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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2223/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...], in data [...] (Avv. PISCITELLI Parte_1
MORENA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. PISCITELLI CP_1
MORENA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non cocnlude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12/10/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 15-21/10/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno;
2) ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge;
3)la figlia minor rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi
i genitori creeranno le condizioni affinché la minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per il figlia. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla minore, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata. La minore
, estremamente legata ad entrambe le figure genitoriali, trascorrerà, come di fatto Per_1 avviene, tempi paritetici presso entrambi i genitori che risiedendo in abitazioni vicine possono consentire alla minore di spostarsi con facilità da un'abitazione all'altra senza ripercussioni negative sull'organizzazione scolastica ed extra scolastica della minore.
Attualmente quindi, trascorre un giorno con la madre e quello successivo con il Per_1 padre compreso il pernottamento. Pertanto la minore manterrà il domicilio anagrafico presso l'abitazione della madre e continuerà a trascorrere con i genitori tempi paritetici individuati di comune accordo da entrambi i genitori almeno 24 ore prima. Tuttavia, in caso di disaccordo rimarrà con la madre nella prima settimana nei giorni del lunedì, Per_1 del mercoledì e nel wek end dal sabato al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola e con il padre nei giorni del martedì, del giovedì e del venerdì con pernottamento nelle notti intemedie.
Nella seconda settimana la minore rimarrà con la madre nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì, con pernottamento nelle notti intermedie e con il padre nei giorni del martedì, del giovedì e nel week end dal sabato al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola.
Per le festività civili e religiose annuali si applicherà il regime dell'alternanza e pertanto: durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente, con uno dei genitori o il giorno di Natale o la vigilia, da stabilirsi di volta in volta;
il giorno di Santo Stefano, con il genitore con il quale ha trascorso la vigilia del Natale;
il Capodanno alternativamente, la notte con l'uno, il giorno (01 gennaio) con l'altro. Durante le festività Pasquali, la minore
- 2 - trascorrerà alternativamente con il padre e la madre, il giorno di Pasqua con l'uno e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Relativamente alle vacanze estive e durante la loro durata, la minore trascorrerà un periodo continuativo di dieci giorni con uno dei genitori e dieci con l'altro, tenendo conto delle reciproche esigenze, periodo da concordare di volta in volta almeno due mesi prima, ogni anno.
4) La casa coniugale sita in Carini alla via Amerigo Vespucci n. 242, di proprietà esclusiva della sig.r con tutti gli arredi e corredi, sarà alla stessa assegnata. CP_1
5) Stante l'accudimento paritetico e i tempi di permanenza paritetici presso entrambi i genitori della minore le parti pattuiscono che ognuno di essi provvederà al Per_1 mentenimento diretto della minore nei tempi di permanenza presso di sé oltre alla compartecipazione nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore da indendersi secondo l'elencazione di cui al Protocollo del
04.07.2019 adottato da Codesto On. Tribunale.
L'assegno unico e universale verrà percepito per intero esclusivamente dalla sig.ra
CP_1
6) le parti dichiarano di nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Entrambe le parti prestano il loro reciproco consenso, sin da adesso, per ilrilascio e/o rinnovo del passaporto.
8) Le parti dichiarano che i predetti accordi hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CARINI (PA), in data 26/08/2014, da , Parte_1 nato in [...] in data [...] e da , nata a [...] in CP_1 data 27/03/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2223/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...], in data [...] (Avv. PISCITELLI Parte_1
MORENA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. PISCITELLI CP_1
MORENA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non cocnlude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12/10/2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 15-21/10/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero: “1) le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e con dichiarazione espressa di non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno;
2) ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno con l'obbligo di comunicare il cambio della stessa all'altro coniuge;
3)la figlia minor rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Entrambi
i genitori creeranno le condizioni affinché la minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per il figlia. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulla minore, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata. La minore
, estremamente legata ad entrambe le figure genitoriali, trascorrerà, come di fatto Per_1 avviene, tempi paritetici presso entrambi i genitori che risiedendo in abitazioni vicine possono consentire alla minore di spostarsi con facilità da un'abitazione all'altra senza ripercussioni negative sull'organizzazione scolastica ed extra scolastica della minore.
Attualmente quindi, trascorre un giorno con la madre e quello successivo con il Per_1 padre compreso il pernottamento. Pertanto la minore manterrà il domicilio anagrafico presso l'abitazione della madre e continuerà a trascorrere con i genitori tempi paritetici individuati di comune accordo da entrambi i genitori almeno 24 ore prima. Tuttavia, in caso di disaccordo rimarrà con la madre nella prima settimana nei giorni del lunedì, Per_1 del mercoledì e nel wek end dal sabato al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola e con il padre nei giorni del martedì, del giovedì e del venerdì con pernottamento nelle notti intemedie.
Nella seconda settimana la minore rimarrà con la madre nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì, con pernottamento nelle notti intermedie e con il padre nei giorni del martedì, del giovedì e nel week end dal sabato al lunedì mattina allorquando verrà accompagnata a scuola.
Per le festività civili e religiose annuali si applicherà il regime dell'alternanza e pertanto: durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente, con uno dei genitori o il giorno di Natale o la vigilia, da stabilirsi di volta in volta;
il giorno di Santo Stefano, con il genitore con il quale ha trascorso la vigilia del Natale;
il Capodanno alternativamente, la notte con l'uno, il giorno (01 gennaio) con l'altro. Durante le festività Pasquali, la minore
- 2 - trascorrerà alternativamente con il padre e la madre, il giorno di Pasqua con l'uno e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Relativamente alle vacanze estive e durante la loro durata, la minore trascorrerà un periodo continuativo di dieci giorni con uno dei genitori e dieci con l'altro, tenendo conto delle reciproche esigenze, periodo da concordare di volta in volta almeno due mesi prima, ogni anno.
4) La casa coniugale sita in Carini alla via Amerigo Vespucci n. 242, di proprietà esclusiva della sig.r con tutti gli arredi e corredi, sarà alla stessa assegnata. CP_1
5) Stante l'accudimento paritetico e i tempi di permanenza paritetici presso entrambi i genitori della minore le parti pattuiscono che ognuno di essi provvederà al Per_1 mentenimento diretto della minore nei tempi di permanenza presso di sé oltre alla compartecipazione nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore da indendersi secondo l'elencazione di cui al Protocollo del
04.07.2019 adottato da Codesto On. Tribunale.
L'assegno unico e universale verrà percepito per intero esclusivamente dalla sig.ra
CP_1
6) le parti dichiarano di nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
7) Entrambe le parti prestano il loro reciproco consenso, sin da adesso, per ilrilascio e/o rinnovo del passaporto.
8) Le parti dichiarano che i predetti accordi hanno validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in CARINI (PA), in data 26/08/2014, da , Parte_1 nato in [...] in data [...] e da , nata a [...] in CP_1 data 27/03/1982, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 51, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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