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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR ZI Presidente
Dr. OM AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 598/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/11/1974), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1
DOMENICA IDA;
E (ROMA (RM), 09/10/1975), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1
DOMENICA IDA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 1° giugno 2004 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 424 parte II serie A04 dell'anno 2004). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 13755/2013 pubbl. il 24/06/2013
RG n. 7630/2011 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma alla Via G. Trabacchi n. 52, di proprietà del Sig.
resta nella disponibilità del medesimo;
Pt_1
3) Ciascuno dei due coniugi, essendo i medesimi autonomi, provvederà al proprio mantenimento;
4) Il figlio resta affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione principale presso la casa materna.
5) Il Sig. corrisponderà la somma di € 350,00 alla Sig.ra per il Pt_1 CP_1 mantenimento di , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e le spese Per_1 straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Data la maggiore età di , gli incontri con il padre saranno gestiti con libero Per_1 accordo tra padre e figlio, in ordine alle esigenze e alle abitudini di quest'ultimo, in difetto di accordo restano confermate le modalità di visita di cui all'accordo di separazione.
7) Stabilire che l'udienza venga sostituita da note di trattazione scritta”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
598/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1° giugno 2004 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 424 parte II serie A04 dell'anno 2004) tra (ROMA (RM), 15/11/1974) e Parte_1
(ROMA (RM), 09/10/1975), alle condizioni concordate dalle parti e Controparte_1 trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AL AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR ZI Presidente
Dr. OM AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 598/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/11/1974), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1
DOMENICA IDA;
E (ROMA (RM), 09/10/1975), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1
DOMENICA IDA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 1° giugno 2004 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 424 parte II serie A04 dell'anno 2004). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 13755/2013 pubbl. il 24/06/2013
RG n. 7630/2011 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma alla Via G. Trabacchi n. 52, di proprietà del Sig.
resta nella disponibilità del medesimo;
Pt_1
3) Ciascuno dei due coniugi, essendo i medesimi autonomi, provvederà al proprio mantenimento;
4) Il figlio resta affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione principale presso la casa materna.
5) Il Sig. corrisponderà la somma di € 350,00 alla Sig.ra per il Pt_1 CP_1 mantenimento di , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e le spese Per_1 straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) Data la maggiore età di , gli incontri con il padre saranno gestiti con libero Per_1 accordo tra padre e figlio, in ordine alle esigenze e alle abitudini di quest'ultimo, in difetto di accordo restano confermate le modalità di visita di cui all'accordo di separazione.
7) Stabilire che l'udienza venga sostituita da note di trattazione scritta”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/06/2004, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
598/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1° giugno 2004 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 424 parte II serie A04 dell'anno 2004) tra (ROMA (RM), 15/11/1974) e Parte_1
(ROMA (RM), 09/10/1975), alle condizioni concordate dalle parti e Controparte_1 trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 04/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OM AL AR ZI