IVA_2 con sede legale in Perugia (PG) alla Controparte_5
Via Santa Lucia 8 c/o Subborghi stradario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.:
), residente in [...], sia quale socio sia quale liquida- C.F. 3
tore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichia- rare che l'immobile descritto in narrativa, ovvero la porzione di terra distinta al catasto terreni del Comune di
Perugia foglio n.250, particella n.612, era di proprietà esclusiva della Controparte_1 con sede in
Roma alla Piazza dei Re di Roma, 64, in persona del legale rappresentane pro tempore, per intervenuta usuca- pione dei diritti di proprietà sulla stessa e, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso i R.R.I.I. di Perugia;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio in caso di opposizione" ed affermando che "Preventivamente i convenuti sono altresì convocati presso la sede dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia, in Perugia, Via Baglioni, 10, per il giorno 28 febbraio 2024, h.10,00 all'incontro di mediazione
NRG 69/2022 comunicando la propria adesione all'Organismo medesimo nei tempi e modi di rito".
Affermava parte attrice che, con atto del 14 ottobre 2011 - rep. N. 23253, raccolta n. 11525 a rogito Notaio in Roma Dott.ssa acquistava dai Sig.ri Controparte_6 l'attrice, Persona_1 Controparte_1
[...
,un compendio immobiliare sito Persona_2 Persona_3 e in Comune di Perugia, costituito da un fabbricato ad uso abitativo, cappella non destinata al pubblico esercizio del culto ed area scoperta, il tutto delimitato da recinzione e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Perugia, al foglio 251, part. 69, sub.1, 2 e 3 e al Catasto Terreni al foglio 251, partt. 68, 838, 842, 934, 1084,
1391.
Contestualmente, veniva trasferito alla Controparte_1 il possesso della part. 612, foglio
250 del CT del Comune Perugia, anch'essa ricompresa all'interno della medesima e più vasta area sopra descritta, delimitata da recinzione in cemento, paletti di ferro e rete metallica installata da ben oltre venti anni ovvero dal 1973 quando la cooperativa convenuta acquistava la rata di terreno come da atto a rogito Notaio
Dott., del 29 marzo 1973 rep. 108545.Persona_4
Continuava l'esponente affermando che, all'interno dell'area delimitata dalla menzionata recinzione, che co- stituiva opera stabile e permanente perché in cemento e ferro, era compresa la minuscola area oggetto di ri- chiesta di declaratoria di usucapione,distinta al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio n.250, particella n.612, intestata alla
- con partita iva P.IVA_2 Controparte_7
e sulla stessa non vi erano state, nel corso di venti anni, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;
che alla suddetta cooperativa era subentrata, per cancellazione in quanto duplicato della iscrizione n. 88066 del
07.01.1969, la " - PI: P.IVA_2 ,con la conse- وو
Controparte_5 guenza che i diritti, attivi e passivi, già riferibili alla prima cooperativa, erano stati trasferiti, automaticamente
Controparte_5 ,con sede legale in Perugia (PG) alla Via e ope legis, alla
Santa Lucia 8, cap 06121, c/o Subborghi stradario 83418, che aveva mantenuto lo stesso numero di partita iva della prima;
che anche la summenzionata ultima cooperativa, in data 26.02.2019, era stata cancellata dai pub- blici registri e quindi l'usucapione era maturata a seguito del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, eser- citato uti dominus dalla sin dal 2011 e, prima ancora, già dal marzo del 1973, dai Controparte_1 al cui pos- Sig.ri Parte_1 Persona_2 e Persona_3
sesso si era unito quello esercitato dall'attuale parte attrice in qualità di successore a titolo particolare, ex art. art 1146, comma 2 cc, che aveva unito il proprio possesso a quello del proprio dante causa in buona fede e di avere dunque, complessivamente e per oltre un ventennio, esercitato il possesso ad usucapionem con conti- nuità, non interruzione, esclusività, pacificità, pubblicità di esercizio, in maniera corrispondente a quella del proprietario e comunque, di averlo esercitato per dieci anni, in conformità al periodo temporale di cui all'art. 1159 cc, e nella ricorrenza dei requisiti della buona fede e dell'acquisto a non domino mediante titolo astrattamente idoneo.
L'esponente volendo radicare la causa dinanzi al Tribunale per la dichiarazione di usucapione, l'istante pre- sentava presso lOrganismo di Mediazione Forense di Perugia, domanda d mediazione recante n. 69/2022 a cui ha aderito il Sig. Controparte_4 in qualità di liquidatore superstite e socio della [...]
Controparte_5 . Tuttavia, attesa la cancellazione dal Registro delle Imprese della Nuova Alba Coo- perativa Edilizia in Liquidazione, il contraddittorio si estendeva, attraverso la notifica per pubblici proclami, ai soci della cooperativa cancellata il cui nominativo non era presente in alcun pubblico registro né è altrimenti ricavabile così che l'attrice veniva autorizzata, con decreto n. 6024/2023 del Presidente Tribunale di Perugia, alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei suddetti
Quindi, concludeva l'attrice, l'area contraddistinta dalla part. 612, del foglio 250 del Catasto Terreni del Co- mune di Perugia della superficie di mq 31 era stata usucapita dalla che ne era dive- Controparte_1 nuta proprietaria, per l'avverarsi delle condizioni di legge di cui agli artt. 1146 cc in unione all'art. 1158 cc e ss nonché art. 1159 cc.
Con ordinanza del 9.5.2024 il Giudice,accertata la regolare evocazione in giudizio ad opera dell'attrice, della
(PI: convenuta Controparte_3
con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stradario 83418 P.IVA_2
in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.: ), residente in [...]alla C.F. 3
Via Guerriero Guerra, 72, sia quale socio sia quale liquidatore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5 nei modi e termini di cui all'art. 171 bis c.p.c.,e la mancata costituzione dei convenuti nei termini di legge, ne dichiarava la contumacia, confermava quale prima udienza di trattazione il giorno 17.7.2024 e concedeva i termini per il deposito delle memorie integrative ex art.71 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra veniva ammessa la prova per testi chiesta e capitolata da parte attrice e fissata per l'espletamento l'udienza del 20.11.2024, all'esito del quale, il Giudice disponeva espletarsi C.T.U. tecnica, con incarico che veniva conferito al Geom. Parte_2 all'udienza del 17.2.2025 come segue: "Esaminati gli atti di causa e compiuti gli accerta-menti ritenuti utili all'espletamento dell'incarico, accerti il C.T.U. che la particella n.612 del Fog. 250 C.T. del Comune di Perugia è interna alla recinzione della proprietà CP_1
[...] ed individui il C.T.U. l'esatta consistenza della ulteriore lista di terreno adiacente alla particella mede- sima, all'interno alla recinzione di confine della proprietà di parte attrice(rappresentata nelle planimetrie doc.n.2° e 2b del fascicolo di parte attrice) e nella Relazione tecnica(doc.n.9 di parte)individuo altresì i dati catastali della lista medesima anche i fini della trascrizione nei PPRR, predisponendo rituale elaborato plani- metrico".
La causa veniva rinviata dall'udienza del 9.7.2025 alla successiva del 30.9.2025 per il deposito dell'elaborato peritale, che avveniva in data 6.10.2025 e quindi, all'udienza del giorno 8.10.2025,il Giudice fissava per di-
scussione l'udienza del 10.12.2025, con termini antecedenti la stessa ex art. 189 c.p.c.per memorie conclusive e repliche.
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c.la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni, così che, requisiti della stessa, sono la continuità del possesso, i cui atti di esercizio non debbono essere necessariamente continui ed ininterrotti,essendo suf- ficiente che siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia in relazione alle specifiche possibilità di godimento del bene e relativamente alla non interruzione questa non si verifica a seguito di atti di intimazioni ma solo a seguito dell'instaurarsi dell'azione giudiziale,né da turbative di fatto ma dalla perdita del possesso protrattasi oltre l'anno. Ai fini della qualificazione del possesso non clandestino è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, vale a dire in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1158 c.c., colui che rivendica l'acquisto per usucapione deve provare il pos- sesso ad usucapionem, esercitato uti dominus, ossia in modo pacifico, pubblico e continuativo per venti anni, nell'inerzia del proprietario. La semplice attività di manutenzione del terreno, potendo soddisfare anche esi- genze conservative della proprietà confinante, non è idonea a dimostrare il possesso ad usucapionem se con- siderata isolatamente, viceversa, la recinzione, l'esecuzione di opere o la realizzazione di un collegamento stabile con il fondo contiguo sono comportamenti rivelatori dell'animus possidendi, idonei a fondare l'usuca- pione. (Tribunale sez. III - Catania, 16/09/2025, n. 4555) e ai fini dell' accertamento dell' intervenuta usuca- pione ex art. 1158 c.c., è necessario fornire una prova rigorosa del possesso continuato, pacifico e pubblico del bene, esercitato uti dominus per il tempo prescritto dalla legge.,in quanto il possesso deve manifestarsi attra- verso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza del proprietario. L' animus possidendi può desumersi dalle concrete modalità di utilizzo del bene e da interventi migliorativi idonei a dimostrare l' intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario. In tal senso, risultano idonee a integrare la prova testimonianze attendibili e convergenti, confer- mative dell' esercizio protratto nel tempo di un possesso pieno, esclusivo e non contestato. (Tribunale sez. I -
Padova, 10/06/2025, n. 928).
Nel presente caso, parte attrice ha documentalmente dimostrato di aver acquistato, con atto notarile 14 ottobre
Persona_1 dai Sig.ri 2011 rep. N. 23253, raccolta n. 11525 - a rogito Notaio in Roma Dott.ssa
Parte_1 un compendio Persona_2 e Persona_3
immobiliare sito in Comune di Perugia, costituito da un fabbricato ad uso abitativo, cappella non destinata al pubblico esercizio del culto ed area scoperta, il tutto delimitato da recinzione e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia, al foglio 251, part. 69, sub.1, 2 e 3 e al Catasto Terreni al foglio 251, partt. 68, 838,
842, 934, 1084, 1391 e che, contestualmente e sostanialmente, veniva trasferito ad essa esponente il possesso della part. 612, foglio 250 del CT del Comune Perugia, ricompresa all'interno della medesima e più vasta area oggetto del Parte_3 , delimitata da recinzione in cemento, paletti di ferro e rete metallica installata "
da ben oltre venti anni ovvero dal 1973 allorchè la cooperativa convenuta acquistava detta rata di terreno con atto a rogito Notaio Dott. del 29 marzo 1973 rep. 108545 all'interno della quale era Persona_4 compresa la minuscola area oggetto del presente giudizio di declaratoria di usucapione,distinta al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio n.250, particella n.612, intestata alla 66
Controparte_7
,area che parte attrice, in quanto contigua e compresa nella recinzione dei terreni acquistati con
[...]
Parte_3 ha sempre posseduta e goduto,senza alcuna obiezione o contestazione da parte dell'inte-
,
stataria catastale, come peraltro accertato dal perito di parte Geom. CP_8 con perizia dell'Agosto
2023 il quale ha asserito che,sin dalla prima verifica della proprietà acquisita da parte attrice e dal rilievo eseguito dal Tecnico nel settembre 2011 per l'aggiornamento della mappa catastale, operazione propedeutica all'acquisto, aveva accertato che la recinzione che delimitava la proprietà inglobava all'interno la particella n.612 del Fog. 250 del Comune di Perugia di mq.31 area rurale e parte della particella n.32 sub 298 Fog.250 bene comune non censibile per la superficie di mq. 130 ed aveva ritenuto la vetustà del manufatto costituente la recinzione, a dire del Tecnico, installata da decenni, in quanto sulla stessa erano presenti muschio ed essenze vegetali sul cordolo di fondazione e la rete ed i paletti che la sostenevano erano completamente arrugginiti.
Nessuna obiezione o contestazione al possesso esercitato sin dall'acquisto con del Parte_3
14.10.2011 dell'area della quale parte attrice chiede dichiararsi l'intervento acquisto per usucapione è stata manifestata dal legale rappresentante dell'intestataria catastale Controparte_9
Controparte_10 intestataria catastale del bene oggetto del presente giudizio "[...] subentrata a in persona del iquidatore, nè in sede di mediazione obbligatoria svoltasi innanzi l'Organismo di Mediazione
Forense di Perugia in data 9.2.2022 né in questa sede, nè alcuno dei soci o aventi causa della stessa si è costi- tuito in questo giudizio a seguito della citazione notificata per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Foglio Inserzioni del 2.1.2024. I testi indotti da parte attrice ed escussi all'udienza del 20.11.2024 hanno riferito: quanto al Geom CP_8 lo stesso, ha confermato quanto rilevato ed esposto nella propria relazione tecnica sopra citata ed asserendo che era verla la circostanza che la recinzione era in loco nella sua dimensione e consistenza da oltre venti ano 66
per quanto da me rilevato precisando che, come rilevato dalla planimetria in atti e che mi si mostra, oltre la particella n.612 del Fog. 250 di cui al capitolo la porzione recintata risulta comprendere ed ingloba anche parte della part.n.32 sub 298 bene comune non censibile di circa mq. 130 circa” e che era vero che il godimento di tale area da parte dell'attuale attrice si era esteso, oltre che alla particella di cui al capitolo, anche alla rata 66
non censibile facente parte della part.n.32 ed inglobata nella recinzione" ;quanto al Sig. Persona_5
dipendente di Controparte_2 dall'anno 2004, ha confermato che lo stato dei luoghi, con recinzione instal- lata e presente, come verificato dal teste, sin dall'anno 1981 anno in cui i genitori del CP_2 si trasferirono a Perugia nello stesso luogo e nelle condizioni attuali e il godimento del CP_2 comprendeva l'intera area e quindi anche quella catastalmente intestata all'attuale convenuta, circostanze confermate anche dal Sg. [...]
Per_6 , dipendente di parte attrice per la manutenzione del verde e che da oltre 15 anni ha constatato la presenza della recinzione, attualmente arrugginita e vetusta, delimitante l'area posseduta e goduta da parte attrce.
Infine, dai rilevi del C.T.U. incaricato Geom. Parte_2 cui è stato chiesto di accertare l'esatta consistenza della lista di terreno interna alla recinzione de quo ed adiacente alla part. 612 foglio 250, CT Comune di Perugia delimitata per l'appunto dalla recinzione di confine della proprietà di parte attrice, individuandone altresì i dati catastali anche ai fini della trascrizione nei PPRR e predisponendo rituale elaborato planimetrico è emerso che il medesimo. ha confermato la situazione di fatto dedotta dalla ricorrente rilevando che: l'esclusività d'uso dell'area delimitata dalla recinzione “non ha seguito in maniera pedissequa la divisione catastale, andando contestualmente a consolidare uno stato di fatto e non di diritto” e in particolare dall'esame tecnico è emerso che: "una rata di terreno di circa 163 mq, ricade all'interno della proprietà di parte attrice;
detta rata di terreno
è composta dalla particella 612 del foglio 250 per la sua interezza, oltre parte della particella 32 del foglio
250".ed ha concluso testualmente come segue: “lo scrivente non ha riscontrato nulla di diverso rispetto a quanto in atti depositato;
alla luce di quanto riportato, lo scrivente può procedere al frazionamento dei beni in oggetto, secondo l'attuale godimento".
Alla luce di quanto sopra, anche ai fini dell'esecuzione del frazionamento catastale da eseguirsi successiva- mente all'esito del presente giudizio, va dichiarato a favore della Controparte_1 l'intervenuti acquisto per usucapione della proprietà dell'area interna alla recinzione che delimita la proprietà di parte attrice e di- stinta al foglio 250, Catasto Terreni del Comune di Perugia, particella 612 oltre alla porzione della particella
32, secondo la descrizione e nella misura risultante dalla relazione tecnica elaborata dal CTU Geom. Pt_2
[...] condivisa da questo Giudice e qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, ovvero della rata di terreno di circa 163 mq, ricadente all'interno della proprietà recintata di parte attrice e composta dalla par- ticella 612 del foglio 250 per la sua interezza oltre alla contigua porzione della particella 32, foglio 250 Catasto
Terreni Comune di Perugia, ordinandone la trascrizione nei pubblici registri immobiliari conformemente alla relazione del CTU Geom. Parte_2 Spese legali interamente compensate stante l'assenza di opposizione..
[...]
[...]
Controparte_11 CF: P.IVA 1 ) con sede in Roma alla Piazza dei Re di Roma, 64
Controparte 2 ( C.F. 1 residente
, in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. in Assisi alla via G. Alessi, 12, rappresentata e difesa dall'Avv. BA TI (C.F.: C.F. 2
in forza di mandato in calce al detto atto ed elettivamente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio,
77, 06135, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indica il seguente n. telefax
075/395162 e pec Controparte_12
contro
Email_3
. (PI: P.IVA 2 ) con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa
[...]
Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stradario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.:
), residente in [...], sia quale socio sia quale liquida- C.F. 3
tore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...] contumace:
Accoglie la domanda e per l'effetto, anche ai fini dell'esecuzione del frazionamento catastale da eseguirsi successivamente all'esito del presente giudizio, va dichiarato a favore della Controparte_1 l'interve- nuti acquisto per usucapione della proprietà dell'area interna alla recinzione che delimita la proprietà di parte attrice e distinta al foglio 250, Catasto Terreni del Comune di Perugia, particella 612 oltre alla porzione della particella 32, secondo la descrizione e nella misura risultante dalla relazione tecnica elaborata dal CTU Geom.
Parte_2 condivisa da questo Giudice e qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, ovvero della rata di terreno di circa 163 mq, ricadente all'interno della proprietà recintata di parte attrice e composta dalla particella 612 del foglio 250 per la sua interezza oltre alla contigua porzione della particella 32, foglio 250
Catasto Terreni Comune di Perugia, ordinandone la trascrizione nei pubblici registri immobiliari conforme- mente alla relazione del CTU Geom. Parte_2
Spese legali interamente compensate stante l'assenza di opposizione.
Perugia 18.12.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 526 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
Controparte_1 CF: P.IVA_1 con sede in Roma alla Piazza dei Re di
Controparte_2Roma, 64 in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. و
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F. 1
BA TI (C.F.:
) in forza di mandato in calce al detto atto ed elettiva-C.F. 2 mente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio, 77, 06135, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indica il seguente n. telefax 075/395162 e pec Emai_1.
[...]
Email_2
-ATTRICE-
CONTRO
(PI: Controparte_3
P.IVA 2 ) con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stra- dario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte_4 (C.F.: C.F. 3 ), residente in [...], sia quale socio sia quale liquidatore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...]
-CONVENUTA-CONTUMACE-
OGGETTO: USUCAPIONE
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 10.12.2025 con termini per memorie e repliche ex art. 189
c.p.c. antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTTO
Con atto di citazione del 12.2.2024 la Controparte_1 (CF: P.IVA 1 ) con sede in Roma alla
Piazza dei Re di Roma, 64, in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. Controparte_2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. BA C.F. 1
TI (C.F.: C.F._2
) in forza di mandato in calce al detto atto ed elettivamente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio, 77, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indicav il seguente n. telefax 075/395162 e pec conveniva in giudizio la [...] Email_3
" (PI: P.IVA_2 con sede legale in Perugia (PG) alla Controparte_5
Via Santa Lucia 8 c/o Subborghi stradario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.:
), residente in [...], sia quale socio sia quale liquida- C.F. 3
tore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito dichia- rare che l'immobile descritto in narrativa, ovvero la porzione di terra distinta al catasto terreni del Comune di
Perugia foglio n.250, particella n.612, era di proprietà esclusiva della Controparte_1 con sede in
Roma alla Piazza dei Re di Roma, 64, in persona del legale rappresentane pro tempore, per intervenuta usuca- pione dei diritti di proprietà sulla stessa e, per l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso i R.R.I.I. di Perugia;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio in caso di opposizione" ed affermando che "Preventivamente i convenuti sono altresì convocati presso la sede dell'Organismo di Mediazione Forense di Perugia, in Perugia, Via Baglioni, 10, per il giorno 28 febbraio 2024, h.10,00 all'incontro di mediazione
NRG 69/2022 comunicando la propria adesione all'Organismo medesimo nei tempi e modi di rito".
Affermava parte attrice che, con atto del 14 ottobre 2011 - rep. N. 23253, raccolta n. 11525 a rogito Notaio in Roma Dott.ssa acquistava dai Sig.ri Controparte_6 l'attrice, Persona_1 Controparte_1
[...
,un compendio immobiliare sito Persona_2 Persona_3 e in Comune di Perugia, costituito da un fabbricato ad uso abitativo, cappella non destinata al pubblico esercizio del culto ed area scoperta, il tutto delimitato da recinzione e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Perugia, al foglio 251, part. 69, sub.1, 2 e 3 e al Catasto Terreni al foglio 251, partt. 68, 838, 842, 934, 1084,
1391.
Contestualmente, veniva trasferito alla Controparte_1 il possesso della part. 612, foglio
250 del CT del Comune Perugia, anch'essa ricompresa all'interno della medesima e più vasta area sopra descritta, delimitata da recinzione in cemento, paletti di ferro e rete metallica installata da ben oltre venti anni ovvero dal 1973 quando la cooperativa convenuta acquistava la rata di terreno come da atto a rogito Notaio
Dott., del 29 marzo 1973 rep. 108545.Persona_4
Continuava l'esponente affermando che, all'interno dell'area delimitata dalla menzionata recinzione, che co- stituiva opera stabile e permanente perché in cemento e ferro, era compresa la minuscola area oggetto di ri- chiesta di declaratoria di usucapione,distinta al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio n.250, particella n.612, intestata alla
- con partita iva P.IVA_2 Controparte_7
e sulla stessa non vi erano state, nel corso di venti anni, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;
che alla suddetta cooperativa era subentrata, per cancellazione in quanto duplicato della iscrizione n. 88066 del
07.01.1969, la " - PI: P.IVA_2 ,con la conse- وو
Controparte_5 guenza che i diritti, attivi e passivi, già riferibili alla prima cooperativa, erano stati trasferiti, automaticamente
Controparte_5 ,con sede legale in Perugia (PG) alla Via e ope legis, alla
Santa Lucia 8, cap 06121, c/o Subborghi stradario 83418, che aveva mantenuto lo stesso numero di partita iva della prima;
che anche la summenzionata ultima cooperativa, in data 26.02.2019, era stata cancellata dai pub- blici registri e quindi l'usucapione era maturata a seguito del possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto, eser- citato uti dominus dalla sin dal 2011 e, prima ancora, già dal marzo del 1973, dai Controparte_1 al cui pos- Sig.ri Parte_1 Persona_2 e Persona_3
sesso si era unito quello esercitato dall'attuale parte attrice in qualità di successore a titolo particolare, ex art. art 1146, comma 2 cc, che aveva unito il proprio possesso a quello del proprio dante causa in buona fede e di avere dunque, complessivamente e per oltre un ventennio, esercitato il possesso ad usucapionem con conti- nuità, non interruzione, esclusività, pacificità, pubblicità di esercizio, in maniera corrispondente a quella del proprietario e comunque, di averlo esercitato per dieci anni, in conformità al periodo temporale di cui all'art. 1159 cc, e nella ricorrenza dei requisiti della buona fede e dell'acquisto a non domino mediante titolo astrattamente idoneo.
L'esponente volendo radicare la causa dinanzi al Tribunale per la dichiarazione di usucapione, l'istante pre- sentava presso lOrganismo di Mediazione Forense di Perugia, domanda d mediazione recante n. 69/2022 a cui ha aderito il Sig. Controparte_4 in qualità di liquidatore superstite e socio della [...]
Controparte_5 . Tuttavia, attesa la cancellazione dal Registro delle Imprese della Nuova Alba Coo- perativa Edilizia in Liquidazione, il contraddittorio si estendeva, attraverso la notifica per pubblici proclami, ai soci della cooperativa cancellata il cui nominativo non era presente in alcun pubblico registro né è altrimenti ricavabile così che l'attrice veniva autorizzata, con decreto n. 6024/2023 del Presidente Tribunale di Perugia, alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei suddetti
Quindi, concludeva l'attrice, l'area contraddistinta dalla part. 612, del foglio 250 del Catasto Terreni del Co- mune di Perugia della superficie di mq 31 era stata usucapita dalla che ne era dive- Controparte_1 nuta proprietaria, per l'avverarsi delle condizioni di legge di cui agli artt. 1146 cc in unione all'art. 1158 cc e ss nonché art. 1159 cc.
Con ordinanza del 9.5.2024 il Giudice,accertata la regolare evocazione in giudizio ad opera dell'attrice, della
(PI: convenuta Controparte_3
con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stradario 83418 P.IVA_2
in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.: ), residente in [...]alla C.F. 3
Via Guerriero Guerra, 72, sia quale socio sia quale liquidatore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5 nei modi e termini di cui all'art. 171 bis c.p.c.,e la mancata costituzione dei convenuti nei termini di legge, ne dichiarava la contumacia, confermava quale prima udienza di trattazione il giorno 17.7.2024 e concedeva i termini per il deposito delle memorie integrative ex art.71 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra veniva ammessa la prova per testi chiesta e capitolata da parte attrice e fissata per l'espletamento l'udienza del 20.11.2024, all'esito del quale, il Giudice disponeva espletarsi C.T.U. tecnica, con incarico che veniva conferito al Geom. Parte_2 all'udienza del 17.2.2025 come segue: "Esaminati gli atti di causa e compiuti gli accerta-menti ritenuti utili all'espletamento dell'incarico, accerti il C.T.U. che la particella n.612 del Fog. 250 C.T. del Comune di Perugia è interna alla recinzione della proprietà CP_1
[...] ed individui il C.T.U. l'esatta consistenza della ulteriore lista di terreno adiacente alla particella mede- sima, all'interno alla recinzione di confine della proprietà di parte attrice(rappresentata nelle planimetrie doc.n.2° e 2b del fascicolo di parte attrice) e nella Relazione tecnica(doc.n.9 di parte)individuo altresì i dati catastali della lista medesima anche i fini della trascrizione nei PPRR, predisponendo rituale elaborato plani- metrico".
La causa veniva rinviata dall'udienza del 9.7.2025 alla successiva del 30.9.2025 per il deposito dell'elaborato peritale, che avveniva in data 6.10.2025 e quindi, all'udienza del giorno 8.10.2025,il Giudice fissava per di-
scussione l'udienza del 10.12.2025, con termini antecedenti la stessa ex art. 189 c.p.c.per memorie conclusive e repliche.
All'udienza di cui sopra il Giudice riservava la decisione.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c.la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni, così che, requisiti della stessa, sono la continuità del possesso, i cui atti di esercizio non debbono essere necessariamente continui ed ininterrotti,essendo suf- ficiente che siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia in relazione alle specifiche possibilità di godimento del bene e relativamente alla non interruzione questa non si verifica a seguito di atti di intimazioni ma solo a seguito dell'instaurarsi dell'azione giudiziale,né da turbative di fatto ma dalla perdita del possesso protrattasi oltre l'anno. Ai fini della qualificazione del possesso non clandestino è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, vale a dire in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1158 c.c., colui che rivendica l'acquisto per usucapione deve provare il pos- sesso ad usucapionem, esercitato uti dominus, ossia in modo pacifico, pubblico e continuativo per venti anni, nell'inerzia del proprietario. La semplice attività di manutenzione del terreno, potendo soddisfare anche esi- genze conservative della proprietà confinante, non è idonea a dimostrare il possesso ad usucapionem se con- siderata isolatamente, viceversa, la recinzione, l'esecuzione di opere o la realizzazione di un collegamento stabile con il fondo contiguo sono comportamenti rivelatori dell'animus possidendi, idonei a fondare l'usuca- pione. (Tribunale sez. III - Catania, 16/09/2025, n. 4555) e ai fini dell' accertamento dell' intervenuta usuca- pione ex art. 1158 c.c., è necessario fornire una prova rigorosa del possesso continuato, pacifico e pubblico del bene, esercitato uti dominus per il tempo prescritto dalla legge.,in quanto il possesso deve manifestarsi attra- verso atti inequivocabilmente incompatibili con il possesso altrui e non riconducibili a mera tolleranza del proprietario. L' animus possidendi può desumersi dalle concrete modalità di utilizzo del bene e da interventi migliorativi idonei a dimostrare l' intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario. In tal senso, risultano idonee a integrare la prova testimonianze attendibili e convergenti, confer- mative dell' esercizio protratto nel tempo di un possesso pieno, esclusivo e non contestato. (Tribunale sez. I -
Padova, 10/06/2025, n. 928).
Nel presente caso, parte attrice ha documentalmente dimostrato di aver acquistato, con atto notarile 14 ottobre
Persona_1 dai Sig.ri 2011 rep. N. 23253, raccolta n. 11525 - a rogito Notaio in Roma Dott.ssa
Parte_1 un compendio Persona_2 e Persona_3
immobiliare sito in Comune di Perugia, costituito da un fabbricato ad uso abitativo, cappella non destinata al pubblico esercizio del culto ed area scoperta, il tutto delimitato da recinzione e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia, al foglio 251, part. 69, sub.1, 2 e 3 e al Catasto Terreni al foglio 251, partt. 68, 838,
842, 934, 1084, 1391 e che, contestualmente e sostanialmente, veniva trasferito ad essa esponente il possesso della part. 612, foglio 250 del CT del Comune Perugia, ricompresa all'interno della medesima e più vasta area oggetto del Parte_3 , delimitata da recinzione in cemento, paletti di ferro e rete metallica installata "
da ben oltre venti anni ovvero dal 1973 allorchè la cooperativa convenuta acquistava detta rata di terreno con atto a rogito Notaio Dott. del 29 marzo 1973 rep. 108545 all'interno della quale era Persona_4 compresa la minuscola area oggetto del presente giudizio di declaratoria di usucapione,distinta al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio n.250, particella n.612, intestata alla 66
Controparte_7
,area che parte attrice, in quanto contigua e compresa nella recinzione dei terreni acquistati con
[...]
Parte_3 ha sempre posseduta e goduto,senza alcuna obiezione o contestazione da parte dell'inte-
,
stataria catastale, come peraltro accertato dal perito di parte Geom. CP_8 con perizia dell'Agosto
2023 il quale ha asserito che,sin dalla prima verifica della proprietà acquisita da parte attrice e dal rilievo eseguito dal Tecnico nel settembre 2011 per l'aggiornamento della mappa catastale, operazione propedeutica all'acquisto, aveva accertato che la recinzione che delimitava la proprietà inglobava all'interno la particella n.612 del Fog. 250 del Comune di Perugia di mq.31 area rurale e parte della particella n.32 sub 298 Fog.250 bene comune non censibile per la superficie di mq. 130 ed aveva ritenuto la vetustà del manufatto costituente la recinzione, a dire del Tecnico, installata da decenni, in quanto sulla stessa erano presenti muschio ed essenze vegetali sul cordolo di fondazione e la rete ed i paletti che la sostenevano erano completamente arrugginiti.
Nessuna obiezione o contestazione al possesso esercitato sin dall'acquisto con del Parte_3
14.10.2011 dell'area della quale parte attrice chiede dichiararsi l'intervento acquisto per usucapione è stata manifestata dal legale rappresentante dell'intestataria catastale Controparte_9
Controparte_10 intestataria catastale del bene oggetto del presente giudizio "[...] subentrata a in persona del iquidatore, nè in sede di mediazione obbligatoria svoltasi innanzi l'Organismo di Mediazione
Forense di Perugia in data 9.2.2022 né in questa sede, nè alcuno dei soci o aventi causa della stessa si è costi- tuito in questo giudizio a seguito della citazione notificata per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Foglio Inserzioni del 2.1.2024. I testi indotti da parte attrice ed escussi all'udienza del 20.11.2024 hanno riferito: quanto al Geom CP_8 lo stesso, ha confermato quanto rilevato ed esposto nella propria relazione tecnica sopra citata ed asserendo che era verla la circostanza che la recinzione era in loco nella sua dimensione e consistenza da oltre venti ano 66
per quanto da me rilevato precisando che, come rilevato dalla planimetria in atti e che mi si mostra, oltre la particella n.612 del Fog. 250 di cui al capitolo la porzione recintata risulta comprendere ed ingloba anche parte della part.n.32 sub 298 bene comune non censibile di circa mq. 130 circa” e che era vero che il godimento di tale area da parte dell'attuale attrice si era esteso, oltre che alla particella di cui al capitolo, anche alla rata 66
non censibile facente parte della part.n.32 ed inglobata nella recinzione" ;quanto al Sig. Persona_5
dipendente di Controparte_2 dall'anno 2004, ha confermato che lo stato dei luoghi, con recinzione instal- lata e presente, come verificato dal teste, sin dall'anno 1981 anno in cui i genitori del CP_2 si trasferirono a Perugia nello stesso luogo e nelle condizioni attuali e il godimento del CP_2 comprendeva l'intera area e quindi anche quella catastalmente intestata all'attuale convenuta, circostanze confermate anche dal Sg. [...]
Per_6 , dipendente di parte attrice per la manutenzione del verde e che da oltre 15 anni ha constatato la presenza della recinzione, attualmente arrugginita e vetusta, delimitante l'area posseduta e goduta da parte attrce.
Infine, dai rilevi del C.T.U. incaricato Geom. Parte_2 cui è stato chiesto di accertare l'esatta consistenza della lista di terreno interna alla recinzione de quo ed adiacente alla part. 612 foglio 250, CT Comune di Perugia delimitata per l'appunto dalla recinzione di confine della proprietà di parte attrice, individuandone altresì i dati catastali anche ai fini della trascrizione nei PPRR e predisponendo rituale elaborato planimetrico è emerso che il medesimo. ha confermato la situazione di fatto dedotta dalla ricorrente rilevando che: l'esclusività d'uso dell'area delimitata dalla recinzione “non ha seguito in maniera pedissequa la divisione catastale, andando contestualmente a consolidare uno stato di fatto e non di diritto” e in particolare dall'esame tecnico è emerso che: "una rata di terreno di circa 163 mq, ricade all'interno della proprietà di parte attrice;
detta rata di terreno
è composta dalla particella 612 del foglio 250 per la sua interezza, oltre parte della particella 32 del foglio
250".ed ha concluso testualmente come segue: “lo scrivente non ha riscontrato nulla di diverso rispetto a quanto in atti depositato;
alla luce di quanto riportato, lo scrivente può procedere al frazionamento dei beni in oggetto, secondo l'attuale godimento".
Alla luce di quanto sopra, anche ai fini dell'esecuzione del frazionamento catastale da eseguirsi successiva- mente all'esito del presente giudizio, va dichiarato a favore della Controparte_1 l'intervenuti acquisto per usucapione della proprietà dell'area interna alla recinzione che delimita la proprietà di parte attrice e di- stinta al foglio 250, Catasto Terreni del Comune di Perugia, particella 612 oltre alla porzione della particella
32, secondo la descrizione e nella misura risultante dalla relazione tecnica elaborata dal CTU Geom. Pt_2
[...] condivisa da questo Giudice e qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, ovvero della rata di terreno di circa 163 mq, ricadente all'interno della proprietà recintata di parte attrice e composta dalla par- ticella 612 del foglio 250 per la sua interezza oltre alla contigua porzione della particella 32, foglio 250 Catasto
Terreni Comune di Perugia, ordinandone la trascrizione nei pubblici registri immobiliari conformemente alla relazione del CTU Geom. Parte_2 Spese legali interamente compensate stante l'assenza di opposizione..
[...]
[...]
Controparte_11 CF: P.IVA 1 ) con sede in Roma alla Piazza dei Re di Roma, 64
Controparte 2 ( C.F. 1 residente
, in persona del legale rappresentane pro tempore Geom. in Assisi alla via G. Alessi, 12, rappresentata e difesa dall'Avv. BA TI (C.F.: C.F. 2
in forza di mandato in calce al detto atto ed elettivamente domiciliata presso la medesima alla Via N. Bixio,
77, 06135, Perugia che, ai fini delle rituali comunicazioni di cancelleria, indica il seguente n. telefax
075/395162 e pec Controparte_12
contro
Email_3
. (PI: P.IVA 2 ) con sede legale in Perugia (PG) alla Via Santa
[...]
Lucia 8 cap 06121 c/o Subborghi stradario 83418 in persona del liquidatore p.t., il Sig. Controparte 4 (C.F.:
), residente in [...], sia quale socio sia quale liquida- C.F. 3
tore nonché i soci, eredi, successori ed aventi titolo della medesima Controparte_5
[...] contumace:
Accoglie la domanda e per l'effetto, anche ai fini dell'esecuzione del frazionamento catastale da eseguirsi successivamente all'esito del presente giudizio, va dichiarato a favore della Controparte_1 l'interve- nuti acquisto per usucapione della proprietà dell'area interna alla recinzione che delimita la proprietà di parte attrice e distinta al foglio 250, Catasto Terreni del Comune di Perugia, particella 612 oltre alla porzione della particella 32, secondo la descrizione e nella misura risultante dalla relazione tecnica elaborata dal CTU Geom.
Parte_2 condivisa da questo Giudice e qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, ovvero della rata di terreno di circa 163 mq, ricadente all'interno della proprietà recintata di parte attrice e composta dalla particella 612 del foglio 250 per la sua interezza oltre alla contigua porzione della particella 32, foglio 250
Catasto Terreni Comune di Perugia, ordinandone la trascrizione nei pubblici registri immobiliari conforme- mente alla relazione del CTU Geom. Parte_2
Spese legali interamente compensate stante l'assenza di opposizione.
Perugia 18.12.2025 Il Giudice Onorario
Dr. Alberta Balloni