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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e all'ADER, Ricorrente_1
difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 22.11.24, relativa a tassa per tassa smaltimento rifiuti anni 2009-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione e la decadenza, in relazione ai crediti tributari azionati.
Si è costituita ADER, deducendo il proprio difetto di legittimazione in relazione a tutte le questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Indi, si è costituita l'ATO, documentando segnatamente l'avvenuta notifica della “intimazione di pagamento” richiamata in cartella.
Il ricorrente ha contestato le difese avverse, con successiva memoria illustrativa, deducendo che non era stata fornita alcuna prova della notifica dell'atto presupposto richiamato in cartella.
Alla udienza odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati.
Dalla lettura della cartella impugnata è dato evincere che l'iscrizione a ruolo rinviene il proprio presupposto nella seguente causale “Intimazione di Pagamento nr. 281750 del 30.11.2019,”. Il predetto riferimento ad una “intimazione di pagamento” attiene ad un atto atipico di messa in mora, asseritamente notificato prima dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, risulta decisiva ed assorbente la circostanza relativa al fatto che non consta la prova del perfezionamento della notifica della predetta “intimazione”, risultando – dalla produzione documentale effettuata dall'atto - un mero tentativo di notifica, non andato a buon fine per “indirizzo insufficiente”. Pertanto, a fronte di tale esito infruttuoso della notifica, l'ATO avrebbe dovuto attivarsi per procedere alla relativa rinnovazione con altre modalità, eventualmente anche applicando il rito previsto per i casi di irreperibilità assoluta, dall'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 60 lett. e) DPR 602/73 e
26 DPR 600/73. L'ATO, dunque, non avrebbe potuto ritenere perfezionata tale notifica, soltanto tentata, e fondare sulla medesima l'iscrizione a ruolo. Ciò impone l'accoglimento dell'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto ad essa iscrizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
Tali spese sono liquidate conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/22, avendo riguardo allo scaglione di riferimento (valori attestati sui minimi, in ragione del modesto impegno difensivo richiesto dalla controversia).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1064,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
RE NO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1133/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034990512 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione e all'ADER, Ricorrente_1
difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 22.11.24, relativa a tassa per tassa smaltimento rifiuti anni 2009-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione e la decadenza, in relazione ai crediti tributari azionati.
Si è costituita ADER, deducendo il proprio difetto di legittimazione in relazione a tutte le questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
Indi, si è costituita l'ATO, documentando segnatamente l'avvenuta notifica della “intimazione di pagamento” richiamata in cartella.
Il ricorrente ha contestato le difese avverse, con successiva memoria illustrativa, deducendo che non era stata fornita alcuna prova della notifica dell'atto presupposto richiamato in cartella.
Alla udienza odierna, è stata assunta la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati.
Dalla lettura della cartella impugnata è dato evincere che l'iscrizione a ruolo rinviene il proprio presupposto nella seguente causale “Intimazione di Pagamento nr. 281750 del 30.11.2019,”. Il predetto riferimento ad una “intimazione di pagamento” attiene ad un atto atipico di messa in mora, asseritamente notificato prima dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, risulta decisiva ed assorbente la circostanza relativa al fatto che non consta la prova del perfezionamento della notifica della predetta “intimazione”, risultando – dalla produzione documentale effettuata dall'atto - un mero tentativo di notifica, non andato a buon fine per “indirizzo insufficiente”. Pertanto, a fronte di tale esito infruttuoso della notifica, l'ATO avrebbe dovuto attivarsi per procedere alla relativa rinnovazione con altre modalità, eventualmente anche applicando il rito previsto per i casi di irreperibilità assoluta, dall'art. 143 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 60 lett. e) DPR 602/73 e
26 DPR 600/73. L'ATO, dunque, non avrebbe potuto ritenere perfezionata tale notifica, soltanto tentata, e fondare sulla medesima l'iscrizione a ruolo. Ciò impone l'accoglimento dell'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto ad essa iscrizione, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
Nello stesso senso, leggasi Cass. civ. Sez. 6, ord. n. 7716/2022: “Come questa Suprema Corte ha ripetutamente statuito, il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e Agente della riscossione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562) vale a condizione che sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento e si contestino comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione (da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39757 del 13/12/2021 e Cass. Sez. 6 - 2, Ord. n. 3627 del 23/11/2021, non massimate;
v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3154 del 07/02/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 dell'11/07/2016, tutte non massimate). Ciò avviene, ad esempio, quando la cartella di pagamento sia stata annullata o il credito si sia prescritto per omessa notifica dell'atto presupposto;
in tal caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione.” (conforme, altresì, Cass. civ. n. 8587/24).
Tali spese sono liquidate conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/22, avendo riguardo allo scaglione di riferimento (valori attestati sui minimi, in ragione del modesto impegno difensivo richiesto dalla controversia).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1064,00 per onorari, oltre oneri accessori, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, il 26 gennaio 2026
Il giudice unico
RE NO