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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
27 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1889 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Sansoni, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati come in atti
- Appellanti-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Forte, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2567/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 01/03/2024.
Conclusioni delle parti: come da atto introduttivo del giudizio di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e premesso di prestare lavoro subordinato alle dipendenze di Parte_1 Parte_2 [...]
e di avere lavorato sin dal momento della loro assunzione, Controparte_1 rispettivamente dal 1°luglio 2005 e 9 gennaio 2006, presso l'impianto “Maccarese” e di “Pomezia
Multimateriale”, di essere residenti il a Fiumicino e la a Pomezia e di non essere Pt_1 Pt_2 entrambi gli impianti raggiungibili direttamente dalla residenza dei dipendenti per il tramite di trasposto pubblico, in considerazione dell'inizio orario turno di lavoro, e di dovere, pertanto, utilizzare l'autovettura privata, hanno chiamato in giudizio formulando le seguenti CP_1 conclusioni “ voglia il Tribunale adito dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'indennità raggiungimento sedi di lavoro in orari non serviti da mezzi pubblici prevista dall'accordo sindacale 23 marzo Controparte_2
1989, per euro 2,58 giornaliere per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dal 2 maggio 2017 in poi. In subordine, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro- tempore, a corrispondere ai ricorrenti l'indennità rimborso spese di trasporto ex art 32 ccnl per euro
0.5662 a km per complessivi km 18,6 giornalieri in favore di e km 13,7 in favore di Parte_1
, da intendersi giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza in servizio dal 2 Parte_2 maggio 2017 in poi”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il Tribunale, nella resistenza di ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento CP_1 delle spese in favore della parte convenuta.
Il primo giudice, premesso come la ricorrente aveva sottoscritto una conciliazione Parte_2
Contro con davanti al giudice del lavoro in data 3.2.2021, in cui rinunciava a tutte le pretese connesse al rapporto di lavoro fino a tale data, per cui le domande della lavoratrice fino al 3.2.2021 dovevano essere respinte, ha ritenuto il ricorso comunque infondato argomentando che: i) la domanda principale riguardava il preteso diritto all'indennità “ raggiungimento sedi di lavoro” prevista dall'accordo sindacale del 23.3.1989 che stabilisce “l'indennizzo si intende riferito alla distanza tra sede di lavoro
e residenza. La suddetta distanza sede di lavoro residenza si intendono misurabili esclusivamente all'interno del perimetro urbano prendendo in considerazione alle direttrici principali…”; ii) i ricorrenti, come dagli stessi dedotto, lavoravano in sedi esterne al perimetro urbano di Roma ed erano residenti all'esterno del perimetro urbano di Roma, per cui difettavano le condizioni per riconoscere l'indennità “raggiungimento sede di lavoro”; iii) parte resistente aveva rilevato e provato documentalmente che il CCNL Federambiente del 22.5.2023, applicabile ai ricorrenti avuto riguardo alla data della loro assunzione, non prevedeva la detta indennità, né poteva essere accolta la richiesta di produzione documentale avanzata dai ricorrenti alla prima udienza, in difetto di allegazioni specifiche nell'atto introduttivo;
iv) non poteva neppure essere accolta la domanda subordinata di pagamento della indennità prevista dall'art. 32 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia non sussistendone i presupposti, non avendo nessuno dei due ricorrenti dedotto di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, ed il rimborso poteva essere riconosciuto solo previa autorizzazione da parte dell'azienda.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello e lamentando Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata per: 1) illegittimo rigetto delle produzioni documentali richieste con la prima difesa successiva alle eccezioni formulate dalla controparte;
2) erronea interpretazione Contro della norma contrattuale in quanto alla data della stipula dell'accordo del 1989 aveva impianti esclusivamente all'interno del Comune di Roma;
3) errata interpretazione del contratto art. 32 ccnl, sussistendo la ragione di servizio in mancanza di mezzi pubblici per trasportare i ricorrenti sui rispettivi luoghi di lavoro, senza necessità di preventiva autorizzazione.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituita resistendo al gravame, e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve darsi atto che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha respinto le domande avanzate da per il periodo anteriore al 3.2.2021, Parte_2 in relazione al quale era intervenuta conciliazione sindacale, il cui esame esula, pertanto, dalla cognizione del giudice del gravame.
Tanto premesso, l'appello non è fondato risultando meritevoli di conferma, anche nella presente fase di impugnazione, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Sostiene parte appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare le produzioni documentali richieste dai ricorrenti, ritenute intempestive. Afferma che i documenti in questione, buste paga di lavoratori cui era riconosciuta l'indennità di sede lavoro, erano inerenti all'eccezione di controparte e, pertanto, del tutto tempestivi.
La censura non è condivisibile.
Il Tribunale, richiamando gli artt. 414 e 416 c.p.c. e il principio della “necessaria circolarità” tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, ha motivato che < di tale principio Parte_3
è l'impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell'atto introduttivo del giudizio>>. Ha, quindi, rilevato che in realtà i ricorrenti, con la nuova documentazione, avevano introdotto di fatto nuove allegazioni e circostanze da porre a fondamento delle loro richieste, in violazione delle norme che regolamentano il rito del lavoro, e per tale motivo non ha accolto la richiesta di produzione documentale. Argomentazione con cui non si confronta il motivo di appello.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'erronea interpretazione della Contro norma contrattuale deducendo che alla data di stipula dell'accordo del 1989 aveva impianti esclusivamente all'interno del Comune di Roma, mentre gli impianti di Maccarese e di Pomezia sono stati realizzati successivamente. Essendo la ratio della norma quella di indennizzare i lavoratori chiamati a prestare lavoro presso impianti non raggiungibili con i mezzi pubblici nei tempi attacco e stacco orario, doveva essere applicata anche ai ricorrenti, residenti fuori del Comune di Roma.
Osserva la Corte che, quanto alla successiva realizzazione degli impianti sede di lavoro dei ricorrenti, trattasi di nuove allegazioni in fatto come tali inammissibili in appello e, comunque, il motivo non è fondato.
L'accordo sindacale del 23.3.1989 prevedeva “ l'indennità in oggetto viene erogata a tutti quei lavoratori che ricadono nella condizione in cui l'orario di servizio ordinario dei turni attacco e/o stacco notte mattia calcolati mediamente dalle ore 22,00 alle 6,00 così come previsto dagli ordini di servizio aziendali relativi all'orario di lavoro giornaliero (per effetto dell'organizzazione del lavoro aziendale l'O.d.L./ giorno varia a seconda delle stagioni) non rientra nella fascia giornaliera di funzionamento della rete di trasporto pubblico così come comunicata dagli enti gestori dei sevizi
ATAC Acotral nell'ambito del Comune di Roma…L'indennizzo si intende riferito alla distanza tra sede di lavoro e residenza. La suddetta distanza sede di lavoro residenza si intendono misurabili solo ed esclusivamente all'interno del perimetro urbano…”
Alla luce della espressa previsione contrattuale la distanza tra sede di lavoro residenza è da intendersi riferita solo ed esclusivamente all'interno del perimetro urbano, e non è contestato che gli appellanti lavorano in sedi esterne al perimetro urbano ed hanno la residenza all'esterno del perimetro urbano di Roma. Assorbente è, inoltre, la considerazione che il ccnl Federambiente del 22.5.2023, applicabile al caso in esame, considerata la data di assunzione dei due lavoratori, non prevede alcuna indennità di raggiungimento sede di lavoro, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure con argomentazione che non è stata in alcun modo confutata con l'atto di appello.
Infondato è, infine, anche il terzo motivo di gravame con cui si censura l'errata interpretazione del contratto prevedendo l'art. 32 del ccnl Servizi Ambientali Utilitalia (doc. 2 fascicolo primo grado parte ricorrente) il diritto al rimborso delle spese di trasferta per ragioni di servizio. Affermano gli appellanti che tale ragione doveva individuarsi nella necessità per i due lavoratori di raggiungere la sede di lavoro con la propria autovettura in assenza di mezzi pubblici di trasporto.
L'art. 32 ccnl citato prevede “ Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima utilizza la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto ad un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica per autovettura a benzina di cc
1300”. La previa autorizzazione o la richiesta dell'azienda rappresentano quindi il presupposto per la richiesta del rimborso spese per l'utilizzo della propria autovettura per esigenze di servizio.
Il Tribunale, con motivazione esente da censure, ha rilevato che nessuno dei due ricorrenti aveva dedotto di utilizzare l'autovettura per ragioni di servizio (solo con l'appello, tra l'altro, tale ragione viene fatta coincidere con la necessità di raggiungere la sede lavorativa), né aveva documentato la preventiva autorizzazione.
Trattasi di argomentazioni con cui il gravame non si confronta.
Alla luce delle considerazioni esposte l'appello non è fondato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento in solido in favore della parte appellata delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa