TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 117/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL TO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Antonio Leonetti
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Luigina Maria Caruso
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2019, parte ricorrente, premesso di avere svolto, in favore del Comune di Corigliano Calabro, mansioni effettive di operaio manutentore del verde pubblico e non quella di operaio scaricatore contemplata nel progetto formativo di tirocinio extracurriculare del 23 febbraio 2016, per il periodo dal 2 maggio 2016 al 31 luglio 2016, prorogato in data 1° agosto 2016 fino al 15 settembre 2016 e ulteriormente prorogato in data 16 settembre fino al 31 ottobre 2016; di aver percepito una paga mensile prestabilita pari ad €
450,00; di avere osservato l'orario lavorativo 7:00/12:00 dal lunedì al sabato;
di aver ricevuto dai responsabili comunali del settore manutentivo le direttive giornaliere circa l'esecuzione dei compiti;
che il Comune non aveva rispettato le linee guida regionali, comprese nell'allegato A della delibera n°185 del 29 aprile 2014, che hanno introdotto dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a “costo zero”, nonché le “Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, approvate in data 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerenti con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è
l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità
e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”; che il tirocinio in questione è stato attivato per sopperire ad esigenze organizzative del;
che nessuna Controparte_3 acquisizione di nuove o specifiche competenze poteva essere promossa con lo svolgimento del tirocinio atteso che il ricorrente, sin dall'anno 2008, ha svolto la mansione di operaio agricolo presso numerose imprese locali (come da Modello c/2 storico); che era stata indicata quale tutor del soggetto ospitante che, tuttavia, non era assolutamente in possesso di Persona_1 competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio;
che in data 5 giugno 2017 con provvedimento prot. n° 18131 l'
[...] comunicava l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati Controparte_4 nell'interesse dell'odierno ricorrente;
in particolare: “all'esito degli accertamenti ispettivi espletati è emerso che i tirocinanti sopra elencati hanno svolto presso il Comune di CP_1
C. attività di lavoro subordinato piuttosto che di tirocinio. Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Ufficio ha provveduto a riqualificare i rapporti di tirocinio in questione riconducendoli nell'alveo del lavoro di tipo subordinato, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali e assicurativi spettanti ex lege”; che il Controparte_5
, succeduto in tutti i rapporti giuridici al , non ha
[...] Controparte_3 adempiuto alla legittima pretesa avanzata.
Tutto ciò dedotto, ha domandato di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del Decreto
Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e della normativa in materia di tirocini, che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il Comune di Corigliano Calabro avesse natura subordinata a tempo indeterminato e non di tirocinio;
di condannare il in Controparte_1 persona del suo Sindaco pro tempore, già , a integrare ed Controparte_3 assumere stabilmente il ricorrente nel personale del Comune con la qualifica e mansione di operaio manutentore - livello contrattuale A del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
Comparto Regioni e Autonomie Locali;
di condannare, altresì, il Controparte_5
, in persona del suo Sindaco pro tempore, già al
[...] Controparte_3 pagamento dei maggior crediti di lavoro che si quantificano in € 5.619,38 per differenza retributive e del relativo Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 623,62 maturati nel periodo indicato per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avente natura subordinata e non di tirocinio -, ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in base alla produzione documentale ed alle risultanze istruttorie, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale ed assicurativa in capo al ricorrente.
Si è costituito il Comune rappresentando che il tirocinio in questione era di inserimento/reinserimento lavorativo e che, in quanto tale, non prevedeva alcuna parte formativa;
che in punto di mansioni, il ricorrente ha svolto le mansioni tipiche del settore tecnico manutentivo;
che gli ispettori del lavoro, in sede di redazione dei verbali ispettivi, non hanno individuato i cc.dd. indici della subordinazione né hanno indicato il motivo in forza del quale l'attività svolta non possa essere ricondotta al tirocinio formativo;
nulla si è detto, peraltro, circa il concreto esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro. Pertanto, ha concluso per il rigetto delle domande proposte. CP_ Previa integrazione del contraddittorio con l' disposta nel corso del giudizio, si è costituito l'istituto di previdenza per associarsi alla domanda, pure proposta da parte ricorrente, diretta alla condanna della parte resistente al versamento dei contributi omessi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione dei crediti pretesi dalla parte ricorrente
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.lgs. 30/03/2001, n. 165 “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. Anche a volere ammettere che il abbia impiegato la prestazione lavorativa della parte CP_3 ricorrente in violazione delle norme imperative regolative delle procedure formali di assunzioni, nessun rimedio accertativo o costitutivo del rapporto può essere adottato dal giudice. In applicazione del consolidato orientamento innanzi riportato va, quindi, rigettata, in ogni caso, la domanda attorea volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione resistente.
Secondo la Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro” (Sez. L - , Sentenza n. 6046 del 13/03/2018).
Nel caso di specie il ricorrente non configura alcun danno, limitandosi a domandare la retribuzione spettante e i contributi previdenziali. Part La circolare n. 8/2018 , invocata dal ricorrente, prevede che “il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 81/2015”.
Pertanto, la violazione della normativa in materia di tirocinio extracurriculare non comporta automaticamente il riconoscimento di lavoro subordinato.
Il convenuto, a fronte delle censure svolte da parte ricorrente, non ha dimostrato che CP_3 il rapporto abbia avuto le caratteristiche del tirocinio, nulla deducendo in ordine alla natura formativa del rapporto e, al contrario, disconoscendola in ragione della finalità all'inserimento lavorativo.
Tuttavia, non giova al resistente, al fine di escludere la necessità della formazione, invocare la specifica tipologia del tirocinio attivato nell'ambito del progetto formativo extracurriculare (di
“inserimento/reinserimento lavorativo” piuttosto che “formativo o di orientamento”) posto che il tirocinio è per sua natura sempre una misura formativa di politica del lavoro finalizzata a far acquisire al soggetto coinvolto (il tirocinante) nuove competenze, conoscenze e abilità. La formazione del tirocinante avviene nella situazione lavorativa, mediante l'affiancamento di una persona esperta sotto la regia di un terzo soggetto con adeguata competenza di orientamento al lavoro e formazione (il soggetto promotore). Le tipologie di tirocinio extracurriculare attivabili si distinguono solo sulla base delle caratteristiche proprie del tirocinante e correlativamente del soggetto che può svolgere la funzione di soggetto promotore: il tirocinio formativo e di orientamento è destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi e quello di inserimento/reinserimento lavorativo è destinato a persone in età lavorativa.
Chiarita, pertanto, l'imprescindibilità della formazione nell'apprendistato in questione e il difetto di allegazione del resistente sul punto, deve osservarsi che, dal canto suo, parte ricorrente ha offerto più indici presuntivi della subordinazione: l'osservanza di un orario di lavoro,
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione a scadenze periodiche, la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente prendeva servizio alle 7,00 del mattino presso l'autoparco comunale di Corigliano Scalo fino alle 12:00, dal lunedì al sabato;
che, una volta registrata la presenza, si spostava con i mezzi dell'ente unitamente ad altri dipendenti del per svolgere i compiti quotidianamente assegnatili dai responsabili del settore CP_3 manutentivo;
che non c'era alcuna differenza, in punto di mansioni e affiancamento, tra il ricorrente e gli altri dipendenti.
Nello specifico, è stato riferito: “confermo che il ricorrente si è occupato della manutenzione del verde pubblico per il comune di Corigliano Calabro;
non ricordo con precisone da quale mese, dalla primavera del 2016. (…) L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle
12.00; nulla so del sabato perché io non lavoro. (…) ho visto il ricorrente salire sui mezzi dell'Ente e prendere disposizioni dai colleghi forse o;
non escludo di aver Per_2 Per_3 dato personalmente disposizioni in merito al lavoro (…)” (cfr. deposizione testimoniale di e all'udienza del 10.02.2021). Testimone_1
Ed ancora: “Il ricorrente lavorava dalle 7.00 del mattino sino alle 12-13.00, ricordo che lavorava tutta la settimana dal lunedì al sabato. Preciso che di tanto sono a conoscenza perché spesso collaboravamo e io lo vedevo con i miei occhi lavorare. Preciso che parecchie volte andava con il muratore e quindi non lo vedevo lavorare, è capitato due o tre volte che abbiamo spostato insieme i mobili negli uffici comunali. Preciso che ha lavorato per circa un anno.
Preciso che il ricorrente era trattato come un dipendente a tutti gli effetti;
infatti, le mansioni che doveva svolgere erano stabilite dall'ordine di servizio scritto da , Persona_4 affiancati dal magazziniere . Il ricorrente prendeva Testimone_1 Controparte_7 servizio arrivando nell'autoparco e poi era condotto sul luogo dove doveva lavorare con i pulmini della resistente” (cfr. testimonianza resa all'udienza del 15.12.2021 da
[...]
. Testimone_2
Analogamente, è stato rappresentato che “dall'autoparco fino al posto dove dovevano farsi i lavori il ricorrente si spostava con i mezzi del comune, preciso che i mezzi del comune erano guidati dall'autista del comune che accompagnava il ricorrente dove c'era da fare il lavoro e di tanto sono a conoscenza perché ho visto personalmente il ricorrente sul mezzo guidato dall'autista del comune. A.d.r. quando ho visto il ricorrente lavorare ho visto che gli ordini gli erano dati dal geometra del comune. A.d.r. quando il ricorrente lavorava in squadra, a volte,
c'erano anche altri dipendenti del comune, in particolare il muratore del comune. A.d.r. il ricorrente sapeva fare il manovale, il muratore no ma il manovale sì. A.d.r. preciso che, pur non facendo la stessa cosa del ricorrente, perché ero magazziniere, l'ho visto lavorare sia perché per prendere materiali sia per accompagnare il geometra, peraltro quando chiamavano le scuole per dei lavori andavo io a fare sopralluoghi, poi lo dicevo al geometra oppure altre volte il geometra veniva con me, comunque quado il ricorrente poi faceva il lavoro io passavo col geometra per controllare.” (cfr. testimonianza di all'udienza del Controparte_7
18.5.2022).
Anche sotto il profilo formativo, dirimente si è rivelata la testimonianza di Persona_1 nella parte in cui ha riferito che, nonostante il suo ruolo di tutor, non si sia mai occupata della formazione del lavoratore (cfr. deposizione testimoniale all'udienza del 10.2.2021: “Confermo che sono stata la tutor del ricorrente (…) Confermo che sono dipendente del comune di
Corigliano-Rossano. (…) Non mi sono mai occupata della formazione;
prendevo solo la firma dell'entrata e dell'uscita. Queste sono le uniche attività che ho svolto nei confronti del ricorrente a me assegnato.”).
Alla luce delle emergenze processuali risultano, pertanto, provati sia la continuità della prestazione sia il vincolo di soggezione personale del ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale.
Ne consegue che, pur in assenza di specifica menzione in ricorso, la domanda attorea in parte qua può trovare fondamento nel principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. Con orientamento assolutamente consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato la applicazione della norma dell'art. 2126 c.c. anche in materia di pubblico impiego, precisando che l'operatività della predetta norma, nella specie, sebbene possa prescindere dalla esistenza di un formale atto di nomina, presuppone, però, sempre e necessariamente la allegazione e la prova della natura subordinata del rapporto da parte del lavoratore.
Quanto all'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente, utile ai meri fini della determinazione del quantum debeatur, incontestata l'applicabilità del CCNL Comparto Regioni
e Autonomie Locali, può riconoscersi l'inquadramento nel livello contrattuale di categoria A, inquadramento non contestato dalla parte resistente e comunque congruo in considerazione delle mansioni espletate.
Ciò detto, per il calcolo delle differenze retributive è stata disposta una CTU contabile a mezzo della dott.ssa la quale appare esente da vizi logici e contraddizioni, tanto da Persona_5 essere posta a base della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha calcolato che al ricorrente, in ragione dell'accertato rapporto di lavoro part time del 83,33% nel periodo dal 2 maggio 2016 al 31 ottobre 2016 (di cinque ore giornaliere dalle 7:00 alle 12:00 per sei giorni a settimana) spettino differenze retributive per complessivi
€ 6.131,69, di cui € 5.575,32 per differenze retributive e € 556,37 per TFR.
Il va, dunque, condannato a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_5 la somma di € 6.131,69 a titolo di differenze retributive ai sensi dell'articolo 2126 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Deve essere altresì condannato il resistente alla regolarizzazione della posizione CP_3 previdenziale della parte ricorrente
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL TO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a Controparte_5 corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di € 6.131,69 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a versare Controparte_5
CP_ all' i contributi previdenziali omessi;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, al Controparte_5 pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che liquida in €
2.695,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL TO in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Antonio Leonetti
Email_1 contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Luigina Maria Caruso
Email_2
e
Controparte_2
-parte resistente-
Avv. Umberto Ferrato
t Email_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/01/2019, parte ricorrente, premesso di avere svolto, in favore del Comune di Corigliano Calabro, mansioni effettive di operaio manutentore del verde pubblico e non quella di operaio scaricatore contemplata nel progetto formativo di tirocinio extracurriculare del 23 febbraio 2016, per il periodo dal 2 maggio 2016 al 31 luglio 2016, prorogato in data 1° agosto 2016 fino al 15 settembre 2016 e ulteriormente prorogato in data 16 settembre fino al 31 ottobre 2016; di aver percepito una paga mensile prestabilita pari ad €
450,00; di avere osservato l'orario lavorativo 7:00/12:00 dal lunedì al sabato;
di aver ricevuto dai responsabili comunali del settore manutentivo le direttive giornaliere circa l'esecuzione dei compiti;
che il Comune non aveva rispettato le linee guida regionali, comprese nell'allegato A della delibera n°185 del 29 aprile 2014, che hanno introdotto dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a “costo zero”, nonché le “Linee Guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, approvate in data 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, coerenti con la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è
l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità
e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare”; che il tirocinio in questione è stato attivato per sopperire ad esigenze organizzative del;
che nessuna Controparte_3 acquisizione di nuove o specifiche competenze poteva essere promossa con lo svolgimento del tirocinio atteso che il ricorrente, sin dall'anno 2008, ha svolto la mansione di operaio agricolo presso numerose imprese locali (come da Modello c/2 storico); che era stata indicata quale tutor del soggetto ospitante che, tuttavia, non era assolutamente in possesso di Persona_1 competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio;
che in data 5 giugno 2017 con provvedimento prot. n° 18131 l'
[...] comunicava l'esito degli accertamenti ispettivi effettuati Controparte_4 nell'interesse dell'odierno ricorrente;
in particolare: “all'esito degli accertamenti ispettivi espletati è emerso che i tirocinanti sopra elencati hanno svolto presso il Comune di CP_1
C. attività di lavoro subordinato piuttosto che di tirocinio. Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Ufficio ha provveduto a riqualificare i rapporti di tirocinio in questione riconducendoli nell'alveo del lavoro di tipo subordinato, con il conseguente recupero dei contributi previdenziali e assicurativi spettanti ex lege”; che il Controparte_5
, succeduto in tutti i rapporti giuridici al , non ha
[...] Controparte_3 adempiuto alla legittima pretesa avanzata.
Tutto ciò dedotto, ha domandato di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 del Decreto
Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e della normativa in materia di tirocini, che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e il Comune di Corigliano Calabro avesse natura subordinata a tempo indeterminato e non di tirocinio;
di condannare il in Controparte_1 persona del suo Sindaco pro tempore, già , a integrare ed Controparte_3 assumere stabilmente il ricorrente nel personale del Comune con la qualifica e mansione di operaio manutentore - livello contrattuale A del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
Comparto Regioni e Autonomie Locali;
di condannare, altresì, il Controparte_5
, in persona del suo Sindaco pro tempore, già al
[...] Controparte_3 pagamento dei maggior crediti di lavoro che si quantificano in € 5.619,38 per differenza retributive e del relativo Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 623,62 maturati nel periodo indicato per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, avente natura subordinata e non di tirocinio -, ovvero nella misura maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in base alla produzione documentale ed alle risultanze istruttorie, nonché a regolarizzare la contribuzione previdenziale ed assicurativa in capo al ricorrente.
Si è costituito il Comune rappresentando che il tirocinio in questione era di inserimento/reinserimento lavorativo e che, in quanto tale, non prevedeva alcuna parte formativa;
che in punto di mansioni, il ricorrente ha svolto le mansioni tipiche del settore tecnico manutentivo;
che gli ispettori del lavoro, in sede di redazione dei verbali ispettivi, non hanno individuato i cc.dd. indici della subordinazione né hanno indicato il motivo in forza del quale l'attività svolta non possa essere ricondotta al tirocinio formativo;
nulla si è detto, peraltro, circa il concreto esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro. Pertanto, ha concluso per il rigetto delle domande proposte. CP_ Previa integrazione del contraddittorio con l' disposta nel corso del giudizio, si è costituito l'istituto di previdenza per associarsi alla domanda, pure proposta da parte ricorrente, diretta alla condanna della parte resistente al versamento dei contributi omessi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova orale e consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione dei crediti pretesi dalla parte ricorrente
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.lgs. 30/03/2001, n. 165 “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità
e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. Anche a volere ammettere che il abbia impiegato la prestazione lavorativa della parte CP_3 ricorrente in violazione delle norme imperative regolative delle procedure formali di assunzioni, nessun rimedio accertativo o costitutivo del rapporto può essere adottato dal giudice. In applicazione del consolidato orientamento innanzi riportato va, quindi, rigettata, in ogni caso, la domanda attorea volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione resistente.
Secondo la Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno subìto dal lavoratore nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro” (Sez. L - , Sentenza n. 6046 del 13/03/2018).
Nel caso di specie il ricorrente non configura alcun danno, limitandosi a domandare la retribuzione spettante e i contributi previdenziali. Part La circolare n. 8/2018 , invocata dal ricorrente, prevede che “il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall'articolo 1 del D.lgs. n. 81/2015”.
Pertanto, la violazione della normativa in materia di tirocinio extracurriculare non comporta automaticamente il riconoscimento di lavoro subordinato.
Il convenuto, a fronte delle censure svolte da parte ricorrente, non ha dimostrato che CP_3 il rapporto abbia avuto le caratteristiche del tirocinio, nulla deducendo in ordine alla natura formativa del rapporto e, al contrario, disconoscendola in ragione della finalità all'inserimento lavorativo.
Tuttavia, non giova al resistente, al fine di escludere la necessità della formazione, invocare la specifica tipologia del tirocinio attivato nell'ambito del progetto formativo extracurriculare (di
“inserimento/reinserimento lavorativo” piuttosto che “formativo o di orientamento”) posto che il tirocinio è per sua natura sempre una misura formativa di politica del lavoro finalizzata a far acquisire al soggetto coinvolto (il tirocinante) nuove competenze, conoscenze e abilità. La formazione del tirocinante avviene nella situazione lavorativa, mediante l'affiancamento di una persona esperta sotto la regia di un terzo soggetto con adeguata competenza di orientamento al lavoro e formazione (il soggetto promotore). Le tipologie di tirocinio extracurriculare attivabili si distinguono solo sulla base delle caratteristiche proprie del tirocinante e correlativamente del soggetto che può svolgere la funzione di soggetto promotore: il tirocinio formativo e di orientamento è destinato a soggetti che hanno concluso un ciclo di studi da non più di 12 mesi e quello di inserimento/reinserimento lavorativo è destinato a persone in età lavorativa.
Chiarita, pertanto, l'imprescindibilità della formazione nell'apprendistato in questione e il difetto di allegazione del resistente sul punto, deve osservarsi che, dal canto suo, parte ricorrente ha offerto più indici presuntivi della subordinazione: l'osservanza di un orario di lavoro,
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, l'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione a scadenze periodiche, la collaborazione intesa come continuità e sistematicità della prestazione.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il ricorrente prendeva servizio alle 7,00 del mattino presso l'autoparco comunale di Corigliano Scalo fino alle 12:00, dal lunedì al sabato;
che, una volta registrata la presenza, si spostava con i mezzi dell'ente unitamente ad altri dipendenti del per svolgere i compiti quotidianamente assegnatili dai responsabili del settore CP_3 manutentivo;
che non c'era alcuna differenza, in punto di mansioni e affiancamento, tra il ricorrente e gli altri dipendenti.
Nello specifico, è stato riferito: “confermo che il ricorrente si è occupato della manutenzione del verde pubblico per il comune di Corigliano Calabro;
non ricordo con precisone da quale mese, dalla primavera del 2016. (…) L'ho visto lavorare da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle
12.00; nulla so del sabato perché io non lavoro. (…) ho visto il ricorrente salire sui mezzi dell'Ente e prendere disposizioni dai colleghi forse o;
non escludo di aver Per_2 Per_3 dato personalmente disposizioni in merito al lavoro (…)” (cfr. deposizione testimoniale di e all'udienza del 10.02.2021). Testimone_1
Ed ancora: “Il ricorrente lavorava dalle 7.00 del mattino sino alle 12-13.00, ricordo che lavorava tutta la settimana dal lunedì al sabato. Preciso che di tanto sono a conoscenza perché spesso collaboravamo e io lo vedevo con i miei occhi lavorare. Preciso che parecchie volte andava con il muratore e quindi non lo vedevo lavorare, è capitato due o tre volte che abbiamo spostato insieme i mobili negli uffici comunali. Preciso che ha lavorato per circa un anno.
Preciso che il ricorrente era trattato come un dipendente a tutti gli effetti;
infatti, le mansioni che doveva svolgere erano stabilite dall'ordine di servizio scritto da , Persona_4 affiancati dal magazziniere . Il ricorrente prendeva Testimone_1 Controparte_7 servizio arrivando nell'autoparco e poi era condotto sul luogo dove doveva lavorare con i pulmini della resistente” (cfr. testimonianza resa all'udienza del 15.12.2021 da
[...]
. Testimone_2
Analogamente, è stato rappresentato che “dall'autoparco fino al posto dove dovevano farsi i lavori il ricorrente si spostava con i mezzi del comune, preciso che i mezzi del comune erano guidati dall'autista del comune che accompagnava il ricorrente dove c'era da fare il lavoro e di tanto sono a conoscenza perché ho visto personalmente il ricorrente sul mezzo guidato dall'autista del comune. A.d.r. quando ho visto il ricorrente lavorare ho visto che gli ordini gli erano dati dal geometra del comune. A.d.r. quando il ricorrente lavorava in squadra, a volte,
c'erano anche altri dipendenti del comune, in particolare il muratore del comune. A.d.r. il ricorrente sapeva fare il manovale, il muratore no ma il manovale sì. A.d.r. preciso che, pur non facendo la stessa cosa del ricorrente, perché ero magazziniere, l'ho visto lavorare sia perché per prendere materiali sia per accompagnare il geometra, peraltro quando chiamavano le scuole per dei lavori andavo io a fare sopralluoghi, poi lo dicevo al geometra oppure altre volte il geometra veniva con me, comunque quado il ricorrente poi faceva il lavoro io passavo col geometra per controllare.” (cfr. testimonianza di all'udienza del Controparte_7
18.5.2022).
Anche sotto il profilo formativo, dirimente si è rivelata la testimonianza di Persona_1 nella parte in cui ha riferito che, nonostante il suo ruolo di tutor, non si sia mai occupata della formazione del lavoratore (cfr. deposizione testimoniale all'udienza del 10.2.2021: “Confermo che sono stata la tutor del ricorrente (…) Confermo che sono dipendente del comune di
Corigliano-Rossano. (…) Non mi sono mai occupata della formazione;
prendevo solo la firma dell'entrata e dell'uscita. Queste sono le uniche attività che ho svolto nei confronti del ricorrente a me assegnato.”).
Alla luce delle emergenze processuali risultano, pertanto, provati sia la continuità della prestazione sia il vincolo di soggezione personale del ricorrente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale.
Ne consegue che, pur in assenza di specifica menzione in ricorso, la domanda attorea in parte qua può trovare fondamento nel principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. Con orientamento assolutamente consolidato, infatti, il Giudice di legittimità ha affermato la applicazione della norma dell'art. 2126 c.c. anche in materia di pubblico impiego, precisando che l'operatività della predetta norma, nella specie, sebbene possa prescindere dalla esistenza di un formale atto di nomina, presuppone, però, sempre e necessariamente la allegazione e la prova della natura subordinata del rapporto da parte del lavoratore.
Quanto all'inquadramento giuridico ed economico del ricorrente, utile ai meri fini della determinazione del quantum debeatur, incontestata l'applicabilità del CCNL Comparto Regioni
e Autonomie Locali, può riconoscersi l'inquadramento nel livello contrattuale di categoria A, inquadramento non contestato dalla parte resistente e comunque congruo in considerazione delle mansioni espletate.
Ciò detto, per il calcolo delle differenze retributive è stata disposta una CTU contabile a mezzo della dott.ssa la quale appare esente da vizi logici e contraddizioni, tanto da Persona_5 essere posta a base della presente decisione.
Ebbene, il CTU ha calcolato che al ricorrente, in ragione dell'accertato rapporto di lavoro part time del 83,33% nel periodo dal 2 maggio 2016 al 31 ottobre 2016 (di cinque ore giornaliere dalle 7:00 alle 12:00 per sei giorni a settimana) spettino differenze retributive per complessivi
€ 6.131,69, di cui € 5.575,32 per differenze retributive e € 556,37 per TFR.
Il va, dunque, condannato a corrispondere alla parte ricorrente Controparte_5 la somma di € 6.131,69 a titolo di differenze retributive ai sensi dell'articolo 2126 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Deve essere altresì condannato il resistente alla regolarizzazione della posizione CP_3 previdenziale della parte ricorrente
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 per le controversie di lavoro previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL TO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a Controparte_5 corrispondere alla parte ricorrente la somma complessiva di € 6.131,69 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, a versare Controparte_5
CP_ all' i contributi previdenziali omessi;
- condanna il , in persona del sindaco in carica, al Controparte_5 pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente giudizio che liquida in €
2.695,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Castrovillari, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
EL TO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021