Sentenza 9 luglio 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6865 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 23/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6865 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 11638/2016 r.g. proposto da: G.G., e GA.AN.MA., in proprio e quali soci legali rappresentanti della (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Andrea Codemo, e …
Leggi di più… - 2. 2021, n.979, sui prelievi “indebiti” dei soci ai fini dell’attivo patrimoniale – IUS In ItinereGiuseppe Spataro · https://www.iusinitinere.it/
commento a cura di Giuseppe Spataro Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione interviene in materia di prelievi cd. “indebiti” da parte dei soci. Ad oggi, non sono infrequenti le prassi intese a qualificare i detti prelievi, seppur riferiti a esercizi ancora in corso, nei termini di “percezione di utili” e a ritenere, all'unica condizione che consti il previo consenso di tutti i soci, le attribuzioni patrimoniali che questi prelievi producono come senz'altro intangibili. Tale valutazione trae elemento di decisivo supporto nella sentenza n. 10786/2003 luglio 2003 con la quale si è affermato che “quanto alla possibilità, in una società in nome collettivo, di imputare dei pagamenti a utili …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10786 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI E0 766 LA CORTE SUPREMA DICASSAZION Oggetto Composta dagli Ill.mi gg.ri Magistrati: R.G.N. 25097/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere FELICETTI Consigliere Cron. 24271 Dott. Francesco Rep.2865 RORDORF Consigliere Dott. Renato Ud.14/02/2003 Dott. Aldo CECCHERINI- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso l'avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GABRIELE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SERAFINI GIUSEPPE;
- intimato avversO la sentenza n. 524/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 29/12/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 399 udienza del 14/02/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Gabriele che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa integrazione della motivazione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE AN convenne in giudizio, davanti al Tribunale de L'Aquila, Giuseppe AF, chiedendone la condanna al pagamento delle maggiori somme a lui spettanti, rispetto a quelle che gli erano state corri- sposte a titolo di utili conseguiti negli anni 1981 (£) 7.500.000) e 1982 (£ 8.600.000) dalla società di fatto costituita tra le parti, e della quale il convenuto era stato amministratore. Poiché gli utili in questione eranc stati pari a £ 20.150.000 nel 1981 e a £ 35.432.000 per il 1982, il credito insoluto ammontava complessivamente a £ 11.791.000. Il AF, costituitosi, negò la propria qualità di amministratore della società, e chiese, in via ri- convenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di £ 7.471.127, per sanzioni relative а tardati pagamenti di contributi ed oneri fiscali. Il Tribunale de L'Aquila, con sentenza 3 dicembre 2 1996, respinse la domanda proposta dall'attore ed ac- colse parzialmente quella del convenuto. L'AN propose ricorso in appello, e la Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza in data 29 dicembre 1999, lo respinse, dichiarando compensate le spese del grado. La corte territoriale ritenne provato che il conve- nuto non fosse stato amministratore esclusivo della so- cietà, essendo state le dichiarazioni dei redditi degli anni in questione presentate dallo stesso AN ed avendo questo elemento valore di confessione stragiudi- ziale, con la conseguenza che allo stesso non potesse farsi carico della cura della contabilità né degli adempimenti fiscali e previdenziali. Dedotti questi ul- tim dai redditi netti della società, secondo le di- chiarazioni prodotte in giudizio, non residuavano cre- diti a favore dell'AN, tenuto conto dei pagamenti da questi ricevuti, come da lui ammesso, per £ 11.643.000 nel 1981, e per £ 17.842.000 nel 1982, da imputare appunto agli utili sociali dei periodi in cor- SO, in mancanza di prova da parte dell'accipiente di una diversa imputazione. Trattandosi di società di fat- to, la distribuzione di utili prima della chiusura del periodo non costituiva, infatti, univoco elemento pre- suntivo a sostegno della tesi dell'appellante. 3 Per la cassazione della sentenza di appello, che non risulta notificata, l'AN ha proposto ricorso con atto notificato il 6 dicembre 2000, proponendo due motivi di annullamento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione е falsa applicazione dell'art. 2730 c.c., nonché l'omes- Sa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della
contro
- versia;
si deduce che le dichiarazioni dei redditi de- gli anni 1981 e 1982, prodotte nel fascicolo di primo grado, erano state firmate dal AF, che si era qualificato rappresentante, e non dall'AN. Quanto ai pagamenti ricevuti, essi erano stati ammessi solo per il complessivo importo di £ 20.143.000, e il rico- noscimento non poteva essere esteso ad altri pagamenti contestati, e non provati dall'altra parte;
pertanto doveva in ogni caso riconoscersi il residuo credito del ricorrente per il minore importo di £ 2.699.000, pari alla differenza tra £ 26.174.000, pari agli utili netti conseguiti dalla società nei due anni in discussione, e £ 23.475.000 ricevute negli stessi anni per il titolo in questione. Il motivo prosegue con la contestazione di altri pagamenti, non ammessi e che non sarebbero stati provati. Il motivo verte su circostanze di fatto e apprezza- menti delle risultanze documentali estranei al giudizio di legittimità, ed è pertanto inammissibile. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2262 c.C., nonché l'insufficiente 0 contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della
contro
- versia;
si deduce che, in mancanza di una dichiarazione del solvente, non potevano imputarsi agli utili del 1981 e del 1982 rispettivamente pagamenti eseguiti nei medesimi anni, in epoca in cui i crediti medesimi non erano ancora maturati. Né v'era prova che le pari aves- sero derogato nel caso dei pagamenti in questione alle ordinarie regole d'imputazione. Il motivo è infondato. Poiché non è in discussione il fatto che i pagamenti in questione siano stati ef- fettivamente eseguiti a favore dell'odierno ricorrente, la diversa imputazione da quest'ultimo sostenuta postu- lava innanzi tutto che il creditore desse la prova dell'esistenza degli altri crediti, ai quali i pagamen- ti dovevano imputarsi;
solo in tal caso poteva porsi il problema propriamente giuridico del rispetto dei crite- ri indicati dall'art. 1193 C.C., da applicare nella fattispecie. Poiché non si allega di aver provato quei diversi crediti, il giudice del merito non è incorso in 5 alcuna violazione dei criteri di imputazione dei paga- menti nella decisione impugnata. Quanto alla possibilità, in una società in nome collettivo, di imputare dei pagamenti ad utili sociali di competenza del periodo in corso, ancor prima del rendiconto, essa consentita dall'art. 2262 C.C., a torto invocato dal ricorrente. Questa norma, infatti, nel subordinare la distribuzione degli utili all'approvazione del rendiconto, ammette espressamente il patto contrario. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom- benza e si liquidano come in dispositivo.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 900,00, di cui € 800,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori CO- me per legge. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 14 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidentę (Antonio Saggo) (Aldo Ceccherini) ск CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civilo Depositato in Cancelleria il 9 LUG. 2003 IL CANCE IL CANCELLIERE IS Massallys %.