Versione
11 marzo 1989
11 marzo 1989
Art. 9. (Iscrizione) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 50Provvedimento: […] Inoltre, la predetta D.G.R. n. 1138/2000 prevede che “ 6) compete ai comuni, ai sensi dell'art. 115 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, valutare il risanamento degli impianti che causano il superamento dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità. ”. Infine, “ 3) l'installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di diffusione televisiva o di radiocomunicazione è comunque subordinata al rilascio di concessione edilizia da parte del comune competente per territorio ai sensi della legge n.10 del 1977 con le modalità previste dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie regio decreto n 1265/1934 e dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 56/1989; ”.Leggi di più...
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