Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 668
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento non fosse andata a buon fine e che l'ATO non avesse provveduto alla sua rinnovazione secondo le modalità di legge, pertanto l'iscrizione a ruolo era illegittima.

  • Altro
    Prescrizione e decadenza

    L'eccezione è assorbita dall'accoglimento della domanda relativa alla mancata notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 668
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 668
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo