Articolo 9 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 marzo 1989
Art. 9. (Iscrizione) 1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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