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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Giuseppe Palumbo;
e
Controparte_1
[...] in persona dei legali rappresentanti
[...] pro tempore con l'assistenza e difesa ex art. 417 bis c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - volta ad accertare il diritto della ricorrente a vedersi prorogare l'incarico presso l'istituto Don IL
o alla sua contrattualizzazione successiva al termine del primo periodo di supplenza e, per l'effetto, a condannare il resistente al pagamento del risarcimento CP_1 dovuto alla ricorrente pari alle differenze retributive dovute per le 3 ore di insegnamento illegittimamente non affidatele pari ad € 2.391,57 o diversa somma di giustizia
– è fondata per le ragioni di seguito riportate. E' pacifico tra le parti nonché documentato che: 1) la ricorrente si sia collocata in posizione n. 3 nella Graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bari (GPS) Fascia II per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso AO55 con punteggio pari a 135,50; 2) la ricorrente è stata assegnataria di supplenza, per tutto l'anno scolastico 2020/2021 e cioè sino al 30.6.2021, su posto normale e per 8 ore suddivise nelle giornate del lunedì e venerdì presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” ( ) in Gravina in Puglia;
3) la ricorrente ha C.F._1 inzialmente ottenuto presso il Liceo “Don IL” (BAPM05000B) in Acquaviva delle Fonti su posto normale per ore 10 settimanali(suddivise nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì) una supplenza breve dal 28.9.2020 al 31.10.2020, convocata da graduatoria di istituto;
4) la
1 ricorrente, dopo il termine della supplenza di cui al punto precedente e a seguito della mancata aggiudicazione della nuova supplenza disposta sul medesimo posto di cui al medesimo punto, ha avuto una supplenza breve dal 1.12.2020 al 29.06.2021, convocata da graduatoria di Istituto, presso la Scuola di Primo Grado “Cafaro” (BAMM86301X) in Andria su posto normale per ore 6 settimanali. A fronte di tanto la ricorrente si è doluta che, terminata la supplenza breve presso il Liceo “Don IL” in Acquaviva delle Fonti e continuando a persistere il vuoto d'organico presso tale istituto sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, si è proceduto allo scorrimento delle GPS di II fascia così assegnando la nuova supplenza sul medesimo posto alla docente collocata in Persona_1 quarta posizione nelle predette graduatorie (punteggio 124,00) dunque al di sotto della ricorrente e pertanto non avente diritto all'incarico.
A questo riguardo il resistente ha dedotto che, CP_1 avendo avuto contezza dell'assenza del titolare del posto in argomento presso il Liceo “Don IL” in Acquaviva delle Fonti fino al termine delle attività didattiche (30.6), il dirigente scolastico ha notiziato l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia-Ambito Territoriale per la provincia di che ha provveduto a convocare gli CP_1 aspiranti a contratti a tempo determinato inclusi nella II fascia GPS della scuola secondaria di II grado della provincia di e BT. CP_1
Sul punto occorre richiamare l'art. 2, commi 4-6, dell'ordinanza ministeriale 60/2020 che appunto prevede che:
<
4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono
2 utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11>>.
A fronte di tanto appare legittima la condotta della dirigente del Liceo “Don IL” di Acquaviva delle Fonti che, allorquando ha riscontrato che l'assenza del titolare del posto ordinario (in relazione a cui era stata inizialmente disposta la supplenza temporanea a mezzo della ricorrente) era destinata a perdurare sino al termine dell'anno scolastico, ha chiesto la chiamata di soggetto iscritto all'interno delle GPS (essendosi, appunto, al cospetto stavolta di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedra su posto comune non vacante ma di fatto disponibile resosi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico).
Ciò posto, è pacifico e documentato che, in relazione alla classe AO55 delle GPS scuole di secondo grado, la ricorrente occupasse il terzo posto con punti 135,50 mentre l'aggiudicataria effettiva della nuova supplenza presso il liceo IL ( fosse al quarto posto con Persona_1 punti 124,00.
E' evidente che, sulla base delle medesime GPS, la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL spettasse alla ricorrente.
In proposito merita di considerare che l'art. 12 comma 10 secondo cui: <L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno>>.
In ragione della disposizione appena citata la ricorrente (già affidataria di supplenza ad orario non intero presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” in Gravina in Puglia) aveva sicuramente diritto a completare il suo orario in
3 relazione all'altra supplenza (ora in esame) e ad orario non intero presso il liceo IL.
Contrariamente a quanto prospettato dal Ministero alcuna norma dell'ordinanza ministeriale in argomento fa riferimento al limite di distanza o al principio della facile raggiungibilità in relazione alle cattedre orario esterne (COE).
In ragione di tanto la nuova supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL di Acquaviva delle Fonti sarebbe spettata alla ricorrente.
A fronte di questo appare fondata la domanda di risarcimento calcolato sulla base del valore economico di 3 ore di insegnamento, dal 1.11.2020 al termine dell'anno scolastico, pari alla differenza tra le ore che le sarebbero legittimamente spettate ove si fosse legittimamente provveduto all'aggiudicazione della supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL di Acquaviva delle Fonti (17 settimanali) e di quelle effettivamente svolte dalla ricorrente (14 settimanali e cioè 8 ore settimanali svolte presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” di Gravina in Puglia più le 6 ore settimanali svolte in supplenza breve presso la scuola di primo grado “Cafaro” di Andria che la ricorrente ha accettato dopo il diniego della supplenza oggetto di causa).
Il quantum del risarcimento in argomento – come condivisibilmente conteggiato dalla ricorrente e non contestato dal nella sua memoria di costituzione CP_1
– è pari ad Euro 2.391,57 oltre agli interessi e alla rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 da conteggiare dall'insorgenza di ciascuna posta al saldo.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione dell'importo CP_1 complessivo di Euro 2.391,57 oltre agli interessi e alla rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 da conteggiare dall'insorgenza di ciascuna posta al saldo;
− condanna il resistente alla rifusione delle CP_1 spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro
4 2.059,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A, c.p.a. e rimborso contributo unificato come per legge.
Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
5
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale di lavoro
tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Giuseppe Palumbo;
e
Controparte_1
[...] in persona dei legali rappresentanti
[...] pro tempore con l'assistenza e difesa ex art. 417 bis c.p.c. della dott.ssa Controparte_2
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - volta ad accertare il diritto della ricorrente a vedersi prorogare l'incarico presso l'istituto Don IL
o alla sua contrattualizzazione successiva al termine del primo periodo di supplenza e, per l'effetto, a condannare il resistente al pagamento del risarcimento CP_1 dovuto alla ricorrente pari alle differenze retributive dovute per le 3 ore di insegnamento illegittimamente non affidatele pari ad € 2.391,57 o diversa somma di giustizia
– è fondata per le ragioni di seguito riportate. E' pacifico tra le parti nonché documentato che: 1) la ricorrente si sia collocata in posizione n. 3 nella Graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Bari (GPS) Fascia II per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso AO55 con punteggio pari a 135,50; 2) la ricorrente è stata assegnataria di supplenza, per tutto l'anno scolastico 2020/2021 e cioè sino al 30.6.2021, su posto normale e per 8 ore suddivise nelle giornate del lunedì e venerdì presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” ( ) in Gravina in Puglia;
3) la ricorrente ha C.F._1 inzialmente ottenuto presso il Liceo “Don IL” (BAPM05000B) in Acquaviva delle Fonti su posto normale per ore 10 settimanali(suddivise nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì) una supplenza breve dal 28.9.2020 al 31.10.2020, convocata da graduatoria di istituto;
4) la
1 ricorrente, dopo il termine della supplenza di cui al punto precedente e a seguito della mancata aggiudicazione della nuova supplenza disposta sul medesimo posto di cui al medesimo punto, ha avuto una supplenza breve dal 1.12.2020 al 29.06.2021, convocata da graduatoria di Istituto, presso la Scuola di Primo Grado “Cafaro” (BAMM86301X) in Andria su posto normale per ore 6 settimanali. A fronte di tanto la ricorrente si è doluta che, terminata la supplenza breve presso il Liceo “Don IL” in Acquaviva delle Fonti e continuando a persistere il vuoto d'organico presso tale istituto sino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, si è proceduto allo scorrimento delle GPS di II fascia così assegnando la nuova supplenza sul medesimo posto alla docente collocata in Persona_1 quarta posizione nelle predette graduatorie (punteggio 124,00) dunque al di sotto della ricorrente e pertanto non avente diritto all'incarico.
A questo riguardo il resistente ha dedotto che, CP_1 avendo avuto contezza dell'assenza del titolare del posto in argomento presso il Liceo “Don IL” in Acquaviva delle Fonti fino al termine delle attività didattiche (30.6), il dirigente scolastico ha notiziato l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia-Ambito Territoriale per la provincia di che ha provveduto a convocare gli CP_1 aspiranti a contratti a tempo determinato inclusi nella II fascia GPS della scuola secondaria di II grado della provincia di e BT. CP_1
Sul punto occorre richiamare l'art. 2, commi 4-6, dell'ordinanza ministeriale 60/2020 che appunto prevede che:
<
4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono
2 utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11>>.
A fronte di tanto appare legittima la condotta della dirigente del Liceo “Don IL” di Acquaviva delle Fonti che, allorquando ha riscontrato che l'assenza del titolare del posto ordinario (in relazione a cui era stata inizialmente disposta la supplenza temporanea a mezzo della ricorrente) era destinata a perdurare sino al termine dell'anno scolastico, ha chiesto la chiamata di soggetto iscritto all'interno delle GPS (essendosi, appunto, al cospetto stavolta di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedra su posto comune non vacante ma di fatto disponibile resosi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico).
Ciò posto, è pacifico e documentato che, in relazione alla classe AO55 delle GPS scuole di secondo grado, la ricorrente occupasse il terzo posto con punti 135,50 mentre l'aggiudicataria effettiva della nuova supplenza presso il liceo IL ( fosse al quarto posto con Persona_1 punti 124,00.
E' evidente che, sulla base delle medesime GPS, la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL spettasse alla ricorrente.
In proposito merita di considerare che l'art. 12 comma 10 secondo cui: <L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno>>.
In ragione della disposizione appena citata la ricorrente (già affidataria di supplenza ad orario non intero presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” in Gravina in Puglia) aveva sicuramente diritto a completare il suo orario in
3 relazione all'altra supplenza (ora in esame) e ad orario non intero presso il liceo IL.
Contrariamente a quanto prospettato dal Ministero alcuna norma dell'ordinanza ministeriale in argomento fa riferimento al limite di distanza o al principio della facile raggiungibilità in relazione alle cattedre orario esterne (COE).
In ragione di tanto la nuova supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL di Acquaviva delle Fonti sarebbe spettata alla ricorrente.
A fronte di questo appare fondata la domanda di risarcimento calcolato sulla base del valore economico di 3 ore di insegnamento, dal 1.11.2020 al termine dell'anno scolastico, pari alla differenza tra le ore che le sarebbero legittimamente spettate ove si fosse legittimamente provveduto all'aggiudicazione della supplenza fino al termine delle attività didattiche presso il liceo IL di Acquaviva delle Fonti (17 settimanali) e di quelle effettivamente svolte dalla ricorrente (14 settimanali e cioè 8 ore settimanali svolte presso il Liceo Scientifico “G. Tarantino” di Gravina in Puglia più le 6 ore settimanali svolte in supplenza breve presso la scuola di primo grado “Cafaro” di Andria che la ricorrente ha accettato dopo il diniego della supplenza oggetto di causa).
Il quantum del risarcimento in argomento – come condivisibilmente conteggiato dalla ricorrente e non contestato dal nella sua memoria di costituzione CP_1
– è pari ad Euro 2.391,57 oltre agli interessi e alla rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 da conteggiare dall'insorgenza di ciascuna posta al saldo.
Le spese di lite seguono integralmente la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
− accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione dell'importo CP_1 complessivo di Euro 2.391,57 oltre agli interessi e alla rivalutazione ai sensi della l. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 da conteggiare dall'insorgenza di ciascuna posta al saldo;
− condanna il resistente alla rifusione delle CP_1 spese di lite che si liquidano complessivamente in Euro
4 2.059,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A, c.p.a. e rimborso contributo unificato come per legge.
Bari, 15.01.2025 Il Giudice del Lavoro
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