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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
ORGIU RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. BARBARA CATTROCCI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e , in Marsala (TP) il 04.03.2011. Matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Marsala al n. 4, Parte I°, Uff.1, Anno 2011, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio del Comune di Marsala;
2) Assegnare la casa familiare sita in Alghero via Gaudì n.5, immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di Alghero, Foglio 55 Particella 861 Subalterno 8, Classamento, Rendita: Euro 222,08, Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 5 vani, Indirizzo: già via Giovanni Minzoni n. 159 Piano 1, oggi via Gaudì n.5, Dati di superficie: Totale: 89 m2 Totale escluse aree scoperte b): 87 m2, unitamente agli arredi e corredi ivi contenuti, ad eccezione della asciugatrice di proprietà del alla RA la quale CP_1 Pt_1 continuerà ad abitarla unitamente ai minori figli e - Per l'effetto, revocare Per_1 Per_2
l'assegnazione del predetto immobile a favore del che pertanto dovrà rilasciarlo entro e non CP_1 oltre la data del 10 ottobre 2025. - Resta inteso tra le parti che il sig. potrà occupare metà del CP_1 garage pertinenza dell'immobile suddetto per ivi depositare i propri beni. - A far data dal giorno 11 ottobre 2025, effettivamente immessa nel possesso del bene, la RA provvederà, a Parte_1 pagina 1 di 4 proprie cure a spese, a volturare a proprio nome tutte le utenze relative all'immobile di via Gaudì n.5, quali a titolo esemplificativo Enel, acqua, tari, con specifica che resteranno a carico del tutte CP_1 le spese maturate e/o maturande, fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile suddetto. - A far data dal giorno 11 ottobre 2025, effettivamente immessa nel possesso del bene, tutti gli oneri condominiali ordinari saranno integralmente ed in via esclusiva a carico della Italiano, con specifica che resteranno a carico del tutte le spese maturate e/o maturande, fino alla data dell'effettivo CP_1 rilascio dell'immobile suddetto. 3) Disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, nella abitazione familiare. Conseguentemente, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figli: Per il periodo in cui sarà aggregato alla base di Alghero. Per il periodo in cui il signor sarà aggregato alla base di Alghero, quindi sia per il periodo giugno/settembre 2025 che per CP_1 ogni altra aggregazione, lo stesso trascorrerà coi figli a settimane alternate, tre giorni e tre notti infrasettimanali consecutive, riaccompagnando i minori presso il domicilio materno e/o a scuola la mattina del quarto giorno. Nelle settimane opposte, tre giorni e tre notti nel fine settimana dal venerdì mattina al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a casa/scuola. Con specificazione che in ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi del che dovranno essere comunicati alla Italiano almeno 24 CP_1 ore prima, lo stesso dovrà recuperare nella settimana successiva o comunque all'interno del mese le giornate/notti che non ha trascorso con i figli. Per il periodo in cui il sig. sarà impegnato CP_1 presso la sede di Il sig. trascorrerà coi figli due fine settimana al mese, Persona_3 CP_1 secondo le seguenti modalità: - Il primo fine settimana avrà inizio il giovedì alle ore 19:00 e si concluderà la mattina del lunedì. - Il secondo fine settimana avrà inizio il giovedì alle ore 19:00 e si concluderà la mattina del martedì. Con specificazione che in ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi del che dovranno essere comunicati alla Italiano almeno 24 ore prima, lo stesso dovrà CP_1 recuperare nella settimana successiva o comunque all'interno del mese, le giornate/notti che non ha trascorso con i figli. 5) Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese i minori trascorreranno ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. 6) I minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. 7) Per il giorno del compleanno di e salvo diversi e migliorativi Per_1 Per_2 accordi in tal senso, i minori trascorreranno metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, in ipotesi contraria i minori staranno con i genitori ad anni alterni. 8) Il genitore nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare i figli ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali. 9) Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento pagina 2 di 4 scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi i medesimi. 10) Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, il sig. verserà, entro il giorno 10 CP_1 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 500,00 mensili con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 11) A decorrere dalla mensilità di ottobre 2025, le rate di mutuo gravanti sull'immobile già casa coniugale sita in Alghero via Gaudì n.5, pari ad euro 380,00 mensili, verranno pagate in via integrale ed esclusiva dalla sig.ra che bonificherà Pt_1 al entro il giorno 20 di ciascun mese, con contestuale impegno del a provvedere al CP_1 CP_1 pagamento della rata alla banca entro il giorno primo di ciascun mese e successiva trasmissione alla sig.ra della ricevuta di pagamento del bonifico effettuato. Per la mensilità di ottobre 2025 posto Pt_1 che il rilascerà l'immobile il giorno 10 ottobre e che dunque la RA usufruirà CP_1 Pt_1 dell'immobile per soli 20 giorni in luogo dei 31, le parti convengono che la stessa verserà a titolo di rata di mutuo per il solo mese di ottobre 2025, il minore importo di euro 245,00 mentre i restanti euro 135,00 saranno a carico del 12) Disporre che l'assegno unico universale, così come tutte le CP_1 altre provvidenze percepite nell'interesse dei figli minori, verranno percepite nella misura del 100% dalla RA . 13) Tutte le spese straordinarie concernenti i minori saranno assunte in pari Pt_1 misura da entrambi i genitori, come da specifica elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017. 14) In ragione degli accordi sopra raggiunti e intervenuta la formalizzazione degli stessi nanti il Presidente Dott.ssa Deiana Stefania, alla udienza fissata per il giorno 08 luglio 2025, la RA si Pt_1 impegna e obbliga fin da ora a rimettere la querela presentata ai danni del sig. , nanti la CP_1
Stazione Carabinieri di Alghero in data 15.01.2025. 15) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente accordo e che con lo stesso hanno compiutamente definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale con espresso impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate. 16) Spese compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Marsala il 4 marzo 2011 con unione dalla quale erano nati i CP_1 figli il 31 ottobre 2010 e il 5 ottobre 2012, entrambi conviventi con la madre ad Per_1 Per_2
Alghero.
Esponeva che dalla data della separazione, omologata il 3 luglio 2020 con provvedimento di questo tribunale, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra i coniugi.
Assumeva che le condizioni concordate in sede di separazione si erano rivelate inadeguate, soprattutto con riferimento all'assegnazione della casa familiare al coniuge, avendo ella incontrato serie difficoltà nel reperire, con le sue limitate risorse economiche, un'abitazione in Alghero idonea ad ospitarla insieme ai figli minori, già affidati in modo condiviso ai genitori con obbligo a carico del di CP_1 versarle un contributo di 400 euro mensili per il loro mantenimento.
Aggiungeva di essere occupata come educatrice e di percepire una retribuzione di appena 1000 euro mensili, mentre il coniuge, in servizio presso l'aeronautica militare e prossimo al trasferimento alla base di poteva contare su un provento netto mensile di almeno 2000 euro. Esponeva Persona_3
pagina 3 di 4 inoltre di doversi far carico delle spese e degli oneri necessari per gli educatori e per le terapie comportamentali necessarie ai minori.
Chiedeva quindi che, fermo l'affidamento condiviso, la casa familiare di Alghero le fosse assegnata, quale genitore collocatario della prole, con regolamentazione degli incontri fra padre e figli e imposizione a carico del resistente di un contributo di almeno 600 euro per il loro mantenimento, garantendosi il percepimento integrale dell'assegno unico universale.
Il si costituiva e, non opponendosi al divorzio, contestava le richieste economiche della CP_1 coniuge, nonché la domanda inerente alla casa familiare. Esponendo che dopo la separazione i minori avevano dimorato in modo nettamente prevalente presso di sé, nella casa della via Gaudì di Alghero, e precisando di essersi sempre occupato dell'organizzazione domestica e familiare, seguendo costantemente i figli, chiedeva che fosse disattesa l'istanza di assegnazione della casa familiare e confermata la misura dell'assegno mensile per il mantenimento dei due minori nell'importo di €500,00, precisando che era prossima la sua aggregazione alla base di Alghero e che avrebbe continuato quindi ad occupare la casa familiare della via Gaudì.
Comparse entrambe le parti davanti al giudice e adottati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe, congiuntamente formulate dalle parti.
Tanto premesso, ritiene il collegio che ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda, è pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Le conclusioni condivise rassegnate dalle parti devono essere interamente recepite dal collegio, apparendo conformi all'interesse dei figli minori di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori. Le spese sono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 4 marzo 2011 fra , nata il [...] a [...], Parte_1
e nato il [...] a [...], alle condizioni trascritte in epigrafe da CP_1 intendersi qui riportate.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Marsala per l'annotazione della sentenza.
Sassari 11 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELA Parte_1 C.F._1
ORGIU RICORRENTE nei confronti di col patrocinio dell'avv. BARBARA CATTROCCI CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e , in Marsala (TP) il 04.03.2011. Matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Marsala al n. 4, Parte I°, Uff.1, Anno 2011, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio del Comune di Marsala;
2) Assegnare la casa familiare sita in Alghero via Gaudì n.5, immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di Alghero, Foglio 55 Particella 861 Subalterno 8, Classamento, Rendita: Euro 222,08, Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 5 vani, Indirizzo: già via Giovanni Minzoni n. 159 Piano 1, oggi via Gaudì n.5, Dati di superficie: Totale: 89 m2 Totale escluse aree scoperte b): 87 m2, unitamente agli arredi e corredi ivi contenuti, ad eccezione della asciugatrice di proprietà del alla RA la quale CP_1 Pt_1 continuerà ad abitarla unitamente ai minori figli e - Per l'effetto, revocare Per_1 Per_2
l'assegnazione del predetto immobile a favore del che pertanto dovrà rilasciarlo entro e non CP_1 oltre la data del 10 ottobre 2025. - Resta inteso tra le parti che il sig. potrà occupare metà del CP_1 garage pertinenza dell'immobile suddetto per ivi depositare i propri beni. - A far data dal giorno 11 ottobre 2025, effettivamente immessa nel possesso del bene, la RA provvederà, a Parte_1 pagina 1 di 4 proprie cure a spese, a volturare a proprio nome tutte le utenze relative all'immobile di via Gaudì n.5, quali a titolo esemplificativo Enel, acqua, tari, con specifica che resteranno a carico del tutte CP_1 le spese maturate e/o maturande, fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile suddetto. - A far data dal giorno 11 ottobre 2025, effettivamente immessa nel possesso del bene, tutti gli oneri condominiali ordinari saranno integralmente ed in via esclusiva a carico della Italiano, con specifica che resteranno a carico del tutte le spese maturate e/o maturande, fino alla data dell'effettivo CP_1 rilascio dell'immobile suddetto. 3) Disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, nella abitazione familiare. Conseguentemente, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. 4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita padre-figli: Per il periodo in cui sarà aggregato alla base di Alghero. Per il periodo in cui il signor sarà aggregato alla base di Alghero, quindi sia per il periodo giugno/settembre 2025 che per CP_1 ogni altra aggregazione, lo stesso trascorrerà coi figli a settimane alternate, tre giorni e tre notti infrasettimanali consecutive, riaccompagnando i minori presso il domicilio materno e/o a scuola la mattina del quarto giorno. Nelle settimane opposte, tre giorni e tre notti nel fine settimana dal venerdì mattina al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a casa/scuola. Con specificazione che in ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi del che dovranno essere comunicati alla Italiano almeno 24 CP_1 ore prima, lo stesso dovrà recuperare nella settimana successiva o comunque all'interno del mese le giornate/notti che non ha trascorso con i figli. Per il periodo in cui il sig. sarà impegnato CP_1 presso la sede di Il sig. trascorrerà coi figli due fine settimana al mese, Persona_3 CP_1 secondo le seguenti modalità: - Il primo fine settimana avrà inizio il giovedì alle ore 19:00 e si concluderà la mattina del lunedì. - Il secondo fine settimana avrà inizio il giovedì alle ore 19:00 e si concluderà la mattina del martedì. Con specificazione che in ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi del che dovranno essere comunicati alla Italiano almeno 24 ore prima, lo stesso dovrà CP_1 recuperare nella settimana successiva o comunque all'interno del mese, le giornate/notti che non ha trascorso con i figli. 5) Salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni i minori trascorreranno: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese i minori trascorreranno ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre. 6) I minori potranno stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. 7) Per il giorno del compleanno di e salvo diversi e migliorativi Per_1 Per_2 accordi in tal senso, i minori trascorreranno metà giornata con il padre e metà giornata con la madre, in ipotesi contraria i minori staranno con i genitori ad anni alterni. 8) Il genitore nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare i figli ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali. 9) Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative ai figli di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento pagina 2 di 4 scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi i medesimi. 10) Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza dei figli secondo le forme del mantenimento diretto, il sig. verserà, entro il giorno 10 CP_1 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo di € 500,00 mensili con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 11) A decorrere dalla mensilità di ottobre 2025, le rate di mutuo gravanti sull'immobile già casa coniugale sita in Alghero via Gaudì n.5, pari ad euro 380,00 mensili, verranno pagate in via integrale ed esclusiva dalla sig.ra che bonificherà Pt_1 al entro il giorno 20 di ciascun mese, con contestuale impegno del a provvedere al CP_1 CP_1 pagamento della rata alla banca entro il giorno primo di ciascun mese e successiva trasmissione alla sig.ra della ricevuta di pagamento del bonifico effettuato. Per la mensilità di ottobre 2025 posto Pt_1 che il rilascerà l'immobile il giorno 10 ottobre e che dunque la RA usufruirà CP_1 Pt_1 dell'immobile per soli 20 giorni in luogo dei 31, le parti convengono che la stessa verserà a titolo di rata di mutuo per il solo mese di ottobre 2025, il minore importo di euro 245,00 mentre i restanti euro 135,00 saranno a carico del 12) Disporre che l'assegno unico universale, così come tutte le CP_1 altre provvidenze percepite nell'interesse dei figli minori, verranno percepite nella misura del 100% dalla RA . 13) Tutte le spese straordinarie concernenti i minori saranno assunte in pari Pt_1 misura da entrambi i genitori, come da specifica elencazione del Protocollo CNF del 29/11/2017. 14) In ragione degli accordi sopra raggiunti e intervenuta la formalizzazione degli stessi nanti il Presidente Dott.ssa Deiana Stefania, alla udienza fissata per il giorno 08 luglio 2025, la RA si Pt_1 impegna e obbliga fin da ora a rimettere la querela presentata ai danni del sig. , nanti la CP_1
Stazione Carabinieri di Alghero in data 15.01.2025. 15) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente accordo e che con lo stesso hanno compiutamente definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale con espresso impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate. 16) Spese compensate”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2024 chiedeva dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto in Marsala il 4 marzo 2011 con unione dalla quale erano nati i CP_1 figli il 31 ottobre 2010 e il 5 ottobre 2012, entrambi conviventi con la madre ad Per_1 Per_2
Alghero.
Esponeva che dalla data della separazione, omologata il 3 luglio 2020 con provvedimento di questo tribunale, la loro convivenza non era più ripresa e ricorrevano le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva fra i coniugi.
Assumeva che le condizioni concordate in sede di separazione si erano rivelate inadeguate, soprattutto con riferimento all'assegnazione della casa familiare al coniuge, avendo ella incontrato serie difficoltà nel reperire, con le sue limitate risorse economiche, un'abitazione in Alghero idonea ad ospitarla insieme ai figli minori, già affidati in modo condiviso ai genitori con obbligo a carico del di CP_1 versarle un contributo di 400 euro mensili per il loro mantenimento.
Aggiungeva di essere occupata come educatrice e di percepire una retribuzione di appena 1000 euro mensili, mentre il coniuge, in servizio presso l'aeronautica militare e prossimo al trasferimento alla base di poteva contare su un provento netto mensile di almeno 2000 euro. Esponeva Persona_3
pagina 3 di 4 inoltre di doversi far carico delle spese e degli oneri necessari per gli educatori e per le terapie comportamentali necessarie ai minori.
Chiedeva quindi che, fermo l'affidamento condiviso, la casa familiare di Alghero le fosse assegnata, quale genitore collocatario della prole, con regolamentazione degli incontri fra padre e figli e imposizione a carico del resistente di un contributo di almeno 600 euro per il loro mantenimento, garantendosi il percepimento integrale dell'assegno unico universale.
Il si costituiva e, non opponendosi al divorzio, contestava le richieste economiche della CP_1 coniuge, nonché la domanda inerente alla casa familiare. Esponendo che dopo la separazione i minori avevano dimorato in modo nettamente prevalente presso di sé, nella casa della via Gaudì di Alghero, e precisando di essersi sempre occupato dell'organizzazione domestica e familiare, seguendo costantemente i figli, chiedeva che fosse disattesa l'istanza di assegnazione della casa familiare e confermata la misura dell'assegno mensile per il mantenimento dei due minori nell'importo di €500,00, precisando che era prossima la sua aggregazione alla base di Alghero e che avrebbe continuato quindi ad occupare la casa familiare della via Gaudì.
Comparse entrambe le parti davanti al giudice e adottati i provvedimenti provvisori, la causa era rimessa al collegio per la decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe, congiuntamente formulate dalle parti.
Tanto premesso, ritiene il collegio che ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione e considerato che è manifesta, trattandosi di circostanza indiscussa, l'impossibilità di ricostituire tra i coniugi l'originaria comunione di vita materiale e spirituale.
In accoglimento della domanda, è pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Le conclusioni condivise rassegnate dalle parti devono essere interamente recepite dal collegio, apparendo conformi all'interesse dei figli minori di ricevere cure, educazione e mantenimento adeguati da entrambi i genitori. Le spese sono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 4 marzo 2011 fra , nata il [...] a [...], Parte_1
e nato il [...] a [...], alle condizioni trascritte in epigrafe da CP_1 intendersi qui riportate.
Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Marsala per l'annotazione della sentenza.
Sassari 11 luglio 2025
Il Presidente est.
Stefania Deiana
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