Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Meloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Succu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-, settore area tecnica - pianificazione urbanistica n. -OMISSIS- a firma del responsabile del settore d’area per la demolizione di un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo e per la rimozione di un prefabbricato in cemento armato vibrato a uso deposito in un’area destinata a parcheggio pubblico in Via John e Robert Kennedy e distinta in catasto al foglio -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-;
- di tutti gli altri atti presupposti, preliminari e/o preparatori, connessi, conseguenti, sopravvenuti, anche non conosciuti e/o parzialmente conosciuti, comunque lesivi della posizione del ricorrente, inclusi, per quanto occorra:
i) il verbale del Comando di polizia locale del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dal quale risulta che il ricorrente ha realizzato in assenza di titolo edilizio un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo con altezza di circa 220 centimetri dal suolo e alla posa interrata di un deposito in c.a.v. nell'area distinta in catasto al foglio -OMISSIS-, che definisce una superficie frapposta tra la Via F.lli Kennedy e il fabbricato di proprietà del medesimo ricorrente, classificata parcheggio pubblico dal vigente Piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS- (attualmente non conosciuto);
ii) l'atto di diffida emesso dal Comune di -OMISSIS-, settore area tecnica - pianificazione urbanistica in data -OMISSIS- con il quale è stato disposto di sospendere i lavori di realizzazione dei manufatti descritti al punto che precede;
iii) il verbale del Comando di polizia locale del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-/P.L. con il quale è stato accertato che il ricorrente non ha provveduto alla demolizione e rimozione dei manufatti contestati per cui gli stessi sono presenti sull'area classificata parcheggio pubblico dal Piano di risanamento BP1 -OMISSIS- (attualmente non conosciuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026, tenutasi con modalità da remoto, il dott. IO TO e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- impugna, previa adozione di misure cautelari e con vittoria di spese di giudizio, i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di -OMISSIS- ha ordinato la demolizione di un muro di cinta in blocchi di calcestruzzo alto 220 centimetri e la posa interrata di un prefabbricato in cemento armato vibrato a uso deposito, realizzati dal ricorrente in assenza di titolo edilizio nell’area distinta in catasto al foglio -OMISSIS-, che secondo il comune, sarebbe “ una superficie frapposta tra la via Kennedy e il fabbricato di proprietà del medesimo Sig. -OMISSIS-, classificata parcheggio pubblico dal vigente Piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS- ” (pagina 1 del documento n. 1 depositato dal ricorrente); secondo il ricorrente invece, sarebbe una da lui posseduta in continuità con i propri danti causa “ da tempo immemorabile, uti dominus, direttamente ed indirettamente, in modo pieno, esclusivo, pacifico, pubblico ed ininterrotto ” (pagina 3 e s. del ricorso).
2. Il signor -OMISSIS- lamenta, in estrema sintesi:
1) violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento e imparzialità - violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 6 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - violazione del principio di correttezza - eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ingiustizia manifesta – sviamento;
2) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria - violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 824 del codice civile - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - intervenuta usucapione;
3) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - tardivo esercizio dei poteri di autotutela possessoria - violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 824, 1168 e 1170 c.c.;
4) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - incompetenza del dirigente - violazione e falsa applicazione decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - violazione e falsa applicazione dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248/1865 (all. F);
5) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - omessa comunicazione di avvio del procedimento - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
4. Con ordinanza n. 182 del 22 luglio 2022 l’istanza cautelare è stata respinta, “ ritenuto, al primo esame, che difetti il requisito del fumus boni iuris , avendo il Comune resistente disposto la demolizione di un manufatto sprovvisto del necessario titolo edilizio ”.
5. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni.
6. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
7. Ciò premesso, con il primo e il secondo motivo di doglianza, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente lamenta, in estrema sintesi, l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’amministrazione avrebbe errato nell’individuazione della titolarità dell’area di sedime dei manufatti oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione e avrebbe esercitato il potere, da qualificarsi come “atto di autotutela patrimoniale”, non per reprimere abusi edilizi ma per riottenere l’area edificata.
7.1 Quanto alla (ritenuta) errata individuazione della titolarità dell’area di sedime, è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato riporta un dato di fatto non contestato (ossia la classificazione dell’area quale parcheggio pubblico nel piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS-) e tale circostanza non incide sulla legittimità dell’ordinanza, in quanto, per pacifica giurisprudenza, condivisa da questo collegio, la demolizione deve essere posta, come avvenuto nel caso in esame, a carico dell’autore dell’abuso e di chi è in condizione di eseguire il provvedimento, che ha natura ripristinatoria e reale. Invero, “ nella nozione di "responsabile dell'abuso" (figura già evocata dall'art. 7 l. n. 47 del 1985 e dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2187/2024).
Ebbene, è pacifico in atti, in quanto non contestato, che i manufatti di cui si tratta siano stati realizzati dal ricorrente in assenza di titolo edilizio su un’area di cui ha la disponibilità materiale.
7.2 Con riferimento al lamentato sviamento del fine, che secondo il ricorrente sarebbe riscontrato dal fatto che “ l’amministrazione comunale non ha opposto diniego ai privati diversi dal ricorrente, nello specifico gli attuali Controinteressati proprietari dell’area distinta in Catasto del Comune di -OMISSIS-, Foglio -OMISSIS-, di occupare ed intercludere con muro di cinta in blocchi di calcestruzzo una porzione della medesima area classificata parcheggio pubblico dal vigente Piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS- ” (pagina 7 e s. del ricorso), osserva il collegio che l’ordinanza di demolizione “ costituisce strumento del potere vincolato che l'Amministrazione deve esercitare in subiecta materia” (T.A.R. Lazio, n. 794/2025), “ essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore, che ha prescritto la demolizione ” (T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, n. 536/2024; recentemente, T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 214/2026).
Inoltre, l’amministrazione comunale ben potrebbe in futuro intervenire al fine di reprimere altri abusi edilizi, anche sulla scorta delle risultanze del presente ricorso, atteso che non ha rilievo ai fini della validità dell'ordine di demolizione il tempo trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 28/2026).
Infine, il provvedimento di demolizione non comporta il reintegro dell’amministrazione nella disponibilità materiale dell’area di sedime, non essendo espressione di potere di autotutela ma di potere repressivo, come si evince chiaramente dall’interpretazione sistematica della normativa di riferimento e, a contrario , dall’art. 35, c. 3, d.p.r. 380/2001.
Nel caso di specie, peraltro, l’amministrazione comunale intima al responsabile dell’abuso (nel senso precisato da Consiglio di Stato, n. 2187/2024, cit.) la demolizione dei manufatti abusivi, limitandosi ad indicare nel provvedimento un dato di fatto non contestato dal ricorrente (la classificazione dell’area di sedime quale parcheggio pubblico dal piano di risanamento urbanistico BP1 -OMISSIS-), impregiudicata la possibilità delle parti di adire la competente autorità giudiziaria per dirimere eventuali controversie in ordine a questioni di natura civilistica, che sono irrilevanti nel presente giudizio, che attiene alla (sola) legittimità del provvedimento impugnato, limitatamente ai motivi di ricorso prospettati dal ricorrente.
8. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, il ricorrente, ritenendo il provvedimento impugnato espressione di autotutela possessoria, lamenta, in estrema sintesi, il tardivo esercizio del potere, l’incompetenza del funzionario all’adozione dell’atto (che rientrerebbe nella competenza esclusiva del sindaco) e l’omessa instaurazione del contraddittorio.
8.1 I motivi non sono fondati, per la dirimente ragione che, come indicato al punto 7.2, il provvedimento gravato non costituisce esercizio di autotutela possessoria.
Giova comunque sottolineare che l’ordinanza di demolizione, per pacifica giurisprudenza, è “ atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4722/2022) e può essere adottato, anche a notevole distanza temporale rispetto al momento in cui l’abuso è stato realizzato, dal funzionario comunale preposto, come nel caso di specie, al competente ufficio comunale.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, si soggiunge che, secondo la giurisprudenza consolidata, condivisa anche da questo Tribunale, gli atti di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non devono essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento (Consiglio di Stato, n. 28/2026 cit.; T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 197/2026; T.A.R. Sardegna, n. 536/2024, cit.).
9. In conclusione, il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, con modalità da remoto e con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IO TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TO | Marco LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.