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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6906/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. CALECA CALOGERO e dell'Avv. AMATO PAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. SOGGIA PIERPAOLO CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come segue, nella memoria autorizzata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1697/2023 (R.G. n. 3834/2023) emesso dal Tribunale di Bologna, dott.
Siracusano, il 30 marzo 2023 e notificato il 4 aprile 2023 per mancanza dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per l'effetto disporne la revoca, e contestualmente dichiarare:
- la cessata materia del contendere rispetto all'importo di cui alla fatt. n. 1 del 18 gennaio 2023 pari a euro 141.750,00, atteso l'avvenuto pagamento in data 31 marzo 2023 e comunque per tutti i fatti esposti in narrativa;
pagina 1 di 11 - la cessata materia del contendere rispetto all'importo rispetto all'importo di euro 36.587,53 di cui alla fatt. n. 2 del 31 gennaio 2023 per tutti i fatti esposti in narrativa;
2) Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1697/2023 (R.G. n. 3834/2023) emesso dal Tribunale di Bologna, dott. Siracusano, il 30 marzo 2023 e notificato il 4 aprile 2023, disporne la revoca e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dall'esponente alla in relazione ai Controparte_1 fatti oggetto della pretesa azionata in sede monitoria per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) In ogni caso, condannare VO al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. e al pagamento della somma ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. 55/2014 come da ultimo modificato secondo il
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e pubblicato in G.U. l'8 ottobre 2022, n. 236 ed accessori come per legge”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue, nella memoria autorizzata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Bologna, contrariis reiectis:
1) respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine:
2.1 dichiarare che ha diritto di trattenere la somma di euro 141.750,00 versata in Parte_2 data 31.3.2023 da a titolo di pagamento della fattura n. 1/2023; Parte_1
2.2 a conferma della ordinanza ex art. 186 ter emessa in data 7.4.2024 dichiarare tenuto e condannare in via definitiva l' al pagamento dell'importo di € 36.587,53 in linea capitale a saldo Parte_1 della fattura n. 2/2023 oltre agli interessi moratori ex D. Lsg. 231/2002 maturati dal dì del dovuto al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito denominato proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1697/2023 del 30.03.2023, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da (di seguito denominata Controparte_1
pagina 2 di 11 , con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di € 178.337,53, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione l'opponente esponeva:
- in data 31.05.2017 le parti avevano stipulato un contratto di appalto, con cui la CP_1
si impegnava ad erogare servizi socio-assistenziali, infermieristici e di fisioterapia, in
[...] favore dei degenti della struttura gestita dall' Parte_1
-il contratto era stato oggetto di successive modifiche, da ultimo con scrittura privata del 15.10.2021, che aveva previsto un aumento della remunerazione, con effetti dall'01.01.2021, stabilendo per ciascun giorno e per ciascun utente presente nella struttura l'importo di € 51,45 oltre Iva al 5 %;
-a seguito di una nota di richiamo del 19.10.2021 – che segnalava il rifiuto degli operatori della cooperativa a prestare servizio notturno in favore degli utenti della struttura - con successiva comunicazione del 15.11.2021, l' evidenziava il preoccupante andamento economico Parte_1
e finanziario della cooperativa, risultante dal bilancio al 31.12.2020, depositato il 30.09.2021, nell'ottica di poter garantire la continuità assistenziale dei servizi offerti e, a tal fine, chiedeva informazioni e dettagli sul pagamento dei contributi previdenziali, degli oneri retributivi e di TFR, con esibizione della relativa prova documentale;
-con risposta del 16.12.2021, la forniva indicazioni non supportate da Controparte_1 documentazione;
-a seguito di uno scambio di corrispondenza, ritenendo insufficienti le rassicurazioni offerte da controparte, con nota del 15.12.2022 l' comunicava il recesso dal contratto d'appalto, Parte_1 ai sensi dell'art. 9, con decorrenza dal 16.02.2023, evidenziando la persistenza dei disservizi e delle criticità finanziarie della cooperativa, rimaste senza riscontro di fronte alle preoccupazioni manifestate dalla committente;
-nonostante le inadempienze segnalate, con ricorso del 09.03.2023, la Controparte_1 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per l'importo di complessivi €
178.337,53, in relazione alle prestazioni eseguite nel gennaio 2023, contabilizzate con la fattura di acconto del 18.01.2023 per € 141.750,00 e la fattura di saldo del 31.01.2023 per € 36.587,53, in scadenza al 28.02.2023;
-in data 30.03.2023, avendo avuto conferma della situazione debitoria della cooperativa in relazione agli stipendi dovuti al personale nel periodo lavorativo 1-15 febbraio 2023, tramite comunicazione del sindacato FP CGIL di (doc. 12), l' che aveva sospeso il pagamento del CP_1 Parte_1 corrispettivo avvalendosi del diritto riconosciutogli dall'art. 11 del contratto d'appalto, con nota del pagina 3 di 11 12.04.2023 chiedeva ulteriormente alla cooperativa di fornire chiarimenti in merito ai propri debiti retributivi;
-con nota del 14.04.2023, la cooperativa attribuiva gli inadempimenti al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dalla controparte in forza del contratto di appalto, senza peraltro neppure fornire il
DURC, tanto che l' si riservava di ripetere il pagamento nel frattempo effettuato il Parte_1
31.03.2023 a saldo della fattura n. 1 del 18.01.2023 per € 141.750,00.
In diritto, l'opponente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla parte più rilevante del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto in data 31.03.2023 aveva corrisposto alla cooperativa la somma di € 141.750,00, oggetto della fattura di acconto del 18.01.2023, mentre la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo (comprendente anche detta somma) era stata eseguita dalla controparte il 03.04.2023, quando già era al corrente del pagamento.
Inoltre, eccepiva l'inesigibilità e la non debenza della somma di € 36.587,53, oggetto della fattura a saldo del 31.01.2023, in quanto l' aveva il diritto di sospendere il pagamento del Parte_1 corrispettivo, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, come previsto dall'art. 11 del contratto di appalto;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per l'importo di € 36.587,53, perché emesso in assenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, la deduceva che: Controparte_1
-alla data di emissione delle fatture di acconto e saldo del gennaio 2023, la cooperativa era in regola con gli adempimenti retributivi e contributivi ed aveva consegnato alla controparte il DURC, tanto che il recesso dal contratto del 15.12.2022 non era motivato;
-il recesso era dovuto, in realtà, alla volontà dell'ENTE RA di trattenere per sé l'indennizzo regionale di 1,1 milioni di euro, concesso a titolo di rimborso dei costi relativi a “posti inoccupati”, a seguito della pandemia da Covid-19; a parere della convenuta, una parte di tali contributi avrebbe dovuto essere ad essa assegnata, essendo parte integrante della “gestione unitaria” di ciascuna CRA, cui faceva riferimento il riconoscimento dell'indennizzo;
-l' aveva rimborsato all'appaltatrice solo le spese sostenute per i c.d. DPI nell'anno Parte_1
2020, ma non anche quelle relative all'anno 2021, nonostante i rimborsi ricevuti dall' Pt_3
-parte opponente aveva inoltre approfittato del ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per non saldare i debiti, incurante della tensione economica e finanziaria che la controparte aveva sofferto nel biennio 2020-2021;
pagina 4 di 11 - la cooperativa non aveva commesso irregolarità né inadempimenti e l'unica contestazione di controparte risaliva al 17.10.2021;
-inoltre, aveva sempre corrisposto, nei termini, le retribuzioni ai propri dipendenti e, quanto ai versamenti contributivi, aveva ottenuto il DURC per tutta la durata dell'appalto, tanto che l'opponente aveva sempre pagato le fatture emesse dalla cooperativa, a fronte della presentazione del DURC, sino a dicembre 2022, con conseguente infondatezza dell'eccezione avversaria ex art. 1460 c.c.;
-in particolare, la cooperativa aveva pagato ai dipendenti anche le retribuzioni relative al mese di febbraio 2023 (doc. 20), aveva raggiunto accordi con le OOSS e i dipendenti per il pagamento rateale delle spettanze di fine rapporto (doc. 21), aveva presentato domanda di erogazione diretta al Fondo
Tesoreria INPS della parte di TFR ivi accantonato (doc. 22), che i lavoratori dichiaravano di aver già ricevuto;
-aveva avuto conoscenza del pagamento della fattura del 18.01.2023, da parte dell' in Parte_1 un momento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
-la controparte non spiegava la ragione per la quale avesse esercitato il recesso con un preavviso di due mesi, anziché in tronco, né quella per cui avesse deciso di pagare, comunque tardivamente, la fattura del 18.01.2023, nonostante l'inadempimento attribuito alla cooperativa.
In conclusione, contestando tutte le argomentazioni avversarie, parte opposta domandava, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 36.587,53, oggetto della fattura del 31.01.2023 e relativo al saldo di quanto dovuto, ovvero l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per lo stesso importo;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di corrispondere la somma suindicata, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo, da calcolare anche sulla fattura del 18.01.2023, con vittoria di spese.
3. All'udienza di prima comparizione del 14.12.2023, i Procuratori delle parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie, articolate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; inoltre, il Procuratore di parte opposta insisteva nelle istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in relazione all'importo della seconda fattura.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Giudice respingeva le istanze istruttorie, perché inammissibili, e, pur rilevando che il committente si era legittimamente avvalso del diritto di sospendere i pagamenti dovuti in forza dell'art. 11 del contratto d'appalto, ingiungeva all' il pagamento, in Parte_1 favore della , dell'importo residuo di € 36.587,53, oggetto del decreto Controparte_1 ingiuntivo, oltre ad interessi moratori dalla domanda del 14.12.2023 al saldo effettivo, in pagina 5 di 11 considerazione della sopravvenuta esigibilità del credito preteso dalla cooperativa;
quindi, compensava tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio e introduttiva.
All'udienza del 02.07.2024, il Procuratore di parte opposta dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'ordinanza del 07.04.2024, che prevedeva rispettivamente la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione della rinuncia, a spese compensate tra le parti, in quanto non riconosceva le spese legali a favore della cooperativa;
tale proposta veniva, invece, accettata dal
Procuratore di parte opponente.
Infine, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali: in quella sede, il Procuratore di parte opponente ribadiva la disponibilità del proprio assistito ad accettare la proposta conciliativa.
Infine, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come si è detto, con ricorso del 09.03.2023, la chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per l'importo di complessivi € 178.337,53, in relazione ai servizi assistenziali resi, nel gennaio 2023, in esecuzione del contratto di appalto concluso con l'
[...]
contabilizzati con la fattura di acconto del 18.01.2023 per € 141.750,00 e la fattura di saldo Pt_1 del 31.01.2023 per € 36.587,53, aventi scadenza al 28.02.2023.
Innanzitutto, con riferimento alla fattura n. 1/2023 del 18.01.2023, va accolta la tesi di parte opponente, secondo cui si è verificata ab origine la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in data 31.03.2023 l'ENTE RA ha effettuato, in favore della cooperativa, il pagamento della somma di € 141.750,00 (doc. n. 16 di parte opponente). Nonostante ciò, la cooperativa – che addirittura aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dopo solo nove giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento delle fatture, senza alcun preavviso né diffida –notificava il decreto all'opponente il 03.04.2023, alcuni giorni dopo aver ricevuto l'accredito del pagamento relativo alla fattura di maggior importo (doc. 17 di parte opponente).
Dunque, in quella data l'appaltatrice era consapevole della ricezione della somma accreditata il
31.03.2023 o comunque avrebbe dovuto esserlo, effettuando appositi controlli contabili sullo stato dei pagamenti ricevuti, e ciononostante procedeva alla notificazione del decreto. Al riguardo non rileva il doc. 23 di parte opposta, da cui dovrebbe evincersi che solo alle ore 17,19 del 03.04.2023 (cioè alcune pagina 6 di 11 ore dopo la consegna del decreto ingiuntivo per la notifica, avvenuta alle ore 11,42), la cooperativa avrebbe avuto conoscenza del pagamento, in quanto detto documento non rappresenta l'ora di accredito, bensì il momento in cui la creditrice ha effettuato apposita interrogazione bancaria.
Tali considerazioni rilevano, in ogni caso, ai fini della regolazione delle spese processuali, essendo indubitabile l'avvenuto pagamento dell'importo di € 141.750,00 anteriormente alla notificazione, a parte opponente, del decreto ingiuntivo per complessivi € 178.337,53.
Con riferimento alla fattura n. 2 del 31.01.2023, parte opponente ha invece eccepito l'inesigibilità del relativo credito ai sensi dell'art. 11.1 del contratto di appalto e, per legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 1460 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, in considerazione della solidarietà tra committente e appaltatore in relazione agli oneri retributivi e previdenziali. Infatti, risulta provato che, al momento dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, sussisteva a carico della un debito per oneri CP_1 retributivi verso i dipendenti impiegati nell'appalto, cosicché era interesse dell' al fine di Parte_1 evitare la duplicazione dei pagamenti, avvalersi della suindicata clausola contrattuale e delle disposizioni normative che gli consentivano di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto, a fronte della mancata o inesatta esecuzione degli obblighi retributivi e/o previdenziali.
Con gli allegati alla nota di deposito dell'01.07.2024, parte opponente ha poi documentato l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., relativamente all'importo della seconda fattura, nonché degli oneri accessori.
L'inadempimento della cooperativa agli obblighi contributivi e previdenziali non pare porsi in discussione. Innanzitutto si segnalano le reiterate richieste rivolte dall' Parte_1 all'appaltatrice, nel corso del rapporto, sin dal 19.10.2021, volte ad ottenere informazioni e dati documentali sulla sua situazione debitoria e finanziaria, nell'ottica di poter garantire a sua volta la continuità dei servizi assistenziali offerti ai propri utenti: nell'occasione venivano contestati alcuni disservizi nell'esecuzione dell'appalto, le criticità finanziarie della cooperativa risultanti dai bilanci e la persistenza di debiti retributivi e previdenziali, rispetto ai quali l'appaltatrice non forniva i dati documentali che il committente richiedeva (docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18 di parte opponente).
L'appaltatrice riconosceva di trovarsi nella situazione debitoria e di tensione finanziaria evidenziata dalla committente (cfr. doc. 5 cit.), nonostante l'avvenuta stipulazione dell'accordo integrativo del contratto d'appalto del 15.10.2021, con cui le parti avevano pattuito un incremento dei corrispettivi previsti per i servizi assistenziali (doc. 2 di parte opponente).
La posizione debitoria contestata dal committente risulta anche dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, la quale nel corso del processo ha via via documentato l'adempimento dei propri obblighi retributivi e previdenziali, rimasti sospesi, e ha provveduto ad eseguire il pagamento delle pagina 7 di 11 retribuzioni maturate dai propri dipendenti nel febbraio 2023 (da corrispondere entro il giorno 20 del mese successivo, ai sensi dell'art. 84 del CCNL: cfr. doc. 7 di parte opposta), soltanto nel mese di giugno 2023 (doc. 20), mentre con riferimento al TFR e alle altre competenze di fine rapporto ha stipulato un accordo in sede sindacale in data 29.05.2023, prevedendone il pagamento rateale sino a dicembre 2023 (doc. 21); analoga scadenza veniva concordata quanto al versamento delle spettanze dovute alla dipendente secondo l'accordo del 12.07.2023 (doc. 27). Pt_4
La situazione debitoria della cooperativa risulta confermata, altresì, dalla nota del 30.03.2023, con cui il sindacato intimava all' il pagamento delle retribuzioni del mese Controparte_3 Parte_1 di febbraio 2023, spettanti ai lavoratori della e da questa non corrisposte Controparte_1
(doc. 12 di parte opponente).
Dunque, legittimamente il committente aveva sospeso il pagamento di una parte dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice, sino all'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., avendo la convenuta solo nel corso del processo fornito evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dovuti in favore dei propri dipendenti, anche per mezzo di versamenti rateali e all'esito di accordi sindacali.
Le argomentazioni svolte dalla cooperativa per contestare la prospettazione di parte opponente sono del tutto inconferenti.
Non rileva il fatto che l'opponente, pur lamentando l'inadempimento di controparte per il mancato pagamento dei debiti per retribuzioni e contributi previdenziali, avesse comunque provveduto a pagare una parte del debito in data 31.03.2023, in relazione all'importo relativo alla prima fattura, senza giustificarne le ragioni: è sufficiente osservare, al riguardo, che il committente era titolare di un diritto e lo ha esercitato nei limiti e nei termini ritenuti opportuni per la tutela della sua posizione patrimoniale.
Oltretutto, l'ENTE RA ha dichiarato, nella corrispondenza intercorsa con la controparte, di voler esercitare ogni riserva di ripetizione rispetto al pagamento così eseguito (doc. 15).
Alla luce di quanto accertato, è poi inconferente la tesi di parte opposta, secondo cui le difficoltà finanziarie in cui la stessa era incorsa sarebbero dipese dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal committente. Oltretutto, risulta pacificamente che quest'ultimo ha corrisposto tutto quanto dovuto all'appaltatore sino alla data del 31.01.2023 (cfr. doc. 4 del proc. monitorio), cioè sino alla scadenza delle fatture emesse dalla cooperativa in relazione alle prestazioni eseguite sino al mese di dicembre
2022: pertanto, il rilievo di parte opposta, oltre ad essere irrilevante al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente, è pure infondato.
Piuttosto si osserva che l'ENTE RA, nel corso del rapporto, aveva maturato delle riserve in ordine all'operato e all'affidabilità, anche economica e finanziaria, della controparte, in ragione dei pagina 8 di 11 disservizi registrati, delle criticità rilevate dai bilanci e dei debiti retributivi e previdenziali maturati (in parte rateizzati), su cui la controparte non aveva fornito compiuta e documentata risposta.
Dopo oltre un anno di confronto insoddisfacente, venuta meno la relazione di fiducia, in data
15.12.2022 l' poneva fine al rapporto contrattuale, costituito a tempo indeterminato Parte_1 sin dal 01.06.2017, comunicando il proprio recesso alla controparte con un preavviso di 60 giorni, nel rispetto della clausola contrattuale di cui all'art. 9 del contratto di appalto.
Nessun rilievo assumono le ragioni e le modalità del recesso, legittimamente esercitato dal committente nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e comunque giustificato dalle circostanze sopra evidenziate;
peraltro, la controversia riguarda esclusivamente l'esigibilità del preteso credito della cooperativa, alla luce dell'eccezione sollevata dal committente ai sensi degli artt. 1460 c.c. e 29 D.L.vo n. 276/2003.
Infine, risulta inconferente e generica la tesi di parte opposta, circa il presunto disegno dell'ENTE
RA di voler “soffocare finanziariamente” la , per aver esercitato il Controparte_1 recesso al fine di trattenere esclusivamente per sé i contributi regionali ricevuti per i posti inoccupati negli anni della pandemia dal Covid-19: la questione è stata soltanto accennata dalla parte opposta ed è oggetto di separato giudizio, come si apprende dagli atti processuali. In questa sede è sufficiente rilevare che, qualora l' fosse tenuto per legge a consegnare alla cooperativa una quota Parte_1 degli indennizzi ricevuti, verosimilmente tale obbligo sussisterebbe a prescindere dall'intervenuto recesso dal contratto, per il periodo antecedente alla data in cui esso ha avuto effetto.
5. Alla luce di quanto esposto, risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, dovendosi ritenere che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo non vi fossero i presupposti per l'esigibilità del preteso credito dell'appaltatrice, divenuto esigibile alla data della domanda nuovamente formulata da parte opposta all'udienza del 14.12.2023, all'esito della produzione della documentazione offerta in allegato agli atti difensivi, attestante la regolarità retributiva e previdenziale della cooperativa.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
In ragione dell'intervenuto integrale pagamento in data 31.03.2023 della somma di € 141.750,00, oggetto della fattura in acconto del 18.01.2023, e successivamente (nel corso del processo) della somma di € 36.587,53, oggetto della fattura di saldo del 31.01.2023, oltre agli oneri accessori, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Nell'ordinanza ingiunzione, le spese processuali venivano compensate integralmente in relazione alle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto, da un lato, della sussistenza del credito di parte opposta, pagina 9 di 11 di cui veniva accertata l'esigibilità con riferimento alla data della domanda ex art. 186 ter c.p.c., proposta da parte opposta in sede di verbale d'udienza del 14.12.2023, dall'altro, della legittima sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c., operata da parte dell'opponente, sino alla data indicata.
La proposta conciliativa formulata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che prevedeva la compensazione delle spese di lite anche per le ulteriori fasi processuali, era fondata su analoghe considerazioni, tenuto conto altresì dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte dell'opponente, nel corso del processo, nonché del fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto, oltre che in mancanza dei relativi presupposti, a causa dell'inesigibilità del credito, anche in assenza di alcun preavviso o diffida;
oltretutto il ricorso veniva proposto solo nove giorni dopo la scadenza del termine del 28.02.2023, previsto per il pagamento delle fatture, e notificato a parte opponente successivamente alla ricezione del pagamento della somma di € 141.750,00, costituente la parte più rilevante del credito.
Si ritiene, pertanto, che la proposta conciliativa – accettata dalla parte opponente - sia stata ingiustificatamente rifiutata dalla parte opposta.
Pertanto, avuto riguardo al criterio di cui all'art. 91 comma 1, ult. parte c.c., le spese processuali relative alle fasi di trattazione e decisionale vanno poste a carico di parte opposta;
nella liquidazione si applicano i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'importo oggetto del decreto ingiuntivo (da € 52.001 a € 260.000).
Non sussistono i presupposti per la condanna della , chiesta da parte Controparte_1 opponente a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in mancanza del presupposto della totale soccombenza nel giudizio (Cass. civ. n. 15232/2024; Cass. civ. n. 24158/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell' Parte_1
, delle spese processuali relative alle fasi di trattazione e
[...] decisionale del presente giudizio, nella misura di € 9.923,00, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
pagina 10 di 11 -compensa tra le parti le residue spese di lite.
Bologna, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
Chierici ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6906/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. CALECA CALOGERO e dell'Avv. AMATO PAOLO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. SOGGIA PIERPAOLO CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come segue, nella memoria autorizzata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1697/2023 (R.G. n. 3834/2023) emesso dal Tribunale di Bologna, dott.
Siracusano, il 30 marzo 2023 e notificato il 4 aprile 2023 per mancanza dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., per l'effetto disporne la revoca, e contestualmente dichiarare:
- la cessata materia del contendere rispetto all'importo di cui alla fatt. n. 1 del 18 gennaio 2023 pari a euro 141.750,00, atteso l'avvenuto pagamento in data 31 marzo 2023 e comunque per tutti i fatti esposti in narrativa;
pagina 1 di 11 - la cessata materia del contendere rispetto all'importo rispetto all'importo di euro 36.587,53 di cui alla fatt. n. 2 del 31 gennaio 2023 per tutti i fatti esposti in narrativa;
2) Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1697/2023 (R.G. n. 3834/2023) emesso dal Tribunale di Bologna, dott. Siracusano, il 30 marzo 2023 e notificato il 4 aprile 2023, disporne la revoca e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dall'esponente alla in relazione ai Controparte_1 fatti oggetto della pretesa azionata in sede monitoria per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) In ogni caso, condannare VO al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. e al pagamento della somma ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex D.M. 55/2014 come da ultimo modificato secondo il
D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e pubblicato in G.U. l'8 ottobre 2022, n. 236 ed accessori come per legge”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue, nella memoria autorizzata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo di Bologna, contrariis reiectis:
1) respingere l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in subordine:
2.1 dichiarare che ha diritto di trattenere la somma di euro 141.750,00 versata in Parte_2 data 31.3.2023 da a titolo di pagamento della fattura n. 1/2023; Parte_1
2.2 a conferma della ordinanza ex art. 186 ter emessa in data 7.4.2024 dichiarare tenuto e condannare in via definitiva l' al pagamento dell'importo di € 36.587,53 in linea capitale a saldo Parte_1 della fattura n. 2/2023 oltre agli interessi moratori ex D. Lsg. 231/2002 maturati dal dì del dovuto al saldo;
3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
(di seguito denominato proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1697/2023 del 30.03.2023, emesso dal Tribunale di Bologna su ricorso proposto da (di seguito denominata Controparte_1
pagina 2 di 11 , con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_2 di € 178.337,53, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione l'opponente esponeva:
- in data 31.05.2017 le parti avevano stipulato un contratto di appalto, con cui la CP_1
si impegnava ad erogare servizi socio-assistenziali, infermieristici e di fisioterapia, in
[...] favore dei degenti della struttura gestita dall' Parte_1
-il contratto era stato oggetto di successive modifiche, da ultimo con scrittura privata del 15.10.2021, che aveva previsto un aumento della remunerazione, con effetti dall'01.01.2021, stabilendo per ciascun giorno e per ciascun utente presente nella struttura l'importo di € 51,45 oltre Iva al 5 %;
-a seguito di una nota di richiamo del 19.10.2021 – che segnalava il rifiuto degli operatori della cooperativa a prestare servizio notturno in favore degli utenti della struttura - con successiva comunicazione del 15.11.2021, l' evidenziava il preoccupante andamento economico Parte_1
e finanziario della cooperativa, risultante dal bilancio al 31.12.2020, depositato il 30.09.2021, nell'ottica di poter garantire la continuità assistenziale dei servizi offerti e, a tal fine, chiedeva informazioni e dettagli sul pagamento dei contributi previdenziali, degli oneri retributivi e di TFR, con esibizione della relativa prova documentale;
-con risposta del 16.12.2021, la forniva indicazioni non supportate da Controparte_1 documentazione;
-a seguito di uno scambio di corrispondenza, ritenendo insufficienti le rassicurazioni offerte da controparte, con nota del 15.12.2022 l' comunicava il recesso dal contratto d'appalto, Parte_1 ai sensi dell'art. 9, con decorrenza dal 16.02.2023, evidenziando la persistenza dei disservizi e delle criticità finanziarie della cooperativa, rimaste senza riscontro di fronte alle preoccupazioni manifestate dalla committente;
-nonostante le inadempienze segnalate, con ricorso del 09.03.2023, la Controparte_1 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per l'importo di complessivi €
178.337,53, in relazione alle prestazioni eseguite nel gennaio 2023, contabilizzate con la fattura di acconto del 18.01.2023 per € 141.750,00 e la fattura di saldo del 31.01.2023 per € 36.587,53, in scadenza al 28.02.2023;
-in data 30.03.2023, avendo avuto conferma della situazione debitoria della cooperativa in relazione agli stipendi dovuti al personale nel periodo lavorativo 1-15 febbraio 2023, tramite comunicazione del sindacato FP CGIL di (doc. 12), l' che aveva sospeso il pagamento del CP_1 Parte_1 corrispettivo avvalendosi del diritto riconosciutogli dall'art. 11 del contratto d'appalto, con nota del pagina 3 di 11 12.04.2023 chiedeva ulteriormente alla cooperativa di fornire chiarimenti in merito ai propri debiti retributivi;
-con nota del 14.04.2023, la cooperativa attribuiva gli inadempimenti al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dalla controparte in forza del contratto di appalto, senza peraltro neppure fornire il
DURC, tanto che l' si riservava di ripetere il pagamento nel frattempo effettuato il Parte_1
31.03.2023 a saldo della fattura n. 1 del 18.01.2023 per € 141.750,00.
In diritto, l'opponente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla parte più rilevante del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto in data 31.03.2023 aveva corrisposto alla cooperativa la somma di € 141.750,00, oggetto della fattura di acconto del 18.01.2023, mentre la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo (comprendente anche detta somma) era stata eseguita dalla controparte il 03.04.2023, quando già era al corrente del pagamento.
Inoltre, eccepiva l'inesigibilità e la non debenza della somma di € 36.587,53, oggetto della fattura a saldo del 31.01.2023, in quanto l' aveva il diritto di sospendere il pagamento del Parte_1 corrispettivo, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, come previsto dall'art. 11 del contratto di appalto;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per l'importo di € 36.587,53, perché emesso in assenza dei presupposti di legge, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, la deduceva che: Controparte_1
-alla data di emissione delle fatture di acconto e saldo del gennaio 2023, la cooperativa era in regola con gli adempimenti retributivi e contributivi ed aveva consegnato alla controparte il DURC, tanto che il recesso dal contratto del 15.12.2022 non era motivato;
-il recesso era dovuto, in realtà, alla volontà dell'ENTE RA di trattenere per sé l'indennizzo regionale di 1,1 milioni di euro, concesso a titolo di rimborso dei costi relativi a “posti inoccupati”, a seguito della pandemia da Covid-19; a parere della convenuta, una parte di tali contributi avrebbe dovuto essere ad essa assegnata, essendo parte integrante della “gestione unitaria” di ciascuna CRA, cui faceva riferimento il riconoscimento dell'indennizzo;
-l' aveva rimborsato all'appaltatrice solo le spese sostenute per i c.d. DPI nell'anno Parte_1
2020, ma non anche quelle relative all'anno 2021, nonostante i rimborsi ricevuti dall' Pt_3
-parte opponente aveva inoltre approfittato del ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per non saldare i debiti, incurante della tensione economica e finanziaria che la controparte aveva sofferto nel biennio 2020-2021;
pagina 4 di 11 - la cooperativa non aveva commesso irregolarità né inadempimenti e l'unica contestazione di controparte risaliva al 17.10.2021;
-inoltre, aveva sempre corrisposto, nei termini, le retribuzioni ai propri dipendenti e, quanto ai versamenti contributivi, aveva ottenuto il DURC per tutta la durata dell'appalto, tanto che l'opponente aveva sempre pagato le fatture emesse dalla cooperativa, a fronte della presentazione del DURC, sino a dicembre 2022, con conseguente infondatezza dell'eccezione avversaria ex art. 1460 c.c.;
-in particolare, la cooperativa aveva pagato ai dipendenti anche le retribuzioni relative al mese di febbraio 2023 (doc. 20), aveva raggiunto accordi con le OOSS e i dipendenti per il pagamento rateale delle spettanze di fine rapporto (doc. 21), aveva presentato domanda di erogazione diretta al Fondo
Tesoreria INPS della parte di TFR ivi accantonato (doc. 22), che i lavoratori dichiaravano di aver già ricevuto;
-aveva avuto conoscenza del pagamento della fattura del 18.01.2023, da parte dell' in Parte_1 un momento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
-la controparte non spiegava la ragione per la quale avesse esercitato il recesso con un preavviso di due mesi, anziché in tronco, né quella per cui avesse deciso di pagare, comunque tardivamente, la fattura del 18.01.2023, nonostante l'inadempimento attribuito alla cooperativa.
In conclusione, contestando tutte le argomentazioni avversarie, parte opposta domandava, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 36.587,53, oggetto della fattura del 31.01.2023 e relativo al saldo di quanto dovuto, ovvero l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per lo stesso importo;
nel merito, chiedeva di respingere l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, di corrispondere la somma suindicata, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo, da calcolare anche sulla fattura del 18.01.2023, con vittoria di spese.
3. All'udienza di prima comparizione del 14.12.2023, i Procuratori delle parti si riportavano alle rispettive istanze istruttorie, articolate nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.; inoltre, il Procuratore di parte opposta insisteva nelle istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in relazione all'importo della seconda fattura.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., il Giudice respingeva le istanze istruttorie, perché inammissibili, e, pur rilevando che il committente si era legittimamente avvalso del diritto di sospendere i pagamenti dovuti in forza dell'art. 11 del contratto d'appalto, ingiungeva all' il pagamento, in Parte_1 favore della , dell'importo residuo di € 36.587,53, oggetto del decreto Controparte_1 ingiuntivo, oltre ad interessi moratori dalla domanda del 14.12.2023 al saldo effettivo, in pagina 5 di 11 considerazione della sopravvenuta esigibilità del credito preteso dalla cooperativa;
quindi, compensava tra le parti le spese di lite relative alle fasi di studio e introduttiva.
All'udienza del 02.07.2024, il Procuratore di parte opposta dichiarava di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'ordinanza del 07.04.2024, che prevedeva rispettivamente la rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione della rinuncia, a spese compensate tra le parti, in quanto non riconosceva le spese legali a favore della cooperativa;
tale proposta veniva, invece, accettata dal
Procuratore di parte opponente.
Infine, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., con la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali: in quella sede, il Procuratore di parte opponente ribadiva la disponibilità del proprio assistito ad accettare la proposta conciliativa.
Infine, il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Come si è detto, con ricorso del 09.03.2023, la chiedeva ed otteneva dal Controparte_1
Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo per l'importo di complessivi € 178.337,53, in relazione ai servizi assistenziali resi, nel gennaio 2023, in esecuzione del contratto di appalto concluso con l'
[...]
contabilizzati con la fattura di acconto del 18.01.2023 per € 141.750,00 e la fattura di saldo Pt_1 del 31.01.2023 per € 36.587,53, aventi scadenza al 28.02.2023.
Innanzitutto, con riferimento alla fattura n. 1/2023 del 18.01.2023, va accolta la tesi di parte opponente, secondo cui si è verificata ab origine la cessazione della materia del contendere.
Infatti, in data 31.03.2023 l'ENTE RA ha effettuato, in favore della cooperativa, il pagamento della somma di € 141.750,00 (doc. n. 16 di parte opponente). Nonostante ciò, la cooperativa – che addirittura aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo dopo solo nove giorni dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento delle fatture, senza alcun preavviso né diffida –notificava il decreto all'opponente il 03.04.2023, alcuni giorni dopo aver ricevuto l'accredito del pagamento relativo alla fattura di maggior importo (doc. 17 di parte opponente).
Dunque, in quella data l'appaltatrice era consapevole della ricezione della somma accreditata il
31.03.2023 o comunque avrebbe dovuto esserlo, effettuando appositi controlli contabili sullo stato dei pagamenti ricevuti, e ciononostante procedeva alla notificazione del decreto. Al riguardo non rileva il doc. 23 di parte opposta, da cui dovrebbe evincersi che solo alle ore 17,19 del 03.04.2023 (cioè alcune pagina 6 di 11 ore dopo la consegna del decreto ingiuntivo per la notifica, avvenuta alle ore 11,42), la cooperativa avrebbe avuto conoscenza del pagamento, in quanto detto documento non rappresenta l'ora di accredito, bensì il momento in cui la creditrice ha effettuato apposita interrogazione bancaria.
Tali considerazioni rilevano, in ogni caso, ai fini della regolazione delle spese processuali, essendo indubitabile l'avvenuto pagamento dell'importo di € 141.750,00 anteriormente alla notificazione, a parte opponente, del decreto ingiuntivo per complessivi € 178.337,53.
Con riferimento alla fattura n. 2 del 31.01.2023, parte opponente ha invece eccepito l'inesigibilità del relativo credito ai sensi dell'art. 11.1 del contratto di appalto e, per legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 1460 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003, in considerazione della solidarietà tra committente e appaltatore in relazione agli oneri retributivi e previdenziali. Infatti, risulta provato che, al momento dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, sussisteva a carico della un debito per oneri CP_1 retributivi verso i dipendenti impiegati nell'appalto, cosicché era interesse dell' al fine di Parte_1 evitare la duplicazione dei pagamenti, avvalersi della suindicata clausola contrattuale e delle disposizioni normative che gli consentivano di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto, a fronte della mancata o inesatta esecuzione degli obblighi retributivi e/o previdenziali.
Con gli allegati alla nota di deposito dell'01.07.2024, parte opponente ha poi documentato l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., relativamente all'importo della seconda fattura, nonché degli oneri accessori.
L'inadempimento della cooperativa agli obblighi contributivi e previdenziali non pare porsi in discussione. Innanzitutto si segnalano le reiterate richieste rivolte dall' Parte_1 all'appaltatrice, nel corso del rapporto, sin dal 19.10.2021, volte ad ottenere informazioni e dati documentali sulla sua situazione debitoria e finanziaria, nell'ottica di poter garantire a sua volta la continuità dei servizi assistenziali offerti ai propri utenti: nell'occasione venivano contestati alcuni disservizi nell'esecuzione dell'appalto, le criticità finanziarie della cooperativa risultanti dai bilanci e la persistenza di debiti retributivi e previdenziali, rispetto ai quali l'appaltatrice non forniva i dati documentali che il committente richiedeva (docc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18 di parte opponente).
L'appaltatrice riconosceva di trovarsi nella situazione debitoria e di tensione finanziaria evidenziata dalla committente (cfr. doc. 5 cit.), nonostante l'avvenuta stipulazione dell'accordo integrativo del contratto d'appalto del 15.10.2021, con cui le parti avevano pattuito un incremento dei corrispettivi previsti per i servizi assistenziali (doc. 2 di parte opponente).
La posizione debitoria contestata dal committente risulta anche dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opposta, la quale nel corso del processo ha via via documentato l'adempimento dei propri obblighi retributivi e previdenziali, rimasti sospesi, e ha provveduto ad eseguire il pagamento delle pagina 7 di 11 retribuzioni maturate dai propri dipendenti nel febbraio 2023 (da corrispondere entro il giorno 20 del mese successivo, ai sensi dell'art. 84 del CCNL: cfr. doc. 7 di parte opposta), soltanto nel mese di giugno 2023 (doc. 20), mentre con riferimento al TFR e alle altre competenze di fine rapporto ha stipulato un accordo in sede sindacale in data 29.05.2023, prevedendone il pagamento rateale sino a dicembre 2023 (doc. 21); analoga scadenza veniva concordata quanto al versamento delle spettanze dovute alla dipendente secondo l'accordo del 12.07.2023 (doc. 27). Pt_4
La situazione debitoria della cooperativa risulta confermata, altresì, dalla nota del 30.03.2023, con cui il sindacato intimava all' il pagamento delle retribuzioni del mese Controparte_3 Parte_1 di febbraio 2023, spettanti ai lavoratori della e da questa non corrisposte Controparte_1
(doc. 12 di parte opponente).
Dunque, legittimamente il committente aveva sospeso il pagamento di una parte dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice, sino all'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., avendo la convenuta solo nel corso del processo fornito evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi dovuti in favore dei propri dipendenti, anche per mezzo di versamenti rateali e all'esito di accordi sindacali.
Le argomentazioni svolte dalla cooperativa per contestare la prospettazione di parte opponente sono del tutto inconferenti.
Non rileva il fatto che l'opponente, pur lamentando l'inadempimento di controparte per il mancato pagamento dei debiti per retribuzioni e contributi previdenziali, avesse comunque provveduto a pagare una parte del debito in data 31.03.2023, in relazione all'importo relativo alla prima fattura, senza giustificarne le ragioni: è sufficiente osservare, al riguardo, che il committente era titolare di un diritto e lo ha esercitato nei limiti e nei termini ritenuti opportuni per la tutela della sua posizione patrimoniale.
Oltretutto, l'ENTE RA ha dichiarato, nella corrispondenza intercorsa con la controparte, di voler esercitare ogni riserva di ripetizione rispetto al pagamento così eseguito (doc. 15).
Alla luce di quanto accertato, è poi inconferente la tesi di parte opposta, secondo cui le difficoltà finanziarie in cui la stessa era incorsa sarebbero dipese dal mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal committente. Oltretutto, risulta pacificamente che quest'ultimo ha corrisposto tutto quanto dovuto all'appaltatore sino alla data del 31.01.2023 (cfr. doc. 4 del proc. monitorio), cioè sino alla scadenza delle fatture emesse dalla cooperativa in relazione alle prestazioni eseguite sino al mese di dicembre
2022: pertanto, il rilievo di parte opposta, oltre ad essere irrilevante al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata da parte opponente, è pure infondato.
Piuttosto si osserva che l'ENTE RA, nel corso del rapporto, aveva maturato delle riserve in ordine all'operato e all'affidabilità, anche economica e finanziaria, della controparte, in ragione dei pagina 8 di 11 disservizi registrati, delle criticità rilevate dai bilanci e dei debiti retributivi e previdenziali maturati (in parte rateizzati), su cui la controparte non aveva fornito compiuta e documentata risposta.
Dopo oltre un anno di confronto insoddisfacente, venuta meno la relazione di fiducia, in data
15.12.2022 l' poneva fine al rapporto contrattuale, costituito a tempo indeterminato Parte_1 sin dal 01.06.2017, comunicando il proprio recesso alla controparte con un preavviso di 60 giorni, nel rispetto della clausola contrattuale di cui all'art. 9 del contratto di appalto.
Nessun rilievo assumono le ragioni e le modalità del recesso, legittimamente esercitato dal committente nel rispetto delle pattuizioni contrattuali e comunque giustificato dalle circostanze sopra evidenziate;
peraltro, la controversia riguarda esclusivamente l'esigibilità del preteso credito della cooperativa, alla luce dell'eccezione sollevata dal committente ai sensi degli artt. 1460 c.c. e 29 D.L.vo n. 276/2003.
Infine, risulta inconferente e generica la tesi di parte opposta, circa il presunto disegno dell'ENTE
RA di voler “soffocare finanziariamente” la , per aver esercitato il Controparte_1 recesso al fine di trattenere esclusivamente per sé i contributi regionali ricevuti per i posti inoccupati negli anni della pandemia dal Covid-19: la questione è stata soltanto accennata dalla parte opposta ed è oggetto di separato giudizio, come si apprende dagli atti processuali. In questa sede è sufficiente rilevare che, qualora l' fosse tenuto per legge a consegnare alla cooperativa una quota Parte_1 degli indennizzi ricevuti, verosimilmente tale obbligo sussisterebbe a prescindere dall'intervenuto recesso dal contratto, per il periodo antecedente alla data in cui esso ha avuto effetto.
5. Alla luce di quanto esposto, risulta fondata l'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente, dovendosi ritenere che alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo non vi fossero i presupposti per l'esigibilità del preteso credito dell'appaltatrice, divenuto esigibile alla data della domanda nuovamente formulata da parte opposta all'udienza del 14.12.2023, all'esito della produzione della documentazione offerta in allegato agli atti difensivi, attestante la regolarità retributiva e previdenziale della cooperativa.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
In ragione dell'intervenuto integrale pagamento in data 31.03.2023 della somma di € 141.750,00, oggetto della fattura in acconto del 18.01.2023, e successivamente (nel corso del processo) della somma di € 36.587,53, oggetto della fattura di saldo del 31.01.2023, oltre agli oneri accessori, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Nell'ordinanza ingiunzione, le spese processuali venivano compensate integralmente in relazione alle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto, da un lato, della sussistenza del credito di parte opposta, pagina 9 di 11 di cui veniva accertata l'esigibilità con riferimento alla data della domanda ex art. 186 ter c.p.c., proposta da parte opposta in sede di verbale d'udienza del 14.12.2023, dall'altro, della legittima sospensione del pagamento ex art. 1460 c.c., operata da parte dell'opponente, sino alla data indicata.
La proposta conciliativa formulata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che prevedeva la compensazione delle spese di lite anche per le ulteriori fasi processuali, era fondata su analoghe considerazioni, tenuto conto altresì dell'avvenuto integrale pagamento del debito da parte dell'opponente, nel corso del processo, nonché del fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto, oltre che in mancanza dei relativi presupposti, a causa dell'inesigibilità del credito, anche in assenza di alcun preavviso o diffida;
oltretutto il ricorso veniva proposto solo nove giorni dopo la scadenza del termine del 28.02.2023, previsto per il pagamento delle fatture, e notificato a parte opponente successivamente alla ricezione del pagamento della somma di € 141.750,00, costituente la parte più rilevante del credito.
Si ritiene, pertanto, che la proposta conciliativa – accettata dalla parte opponente - sia stata ingiustificatamente rifiutata dalla parte opposta.
Pertanto, avuto riguardo al criterio di cui all'art. 91 comma 1, ult. parte c.c., le spese processuali relative alle fasi di trattazione e decisionale vanno poste a carico di parte opposta;
nella liquidazione si applicano i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'importo oggetto del decreto ingiuntivo (da € 52.001 a € 260.000).
Non sussistono i presupposti per la condanna della , chiesta da parte Controparte_1 opponente a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in mancanza del presupposto della totale soccombenza nel giudizio (Cass. civ. n. 15232/2024; Cass. civ. n. 24158/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore dell' Parte_1
, delle spese processuali relative alle fasi di trattazione e
[...] decisionale del presente giudizio, nella misura di € 9.923,00, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali;
pagina 10 di 11 -compensa tra le parti le residue spese di lite.
Bologna, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11